F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN – SD del 21 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 13114/648 pf 20 21 GC/ac del 24 giugno 2021 nei confronti del sig. Aniello Apicella e della società Prato Calcio a 5 – Reg. Prot. 146/TFN-SD

Decisione/0011/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0136/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Giammaria Camici – Componente (relatore); Leopoldo Di Bonito - Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 19 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 13114/648 pf

20 21 GC/ac del 24 giugno 2021 nei confronti del sig. Aniello Apicella e della società Prato Calcio a 5, la seguente

1.      DECISIONE

2.      Il deferimento

Con provvedimento n. 13114/648pf20-21/GC/ac del 24.06.2021, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

  • il sig. Apicella Aniello, Presidente e legale rappresentante della società Prato Calcio a 5, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività) e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF (i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico Lami Nicola di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore della prima squadra della società Prato Calcio a 5 partecipante al campionato di serie B senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società;
  • la società Prato Calcio a 5 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Apicella Aniello ed al tecnico Lami Nicola.

3.      La fase istruttoria

In data 6.04.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 648pf20-21, avente ad oggetto “Attività svolta dal tecnico LAMI Nicola - Uefa B - All. Calcio A5 1 Livello cod. 106475 - a favore della Soc. Prato Calcio a 5 – in mancanza di tesseramento per la stagione sportiva 2019-20” a seguito di trasmissione da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con nota del 22.03.2021, del lodo arbitrale n. 77/01 pronunciato dalla Commissione Nazionale Vertenze economiche tra Allenatori e Società LND in data 25.02.2021 a seguito di ricorso introdotto dal sig. Lami Nicola, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore calcio a cinque 1°livello - codice 106.475), il quale lamentava di aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, l’attività di allenatore della prima squadra della società Prato Calcio a 5, partecipante al campionato di serie B calcio a cinque e di aver sottoscritto un accordo economico con la predetta Società che, però, quest’ultima, non aveva ritenuto di dover onorare compiutamente.

L’Organo Arbitrale adito, nel corso dell’istruttoria del procedimento, accertava l’effettiva esistenza di un accorto economico “ inter partes” e le reali ragioni del Lami ma riscontrava, altresì, che il ricorrente non risultava essersi mai tesserato per la società Prato Calcio a 5. Accoglieva dunque il ricorso e rimetteva gli atti alla Procura Federale “in quanto non risulta il tesseramento dell’allenatore per la stagione 2019/2020”.

L’Ufficio requirente, operate alcune acquisizioni documentali, in data 14.05.2021, notificava all’Apicella, al Lami e alla società Prato Calcio a 5 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando all’Apicella e alla società quanto dianzi evidenziato e al Lami la “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento

contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione a quanto previsto dall'art.33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività) e dall'art.38 comma 1 delle NOIF (i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) per aver svolto nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore della prima squadra della società Prato Calcio a 5 partecipante al campionato di serie B calcio a cinque senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società”.

A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il solo sig. Nicola Lami, per il tramite del proprio difensore, chiedeva di poter acquisire copia integrale degli atti mentre né il sig. Apicella Aniello né la società Prato Calcio a 5 svolgevano attività difensiva.

Infine, la Procura Federale provvedeva a notificare agli avvisati Apicella e Prato Calcio a 5, già attinti dalla CCI, il deferimento n. 13114/648pf20-21/GC/ac del 24.6.2021, i cui capi di incolpazioni sono stati più sopra riportati, nel mentre il sig. Lami veniva

deferito, per quanto contestatogli, alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico.

4.      La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 19.07.2021, nessuna delle parti depositava memoria. Constata la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente dichiarava aperta l’udienza.

5.      Il dibattimento

All’udienza del 19.07.2021 è comparso, per il sig. Aniello Apicella e per la società Prato Calcio a 5, l’avv. Michele Cozzone, il quale ha preliminarmente chiesto disporsi la sospensione del procedimento, o il rinvio a data da destinarsi dello stesso, in attesa della pronuncia della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico sulla posizione del sig. Nicola Lami. Respinta tale istanza trattandosi di ipotesi di acclarato mancato deposito presso il Settore Tecnico del contratto inter partes con conseguente mancato tesseramento del sig. Lami per la società Prato Calcio a 5, l’avv. Cozzone ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti in quanto, visto il pronunciamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti che aveva riconosciuto il credito del Lami nei confronti del Prato Calcio a 5, si poteva rappresentare l’ipotesi del “tesseramento di fatto” con conseguente superamento dell’obbligo formale di tesseramento.

La Procura Federale ha invece insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  • per il sig. Apicella Aniello mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società Prato Calcio a 5 euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

L’avv. Cozzone, in replica, insisteva per il proscioglimento e concludeva, in subordine, per l’irrogazione di sanzioni più tenui di quelle richieste dalla Procura Federale e comunque contenute al massimo.

6.      Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato alla luce delle evidenze documentali indicate dalla Procura Federale e vada pertanto accolto per quanto di ragione.

Per giungere a tale conclusione non si può, tuttavia, prescindere dall’esame, in via del tutto incidentale, della posizione dell’allenatore sig. Nicola Lami sul comportamento del quale è chiamata a pronunciarsi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Appare assolutamente fuor di dubbio, dall’esame del ricorso introdotto il 30.10.2020 dal Tecnico innanzi al Collegio Arbitrale della LND, dalle difese svolte dalla società Prato Calcio a 5 con le controdeduzioni del 12.12.2020, dal modulo di richiesta di tesseramento del 17.09.2019, sottoscritto da ambo le parti ma evidentemente non depositato, e dall’accordo economico fra le stesse stipulato il 15.11.2019, anch’esso non depositato, che il sig. Lami abbia svolto le funzioni di allenatore della prima squadra della ridetta società nel Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a 5 nella stagione sportiva 2019-2020.

Tra gli atti acquisiti al procedimento dal Collegio Arbitrale della LND, poi ritrasmessi alla Procura Federale unitamente al lodo n.

77/01 pronunciato il 25.02.2021, assume particolare rilevanza la nota (e-mail) del 7.12.2020 dell’Ufficio Gare e Tesseramenti della Divisione Calcio a 5 della LND nella quale viene testualmente riferito che “in riferimento alla Vs mail del 05/12 di pari oggetto, si comunica che per la stagione sportiva 2019/2020 il tecnico Lami Nicola non risulta tesserato per nessuna società”. Vi è anche agli atti un’interrogazione anagrafica e storica eseguita presso il Settore Tecnico della Figc relativa al sig. Nicola Lami (Allenatore calcio a cinque 1° livello – codice 106.475) dalla quale risulta che lo stesso risultava tesserato per la Pecciolese 1936 ASD dall’8.04.2019 e per il Futsal Pistoia dall’11.09.2020 confermando così il mancato tesseramento per la stagione sportiva in questione.

Accertato, dunque, quanto sopra e richiamato il contenuto degli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (“I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”) e 38, comma 1, delle NOIF (“I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”) appare provato il comportamento omissivo del sig. Aniello Apicella, Presidente e legale rappresentante della società Prato Calcio a 5, il quale ha consentito e/o comunque non ha impedito che il tecnico sig. Nicola Lami svolgesse nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore della prima squadra della società Prato Calcio a 5, partecipante al campionato nazionale di serie B di calcio a 5, senza essere regolarmente tesserato. Tale comportamento integra, ad avviso del Collegio, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ritiene, tuttavia, quest’Organo giudicante che la sanzione richiesta dalla Procura Federale per il sig. Aniello Apicella sia da considerare eccessiva in considerazione del fatto che agli atti vi è prova che tanto il modulo di tesseramento che anche l’accordo economico, anch’esso non depositato, erano stati regolarmente sottoscritti da ambo le parti, il primo in data 17.09.2019 e il secondo in data 15.11.2019 e che, alla luce delle norme citate, l’onere di provvedere al deposito della richiesta del tesseramento appare essere a carico del tecnico. Provvede, quindi, come da dispositivo, ritenendo congrua e rispondente alla violazione ascritta la sanzione dell’inibizione pari alla metà di quanto richiesto dalla Procura.

Da quanto sopra consegue, comunque, la responsabilità diretta della società Prato Calcio a 5, ai sensi dell’art. 6, commi 1, del medesimo Codice per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante sig. Aniello Apicella. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare definitivamente pronunciando irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Aniello Apicella, mesi 3 (tre) di inibizione;
  • per la società Prato Calcio a 5, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE    IL PRESIDENTE Giammaria Camici Carlo Sica

 

Depositato in data 21 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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