F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN – SD del 4Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 147/640 pf 20 21 GC/ac del 6 luglio 2021 nei confronti del sig. Davide Erba e della società US 1913 Seregno Calcio Srl – Reg. Prot. 4/TFN-SD

Decisione/0019/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0004/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;

Amedeo Citarella – Componente;

Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente; Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 26 luglio 2021, sul deferimento del Procuratore Federale n. 147/640 pf20-21/GC/ac del 6 luglio 2021

contro

il sig. Davide Erba, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio;

la US 1913 Seregno Calcio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio; la seguente

DECISIONE

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FATTO

Il 6.7.2021 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Nazionale Federale il sig. Davide Erba, all’epoca dei fatti presidente munito di poteri di legale rappresentanza della US 1913 Seregno Calcio, e la Società US 1913 Seregno Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Carlos Clay Franca, soggetto privo di tesseramento in qualità di allenatore fino alla data del 7.4.2021, di ricoprire il ruolo ed esercitare le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra per la società US 1913 Seregno Calcio, militante nel campionato nazionale Serie D, girone B, in occasione delle gare disputate dalla predetta società contro il Fanfulla, il 7.3.2021, e la Vis Nova Giussano, il 21.3.2021.

Il sig. Carlos Clay Franca era, invero, un calciatore tesserato per la stagione sportiva 2020/2021 con la US 1913 Seregno Calcio, con la quale aveva sottoscritto in data 15.9.2020 il relativo accordo economico.

A seguito della risoluzione consensuale del rapporto tra la società e l’allenatore, il sig. Franzini, intervenuta al termine del mese di febbraio 2021, la US 1913 Seregno Calcio affidava fino al termine della stagione il vacante incarico di tecnico della prima squadra al sig. Carlos Clay Franca, già tesserato come calciatore per il club nella medesima stagione, in possesso di regolare qualifica Uefa B.

In data 6.3.2021 la Società caricava sul portale LND e contestualmente spediva con plico a mezzo raccomandata al Dipartimento Interregionale LND il modulo di tesseramento sottoscritto dal sig. Carlos Clay Franca, privo di accordo economico.

Il sig. Franca Carlos Clay partecipava in qualità di allenatore alle successive gare del campionato di serie D e, in particolare, alle predette gare disputate il 7 e il 21 marzo.

Tuttavia, solo in data 7.4.2021 la Società US 1913 Seregno Calcio caricava a sistema l’accordo economico del tecnico.

Sulla base del presupposto che in assenza di accordo economico il tesseramento non sarebbe valido, in quanto privo di un elemento costitutivo, la Procura Federale ha contestato ai deferiti che il sig. Carlos Clay Franca avrebbe svolto il ruolo di allenatore della US 1913 Seregno Calcio durante le prefate gare senza essere regolarmente tesserato per la società.

I deferiti, il sig. Davide Erba e la Società US 1913 Seregno Calcio, si sono costituiti il 22.7.2021 con il patrocinio dell’Avv. Cesare Di Cintio contestando l’infondatezza delle incolpazioni, sull’asserito presupposto che il sig. Carlos Clay Franca avrebbe partecipato alle gare in costanza di tesseramento.

In particolare, secondo le difese dei deferiti ai fini del tesseramento sarebbe sufficiente il caricamento a sistema del relativo modulo, anche se privo di accordo economico, e comunque il predetto caricamento assumerebbe rilievo ai fini della decorrenza del tesseramento essendo irrilevante il momento dell’effettivo perfezionamento della pratica.

Tra l’altro nel caso di specie l’assenza dell’accordo economico sarebbe stata motivata dalla circostanza che il sig. Franca Carlos Clay aveva già sottoscritto un accordo economico per la stagione in corso in qualità di calciatore e la LND soltanto in un secondo momento avrebbe precisato al club come procedere.

In via subordinata i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti in virtù dell’assoluta buona fede della società e della presenza di un precedente accordo economico sottoscritto tra il medesimo soggetto e il club.

All’udienza del 26 luglio 2021, la Procura Federale, ha insistito per l’accoglimento del deferimento e ha chiesto l’irrogazione della inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Davide Erba e della ammenda di euro 600,00 (euro seicento) nei confronti della US 1913

Seregno Calcio, mentre il difensore dei deferiti, sostituito dall’avv. Serena Angileri, si è riportato alla memoria difensiva depositata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il deferimento dalla Procura Federale è fondato.

L’accordo economico, infatti, costituisce parte integrante e imprescindibile del tesseramento, che deve essere obbligatoriamente caricato contestualmente al relativo modulo, affinché il tesseramento possa essere considerato valido ed efficace.

Nel Comunicato Ufficiale n. 1 LND 2020/2021 al paragrafo relativo ad Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe degli allenatori (pag. 58) si legge: “Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della FIGC esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia”.

Alla stregua di tali previsioni, dunque, l’accordo economico dell’allenatore della prima squadra deve essere depositato contestualmente alla richiesta di tesseramento. Del resto, è perfino previsto che anche in caso di assenza di qualsivoglia corrispettivo deve essere comunque depositata un’attestazione circa la gratuità dell’impegno.

In tale prospettiva non si possono condividere le considerazioni delle difese dei deferiti secondo le quali l’espressa previsione di un termine di venti giorni per il deposito dell’accordo economico confermerebbe che il caricamento del predetto documento sarebbe irrilevante ai fini del tesseramento. Il Comunicato ufficiale, infatti, non prevede che il termine di venti giorni decorra dalla presentazione del modulo di tesseramento, ma dal momento della sottoscrizione dell’accordo. La ratio della disposizione non è, dunque, di concedere un termine alla società per consegnare l’accordo economico anche dopo il tesseramento, bensì di tutelare l’allenatore ed evitare che la società possa far sottoscrivere un accordo all’allenatore e poi presentare il tesseramento in qualsivoglia momento, lasciando il tecnico alla mercè del club, senza che lo stesso tecnico possa accordarsi con altre società. Né colgono nel segno le difese dei deferiti laddove pretendono che l’efficacia del tesseramento decorrerebbe dal caricamento del relativo modulo anche se la pratica sia perfezionata in un momento successivo con l’integrazione della domanda tramite il deposito dell’accordo economico.

Senza l’accordo economico, infatti, la domanda è incompleta e, pertanto, è improduttiva di effetti.

Del resto, l’interpretazione dei deferiti, secondo la quale il tesseramento sarebbe comunque efficace dal momento della domanda, anche in carenza del deposito dell’accordo economico, priverebbe di qualsiasi rilievo le richiamate previsioni secondo le quali l’accordo economico deve essere depositato contestualmente al modulo di tesseramento.

Tra l’altro nella stessa schermata scaricata direttamente dal portale on line della società e da quest’ultima depositata si legge: “errore: manca accordo economico”. Tant’è vero che solo a partire dalla presentazione della nuova domanda con il nuovo accordo economico il 6.4.2021 il tecnico è risultato tesserato.

Appare evidente, dunque, che al 6.3.2021 il tesseramento non si era perfezionato e, pertanto, che il sig. Carlos Clay Franca non avrebbe potuto allenare la prima squadra nelle gare disputate il 7.3.2021 e il 21.3.2021.

Del resto come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport – in una fattispecie simile, anche se non identica – è responsabilità esclusiva della società verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 29.5.2019, n. 40).

Irrilevante è, poi, la circostanza che tra la società e il sig. Franca Carlos Clay intercorreva già un accordo economico, in quanto lo stesso si riferiva al diverso rapporto di calciatore e, pertanto, non era applicabile al nuovo tesseramento come allenatore della prima squadra.

Né si può ritenere che la società non possa essere considerata responsabile della mancata allegazione dell’accordo economico, in quanto la LND avrebbe precisato soltanto in un secondo momento le diverse facoltà che l’US 1913 Seregno Calcio poteva esercitare. Anche a voler prescindere dalla circostanza che tale deduzione è integralmente indimostrata, l’asserito ritardo con il quale la Lega avrebbe risposto alle sollecitazioni della società non può rappresentare un esimente dal momento che quest’ultima è tenuta a conoscere la disciplina in materia di tesseramenti.

Alla stregua di tali considerazioni appare evidente, dunque, la violazione delle disposizioni contestate, in quanto è stato consentito al sig. Carlos Clay Franca di allenare la US 1913 Seregno Calcio nel corso delle gare organizzate dalla LND il 7 e il 21 marzo 2021, senza il necessario tesseramento.

Ad avviso del Collegio sussistono, invece, i presupposti per attenuare, ai sensi del secondo comma, dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione di un terzo rispetto alle richieste della Procura Federale in virtù della buona fede delle parti interessate, incorse nell’errore anche in ragione della presenza del precedente accordo economico con il sig. Carlos Clay Franca, e della circostanza che il tesseramento, non appena la LND ha informato la società in ordine alle procedure esperibili, è stato immediatamente perfezionato, comunque in un momento anteriore all’avvio del procedimento sanzionatorio. Per i motivi sopra esposti il deferimento deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare definitivamente pronunciando irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Davide Erba, mesi 2 (due) di inibizione;
  • per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE   

Paolo Clarizia

 

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 4 agosto 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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