F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN – SD del 22 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 13241 /585pf20-21/GC/am del 30 giugno 2021 nei confronti del sig. Rocco Di Tomaso e della società ASD Rotonda Calcio – Reg. Prot. 147/TFN-SD

Decisione/0012/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0139/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Andrea Fedeli – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 13241

/585pf20-21/GC/am del 30 giugno 2021 nei confronti del sig. Rocco Di Tomaso e della società ASD Rotonda Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 30 giugno 2021, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Rocco Di Tomaso, Presidente della Società ASD Rotonda Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, nonché per violazione dell’art. 94 ter delle NOIF in relazione all’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2020/2021 in data 18.08.2020 e confermato in data 18.11.2020 con il calciatore Antonio D’Aquino ed in relazione all’Accordo Collettivo AIC/LND del 21.02.2004;

- la società ASD Rotonda Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente.

L’accordo

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente, l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Luis Vizzino, per mandato speciale di entrambi i deferiti, hanno depositato un accordo riguardante il sig. Rocco Di Tomaso e la società ASD Rotonda Calcio. Il Tribunale, letta la proposta di accordo;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 dell’articolo citato, così determinate: per il sig. Rocco Di Tomaso, sanzione base mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione, diminuita di 1/3, sanzione finale mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione; per la società ASD Rotonda Calcio, sanzione base euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda, ridotta di 1/3, sanzione finale euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Rocco Di Tomaso e la società ASD Rotonda Calcio, ai sensi dell’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente, hanno depositato accordo con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3, CGS - FIGC, secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della citata norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso ai sensi del comma 5 della citata norma, “su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI”. Infine, ai sensi del comma 6 della citata norma, “nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta”.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue.

L’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario presso B.N.L. IBAN IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara efficace l’accordo e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Rocco Di Tomaso, mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione; - per la società ASD Rotonda Calcio, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE    IL PRESIDENTE Amedeo Citarella Carlo Sica

 

Depositato in data 22 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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