F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN – SD del 23 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12939 /481pf20-21/GC/gb del 18 giugno 2021 nei confronti di Melchiorre Zarelli – Reg. Prot. 142/TFN-SD

Decisione/0014/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0133/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Andrea Fedeli – Componente;

Valentina Ramella – Componente; Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 13 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12939

/481pf20-21/GC/gb del 18 giugno 2021 nei confronti di Melchiorre Zarelli, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 12939 /481pf20-21/GC/gb del 18 giugno 2021 il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Melchiorre Zarelli, all’epoca dei fatti e oggi Presidente del Comitato Regionale Lazio FIGC - LND per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento a quanto disposto dagli artt. 15 dello Statuto LND, 12 del Regolamento della LND e 9, commi 3 e 4, delle Norme procedurali per le Assemblee Elettive LND (C.U. n. 130/A del 4.12.2021, all. A), con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1 lett. a), b) e i), del CGS in quanto, nella sua qualità di vertice apicale del Comitato Regionale Lazio della LND e quindi di soggetto avente, oltre a obblighi di vigilanza e di controllo, la diretta e immediata responsabilità della corretta gestione contabile/amministrativa del Comitato stesso, ha omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a tutelare e garantire il Comitato Regionale Lazio nell’ambito dell’investimento del valore nominale di oltre 1 milione di euro (per l’esattezza di euro 1.011.094) effettuato nell’anno 2012 (per il tramite della controllata LND Lazio Srl avente quale unico socio la LND nella sua articolazione Comitato Regionale Lazio e quale Presidente del relativo consiglio di amministrazione proprio Melchiorre Zarelli) in favore della società cooperativa C.R.A.R. 80 (attualmente posta in liquidazione), per la realizzazione di una nuova sede e di un nuovo impianto sportivo istituzionali, opere mai realizzate in quanto sul terreno individuato quale sito per la costruzione delle stesse insisteva un vincolo paesaggistico/urbanistico ostativo a qualsivoglia edificazione. Per l’effetto, favorendo un ingiustificato depauperamento delle risorse economiche del Comitato Regionale Lazio per l’intero importo dell’anzidetto investimento (omettendo, peraltro, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata LND Lazio Srl di provvedere ad escutere tempestivamente la fidejussione rilasciata dalla C.R.A.R. 80 a garanzia della prefata somma ricevuta per la realizzazione della nuova sede del Comitato Regionale Lazio), nonché compiendo, anche successivamente, reiterate irregolarità nella predisposizione dei bilanci periodici del Comitato (per il quadriennio 2017/2020) tali da dare una erronea rappresentazione dello stato patrimoniale di quest’ultimo. In particolare, omettendo nelle poste di siffatti bilanci periodici di “svalutare” completamente il credito (pari ad oltre 1 milione di euro) vantato verso la controllata LND Lazio Srl per il finanziamento delle ridette opere di realizzazione della nuova sede del Comitato Regionale Lazio affidate alla C.R.A.R. 80 e mai, come ripetuto, realizzate, attesa l’impossibilità sopravvenuta di poter recuperare, anche solo parzialmente, detto credito in ragione della aver quest’ultima società cessato qualsivoglia attività e, pertanto, non avendo la stessa più alcuna risorsa economica. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale al Comitato Regionale Lazio, di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo istituzionale e con violazione dei doveri - specie di controllo e vigilanza - derivanti e conseguenti all’esercizio del ricoperto incarico funzionale - istituzionale, nonché, dell’aver agito al fine di assicurare a sé un ingiusto vantaggio quale quello di riottenere la conferma alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio anche attraverso l’appostamento di voci di bilancio non veritiere (mancata “svalutazione”, come ridetto, del credito vantato verso la controllata LND Lazio Srl) in quanto tali da rappresentare una falsa realtà, ovvero, da nascondere l’insuccesso dell’iniziativa legata alla costruzione della nuova sede istituzionale e la conseguente perdita della somma di oltre 1 milione di euro al fine versata dalle varie società affiliate al Comitato Regionale Lazio.

La fase predibattimentale

Con memoria ritualmente inviata all’esito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, l’incolpato contestava nel merito gli addebiti e chiedeva procedersi all’archiviazione del procedimento.

In tesi, deduceva di aver tempestivamente escusso, per quanto inutilmente, la Fideiussione rilasciata dal C.R.A.R. 80, nonché di avere avviato come Comitato una serie di azioni legali definite con provvedimenti giudiziari positivi, in forza dei quali asseriva essere state anche avviate azioni esecutive tra cui, di particolare rilievo il pignoramento, presso il Comune di Roma, dei crediti vantati da C.R.A.R. 80.

Quanto alla erronea rappresentazione dello stato patrimoniale per la mancata presunta svalutazione del credito vantato, deduceva che nei Bilanci del CR Lazio LND, dal 2016 in avanti, sul Fondo rischi su crediti erano state accantonate somme per euro 523.471, come evidenziato nelle Note Integrative al Bilancio e nelle Relazioni del Collegio dei Revisori.

Contestava, alfine, l’incolpato, di avere abusato della propria posizione istituzionale per assicurarsi un ingiusto vantaggio nella riconferma alla presidenza, nel contempo declinando ogni responsabilità riferita alle nomine della dottoressa Francesca Marra e del dottor Alessandro Germini quali componenti del Collegio di revisione dei conti del CR Lazio, in quanto di competenza del collegio di garanzia elettorale la verifica dei requisiti per rivestire tali cariche.

La memoria difensiva

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, l’incolpato ha fatto pervenire un’ulteriore memoria difensiva a firma del nuovo difensore, in cui specifica più nel dettaglio le azioni finalizzate al recupero del credito, come indicate nella prodotta relazione del difensore a tanto delegato.

Il dibattimento

All’odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021, hanno preso parte l'avv. Giorgio Ricciardi, per la Procura Federale, e l'avv. Massimiliano Capuzi in rappresentanza del sig. Melchiorre Zarelli.

L’avv. Ricciardi, evidenziato che lo stesso incolpato, nella memoria difensiva in atti, ha sostenuto il diritto di informativa delle società sulle attività promosse dal Comitato, ha chiesto irrogarsi nei confronti di Melchiorre Zarelli la sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici).

L'avv. Massimiliano Capuzi, difensore dell’incolpato, riportatosi alla memoria e rifiutato il contraddittorio sull’ulteriore circostanza riferita alla omessa informativa alle società, in quanto non oggetto di specifica contestazione, ha dedotto che il Presidente Zarelli aveva un mero potere di proposta del bilancio; che il bilancio risultava essere stato predisposto secondo il Regolamento della Lega; che il potere di controllo sulle modalità di redazione, su cui si sarebbero appuntato i rilevi della Procura, non poteva fare capo allo stesso soggetto che lo aveva predisposto e che, in ogni caso, le modalità di redazione risultano essere state asseverate dal Collegio dei Revisori.

Ha infine eccepito, il difensore della parte, la non corrispondenza tra le norme asseritamente violate, come risultanti dal deferimento, ed i fatti ascritti all’incolpato, da cui deriverebbe la violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza. L'avv. Ricciardi in replica, ha negato di avere dato corso ad un’ulteriore contestazione, avendo voluto unicamente rappresentare, con il richiamo alla memoria difensiva, la consapevolezza dell’incolpato in ordine al diritto di informativa delle società ed ai criteri cui attenersi in sede di redazione e predisposizione dei bilanci nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza. All’esito della discussione, il Tribunale ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

  1. In via preliminare, è opportuno procedere allo scrutinio delle eccezioni preliminari formulate in udienza dal difensore dell’incolpato.
  2. Quanto alla presunta nuova contestazione, il Collegio condivide il contenuto della replica del rappresentante della Procura federale.

Questi, invero, si è limitato ad evidenziare l’ammissione dell’incolpato - in ordine al diritto di informativa delle società sul reale stato patrimoniale del Comitato e delle attività poste in essere dal medesimo - al solo fine di rappresentare le omissioni redazionali dei bilanci del CR Lazio LND succedutisi nel tempo, senza formulare alcuna altra ipotesi accusatoria, per quanto i principi di correttezza e trasparenza in sede di redazione dei bilanci siano posti anche a tutela dei diritti dei consociati e dunque, anche del loro diritto di informativa.

  1. Del pari priva di pregio, nonché infondata, è l’ulteriore eccezione preliminare riferita alla non corrispondenza tra le norme di cui la Procura federale ha assunto la violazione ed i fatti ascritti dall’incolpato.

Secondo la difesa, da tale mancata corrispondenza discenderebbe la nullità del procedimento e, conseguentemente, ove assunta, quella della successiva decisione per violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza.

Nel capo di incolpazione, come sopra puntualmente riprodotto, la Procura federale ha assunto la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS (i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva) con riferimento a quanto disposto dagli artt. 15 dello Statuto LND, 12 del Regolamento della LND e 9, commi 3 e 4, delle Norme procedurali per le Assemblee Elettive LND (C.U. n. 130/A del 4.12.2021, all. A).

Per vero, le norme di cui si assume l’avvenuta violazione, non hanno alcuna correlazione con i fatti ascritti all’incolpato.

Pur tuttavia, la compiuta ed analitica specificazione dei comportamenti ascritti a quest’ultimo, così come esposti nell’atto di deferimento, non ne ha in alcun modo leso il diritto di difesa, essendosi lo stesso difeso con dovizia di argomentazioni ed avendo contraddetto in ordine a tutti i fatti puntualmente contestatigli.

Tale principio trova puntuale conferma anche nelle decisioni della Corte di Cassazione.

Il Supremo Collegio, infatti, ha da tempo stabilito che l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale (qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza), atteso che "ciò che rileva è non già l'indicazione degli

articoli di legge che si assumono violati, bensì la compiuta descrizione del fatto", ed ha sostenuto che "l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di fatto contenuta nelle disposizioni in questione, va quindi coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitareche l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi" (Cassazione, Sez. IV pen., sent. n. 49828/2012).

Non va sottaciuto, poi, quanto alla fattispecie qui trattata, che il legislatore sportivo, nella impossibilità di prevedere astrattamente ogni e qualunque ipotesi di comportamento illecito, con il richiamato art. 4, ha introdotto una norma di chiusura di carattere generale onde potere sanzionare ogni comportamento contrario ai “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni

rapporto riferibile all’attività sportiva” e, tanto, anche ove non definite specificamente le ipotesi di violazione, assumendo rilevanza, ai fini disciplinari, ogni comportamento “riferibile all’attività sportiva” contrario a quei principi.

  1. Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Trae origine, l’odierno procedimento, dall’esposto inviato il 23.12.2020 dal dott. Luigi Lardone, candidato alle elezioni per la carica di Presidente del Comitato regionale Lazio – LND, il quale ha rappresentato una serie di presunte irregolarità commesse dal dott. Melchiorre Zarelli, all’epoca dei fatti esposti già Presidente del Comitato, confermato nella carica all’esito delle recenti elezioni.

Analoga segnalazione su presunte irregolarità perveniva in data 31.12.2020 dall’Ufficio Legale del Codacons (Coordinamento di Associazioni a Tutela dei diritti degli Utenti e dei Consumatori).

  1. Avviate le necessarie indagini da parte della Procura federale ed acquisita la necessaria documentazione, così come versata in atti, è emerso che:
  • il CR Lazio con atto del 28.03.2012 costituiva la LND Lazio Srl allo scopo di realizzare la sede del Comitato Regionale Lazio; - per il raggiungimento dello scopo sociale, il CR Lazio erogava alla società controllata al 100% un prestito pari a 1.000.000,00 euro, prelevato dai Fondi di Riserva ed iscrivendo nel proprio Bilancio, chiuso al 30.06.2013, nell’Attivo dello Stato Patrimoniale il credito relativo;
  • la LND Lazio Srl iscriveva il prestito nel Bilancio chiuso al 30.06.2013 nel Passivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Altri debiti oltre 12 mesi”;
  • in data 18.07.2012, la soc. Cooperativa C.R.A.R. 80 – Centro Romano Alloggi Residenziali firmava con la LND Lazio Srl una Convenzione Generale per la vendita di un bene immobile futuro da costruire a spese della stessa C.R.A.R. 80, finalizzato alla realizzazione della nuova sede del CR Lazio;
  • il costo complessivo dell’opera da realizzare a cura del C.R.A.R. 80 era fissato dalla Convenzione Generale in euro 6.200.000; - la Convenzione, all’atto della sua sottoscrizione (18.7.2012), prevedeva anche il versamento di una somma a titolo di “caparra confirmatoria” pari a 1.000.000 di euro (punto 4.4, lett. i).

Già in questa momento è dato riscontrare la prima incongruenza.

Ed invero, nonostante la convenzione prevedesse (punto 4.4, lett. i), il rilascio della fideiussione contestualmente alla sua sottoscrizione, tale fideiussione non veniva rilasciata.

Contestualmente alla convenzione, invece, con separata scrittura in pari data (18.7.2012), le parti prevedevano una proroga e convenivano il rilascio della fideiussione “entro e non oltre la data di sottoscrizione dell’atto preliminare di vendita di bene futuro”. La circostanza è già di per sé sufficiente a confermare la mancata adozione di ogni più opportuno strumento a tutela e garanzia del credito del Comitato Regionale nei confronti di LND Lazio Srl e della seconda nei confronti di C.R.A.R. 80.

È evidente, infatti, che in qualunque caso di risoluzione della convenzione per fatto non imputabile a LND Lazio Srl intervenuto prima della sottoscrizione dell’atto preliminare di vendita, detta società, ove non rilasciatale la fideiussione, non avrebbe avuto alcuno strumento di tutela nei confronti di C.R.A.R. 80, se non quello di aggredirla giudizialmente, così accollandosi, come effettivamente avvenuto, tutti i rischi e l’alea di norma connessi ad un giudizio di merito ed alla successiva azione esecutiva. La convenzione veniva poi rilasciata in data 26 gennaio 2015, quando era già evidente che C.R.A.R. 80 non avrebbe potuto più adempiere e, per di più, veniva emessa da Union Coop Fidi con decorrenza 5.2.2015 e scadenza 5.8.2015, sebbene la convenzione, al punto 4.4 non ne prevedesse una efficacia limitata nel tempo.

Si legge, invero, al punto 4.4: “Tale importo (i.e.: caparra di un milione di euro) viene garantito tramite apposita fideiussione assicurativa rilasciata da primario istituto bancario e/o di assicurazione caratterizzata dall’esonero della preventiva escussione del debitore principale e dal rispetto del termine di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., ciò a garanzia degli obblighi assunti nei confronti della “L.N.D. Lazio Srl e/o nel caso non si giungesse alla stipula dell’atto notarile, per cause imputabili alla CRAR 80 o nel caso, previsto nel successivo art. 5, di risoluzione di diritto del presente atto ex art. 1456 c.c.”.

Quanto al mancato recupero di detta somma, sono agli atti: a) la pronuncia del Tribunale di Roma n. 23350/2018 che ha condannato C.R.A.R. 80 alla restituzione della caparra e dichiarato improcedibile la domanda nei confronti di Union Coopfidi, nelle more del giudizio messa in liquidazione coatta amministrativa; b) la relazione fornita dalla difesa, proveniente dall’avvocato incaricato di procedere al recupero della somma, da cui emergono, in assenza di ulteriori e più approfonditi riscontri, le scarse, se non inesistenti, probabilità di recupero della caparra, in quanto già attinta, C.R.A.R. 80, da azioni esecutive conclusesi con ricavato già assegnato ad altri creditori o dall’improbabile esito positivo.

6. Ulteriori comportamenti in violazione dei principi di cui all’art. 4, comma 1, del CGS si ravvisano nella redazione dei bilanci del CR Lazio.

La somma di 1 milione di euro erogatale dal CR Lazio era riportata nel Bilancio della LND Lazio Srl chiuso al 30.06.2013 nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”.

Secondo i Principi contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e le circolari dell’Agenzia della Entrate, la somma versata a titolo di “caparra confirmatoria” doveva essere rilevata tra i crediti nei confronti del fornitore/prestatore e come tali soggetti a valutazione annuale e iscrizione in base al valore presumibile di realizzazione.

Il Presidente Zarelli: a) era informato dalla società costruttrice, già a far data dalla presentazione del Bilancio di quest’ultima per l’anno fiscale 2013, dei problemi burocratici inerenti al P.d.Z. C24 (Via Longoni), dove doveva essere edificata la sede del CR Lazio, che non avevano consentito l’inizio dei lavori; b) ha confermato di essere stato informato della circostanza che la soc. C.R.A.R. 80, nella nota integrativa al Bilancio 2014, a pag. 11 e 33, aveva confermato che i problemi dell’anno precedente relativi al P.d.Z. C24 (Via Longoni) non erano stati risolti, tanto che la Cooperativa aveva richiesto al Comune di Roma di trasferire i diritti edificatori assegnati dal comparto “f” al comporto 1 del medesimo piano di zona; c) ha riferito di essere stato informato dal Presidente della C.R.A.R. 80 della conclamata impossibilità di giungere all’edificazione dell’immobile da parte della stessa società cooperativa che, con correttezza contabile, aveva riferito nella Nota Integrativa al Bilancio 2015 (ultimo pubblicato), a pag. 13 e 34, dell’impossibilità di edificare nell’area assegnata dal Comune di Roma.

Nelle note integrative dei Bilanci della LND Lazio Srl, dal 2013 al 2017, non vengono mai date informazioni su quanto accaduto già l’anno successivo la stipula della Convenzione Generale nel 2012 avuto riguardo alla impossibilità della realizzazione dell’immobile.

Solo nel bilancio chiuso al 30.06.2020, ove non era più prevista la redazione della nota integrativa per le microimprese, l’Amministratore Unico della LND Lazio Srl, Melchiorre Zarelli, nel riportare le informazioni previste ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, dando conto che la società non ha conseguito ricavi, fa presente che dopo la sottoscrizione di “un impegno con la C.R.A.R.80 per l’acquisto di un bene futuro, per il mancato rispetto degli impegni assunti da quest’ultima non ha potuto dare seguito al progetto imprenditoriale che avrebbe consentito di capitalizzare l’investimento e dare esecuzione al proprio oggetto sociale”, precisando che “nel corso dell’esercizio, la società è stata messa in liquidazione volontaria”.

Nei bilanci dal 2018 al 2020 della LND Lazio Srl, non essendo più prevista la nota integrativa per le “ micro imprese”, rimane comunque ancora indicata la posta “Immobilizzazioni Materiali”, con lo stesso valore pari a 1.011.094,00 euro, quando a far data dal 2015 la costruzione non era oramai più attuabile, nel mentre tale voce avrebbe dovuto essere appostata tra i crediti da vantare nei confronti della società costruttrice in maniera da essere tempestivamente svalutata.

Anche il CR Lazio ha mantenuto inalterata nel tempo nell’Attivo dello Stato Patrimoniale la posta Immobilizzazioni Finanziarie (Partecipazioni e crediti in aziende controllate) all’interno della quale è compreso il valore del credito, nonostante la sua palese incongruità in ragione della limitata disponibilità della controllata LND Lazio Srl che, in assenza di asset da poter vendere, poteva vantare liquidità per soli 8 mila euro.

Il Bilancio dell’esercizio 2019/2020 del CR Lazio risulta essere stato approvato senza alcun minimo riferimento al credito vantato nei confronti della controllata LND Lazio Srl.

Il Presidente Zarelli ha manifestato consapevolezza in ordine al diritto di informativa delle Società e tale diritto, va detto, non poteva che essere soddisfatto attraverso un corretto appostamento delle voci di bilancio e la corretta svalutazione dei crediti.

In ragione di quanto precede, di nessun pregio è il dedotto accantonamento di euro 523.471 nel Fondo rischi su crediti.

Tale accantonamento, infatti, non attiene al credito nei confronti di LND Lazio Srl, bensì al credito vantato nei confronti del Comune di Roma per la bonifica del terreno adiacente quello della erigenda nuova sede, su cui il CR Lazio intendeva realizzare un impianto di gioco.

La circostanza trova conferma nella relazione del Presidente Zarelli in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019/2020: “Il conto “Fondo Rischi” (06.03.01 001 – Fondo a garanzia passività Potenziali) ha registrato un incremento di 100.000,00 pertanto il fondo a fine esercizio presenta un saldo di 523.471,26. In tale posta trova posizionamento la quota di accantonamento annuo per rischi su crediti in ordine al credito in itinere di risarcimento con il Comune di Roma.”

Contrariamente a quanto avvenuto per le spese di euro 347.791,69 sostenute per la bonifica del suddetto terreno, inizialmente contabilizzate nel bilancio del CR Lazio tra le immobilizzazioni immateriali e successivamente “girocontate” al conto creditorio “Debitori vari”, tale girocontazione non risulta essere stata operata nel bilancio della LND Lazio Srl con riferimento alla non più esistente e non svalutata “Immobilizzazione materiale” di 1 (uno) milione di euro.

  1. Alla luce di quanto esposto ai punti che precedono, il Collegio ritiene che la responsabilità del Presidente Melchiorre Zarelli in ordine ai fatti ascrittigli risulti provata con sufficiente certezza, in ragione del ruolo apicale rivestito e delle funzioni ad esso correlate sia nel CR Lazio, che nella LND Lazio Srl. Del resto, in quanto firmatario delle note integrative al bilancio presenti in atti, il deferito risulta essere pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale sopra esposta; né la eventuale corresponsabilità di altri soggetti (componenti del Consiglio di Presidenza, componenti del Collegio dei Revisori dei conti), allo stato non deferiti, appare circostanza idonea ad escludere la sua personale responsabilità.
  2. Quanto alle sanzioni da irrogare nei confronti dell’incolpato, in minus rispetto alla richiesta della Procura federale, si ritengono eque quelle di cui al dispositivo.

Ed invero, non possono trovare ingresso nella determinazione della sanzione le circostanze aggravanti contestate dall’organo requirente. In ragione delle modalità di svolgimento dei comportamenti contestati, infatti, tanto la qualifica di Presidente del CR Lazio, quanto il danno procurato al Comitato, rappresentano elementi costituitivi della fattispecie, nel mentre non risulta provato che tali fatti, già nel lontano 2012, siano stati preordinati al fine di conseguire un ulteriore mandato presidenziale a distanza di circa dieci anni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti di Melchiorre Zarelli la sanzione della inibizione di mesi 9 (nove).

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE   

 

IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella          

Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 23 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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