F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN – SD del 30 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10.6.2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12.6.2021 nei confronti di Raia Gianluca + altri – Reg. Prot. 138/TFN-SD

Decisione/0015/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0130/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore);

Giammaria Camici – Componente;

Leopoldo Di Bonito – Componente;

Laura Vasselli – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12 giugno 2021 nei confronti dei sig.ri Marchese Baldo, Massimino Enrico, Scimonelli Danilo, Boncore Giuseppe Davide, Dell’Arte Silvestro Dario, Ciadamidaro

Giovanni Mirko, Bruno Francesco Giuseppe, Bruno Vincenzo, Raia Gianluca, Calaciura Giuseppe, Serenari Daniel, Giuffrida

Walter, Compagno Giovanni, Fricano Giacomo, Siciliano Francesco, Gagliardi Francesco, Alì Giovanni, Acri Orazio (detto Pierino), Romano Giuseppe, Chiavaro Agatino Alessandro, Postorino Francesco Antonio, Cottone Domenico, Terranova Nicola, Trovato Alessandro, Vetere Ivano, Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco, Dell’Arte Pietro, Allegra Alessandra e delle società SSD Alba Alcamo 1928 Srl, ASD Licata Calcio, ASD Troina, ASD Rotonda Calcio, ASD Città di Acireale 1946, ASD Corigliano

Calabro, ASD Olympic Rossanese 1909, ASD Marina di Ragusa, SSD Marsala Calcio a rl, ASD Polisportiva Castelbuono, ASD Supergiovane Castelbuono e ACD San Tommaso Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 10 giugno 2021 e atto di rinnovazione del 12 giugno 2021, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, tra altri:

  1. Raia Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Troina;
  2. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la ASD Troina;
  3. Siciliano Francesco, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la ASD Troina; 4. Romano Giuseppe, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la ASD Troina; per rispondere delle incolpazioni di cui al deferimento della Procura Federale n. 396 pf 20-21 del 10 giugno 2021.

L’accordo

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente, l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e gli avv.ti Dario Saggio, per mandato speciale del sig. Gianluca Raia, Walter Giuffrida, in proprio nonché per mandato speciale del sig. Francesco Siciliano, e l’avv. Eliana Maccarrone, per mandato speciale del sig. Giuseppe Romano, hanno depositato quattro accordi riguardanti i sigg.ri Gianluca Raia, Francesco Siciliano, Walter Giuffrida e Giuseppe Romano.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 dell’articolo citato, così determinate: per il sig. Gianluca Raia, sanzione base anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica, diminuita di 1/3 – mesi 6 (sei), sanzione finale anni 1 (uno) di squalifica; per il sig. Francesco Siciliano, sanzione base anni 1 (uno) di inibizione, diminuita di 1/3 – mesi 4 (quattro), sanzione finale mesi 8 (otto) di inibizione; per il sig. Walter Giuffrida, sanzione base anni 2 (due) di inibizione, diminuita di 1/3 – mesi 8 (otto), diminuita ulteriormente ai sensi dell’art. 128 CGS – FIGC fino alla misura di mesi 8 (otto) di inibizione, sanzione finale mesi 8 (otto) di inibizione; per il sig. Giuseppe Romano, sanzione base anni 1 (uno) di inibizione, diminuita di 1/3 – mesi 4 (quattro), sanzione finale mesi 8 (otto) di inibizione; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sigg.ri Gianluca Raia, Francesco Siciliano, Walter Giuffrida e Giuseppe Romano, ai sensi dell’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente, hanno depositato accordi con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3, CGS - FIGC, secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la

qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della citata norma, “ l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso ai sensi del comma 5 della citata norma, “su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI”. Infine, ai sensi del

comma 6 della citata norma, “nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni

successivi alla revoca della prima decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta”.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara efficaci gli accordi e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • per il sig. Gianluca Raia, anni 1 (uno) di squalifica;
  • per il sig. Francesco Siciliano, mesi 8 (otto) di inibizione; - per il sig. Walter Giuffrida, mesi 8 (otto) di inibizione; - per il sig. Giuseppe Romano, mesi 8 (otto) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE

 

PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Carlo Sica

 

Depositato in data 29 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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