F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN – SD del 9 Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10.6.2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12.6.2021 nei confronti del sig. Baldo Marchese + altri – Reg. Prot. 138/TFN-SD
Decisione/0020/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0130/TFNSD/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore);
Giammaria Camici – Componente;
Leopoldo Di Bonito – Componente;
Laura Vasselli – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato,
decidendo nella riunione fissata il giorno 29 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12 giugno 2021 nei confronti dei sig.ri Marchese Baldo, Massimino Enrico, Scimonelli Danilo, Boncore Giuseppe Davide, Dell’Arte Silvestro Dario, Ciadamidaro Giovanni Mirko, Bruno Francesco Giuseppe, Bruno Vincenzo, Raia Gianluca, Calaciura Giuseppe, Serenari Daniel, Giuffrida Walter, Compagno Giovanni, Fricano Giacomo, Siciliano Francesco, Gagliardi Francesco, Alì Giovanni, Acri Orazio (detto Pierino), Romano Giuseppe, Chiavaro Agatino Alessandro, Postorino Francesco Antonio, Cottone Domenico, Terranova Nicola, Trovato Alessandro, Vetere Ivano, Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco, Dell’Arte Pietro, Allegra Alessandra e delle società SSD Alba Alcamo 1928 Srl, ASD Licata Calcio, ASD Troina, ASD Rotonda Calcio, ASD Città di Acireale 1946, ASD Corigliano Calabro, ASD Olympic Rossanese 1909, ASD Marina di Ragusa, SSD Marsala Calcio a rl, ASD Polisportiva Castelbuono, ASD Supergiovane Castelbuono e ACD San Tommaso Calcio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12 giugno 2021, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Marchese Baldo, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Alba Alcamo 1928 Srl., Massimino Enrico, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Licata, e Scimonelli Danilo, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Licata, per rispondere della violazione dell’art. 7 commi 1 e 2 del CGS-FIGC in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma,1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Licata vs Alcamo disputata in data 8 aprile 2018 e valevole per il Campionato di Eccellenza Gir. B stagione sportiva 2017-18 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Licata), allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica (al tempo in corsa con l’antagonista Marsala per la vittoria finale del Campionato e quindi per la conseguente promozione in serie D). Più precisamente, per avere il Marchese unitamente a Massimino e Scimonelli al termine del primo tempo della gara de qua e quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 e quindi in bilico, avvicinato negli spogliatoi dello stadio teatro dell’evento l’allenatore dell’Alcamo Sig. Boncore Davide rivolgendogli le seguenti parole “mister facciamoci amico il Licata che sono sicuri i soldi” e mostrandogli, nel contempo, la somma di € 8.000,00 in contanti e un assegno dell’importo di € 7.000,00 (per un totale di € 15.000,00), somme che dovevano servire ad assicurare la vittoria finale alla squadra del Licata, senza tuttavia riuscire nell’intento per il fermo rifiuto opposto dal Boncore che peraltro al termine della gara rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore dell’Alcamo;
- Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la SSD Alba Alcamo 1928 Srl., per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del tentativo di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Licata vs Alcamo dell’8 aprile 2018;
- SSD Alba Alcamo 1928 Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 2, e 7, comma 2, del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 6, comma 1 e 2 e 30 comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo Presidente (Marchese Baldo) e tesserato (Boncore Giuseppe Davide) relativamente alla gara Licata vs Alcamo del 8 aprile 2018;
- ASD Licata per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 7, comma 2, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo tesserati (Massimino Enrico e Scimonelli Danilo) relativamente alla gara Licata vs Alcamo dell’8 aprile 2018;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD Troina, Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Troina, Ciadamidaro Giovanni Mirko, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente accompagnatore della ASD Troina, Bruno Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario (con potere di firma e rappresentanza) della ASD Rotonda Calcio e Bruno Vincenzo (figlio di Bruno Francesco Giuseppe e amministratore unico della CO.E.SE. Costruzioni e Servizi – srl società direttamente riconducibile alla famiglia Bruno), per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, co.1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato della gara Troina vs Rotonda disputata in data 3 aprile 2019 e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, stagione sportiva 2018-2019 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della ASD Rotonda Calcio allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: I) Dell’Arte Silvestro Dario e Bruno Francesco Giuseppe, per aver concordato tra loro di combinare l’incontro de quo ed assicurare, dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro (pattuita nella misura di € 34.700,00), la vittoria al Rotonda Calcio; II) Bruno Francesco Giuseppe e Bruno Vincenzo per aver messo a disposizione, anche attraverso la CO.E.SE. Costruzioni e Servizi srl di cui quest’ultimo era Amministratore unico, la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; III) Dell’Arte Silvestro Dario e Ciadamidaro Giovanni Mirko, quest’ultimo in quella partita presente unitamente al primo sul terreno di gioco nella veste di allenatore in seconda del Troina stante l’assenza del tecnico titolare (Boncore Giuseppe Davide), per aver al 41^ minuto del primo tempo della ridetta gara concertato tra loro e deciso l’ingresso in campo del calciatore Concorso Alex (classe 1999) in luogo del calciatore Sibide Chamberlain Oalia (classe 2000) lasciando in tal modo, volontariamente, che la propria squadra continuasse a giocare senza avere però in campo alcun “under”, così determinando le condizioni tecniche per la conseguente vittoria a tavolino della squadra avversaria ASD Rotonda Calcio (0-3) successivamente inflitto dal Giudice Sportivo alla ASD Troina per violazione del regolamento sugli “under” giusta propria delibera del 16 aprile 2019 adottata in accoglimento di tempestivo ricorso presentato dalla società ASD Rotonda Calcio) e, quindi, l’alterazione del diverso risultato conseguito sul campo (1-0); IV) Boncore Giuseppe Davide per aver deciso volontariamente, dopo essere anticipatamente venuto a conoscenza parlando con Dell’Arte Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare” la gara de qua e pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra, di non sedere in panchina e di non guidare i propri calciatori in occasione della ridetta gara, così alterandone il regolare svolgimento; Con l’aggravante per tutti di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019 (comma 6 dell’art. 30 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD Rotonda Calcio, nonché, per i soli Dell’Arte Silvestro Dario e Boncore Giuseppe Davide anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare;
- Raia Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza parlando con Dell’Arte Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare” la gara Troina vs Rotonda 3 aprile 2019;
- Calaciura Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della ASD TROINA, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Troina vs Rotonda 3 aprile 2019;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- Bruno Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario della ASD Rotonda Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 2, del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri tesserati Dell’Arte Silvestro Dario, Ciadamidaro Giovanni Mirko, Boncore Giuseppe Davide, Raia Gianluca e Calaciura Giuseppe relativamente alla gara Troina vs Rotonda del 03/04/19; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS in vigore fino al 19 giugno 2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere dai Sigg.ri Dell’arte Silvestro Dario e Boncore Giuseppe Davide; nonché con l’ulteriore aggravante per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- ASD Rotonda Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 2, e 7, commi 3 e 4, del CGS in vigore fino al 19 giugno 2019 (artt. 6, comma 1 e 2, e 30, comma 3 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati al proprio Presidente Onorario Bruno Francesco Giuseppe (con potere di firma e rappresentanza), nonché a Bruno Vincenzo, in relazione alla gara Troina - Rotonda del 3 aprile 2019; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS in vigore fino al 19 giugno 2019 (art.30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché del vantaggio in classifica conseguito;
- Serenari Daniel, all’epoca dei fatti calciatore (portiere) della ASD Troina, per rispondere della violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere in concorso con altri soggetti allo stato non identificati posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA disputata in data
22.09.19 e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, stagione sportiva 2019-2020 in modo tale che la stessa terminasse con il risultato di 4-2 in favore della squadra ospitante (Acireale), risultato quest’ultimo sul quale lo stesso aveva in precedenza scommesso così, peraltro, contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza. Più in particolare, per aver il Serenari alterato la propria prestazione in campo in occasione della gara in argomento rendendosi autore di diversi errori grossolani commessi volontariamente al fine di favorire le segnature dell’Acireale e, conseguentemente, di determinare la sconfitta della propria squadra per 4-2 in modo da poter conseguire quale utilità o vantaggio personali la somma di € 2.900,00 frutto della scommessa da egli in precedenza effettuata sulla partita de qua puntando (scommettendo la somma di € 50,00) proprio sul risultato finale esatto di 4-2 (scommessa effettuata presso l’agenzia EUROBET PV - 14524 ", sita in Siracusa, viale Scala Greca n. 324); Con le aggravanti di cui agli artt. 14, comma 1 lett. i), e 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’aver commesso il fatto per assicurare a sé un vantaggio e della effettiva alterazione del risultato della gara;
- Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti Direttore generale della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Raia Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Compagno Giovanni, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Fricano Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Ciadamidaro Giovanni Mirko, all’epoca dei fatti tesserato (Allenatore in 2^) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Calaciura Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Siciliano Francesco, all’epoca dei fatti Segretario (tesoriere) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- Gagliardi Francesco, all’epoca dei fatti tesserato (allenatore portieri) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019, nonché violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del CGS in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri, all’epoca dei fatti, dirigenti e tesserati Serenari Daniel, Giuffrida Walter, Boncore Giuseppe Davide, Raia Gianluca, Compagno Giovanni, Fricano Giacomo, Ciadamidaro Giovanni Mirko, Calaciura Giuseppe, Siciliano Francesco e Gagliardi Francesco relativamente alla gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019; Con le aggravanti di cui all’art. 30, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere;
- ASD Citta’ Di Acireale 1946 per rispondere, a titolo di responsabilità presunta ai sensi degli artt. 6, comma 5, e 30, comma 4, del CGS in ordine agli addebiti contestati a Serenari Daniel relativamente alla gara Acireale vs Troina del 22/09/19;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), ALI’ Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (“patron” della Società in quanto, quale principale sponsor della stessa, maggiore sostenitore economico della medesima), Acri Orazio (detto Pierino), all’epoca dei fatti Presidente della ASD Olympic Rossanese 1909 per rispondere della violazione dell’art. 30, co.1, del CGS per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco a tentare di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Corigliano vs Troina disputata in data 8 gennaio 2020 e valevole (quale recupero della partita disputata alla precedente data del 24 novembre 2019 e interrotta al 54^ minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco) per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, stagione sportiva 2019-2020, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Corigliano Calabro) allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: I) Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 3 gennaio 2020, contattato telefonicamente Acri Orazio (detto Pierino) quale persona “vicina” a Nucaro Mauro consigliere della ASD Corigliano Calabro (ma di fatto “patron” della società tanto da essere appellato come Presidente) per concertare e trattare con questi, per conto di Alì Giovanni, la combine della gara de qua; II) Dell’Arte Silvestro Dario e Nucaro Mauro per essersi incontrati, in data 4 gennaio 2020, presso il ristorante “La Napoletana” sito in Ganzirri (ME), per discutere tra di loro i termini dell’accordo illecito sotteso alla combine della gara; III) Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 5 gennaio 2020, telefonato dapprima ad Alì Giovanni e dappoi ad Acri Orazio (detto Pierino) per cercare di mediare sulla provvista di denaro che avrebbe dovuto essere corrisposta dal Nucaro per assicurare la vittoria alla propria squadra senza, tuttavia, riuscire nell’intento in quanto il prezzo offerto da Nucaro Mauro (pari ad € 5.000,00) fu ritenuto troppo basso da Alì Giovanni; con le aggravanti: per tutti di cui all’art. 14, comma 1 lett. I), del CGS dell’aver agito per assicurare a sé o ad altri un vantaggio; per Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni anche con l’ulteriore aggravante di cui all’art.30, co.6, del CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare; per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti Direttore generale della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che Nucaro Mauro, consigliere della ASD Corigliano Calabro (ma di fatto “patron” della società tanto da essere appellato come Presidente), avesse tentato di alterare lo svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Corigliano vs Troina dell’8 gennaio 2020 offrendo ad Alì Giovanni “patron” del Troina una somma di denaro al fine di assicurare la vittoria alla propria squadra;
- Romano Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore (team manager) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del tentativo di “combine” della gara Corigliano vs Troina dell’8 gennaio 2020, per essere stato egli prima dell’inizio di detta gara avvicinato sul terreno di gioco da un soggetto riconducibile alla compagine calabrese che ebbe a chiedergli come fosse possibile “sistemare la partita”;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del CGS in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai sigg.ri Giuffrida Walter, Romano Giuseppe, Dell’Arte Silvestro Dario ed Alì Giovanni, relativamente alla gara Coriglianio vs Troina dell’8 gennaio 2020; con la aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti posti in essere dai Sigg.ri Dell’Arte Silvestro Dario e Alì Giovanni; nonché con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- ASD Corigliano Calabro per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio, al tempo, consigliere Nucaro Mauro relativamente alla gara Corigliano vs Troina dell’8 gennaio 2020, e cioè specificatamente: “violazione dell’art. 30, comma 1, del CGS per aver … (in concorso con i soggetti di cui al primo capo di incolpazione relativo alla medesima gara, n.d.r.) (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco a tentare di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Corigliano vs Troina disputata in data 8 gennaio 2020 e valevole (quale recupero della partita disputata alla precedente data del 24 novembre 2019 e interrotta al 54^ minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco) per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, stagione sportiva 2019-2020, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Corigliano Calabro) allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: I) Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 3 gennaio 2020, contattato telefonicamente Acri Orazio (detto Pierino) quale persona “vicina” a Nucaro Mauro consigliere della ASD Corigliano Calabro (ma di fatto “patron” della società tanto da essere appellato come Presidente) per concertare e trattare con questi, per conto di Alì Giovanni, la combine della gara de qua; II) Dell’Arte Silvestro Dario e Nucaro Mauro per essersi incontrati, in data 4 gennaio 2020, presso il ristorante “La Napoletana” sito in Ganzirri (ME), per discutere tra di loro i termini dell’accordo illecito sotteso alla combine della gara; III) Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 5 gennaio 2020, telefonato dapprima ad Alì Giovanni e dappoi ad Acri Orazio (detto Pierino) per cercare di mediare sulla provvista di denaro che avrebbe dovuto essere corrisposta dal Nucaro per assicurare la vittoria alla propria squadra senza, tuttavia, riuscire nell’intento in quanto il prezzo offerto da Nucaro Mauro (pari ad € 5.000,00) fu ritenuto troppo basso da Alì Giovanni; Con le aggravanti: per tutti di cui all’art. 14, comma 1 lett. i), del CGS dell’aver agito per assicurare a sé o ad altri un vantaggio; per Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Nucaro Mauro anche con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare; per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co. 1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare”;
- ASD Olympic Rossanese 1909 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente Acri Orazio (detto Pierino);
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Troina, per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere lo stesso, prima della gara Gela – Troina del 3 febbraio 2019 valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, chiese ai calciatori ed al tecnico tesserati per la ASD Troina se acconsentissero ad alterare il risultato della gara, ricevendo dagli stessi un rifiuto; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art.30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario in relazione alla gara Gela - Troina del 3 febbraio 2019; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;
- Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Troina, e Sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara Gela - Troina del 3 febbraio 2019, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter in relazione alla gara Gela - Troina del 3 febbraio 2019;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Troina, Sig. Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, e Sig. Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Troina, per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere gli stessi, prima della gara San Cataldese - Troina del 14 aprile 2019 valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, chiese ai calciatori tesserati per la ASD Troina se acconsentissero ad alterare il risultato della gara facendo maturare una sconfitta per la loro squadra di appartenenza; il sig. Alì Giovanni, poi, consigliava al Sig. Boncore Giuseppe Davide, tecnico della prima squadra, di non sedere in panchina in occasione della stessa gara ed al Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, dirigente della medesima società, di schierare una squadra composta di soltanto di giovani calciatori; il Sig. Boncore Giuseppe Davide, poi, pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra della società, volontariamente non sedeva in panchina in occasione della gara appena citata e non guidava i propri calciatori in occasione dell’incontro, così alterando il regolare svolgimento della gara privando i calciatori della guida dell’allenatore titolare della compagine; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario, dal sig. Alì Giovanni e dal sig. Boncore Giuseppe Davide;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Boncore Giuseppe Davide in relazione alla gara San Cataldese - Troina del 14 aprile 2019; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, dal Sig. Alì Giovanni e dal Sig. Boncore Giuseppe Davide;
- Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara San Cataldese - Troina del 14.4.2019, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuffrida Walter in relazione alla gara San Cataldese - Troina del 14 aprile 2019;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Licata Calcio, Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, e Massimino Enrico, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Licata Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, prima della gara Licata - Corigliano del 9 febbraio 2020 valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il Sig. Dell’Arte Silvestro Dario nei giorni precedenti all’incontro, e segnatamente dal 2 al 5 febbraio 2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l’alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il sig. Alì Giovanni che il Sig. Massimino Enrico, che con lui erano sodali nell’organizzazione dell’illecito; il Sig. Massimino Enrico per il Licata ed il Sig. Nucaro Mauro per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l’alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Nucaro Mauro; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- ASD Licata Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dell’Arte Silvestro Dario e Massimino Enrico in relazione alla gara Licata - Corigliano del 9 febbraio 2020; Con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal Sig. Dell’Arte Silvestro Dario; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m) del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- ASD Corigliano Calabro per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Nucaro Mauro in relazione alla gara Licata - Corigliano del 9 febbraio 2020, , e cioè specificatamente “violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere … (lo stesso in concorso con i soggetti di cui al primo capo di incolpazione relativo alla medesima gara, n.d.r.), prima della gara Licata - Corigliano del 9 febbraio 2020 valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario nei giorni precedenti all’incontro, e segnatamente dal 2 al 5.2.2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l’alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il Sig. Alì Giovanni che il Sig. Massimino Enrico, che con lui erano sodali nell’organizzazione dell’illecito; il Sig. Massimino Enrico per il Licata ed il Sig. Nucaro Mauro per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l’alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Nucaro Mauro”;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara Licata - Corigliano del 9 febbraio 2020;
- Acri Orazio (detto Pierino), all’epoca dei fatti Presidente della ASD Olympic Rossanese 1909, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;
- ASD Olympic Rossanese 1909 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente Acri Orazio (detto Pierino) in relazione alla gara Licata - Corigliano del 9 febbraio 2020;
- Chiavaro Agatino Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Città di Acireale 1946, per rispondere della violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara San Tommaso - Acireale del 9 febbraio 2020 valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il Sig. Chiavaro Agatino Alessandro nei giorni precedenti all’incontro aveva proposto a tesserati per la compagine del San Tommaso l’alterazione del risultato della gara a loro favore, a fronte del pagamento di una somma di denaro;
- ASD Città Di Acireale 1946 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Chiavaro Agatino Alessandro in relazione alla gara San Tommaso - Acireale del 9 febbraio 2020;
- Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara San Tommaso - Acireale del 9 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara San Tommaso - Acireale del 9 febbraio 2020;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, CGS, per avere lo stesso, prima della gara Troina – Marina Di Ragusa del 16 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, contattava telefonicamente il sig. Francesco Antonio Postorino, Presidente di fatto della società ragusana, offrendosi di ricorrere alle sue conoscenze per alterare il risultato della gara, ricevendo dallo stesso un rifiuto; Con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario; Con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- Postorino Francesco Antonio, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Marina Di Ragusa, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Troina - Marina Di Ragusa del 16 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;
- ASD Marina Di Ragusa per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Postorino Francesco Antonio;
- Cottone Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Marsala Calcio arl, Sig. Boncore Davide Giuseppe, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, CGS per avere gli stessi, prima della gara Marsala - Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con alcuni giocatori ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare per avere, prima dello svolgimento della gara in parola, concluso un accordo per l’alterazione del risultato della gara a favore del Marsala, non concretizzatasi per la ferma opposizione dell’allenatore di tale ultima società, sig. Nicola Terranova; Con l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi;
- SSD Marsala Calcio arl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Cottone Domenico;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Boncore Giuseppe Davide; Con l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi;
- Terranova Nicola, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Marsala Calcio arl, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, CGS perché venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Marsala - Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), Sig. Trovato Alessandro, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Città Di Acireale 1946 e Sig. Vetere Ivano, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono, per rispondere della violazione dell’art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere effettuato scommesse, anche relative alla gara in oggetto, presso un’agenzia di Palermo; in particolare i sigg.ri Vetere e Trovato commentavano l’esito e la consistenza delle scommesse, alcune delle quali riconducibili al Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, in occasione di conversazioni telefoniche, alle quali seguiva scambio, via WhatsApp, delle relative schedine giocate; con l’aggravante, per il Sig. Dell’Arte Silvestro Dario, di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Dell’Arte Silvestro Dario; Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- ASD Città Di Acireale 1946 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Trovato Alessandro;
- ASD Polisportiva Castelbuono per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;
- Trovato Alessandro, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Citta’ Di Acireale 1946 e Sig. Vetere Ivano, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono. per rispondere della violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che Dell’Arte Silvestro Dario avesse effettuato scommesse, anche sulla gara Marsala – Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in un’agenzia di Palermo;
- ASD Città Di Acireale 1946 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Trovato Alessandro;
- ASD Polisportiva Castelbuono per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Vetere Ivano;
- Vetere Ivano, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono (attualmente dirigente accompagnatore della società ASD Supergiovane Castelbuono), per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;
- ASD Supergiovane Castelbuono per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;
- Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Troina e Sig. Gagliardi Francesco, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei portieri per la società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuti a conoscenza del fatto che in agenzie di Palermo, Catania e Siracusa venivano effettuate scommesse sulla gara Marsala - Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone del Campionato di serie D, ad opera di tesserati o soggetti che svolgevano attività rilevante nell’ambito e nell’interesse di una delle due società che hanno disputato tale incontro;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Boncore Giuseppe Davide e Gagliardi Francesco;
- Cucciniello Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società ACD San Tommaso Calcio, e Del Gaudio Francesco, all’epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ACD San Tommaso Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, CGS per avere gli stessi, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, prima e durante la gara Troina – San Tommaso del 2 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i sigg.ri Cucciniello Marco e Del Gaudio Francesco, contattavano telefonicamente il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti DG dell’ASD Troina, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore dell’ASD Troina, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto;
- ACD San Tommaso Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco e Liquidato Stefano, ed in particolare per quest’ultimo quanto di seguito riportato: “violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, CGS per avere … (lo stesso in concorso con i soggetti di cui al primo capo di incolpazione relativo alla medesima gara, n.d.r.) e con altri soggetti allo stato non identificati, prima e durante la gara Troina – San Tommaso del 2 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i sigg.ri Cucciniello Marco e Del Gaudio Francesco, contattavano telefonicamente il Sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti DG dell’ASD Troina, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il Sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore dell’ASD Troina, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto”;
- Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Troina, e Sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara Troina – San Tommaso del 2 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter;
- Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della FIGC, per avere lo stesso svolto attività all’interno e nell’interesse della società ASD Troina nel periodo successivo al 18 luglio 2019 e quantomeno fino al 16 febbraio 2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18 luglio 2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni;
- Dell’Arte Pietro, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della FIGC, per avere lo stesso consentito al Sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società ASD Troina in periodo successivo al 18 luglio 2019 e fino al 28 ottobre 2019, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18 luglio 2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal Sig. Dell’Arte Silvestro Dario;
- Allegra Alessandra, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della FIGC, per avere la stessa consentito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società ASD Troina dal 28 ottobre 2019 quantomeno fino al 16 febbraio 2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18 luglio 2019 che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessaria nella condotta posta in essere dal Sig. Dell’Arte Silvestro Dario;
- ASD Troina per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Dell’Arte Pietro, Allegra Alessandra e Dell’Arte Silvestro Dario.
La fase istruttoria
In data 27 novembre 2020 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 396pf20-21, avente ad oggetto “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019/2020 (Girone I)”.
Infatti, con nota del 26 novembre 2020 la Squadra Mobile della Questura di Enna, su autorizzazione del competente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ennese, aveva trasmesso alla Procura Federale della FIGC la prima comunicazione notizia di reato del 6 luglio 2020 redatta dalla Squadra Mobile della Questura di Enna, l’esito della delega delle indagini n. 3133/19 R.G.N.R. mod. 21 del 20 luglio 2020 con acclusi n. 12 verbali di sommarie informazioni, assunti ai sensi dell’ex art. 351 c.p.p., nonché il verbale di sommarie informazioni, rese da persona nei cui confronti vengono svolte indagini, ex art. 350 c.p.p., una seconda comunicazione notizia di reato datata 30 luglio 2020 e infine, copia del provvedimento relativo all’informazione di garanzia – art. 369 c.p.p., all’informazione sul diritto di difesa - art. 369 bis c.p.p., nonché all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari – art. 415 bis c.p.p., emesso, in data 2 novembre 2020 dai Sostituti Procuratori della repubblica presso il Tribunale di Enna bell’ambito del procedimento penale 3133/19 R.G.N.R. mod. 21.
La Procura Federale, dopo aver esaminato il voluminoso carteggio rimesso dalla Questura di Enna, si avvedeva però della mancanza degli allegati di cui veniva fatta menzione negli atti già inviati di talché, con nota dell’11 dicembre 2020 ne faceva richiesta alla Procura della Repubblica ennina che ne autorizzava l’invio perfezionatosi il giorno successivo.
L’attività inquirente della Procura Federale si concretizzava quindi nell’esame del carteggio ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna e nell’audizione di quasi tutti i soggetti che l’Ufficio riteneva avessero svolto ruoli rilevanti nell’ambito dei fatti sottoposti alle indagini federali. In tale contesto, sia pur regolarmente convocati e per quanto possa interessare in questa sede, non si presentavano all’audizione i Sigg.ri Dell’Arte Silvestro Dario, Bruno Francesco Giuseppe e Vetere Ivano senza addurre giustificato motivo.
Il protrarsi e la complessità dell’attività investigativa costringeva la Procura Federale a richiedere alla Procura Generale dello Sport del CONI entrambe le proroghe del termine di chiusura delle indagini, proroghe che, ai sensi dell’art. 119, comma 5, venivano autorizzate.
L’Ufficio requirente adottava quindi tempestivamente, in data 12 aprile 2021, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale comunicava l’avvenuta conclusione delle indagini ai soggetti ritenuti responsabili di violazioni disciplinari. La notifica di tale provvedimento veniva poi rinnovata in data 16 aprile 2021 nei confronti di alcuni soggetti che erano stati pretermessi nel precedente.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini alcuni avvisati chiedevano di poter acquisire copia integrale degli atti e, fra questi, i Sigg.ri Enrico Massimino, Walter Giuffrida, Francesco Gagliardi, Gianluca Raia e Francesco Antonio Postorino facevano pervenire memoria, Giuseppe Davide Boncore chiedeva di essere nuovamente audito, nel mentre Francesco Del Gaudio, Alessandra Allegra. Giuseppe Calaciura, Giovanni Alì, Giovanni Mirko Ciadamidaro, Alessandro Trovato, Agatino Alessandro Chiavaro, l’ASD Città Di Acireale e l’ASD Troina chiedevano di poter patteggiare ai sensi dell’art. 126 del CGS senza tuttavia raggiungere l’accordo con l’Ufficio inquirente. Quest’ultimo, avvedutosi del fatto che non era stato possibile notificare la CCI ai Sigg.ri Nucaro Mauro e Liquidato Stefano, disponeva lo stralcio delle loro posizioni al fine di esperire ulteriori indagini sulla loro residenza.
Infine, la Procura Federale, ritenuto che le difese svolte dagli interessati dopo la notifica della CCI non contenessero argomentazioni e/o elementi idonei a poter fondatamente supportare una prospettazione dei fatti in esame diversa rispetto a quella posta a sostegno dell’atto notificato, prodromico all’esercizio dell’azione disciplinare, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 e l’atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20- 21/GC/blp del 12 giugno 2021 i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza dell’8 luglio 2021, nei termini consentiti dal Codice di rito facevano pervenire memorie difensive i Sigg.ri Massimino Enrico, Alì Giovanni, Allegra Alessandra, Boncore Giuseppe Davide, Bruno Francesco Giuseppe, Bruno Vincenzo, Calaciura Giuseppe, Chiavaro Agatino Alessandro, Ciadamidaro Giovanni Mirko, Compagno Giovanni, Cottone Domenico, Fricano Giacomo, Gagliardi Francesco, Giuffrida Walter, Marchese Baldo, Postorino Francesco Antonio, Scimonelli Danilo, Siciliano Francesco, Terranova Nicola, Trovato Alessandro, Del Gaudio Francesco e le Società ASD Città Di Acireale 1946, ASD Licata, ASD Rotonda Calcio e ASD Troina nel mentre il Sig. Dell’Arte Silvestro Dario revocava il mandato in precedenza conferito all’Avv. Monica Fiorillo, senza provvedere a nuova nomina.
In prossimità dell’udienza la Procura Federale depositava tre accordi per l’applicazione di una sanzione ridotta, ex art. 127 CGS raggiunti con i Sigg.ri Walter Giuffrida, Gianluca Raia e Francesco Siciliano.
Il dibattimento
All’udienza dell’8 luglio 2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti le seguenti parti in collegamento da remoto: per la Procura Federale il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati, per il Sig. Baldo Marchese l’Avv. Angelo Gruppuso, per il Sig. Enrico Massimino e per il Sig. Nicola Terranova l’Avv. Marco Sabato, per il Sig. Danilo Scimonelli l’Avv. Antonio Governale, per il Sig. Giuseppe Davide Boncore l’Avv. Giuseppe Cascina, per i Sigg.ri Giovanni Mirko Ciadamidaro, Giuseppe Calaciura, Giovanni Alì, Agatino Alessandro Chiavaro, Alessandro Trovato e per la Sig.ra Alessandra Allegra l’Avv. Mattia Grassani e l’Avv. Luca Carlutti, per i Sigg.ri Francesco Giuseppe Bruno e Vincenzo Bruno l’Avv. Flavia Tortorella, per il Sig. Gianluca Raia l’Avv. Dario Saggio, per il Sig. Walter Giuffrida l’Avv. Walter Giuffrida (in proprio), per il Sig. Giovanni Compagno l’Avv. Annalisa Roseti, per il Sig. Giacomo Fricano l’Avv. Gianluca Marcianò, per il Sig. Francesco Siciliano l’Avv. Walter Giuffrida, per il Sig. Francesco Gagliardi l’Avv. Massimo D'Angelo, per il Sig. Giuseppe Romano l’Avv. Adriana Fabiola Maccarrone (in sostituzione dell'Avv. Eliana Maccarrone), per il Sig. Francesco Antonio Postorino l’Avv. Lucio Strangio e l’ Avv. Antonino Chirico, per il Sig. Domenico Cottone l’Avv. Alberto Rausa, per la Soc. ASD Licata Calcio l’Avv. Valentina Distefano, per la Soc. ASD Troina e per la Soc. ASD Città Di Acireale 1946 l’Avv. Mattia Grassani e l’Avv. Luca Carlutti e per la Soc. ASD Rotonda Calcio l’Avv. Luis Vizzino.
- Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, rappresentava che, avendo rilevato che l'avviso di convocazione per l’udienza era stato ricevuto dai deferiti Acri Orazio, ASD Polisportiva Castelbuono e ASD Corigliano Calabro in data non coerente con il rispetto del termine di comparizione, rinviava la trattazione del procedimento in modalità videoconferenza alla seduta del 29 luglio 2021, ore 10.30, senza ulteriore avviso, con abbreviazione del termine a comparire a giorni 8 e con salvezza di ogni diritto connesso allo svolgimento della prima udienza.
In prossimità dell’udienza del 29 luglio 2021 la Procura Federale depositava un ulteriore accordo per l’applicazione di una sanzione ridotta, ex art. 127 CGS raggiunto con il Sig. Giuseppe Romano.
Alla successiva udienza del 29 luglio 2021, anch’essa svoltasi in videoconferenza, sono comparse le seguenti parti in collegamento da remoto: per la Procura Federale il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati, per il Sig. Baldo Marchese l’Avv. Angelo Gruppuso, per il Sig. Enrico Massimino e per il Sig. Nicola Terranova
l’Avv. Marco Sabato, per il Sig. Danilo Scimonelli gli Avv.ti Antonio Governale e Ottaviano Pavone oltre al deferito personalmente, per il Sig. Giuseppe Davide Boncore l’Avv. Giuseppe Cascina e il deferito personalmente, per i Sigg.ri Giovanni Mirko Ciadamidaro, Giuseppe Calaciura, Giovanni Alì, Agatino Alessandro Chiavaro, Alessandro Trovato e per la Sig.ra Alessandra Allegra l’Avv. Mattia Grassani e l’Avv. Luca Carlutti, per i Sigg.ri Francesco Giuseppe Bruno e Vincenzo Bruno l’Avv. Flavia Tortorella e l’Avv. Fabio Lattanzi, per il Sig. Gianluca Raia l’Avv. Dario Saggio, per il Sig. Walter Giuffrida l’Avv. Walter Giuffrida (in proprio), per il Sig. Giovanni Compagno l’Avv. Annalisa Roseti, per il Sig. Francesco Siciliano l’Avv. Walter Giuffrida, per il Sig. Francesco Gagliardi l’Avv. Massimo D'Angelo, per il Sig. Giuseppe Romano l’Avv. Eliana Maccarrone, l’Avv. Adriana Fabiola Maccarrone e il deferito personalmente , per il Sig. Francesco Antonio Postorino l’Avv. Lucio Strangio e l’ Avv. Antonino Chirico, per il Sig. Domenico Cottone l’Avv. Alberto Rausa, per la Soc. ASD Licata Calcio l’Avv. Valentina Distefano, per la Soc. ASD Troina e per la Soc. ASD Città Di Acireale 1946 l’Avv. Mattia Grassani e l’Avv. Luca Carlutti e per la Soc. ASD Rotonda Calcio l’Avv. Luis Vizzino.
II Presidente del Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, comunicava che il Collegio dopo un’attenta analisi degli accordi di patteggiamento depositati ai sensi dell’art. 127 CGS-FIGC prima dell’inizio del dibattimento tra: - il rappresentante della Procura Federale e l’Avv. Dario Saggio nell’interesse del Sig. Raia Gianluca; - il rappresentante della Procura Federale e l’avv. Walter Giuffrida (in proprio) e nell’interesse del Sig. Siciliano Francesco; - il rappresentante della Procura Federale e I’Avv. Eliana Maccarrone nell’interesse del Sig. Romano Giuseppe, aveva rilevato la correttezza della qualificazione dei fatti come formulati dalle parti nonché la congruità delle sanzioni indicate, e che pertanto tali accordi sarebbero stati dichiarati efficaci con separato provvedimento.
Interveniva a questo punto l’Avv. Cascina il quale evidenziava al Tribunale vizi di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nei confronti del Sig. Acri Orazio e della società ASD Polisportiva Castelbuono. Il Presidente, ritenute valide le notifiche e riservando di motivare nella decisione, disponeva proseguirsi oltre.
La Procura Federale, riservandosi di replicare alle eccezioni formulate dalle difese, riportandosi all’atto di deferimento, ne chiedeva l’accoglimento, con l’irrogazione delle sanzioni di seguito riportate:
Marchese Baldo, per 1 illecito sportivo, 4 anni di inibizione; Massimino Enrico , per 2 illeciti sportivi, 4 anni di inibizione per il primo e 6 mesi per il secondo in continuazione per un totale di 4 anni e 6 mesi di inibizione; Scimonelli Danilo, per 1 illecito sportivo, 4 anni di inibizione; Boncore Giuseppe Davide, per 3 illeciti sportivi aggravati in continuazione, 4 omesse denunce illecito e 2 omesse denunce scommesse, 5 anni, con riduzione ai sensi dell’art. 128 CGS a sanzione finale 3 anni di inibizione; Dell’Arte Silvestro Dario, per 6 illeciti sportivi aggravati in continuazione, 1 divieto scommesse in continuazione, attività nonostante squalifica in continuazione, mancata presentazione procura in continuazione, 5 anni di squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. H, del Codice di Giustizia Sportiva; Ciadamidaro Giovanni Mirko, per 1 illecito aggravato, 1 omessa denuncia illecito in continuazione, 1 omessa denuncia scommesse in continuazione, 4 anni e 9 mesi di squalifica; Bruno Francesco Giuseppe, per 1 illecito aggravato, mancata presentazione procura in continuazione, 4 anni e 7 mesi di inibizione; Bruno Vincenzo, per 1 illecito aggravato, 4 anni e 6 mesi di inibizione; Calaciura Giuseppe, per 2 omesse denunce illecito in continuazione e 1 omessa denuncia scommesse in continuazione, 1 anno e 6 mesi di inibizione; Serenari Daniel, per 1 illecito sportivo aggravato e 1 divieto scommesse in continuazione, 5 anni di squalifica; Compagno Giovanni, per 1 omessa denuncia illecito e 1 omessa denuncia scommesse in continuazione, 1 anno e 2 mesi di squalifica; Fricano Giacomo, per 1 omessa denuncia illecito e 1 omessa denuncia scommesse in continuazione, 1 anno e 2 mesi di squalifica; Gagliardi Francesco, per 1 omessa denuncia illecito e 1 omessa denuncia scommesse in continuazione, 1 anno e 2 mesi di squalifica; Alì Giovanni, per 3 illeciti sportivi aggravati e 1 omessa denuncia in continuazione, 5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. H, del Codice Di Giustizia Sportiva; Acri Orazio (detto Pierino), per 1 illecito aggravato e 1 omessa denuncia in continuazione 4 anni e 9 mesi di inibizione; Chiavaro Agatino Alessandro, per 1 illecito sportivo, 4 anni di inibizione; Postorino Francesco Antonio, per 1 omessa denuncia illecito, 1 anno di inibizione; Cottone Domenico, per 1 illecito sportivo, 4 anni di inibizione; Terranova Nicola, per 1 omessa denuncia, 1 anno di inibizione; Trovato Alessandro, per 1 divieto scommesse e 1 omessa denuncia scommesse in continuazione, 3 anni e 2 mesi di inibizione; Vetere Ivano, per 1 divieto scommesse e 1 mancata presentazione procura in continuazione 3 anni ed 1 mese di inibizione; Cucciniello Marco, per 1 illecito sportivo, 4 anni di inibizione; Del Gaudio Francesco, per 1 illecito sportivo, 4 anni di inibizione; Allegra Alessandra, per aver consentito che il Sig. Dell’Arte Silvestro Dario svolgesse attività nonostante squalifica, 1 anno di inibizione; SSD Alba Alcamo 1928 Srl, responsabilità diretta per 1 illecito, oggettiva per 1 omessa denuncia, 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di competenza ed € 1.000,00 di ammenda; ASD Licata, responsabilità diretta per illecito sportivo e oggettiva per illecito, 10 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di competenza ed € 3.000,00 di ammenda; ASD Troina, responsabilità oggettiva per illecito sportivo aggravato in continuazione, oggettiva per 2 divieti scommesse, oggettiva per 19 omesse denunce illecito, oggettiva per 11 omesse denunce scommesse, diretta ed oggettiva per attività nonostante squalifica 3 dirigenti, 13 punti di penalizzazione nel prossimo campionato in corso ed € 6.300,00 di ammenda; ASD Rotonda Calcio, responsabilità diretta per 1 illecito aggravato e oggettiva per 1 illecito aggravato, 10 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di competenza; ASD Città Di Acireale 1946, responsabilità presunta per 1 illecito, oggettiva per illecito, oggettiva per 1 divieto scommesse e oggettiva per 1 omessa denuncia scommesse, 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda; ASD Corigliano Calabro, responsabilità oggettiva per 2 illecito aggravato e oggettiva per 1 mancata presentazione procura, 3 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda; ASD Olympic Rossanese 1909, responsabilità diretta per 1 illecito aggravato e diretta per 1 omessa denuncia. esclusione dal campionato di competenza; ASD Marina Di Ragusa, responsabilità oggettiva per 1 omessa denuncia, € 500,00 di ammenda; SSD Marsala Calcio arl, diretta per illecito sportivo per 1 tesserato 10 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di competenza; ASD Polisportiva Castelbuono, responsabilità diretta per 1 divieto scommesse e diretta per 1 mancata presentazione procura, 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato ed € 500,00 di ammenda; Supergiovane Castelbuono, responsabilità oggettiva, € 300,00 di ammenda; ACD San Tommaso calcio, responsabilità diretta ed oggettiva per illecito 3 tesserati 10 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di competenza.
Prendevano quindi la parola: l’Avv. Massimo D’Angelo, nell’interesse del Sig. Gagliardi Francesco, il quale si riportava alla memoria difensiva depositata, precisando che il Sig. Gagliardi non era un soggetto tesserato; l’Avv. Annalisa Roseti, nell’interesse del Sig. Compagno Giovanni, la quale si riportava alla memoria difensiva depositata e insisteva per il proscioglimento del suo assistito; l’Avv. Lucio Strangio, nell’interesse del Sig. Postorino Francesco Antonio, il quale si il quale si riportava alla memoria difensiva depositata, segnalando all’attenzione del Tribunale che il Sig. Postorino non rivestiva alcun ruolo all’interno della compagine societaria e insistendo per il proscioglimento del suo assistito; l’Avv. Giuseppe Cascina, nell’interesse del Sig. Boncore Giuseppe Davide, il quale si riportava alla memoria difensiva depositata rilevando che il presente procedimento è nato proprio dalla collaborazione del Sig. Boncore; l’Avv. Marco Sabato, nell’interesse del Sig. Massimino Enrico, il quale si riportava alla memoria difensiva depositata ed evidenziava che i soggetti coinvolti nel presunto illecito erano estranei alle squadre in questione; I’Avv. Angelo Gruppuso, nell’interesse del Sig. Marchese Baldo, si riportava integralmente alla memoria difensiva versata in atti e alle richieste in essa contenute; l’Avv. Alberto Rausa, nell’interesse del sig. Cottone Domenico, il quale si riportava a quanto espresso nella memoria difensiva e si associava a quanto esposto dall’Avv. Sabato, aggiungendo che se le società fossero d’accordo per alterare il risultato della gara il ruolo del mister sarebbe assolutamente ininfluente; l’Avv. Ottaviano Pavone, nell’interesse del Sig. Scimonelli Danilo, il quale si riportava a quanto espresso nella memoria difensiva depositata nel mentre il Sig. Danilo Scimonelli rilasciava alcune dichiarazioni spontanee a sua difesa; l’Avv. Valentina Distefano, nell’interesse della società ASD Licata Calcio, la quale si riportava alla memoria difensiva depositata; l’Avv. Luis Vizzino, nell’interesse della società ASD Rotonda Calcio, il quale si riportava alle memorie depositate; l’Avv. Mattia Grassani, nell’interesse del Sig. Giovanni Mirko Ciadamidaro, del Sig. Giuseppe Calaciura, del Sig. Giovanni Alì, del Sig. Agatino Alessandro Chiavaro, del Sig. Alessandro Trovato, della Sig.ra Alessandra Allegra e delle società ASD Troina e ASD Città Di Acireale 1946, il quale evidenziava che il ruolo del Sig. Dell’Arte nella compagine della società ASD Troina, come quello del Sig. Trovato nella compagine della società ASD Città Di Acireale 1946 sono del tutto marginali sotto il profilo formale e sostanziale. Cedendo poi la parola all’avv. Luigi Carlutti il quale esponeva alcune considerazioni a difesa relativamente alla posizione della ASD Città Di Acireale 1946 e al Sig. Chiavaro Agatino Alessandro; l’Avv. Fabio Lattanzi, nell’interesse del Sig. Bruno Francesco Giuseppe e del Sig. Bruno Vincenzo, il quale si riportava alle memorie difensive depositate e insisteva per il rigetto delle richieste della Procura cedendo poi la parola all’Avv. Flavia Tortorella la quale, nel riportarsi alle memorie difensive depositate, evidenziava che il Sig. Vincenzo Bruno non svolgeva alcuna attività nell’ordinamento sportivo.
Interveniva quindi il rappresentante della Procura Federale, avv. Liberati, il quale replicava a quanto contestato da alcuni difensori in merito alla credibilità del sig. Boncore, sostenendo che le quattro dichiarazioni rese dallo stesso non sono contraddittorie e anzi, ritenute credibili e attendibili dalla stessa Procura della Repubblica di Enna, confermando quindi la solidità dell’impianto accusatorio e concludeva insistendo per l’integrale accoglimento del deferimento.
Prendeva poi la parola il Sig. Boncore il quale rilasciava alcune dichiarazioni spontanee e gli avvocati Rausa, Sabato, Pavone, Di Stefano, Vizzino, Grassani e Tortorella replicavano brevemente alla Procura Federale.
Il Presidente, terminata la discussione, dichiarava chiusa l’udienza.
La decisione
Preliminarmente il Collegio prende atto del certificato di morte prodotto in giudizio dall’Avv. Grassani e, per l’effetto, dispone non procedersi nei confronti del Sig. Dell’Arte Pietro.
Dopo aver preso atto, poi, dell’efficacia degli intervenuti accordi, ex art. 127 CGS-FIGC con i Sigg.ri Giuffrida, Siciliano, Romano e Raia, il Collegio, poi, deve dare contezza dell’avvenuta regolare trasmissione dell’avviso di fissazione udienza nel rispetto del termine a comparire fissato nella precedente udienza dell’8 luglio 2021 ai deferiti Acri Orazio, ASD Corigliano Calabro ed all’ASD Polisportiva Casalbuono.
Infatti dalla tracciatura delle raccomandate inviate ai predetti soggetti, rilevata dal sito internet delle Poste Italiane (per la cui valenza probatoria vedasi Corte di Cass., Sez. V Pen., 3 febbraio 2020, n.4485), risulta che, con riferimento all’ASD Corigliano Calabro, l’avviso di fissazione udienza risulta consegnato presso la sede di via Pisa, in data 21 luglio 2021, mentre con riferimento agli altri due deferiti, risulta regolarmente spedito al loro indirizzo; entrambe le raccomandate risultano in consegna in data 21 luglio 2021 e disponibili per il ritiro presso l’ufficio postale dal 23 luglio 2021.
Tenuto conto che nel Codice di Giustizia sportiva, per la forma di comunicazione degli atti è previsto il ricorso, fra gli altri, agli ordinari mezzi postali, deve evidenziarsi che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “le lettere raccomandate si presumono conosciute nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (Cass. Sez. Un. 24 aprile 2003, n. 6527).
Come è noto, l’avviso di giacenza viene rilasciato nella cassetta della posta al momento in cui viene tentata, invano, la consegna; pertanto, nel caso di specie, la raccomandata risulta in consegna alla data del 21 luglio 2021 con conseguente rispetto del termine di giorni otto (così abbreviato il termine di comparizione) fissato nel provvedimento adottato in limine all’udienza dell,8 luglio 2021, essendo entrata nella sfera di conoscibilità dei destinatari, producendo gli effetti di cui all’art.1335 c.c., alla data del 21 luglio 2021. Ancora in via preliminare, poi, il Collegio ritiene di non dover accogliere le richieste istruttorie, sia documentali che testimoniali, formulate dalle difese di alcuni deferiti (Acireale, Chiavaro, Trovato, Troina, Allegra, Calaciura, Ciadamidaro, Alì, Marchese, Boncore e Scimonelli) in quanto ritiene che il compendio delle prove prodotte in giudizio, sia accusatorie che difensive, sia sufficiente, in ragione anche degli aspetti peculiari che disciplinano il processo sportivo, per addivenire ad una informata decisione di natura disciplinare. Si rileva, peraltro, che solo le difese di Boncore e Scimonelli hanno ritenuto di dover richiedere l’ammissione di prova per testi articolando capitoli su specifiche circostanze, a mente dell’art. 60, comma 2, CGS, ma estendendo – quantomeno in parte - inammissibilmente il testimoniale a soggetti non tesserati in violazione dell’art. 60, comma 1 e 3, CGS, nel mentre le altre difese si sono limitate a richieste generiche di ammissioni di prove per testi e come tali comunque inammissibili.
Passando al merito della vicenda, la natura e la complessità delle questioni trattate richiede una necessaria premessa, di carattere sistematico, in ordine alle fattispecie contestate.
La giurisprudenza sportiva, al fine di delimitare la particolare struttura dell’illecito sportivo, ha fissato alcuni principi cardine sia in ordine alla soglia di punibilità, sia in ordine all’interesse tutelato, sia in ordine alla prova. Al riguardo, pertanto, la Corte Federale d’appello ha stabilito che “……., è sufficiente rilevare che la fattispecie disciplinare dell’illecito sportivo prevista dall’art. 7 è costruita in funzione della attitudine del comportamento del tesserato ad incidere sul possibile esito della gara, punendo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. L’ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L’illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti dell’agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni” (Corte Federale d’Appello, SS.UU. C.U. 65/CFA 2017/2018, del 6 dicembre 2017).
Sotto altro profilo, poi, appare ormai pacificamente acquisito, in quanto più volte ormai graniticamente statuito dalla giurisprudenza sportiva, che “….mentre in passato si riteneva che affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). (CFA n. 19- 2015/2016). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, n.18/C del 12 dicembre 1985). (CFA n. 19-2015/2016).” (Corte Federale d’Appello, SS.UU., dec. n.19/2020-2021 del 21 settembre 2020).
Anche sotto il profilo del momento di perfezionamento dell’illecito viene in soccorso quanto ormai da tempo sancito dal supremo consesso della giustizia sportiva che ha sostenuto che “…l’illecito sportivo non è affatto “a formazione progressiva” - come la decisione impugnata sostiene - bensì costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si consuma con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della gara stessa. Il vantaggio effettivo - cioè l’alterazione del risultato - non è elemento costitutivo dell’illecito, bensì mera circostanza aggravante (art. 7, co. 6 CGS FIGC). Non è dunque necessario, per la consumazione dell’illecito, che i destinatari dei contatti per alterare la gara abbiano realmente inteso il significato del tentativo posto in essere. Né, tantomeno, occorre che vi sia stato un accordo con la squadra avversaria, giacché il carattere bilaterale o plurilaterale è estraneo all’elemento oggettivo della fattispecie” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., 18 gennaio 2016, n.3).
Da tale assunto ne è derivato, quale logico corollario, che “… con riguardo alle cosiddette figure di illecito a consumazione anticipata (o di attentato), è stata tracciata una differenza decisiva tra la rilevanza di tale illecito in sede penale e quella propria dell’ambito sportivo: sul punto sarà sufficiente il richiamo alla nota sentenza della Cassazione penale - Sez. Terza, del 21 luglio 2015, n. 31623, la quale ha statuito che, mentre in sede penale “l’orientamento della giurisprudenza di legittimità si è nel tempo indirizzata verso un temperamento nel senso di tenere conto, quanto meno, della idoneità della condotta ritenendo quindi sufficiente il semplice aspetto soggettivo”.. la “figura dell’illecito sportivo in ambito disciplinare è circoscritta alla sola sfera soggettiva nella misura in cui viene accordata rilevanza giuridica soltanto alla proiezione soggettiva dell’atto finalizzato ad incidere sul risultato della gara, mentre non assumono alcun rilievo gli elementi della idoneità ed univocità degli atti”. (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., 20 ottobre 2016, n. 52).
Siffatta giurisprudenza, graniticamente confermata nel tempo e anche di recente (Collegio di Garanzia dello Sport 3 marzo 2021, n.23), non può tuttavia indurre gli Organi di Giustizia sportiva a superare i limiti ragionevoli di formazione e valutazione delle prove (in particolare, quelle testimoniali) assumendo a verità ogni e qualsiasi dichiarazione che sia priva del necessario riscontro ovvero ogni e qualsiasi dichiarazione che non sia assistita (all’interno del medesimo o di altri connessi procedimenti o comunque proveniente da un medesimo soggetto) da coerenza, affidabilità, veridicità intrinseca, conferma nel tempo.
Il procedimento all’esame del Collegio presenta, ad avviso del medesimo, lacune su talune gare proprio per l’affidamento accusatorio a dichiarazioni prive delle caratteristiche ora indicate, quali, per esempio, dichiarazioni de relato prive di ogni riscontro ovvero dichiarazioni inizialmente precise e dirette ma poi “appannatesi” nel corso delle indagini relativamente agli autori di atti o fatti in assenza di riscontri circa “pressioni” subite dal dichiarante.
In tutti questi casi, il Collegio ritiene che non possa pervenirsi ad affermazione di responsabilità, poiché, in tali casi, il criterio valutativo della probabilità si affievolisce inammissibilmente a quello della possibilità se non della ipotizzabilità, non idonei entrambi all’affermazione di responsabilità.
Questi criteri hanno guidato il Collegio nella definizione del presente procedimento, impostato (come peraltro assai difficilmente in mood diverso) sostanzialmente solo sugli atti processuali depositati dall’Organo di giustizia statuale all’atto degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p.
Con queste premesse, il Collegio ritiene di esaminare, singolarmente e separatamente, i singoli episodi contestati, difettando elementi che affascino tali episodi in una condotta associativa autonoma e diversa dalla partecipazione di alcuni soggetti a più illeciti; partecipazione valutata in sede di determinazione della sanzione.
In tale esame, si darà contezza anche delle argomentazioni fornite nelle memorie difensive.
GARA LICATA - ALCAMO DELL’8 APRILE 2018 – STAGIONE 2017/2018
Con riferimento alle contestazioni formulate dalla Procura Federale, come individuate da pag.19 a pag.25 cui breviter si rimanda, il Collegio ritiene non sussistano gli elementi minimi per poter ritenere raggiunto il proprio convincimento in ordine alla commissione dell’illecito contestato.
Colgono nel segno, sul punto, le argomentazioni fornite dalle difese del Massimino, dello Scimonelli, del Marchese e dell’ASD Licata Calcio sulla impossibilità, di fronte alle diverse versioni fornite dal Boncore nel corso del tempo, di avere elementi univoci e chiari per poter dettagliatamente individuare i responsabili dell’illecito; in altri termini, sebbene il Boncore fornisca un dato oggettivo piuttosto univoco, la qual cosa induce a ritenere credibile la sua versione, le diverse dinamiche dei fatti descritte dal predetto, sia esaminando la relazione di servizio redatta dall’Ispettore Mantrino Piero, sia le successive informazioni testimoniali del 14 luglio 2020, l’audizione del 5 marzo 2021 e quella del 12 maggio 2021, rendono impossibile ricostruire, sotto il profilo soggettivo, la vicenda in questione, anche con riferimento alla semplice “probabilità”.
Al riguardo anche il Collegio di Garanzia ha avuto modo di ricordare che “… lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell’ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio” (Collegio di Garanzia, Sez. Un. n. 34/16). “Questa Sezione ben conosce il richiamato orientamento, ma lo stesso non è omologabile né richiamabile nella odierna vicenda, atteso che esso si riferisce al caso in cui gli autori del fatto contestato erano ben individuati e le responsabilità, ancorché “non oltre il ragionevole dubbio”, erano correttamente ascritte” (Collegio di Garanzia CONI, Sez. I, 3 marzo 2021, n.23).
Giova evidenziare che, nel caso di specie, il lungo lasso di tempo trascorso può indubbiamente aver inciso sulla memoria del Boncore per ricostruire la dinamica dei fatti; pur tuttavia, allo stato, dai documenti in atti il Collegio non ritiene sia possibile individuare correttamente, con ragionevole probabilità, i soggetti che hanno effettivamente avvicinato il Boncore.
Ne consegue, per l’effetto, il rigetto delle incolpazioni nei confronti del Massimino, dello Scimonelli e del Marchese e, quindi della ipotizzata responsabilità diretta nei confronti della società ASD Alcamo Futsal e dell’ASD Licata.
Tuttavia, appurata la sostanziale veridicità del fatto storico, il Collegio ritiene che il Boncore debba essere ritenuto responsabile dell’illecito di cui all’art. 7, comma 7, del CGS-FIGC vigente all’epoca dei fatti per aver omesso la tempestiva denuncia dei fatti alla Procura Federale
Invero la denuncia all’autorità giudiziaria, effettuata, secondo quanto indicato agli atti, solo nel gennaio 2020 non può essere invocata, nel caso di specie quale valida esimente.
Giova rilevare, infatti, che la struttura dell’illecito in questione, impone l’immediata denuncia dei fatti commessi o commettendi al Procuratore Federale.
La dizione “senza indugio” è volta da un lato a consentire all’Organo inquirente di effettuare gli opportuni rilevamenti istruttori e, dall’altro, anche a porre le eventuali attività di coordinamento con la Procura della Repubblica nei casi in cui tali ipotesi costituissero anche fattispecie di reato.
GARA TROINA - ROTONDA DEL 3 APRILE 2019 – STAGIONE 2018/2019
Il Collegio ritiene, alla luce degli atti versati in giudizio, pienamente provata, nell’ambito dei profili di probabilità (anzi, nella specie, di ragionevole certezza) che connotano il processo sportivo, i fatti comprovanti l’illecito in questione, indicati da pag. 25 a pag. 38 del deferimento, in presenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono nel senso prospettato dalla Procura Federale.
Va sottolineato in primo luogo che agli di indagine risulta (pag. 21 della CNR del 30 luglio 2020) esserci la confessione del Dell’Arte Silvestro resa, fra l’altro, ad un ufficiale di P.G. del tutto all’oscuro dell’esistenza di un’indagine in corso.
Tale esplicita ammissione di responsabilità fa sì che trovino adeguato riscontro, pur rientrando nel novero delle testimonianze indirette, le dichiarazioni rese dall’Avv. Giuffrida, all’epoca semplice tifoso, dal Boncore, dai giocatori Raia, Compagno e dei Sigg.ri Calaciura e Ciadamidaro, tutti confluenti nel senso, poi, confessato dal Dell’Arte, all’epoca direttore sportivo del Troina.
La vicenda, ricostruita in tutti i contorni paradossali, ha anche visto il perfezionamento dell’illecito mediante l’impropria sostituzione di un cd. “under” con un “senior”, agevolando, così il ricorso proposto dalla società Rotonda per il conseguimento della vittoria a tavolino.
Con riferimento alle responsabilità connesse all’illecito in questione, il Tribunale ritiene di formulare le seguenti precisazioni. Appare indubbio il ruolo e le responsabilità del Dell’Arte Silvestro che ha architettato il disegno fonte di illecito, ponendo in essere materialmente le condotte meglio evidenziate in fatto.
Con riferimento, poi, alla posizione del Ciadamidaro, dall’esame delle dichiarazioni testimoniali, anche di alcuni calciatori (vedasi Raia, Romano, Giuffrida, Calaciura e Boncore), risulta chiaramente che, a dispetto del suo tesseramento come dirigente “addetto all’arbitro”, lo stesso avesse il ruolo di allenatore in seconda e, in quanto tale, secondo il Collegio ha contribuito alla causazione dell’illecito in questione.
Non a caso il Ciadamidaro viene individuato quale soggetto che poteva influire sulle sostituzioni (vedasi dichiarazione di Boncore) e, pertanto, non appare credibile che non si sia reso conto dell’operato del Dell’Arte allorquando si è proceduto alla sostituzione non regolare.
L’errore appare talmente grossolano da non poter passare inosservato per un componente tecnico della squadra; la concomitante presenza degli ulteriori elementi indizianti corroborano il quadro fattuale delineato nel libello accusatorio anche nei confronti del Ciadamidaro.
Venendo, poi, alle responsabilità dei Sig.ri Bruno Francesco Giuseppe e Bruno Vincenzo, chiamati nella qualità di componenti della Società ASD Rotonda Calcio ritiene il Collegio che, ai fini dell’ordinamento sportivo, non rileva il ruolo svolto dal Bruno Vincenzo, amministratore della CO.E.SE e figlio del Presidente onorario della società Rotonda, che ha proceduto ad effettuare, a nome della predetta società, diversi bonifici a favore del Dell’Arte, ritenuti dalla Procura Federale, sulla scorta delle imputazioni indicate dalla Procura della Repubblica, ulteriore prova dell’illecito in questione.
Invero il pur potenziale rilevante ruolo rivestito dal Bruno Vincenzo nel perfezionamento dell’accordo illecito non appare, di per sé, elemento idoneo ad attrarre l’attività dello stesso, non rivestente alcuna carica specifica, né alcun ruolo, neanche di fatto, all’interno della compagine societaria del Rotonda, e a conferirgli la qualifica di soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale.
A diversa conclusione deve giungersi per la posizione del Sig. Bruno Francesco Giuseppe che, in ragione del ruolo apicale rivestito, risulta essere convenibile innanzi agli organi di giustizia sportiva e, nel merito, pienamente responsabile dell’illecito contestato, così come di quello previsto dall’art. 22 del CGS-FIGC, in quanto risulta cartolarmente dimostrata la sua mancata presentazione innanzi alla Procura Federale a seguito di regolare convocazione. Nel caso in questione le dichiarazioni confessorie rese dal Dell’Arte, come anche riscontrate dalle dichiarazioni del Giuffrida e del Bonocore, trovano conferma negli accertamenti patrimoniali che hanno evidenziato, nell’arco temporale dal marzo 2019 al dicembre 2019, la dazione di diversi bonifici effettuati al Dell’Arte.
La difesa sul punto ha escluso la riconducibilità di tali bonifici all’accordo illecito, evidenziando che la Procura ha omesso di indicare l’esistenza di un bonifico effettuato, dalla società appartenente al Sig. Bruno Francesco Giuseppe, sin dal Febbraio 2019, quindi ben 41 giorni prima della partita, specificando, poi, che i bonifici sarebbero riconducibili ad un contratto di sorveglianza di un immobile sito in Lombardia, di pertinenza della società anche perché le disposizioni sono state effettuate nel corso del tempo. Al riguardo il Collegio ritiene che ai fini della dimostrazione dell’illecito non sembrano fondate le argomentazioni della difesa incentrate esclusivamente sulla mera dilazione temporale dei pagamenti, in assenza fra l’altro, di ulteriori elementi giustificativi, non forniti dalla difesa, quali a mero titolo esemplificativo, l’esistenza di un contratto scritto – anche per semplice corrispondenza per la prestazione del servizio di vigilanza, l’entità del compenso pattuito, le modalità anche temporali di pagamento, la fatturazione degli importi ricevuti nonché le motivazioni in ordine alla convenienza di optare per una società avente sede in Basilicata, per l’espletamento di un servizio di vigilanza piuttosto che ad imprese presenti sul territorio, anche in relazione alla relativa esiguità del compenso.
Va, altresì, evidenziato che vi sono diversi bonifici effettuati, fra l’altro, dalla società Rotonda e dal Sig. Bruno Francesco Giuseppe, direttamente al Sig. Dell’Arte che per la singolarità degli stessi, per la genericità della causale appaiono ulteriori sintomi indizianti della combine realizzata. Al riguardo la difesa non ha in alcun modo spiegato la natura e la causale di tali “anomali” pagamenti limitandosi a rilevare che i bonifici sono stati effettuati ad Agosto ed Ottobre 2018, in pieno calciomercato e allorquando il Dell’Arte non era più direttore sportivo del Troina ASD, dettagli irrilevanti ai fini della confutazione delle ipotesi accusatorie formulate soprattutto in quanto non viene fornita alcuna giustificazione in ordine alla necessità di “ristorare” il Dell’Arte di rimborsi effettuati per conto del Rotonda e del suo Presidente onorario ovvero di accreditare somme sul contro personale per effetto di un non meglio definito “accordo” (vedasi bonifico del 24 ottobre 2019).
In tale ottica, anche l’operato del Sig. Bruno Vincenzo - sebbene le condotte autonome poste in essere dal Bruno Francesco Giuseppe siano ampiamente sufficienti a configurar sussistente l’illecito – può rientrare nell’alveo di cui all’art. 30, comma 2 del CGS-FIGC ed ascrivibile a suo padre e, conseguentemente al sodalizio societario da lui presieduto.
Con riferimento alle altre posizioni deve specificarsi quanto segue.
Il Collegio non ritiene fondata la imputazione formulata nei confronti del Boncore.
Infatti sul punto deve rilevarsi che, documentalmente, l’assenza di Boncore alla gara Troina-Rotonda è stata dovuta a motivi di salute, risultante da regolare certificato medico. Orbene, non essendo stata confutata la veridicità di tale certificato, né, ovviamente, accertata la sua falsità, si ritiene che in capo al predetto non sia configurabile l’esistenza di una posizione di “garanzia”, legata ovviamente al ruolo tecnico rivestito, tale da individuare in capo allo stesso un obbligo giuridico di impedire l’evento, idoneo, nell’ ipotesi di responsabilità civile o penale, a riconoscere un concorso omissivo nell’illecito commissivo, secondo la ricostruzione tipica di cui all’art. 40, comma 2 c.p.
Dagli atti poi, emerge chiaramente il dissenso formulato dal Boncore a concorrere alla realizzazione dell’illecito e, pertanto, non sembra al Collegio che vi siano elementi rilevanti per ritenere il predetto addirittura compartecipe.
Nel caso di specie, tuttavia, appare ascrivibile al Boncore l’ipotesi di omessa denuncia, tipizzata nell’art.7 comma 7 del CGS-FIGC in vigore al momento dei fatti per gli stessi motivi esposti sub A) che qui si richiamano.
Va rilevato, al riguardo che i fatti sono stati posti in essere nell’aprile 2019, mentre la denuncia formulata dal Boncore all’autorità giudiziaria risulta essere stata effettuata solo nel Gennaio 2020.
Appare evidente che il segreto imposto dalla Procura della Repubblica nel corso delle indagini penali, invocato quale esimente dalla difesa del Boncore, non incide sul perfezionamento dell’ipotesi di omessa denuncia giacché, come già detto, il Boncore avrebbe dovuto avvisare “senza indugio” la Procura Federale anche perché la tempestiva denuncia avrebbe permesso al Procuratore federale di avviare i dovuti rapporti istituzionali con la Procura della Repubblica, così come prevede l’attuale articolo 129 CGS- FIGC (art. 49 CGS-CONI).
Pertanto sussisteva in capo al Boncore uno specifico obbligo di denunciare tempestivamente i fatti sopra evidenziati. (sulla possibilità di riqualificare i fatti contestati dalla Procura Federale vedasi, per tutte, Trib. Fed. Naz. - Com. Uff. n. 17 del 20 agosto 2015).
Con riferimento, invece, alla responsabilità imputata al Calaciura, il Collegio ritiene di aderire alla tesi difensiva che ha evidenziato l’assenza, nella stagione sportiva 2018-2019, di alcun ruolo all’interno del sodalizio societario del Troina, non sussistendo, pertanto, alcun obbligo derivante dalle norme federali a lui imputabile.
Dalle considerazioni complessive sopra esposte, pertanto, discende anche la responsabilità oggettiva del Troina ASD e la responsabilità diretta ed oggettiva dell’ASD Rotonda Calcio in ragione dell’evidente riconducibilità dei comportamenti qui censurati a tesserati dei sodalizi societari.
GARA ACIREALE - TROINA DEL 22 SETTEMBRE 2019 STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Anche per i fatti in questione, evidenziati da pag.38 a pag.53 del deferimento, questo Tribunale ritiene riscontrabile la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere fondata la contestazione formulata dalla Procura nei confronti del Serenari, non costituitosi nel procedimento in questione.
Se è vero che un errore tecnico del portiere, di per sé, non può portare all’asserzione relativa ad un suo intendimento di alterare il risultato di una competizione sportiva, è altrettanto vero che l’andamento degli eventi induce a ritenere che il Serenari sia stato attivamente compartecipe di una combine i cui completi contorni, tuttavia, non sono stati pienamente chiariti.
Al fine che ci occupa, tuttavia, appaiono altresì rilevanti i comportamenti successivamente tenuti sia dal portiere stesso che dai giocatori e dall’allenatore della società.
Invero appare inverosimile che ciò che è stato definito uno “scherzo” non sia stato immediatamente ricondotto, anche a seguito dei messaggi e delle foto inviate sulla chat di whatsapp, al suo normale alveo, piuttosto che assurgere, come poi è avvenuto, ad elemento fondamentale per avviare una sorta di “indagine interna” alla società del Troina a seguito della quale il Serenari è stato addirittura messo fuori rosa.
La particolare dinamica dei fatti unitamente alla sprezzante manifestazione del proprio operato, qualora effettuato per fini meramente goliardici, avrebbe imposto un netto ed immediato chiarimento.
Sul punto, inoltre, appaiono rilevanti anche i dati relativi alle scommesse effettuate con riferimento al risultato esatto della partita, dai quali risulta che ben tre vincite di rilevante importo (vedasi allegato 12 CNR del 6 giugno 2020) sono state effettuate a Siracusa, la città dove il Serenari viveva, unitamente alla inequivocabile circostanza che almeno una di quelle vincite risulta essere connessa alla schedina che il Serenari ha postato nella chat in questione.
Riguardo, poi, l’ampia disponibilità di contanti, pure manifestata in un video postato su una chat di whatsapp e mostrato ad alcuni compagni di squadra, la difesa del Troina, chiamata in causa a titolo di responsabilità oggettiva, ha sostenuto che tale somma fosse frutto di un prelevamento effettuato in data 3 novembre 2019 dal conto corrente del Serenari per estinguere un debito di famiglia; ha allegato alla propria memoria difensiva l’estratto conto del Serenari relativo al secondo semestre 2019.
Al riguardo il Tribunale, tuttavia, non ritiene che tale documento sia idoneo a modificare il proprio convincimento. Infatti, pur prendendo atto dell’effettuazione di un prelievo di contante effettuato in detta data si evidenzia che agli atti non vi è prova dell’effettivo utilizzo di tale somma per il pagamento dei debiti di famiglia.
Tale circostanza, inoltre, anche qualora riscontrata, non escluderebbe la provenienza del danaro dalla vincita effettuata atteso che, dall’esame dello stesso estratto conto, a metà ottobre, precisamente fra il 14 ed il 18 ottobre 2019 risultano effettuati versamenti in contanti per un importo pari ad €.15.100,00, movimentazione quanto meno anomala soprattutto se raffrontata con la pressoché nulla movimentazione effettuata nel trimestre precedente e la sua contiguità con gli eventi sopra descritti e le vincite scaturenti dall’esito della partita in intestazione.
Allo stato, pertanto, sussistono gravissimi e inequivoci elementi accusatori a carico del Serenari, come confermato anche dall’esito delle indagini della Procura della Repubblica, in ordine sia alla causazione dell’illecito sportivo che alla violazione dell’art. 24 del CGS-FIGC inerente il divieto di scommesse.
Con riferimento alle correlate violazioni di cui all’art. 7, comma 7, del CGS e dell’art. 24, comma 6, partendo dall’elemento costitutivo della fattispecie illecita, vale a dire l’obbligo di denunciare “senza indugio”, in entrambi i casi di cui alle cennate norme, induce a ritenere integrato l’illecito in questione anche nei confronti dei tesserati della società che risultano essere stati informati della vicenda, vale a dire il Ciadamidaro, il Calaciura (tesserato in qualità di dirigente accompagnatore dalla stagione sportiva 2019/2020), il Compagno, il Fricano, nonché il Gagliardi, che, sebbene non risulti tesserato, risulta aver svolto il ruolo di allenatore dei portieri, non rilevando, pertanto la certificazione prodotta dalla difesa che invero, ha incentrato la propria difesa sulla acclarata mancanza del tesseramento che come è noto, di per sé non esclude la responsabilità sportiva qualora il deferito abbia svolto, come nel caso di specie, una qualche attività rilevante per l’ordinamento sportivo.
Con riferimento alle contestazioni formulate nei confronti dei sopraindicati soggetti, dalla dinamica dei fatti appare evidente che la percezione del fatto, corroborata dalle risultanze documentali all’epoca sottoposte all’attenzione dei deferiti, non potesse essere relegata al rango di “mero sospetto”, come invece sostenuto dalla difesa del Compagno, e avrebbe dovuto imporre ai predetti, in ragione dell’obbligo giuridico agli stessi imposto dalla norma, di rendere edotta la Procura Federale per l’avvio degli accertamenti di competenza, senza ritardo alcuno.
In tale quadro il Tribunale ritiene che la denuncia del fatto alla competente autorità sportiva, anche qualora vi siano profili di rilievo penale, proprio in ragione della tempestività con la quale deve essere effettuata, non possa essere omessa, spettando, poi alla Procura Federale il compito/dovere di coordinarsi con la Procura della Repubblica.
D’altronde se così non fosse, l’obbligo di denuncia perderebbe di significato atteso che le casistiche in tema di illecito sportivo quasi sempre integrano una concorrente fattispecie di reato penale.
Nel caso di specie, tuttavia, deve darsi adeguato rilievo alla buona fede del Boncore che ha proceduto ad esporre i fatti, a breve
distanza dalla loro effettiva conoscenza all’ispettore di polizia Mantrino ed a collaborare, poi, attivamente con la polizia giudiziaria nel corso delle indagini.
Appare oltremodo verosimile, perché fra l’altro imposto dalla legge, che al Boncore sia stato richiesto il rispetto del segreto istruttorio.
Pertanto la dinamica dei fatti induce a ritenere un’assenza totale di colpa nell’operato del Boncore, tale da escludere la sua responsabilità nella fattispecie in questione.
Da tali considerazioni deriva anche la correlata responsabilità oggettiva della società Troina.
Con riferimento alla società ASD Città di Acireale 1946 ed alla responsabilità alla stessa ascritta, va ricordato che l’art. 6 comma 5 dispone che “La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito”.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che non vi siano i presupposti per la sussistenza della responsabilità contestata in assenza di evidenze in ordine al coinvolgimento di propri tesserati ed al fatto che la società abbia preso parte all’illecito idonei a superare il ragionevole dubbio di cui alla cennata disposizione.
GARA CORIGLIANO - TROINA DELL’8 GENNAIO 2020 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
In relazione alla contestazione relativa alla partita in questione, meglio descritta da pag.53 a 73 del deferimento, il Tribunale ritiene che convergano diversi elementi idonei a suffragare la tesi della Procura Federale.
I frenetici contatti ed incontri avvenuti prima della partita fra il Dell’Arte, l’Acri ed il Nucaro, meglio compendiati nelle intercettazioni agli atti, vengono, poi, regolarmente riferiti all’Alì, indubbiamente riconosciuto quale patron del Troina.
Dagli atti di cui al procedimento, sembra evidente che, da un lato l’accordo non viene raggiunto in quanto la somma richiesta per il conseguimento del risultato utile è eccessivamente elevate, dall’altro, per l’impossibilità di convincere i giocatori e l’allenatore del Troina ad assecondare l’accordo.
Tuttavia tale ultimo elemento nulla toglie al perfezionamento dell’illecito che, come già sopra indicato, prescinde dall’effettivo raggiungimento dello scopo, essendo sufficiente anche il mero tentativo.
Dalla lettura degli atti emerge con sufficiente ragionevolezza e sostanziale certezza la volontà di Alì Giovanni di cercare di concludere un accordo (emblematica, al riguardo, la telefonata del 5 gennaio 2020 nella quale chiede al Dell’Arte informazioni sugli sviluppi della vicenda, a seguito dell’incontro avvenuto il giorno precedente con il Nucaro), salvo poi ritornare sui suoi passi, nella telefonata del 6 gennaio 2020, con lo stesso Dell’Arte, nel corso della quale invita a lasciar perdere.
A seguito di tali eventi, tuttavia, si rileva un ulteriore estremo tentativo di provare ad alterare il risultato, allorquando il Sig. Acri Orazio chiede al Dell’Arte, prima dell’incontro, quale esponente del Troina potesse essere avvicinato.
Il Dell’Arte invita il predetto a rivolgersi al Sig. Romano Giuseppe, team manager del Troina, ricevendo risposta negativa.
Ciò lo si evince sia da quanto successivamente dichiarato dallo stesso Romano Giuseppe (sebbene non identifichi il soggetto che lo ha avvicinato), sia dal contenuto della telefonata intercorsa fra l’Acri ed il Dell’Arte, durante la quale interviene anche il Nucaro, non riportata nell’atto di deferimento, ma presente agli atti (pag.47 della CNR del 30 luglio 2020).
Non può accogliersi la tesi della difesa del sig. Alì secondo la quale lo stesso non ha partecipato all’illecito ovvero, quantomeno, non è stato parte del tentativo di combine e, pertanto, al limite, dovrebbe rispondere della mera violazione dell’obbligo di denuncia. Infatti, appurato il ruolo rilevante dell’Alì all’interno del sodalizio societario, il Collegio rileva che il predetto ha intrattenuto diversi colloqui con il Dell’Arte, restando informato sull’esito dei suoi incontri con il Nucaro ed opponendo, solo in un secondo momento un rifiuto sia per il mancato accordo sull’importo che per la difficoltà nel convincere i giocatori e l’allenatore.
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa relativamente al fatto che il Dell’Arte fosse un “ cane sciolto” e, quindi, non operante per conto della società Troina, va evidenziato che l’Alì che è apparso, nella fattispecie in questione, interlocutore ricettivo e aperto a conoscere gli esiti della mediazione dallo stesso operato e, come tale pienamente compartecipe nella promozione dell’illecito.
Pertanto del tutto irrilevante si appalesa la tesi, peraltro infondata, della mancata dimostrazione dello svolgimento, da parte del Dell’Arte di attività rilevante per l’ordinamento federale per la società Troina a seguito delle dimissioni dalla carica di Direttore Sportivo conseguenti all’avvenuta irrogazione della sanzione dell’inibizione di anni 4, atteso che, ad ogni buon conto, l’attività riconducibile ad Alì rientra a pieno titolo nel novero delle condotte punibili.
Con riferimento alla posizione del Dell’Arte, invece, si evidenzia che proprio le frequenti interlocuzioni ed i contatti avuti con Alì - non solo nel caso qui esaminato – anche nel periodo immediatamente successivo al provvedimento sanzionatorio inflittogli dai giudici federali, nonché il continuo interessamento per cercare di influire sulle prestazioni sportive del Troina, inducono a ritenere fondata la tesi secondo la quale lo stesso continuasse a svolgere attività nell’interesse della società Troina.
Depone in tal senso anche il contestuale affidamento nello stesso riposto da parte degli interlocutori che, infatti, cercano in Dell’Arte il necessario tramite per conseguire la possibile alterazione del risultato di gara,
Nessun dubbio, infine, può sussistere in ordine alla posizione di Acri Orazio che ha svolto un ruolo pienamente attivo nella concretizzazione dell’illecito in questione fungendo anch’egli da tramite per il raggiungimento di un accordo e di Nucaro Mauro, la cui posizione, sebbene separata dalla Procura Federale per un difetto di notifica della Comunicazione di conclusione indagini, viene qui incidentalmente valutata al fine di verificare la conseguente responsabilità oggettiva della società ASD Corigliano Calabro, nella quale il predetto rivestiva, all’epoca dei fatti, il ruolo di dirigente.
Dalle considerazioni suesposte deriva anche la responsabilità oggettiva contestata alla società Troina e la responsabilità diretta dell’Olympic Rossanese 1909 per le correlate posizioni scrutinate, sebbene, per quest’ultima società il Collegio ritiene, in sede di trattamento sanzionatorio, di valorizzare l’assenza di qualunque attività effettuata nel suo interesse da parte del sig. Acri Orazio.
GARA GELA - TROINA DEL 3 FEBBRAIO 2019 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Non si rivengono, invece, sufficienti elementi per poter ritenere sussistente l’illecito contestato nel capo in questione, i cui fatti sono esposti da pag. 73 a pag. 76 cui si rimanda.
Invero l’accusa si fonda sulle dichiarazioni del Sig. Giuffrida, peraltro non riscontrate dal Boncore in sede di audizione, che narra di un litigio fra due giocatori e di una richiesta del Dell’Arte che sarebbe stata rivolta ad alcuni giocatori (anch’essi non identificati).
Ritiene il Tribunale che, in assenza di ulteriori riscontri che avrebbero dovuto essere acquisiti, anche interpellando i singoli giocatori che sarebbero stati avvicinati dal Dell’Arte e che avrebbero rifiutato la proposta dello stesso, non si possa considerare sufficientemente raggiunta, se non sul piano della possibilità come tale insufficiente, la prova dell’illecito.
GARA SAN CATALDESE - TROINA DEL 14 APRILE 2019 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
In relazione alla gara in questione, la disamina dei fatti, elencati da pag. 76 a pag. 78 cui si rimanda, induce a ritenere, anche in tal caso, non sufficientemente provata la condotta illecita contestata al Dell’Arte, all’epoca direttore sportivo del Troina.
Dalla testimonianza del Giuffrida, non sembrano emergere elementi tali da far ritenere perfezionata la fattispecie di cui all’art. 30 CGS-FIGC.
Le dichiarazioni del Giuffrida, sia pure credibili, non possono, da sole, integrare la sussistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere più che probabile quantomeno l’avvenuto tentativo di alterare il risultato della gara.
D'altronde alcun ulteriore riscontro probatorio – pure utile – risulta in atti.
Invero anche in tal caso il Boncore non fornisce una versione univoca nelle sue dichiarazioni in quanto in un primo momento risulta aver dichiarato al Giuffrida che il Dell’Arte aveva contattato alcuni giocatori per “convincerli a combinare il risultato”, mentre successivamente ha riferito di una sua “intuizione” derivante da quello che si vociferava nell’ambiente, che la sua squadra avrebbe dovuto regalare la partita e, in un terzo momento, ha parlato di una circostanza - relativa alla dazione di danaro - che circolava fra alcuni tifosi.
Al riguardo, poi, non può non rilevarsi che la scelta di non essere presente in panchina da parte del Boncore non sembra essere stata indotta dall’Alì ovvero dal Dell’Arte, ma sembra più essere frutto di una scelta personale legata ad alcuni problemi di salute, avallata dalla certificazione medica della cui veridicità non sono state manifestati dubbi in sede inquirente.
GARA LICATA - CORIGLIANO DEL 9 FEBBRAIO 2020 – stagione sportiva 2019/2020
Con riferimento alla gara in oggetto, che la Procura contesta da pag.81 a pag. 96 del deferimento, la supposta prova del tentativo di alterarne il risultato deriverebbe, a parere dell’organo requirente, dal compendio del contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse fra il Dell’Arte, ritenuto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale per l’ASD Licata, il Massimino Enrico, Dirigente dell’ASD Licata, il Nucaro Mauro (la cui posizione è stata separata per i motivi già in precedenza esposti), l’Alì Giovanni (deferito per omessa denuncia) e l’Acri Orazio.
Secondo quanto sostenuto dalla Procura Federale nelle intercettazioni telefoniche i deferiti utilizzerebbero un linguaggio criptico ma inequivocabile volto a tentare di raggiungere un accordo per far vincere la partita al Corigliano; tuttavia l’accordo non sarebbe stato raggiunto in quanto i dirigenti del Corigliano intendevano pagare solamente a risultato acquisito. Tra altro, per quanto rileva, la partita è terminata 5-1 per il Licata.
Alla luce del compendio degli atti, costituiti solo dalle criptiche intercettazioni alle quali la polizia giudiziaria e, conseguentemente, la Procura Federale attribuiscono un significato definito inequivocabile, non risultano ulteriori riscontri probatori idonei anche a dare un contorno più concreto ai dettagli del supposto illecito, atteso che non si dà contezza né del quantum, né delle modalità di dazione delle somme, né, in alcun modo viene definita la cadenza temporale nel corso della quale sarebbero nate, sviluppate e, infine, naufragate le trattative.
I dialoghi in questione, infatti sono stati tutti interpretati attraverso una valutazione possibilistica ovvero di logica astratta senza, tuttavia, ulteriori supporti probatori che avrebbero potuto confermare le asserzioni e le gravi contestazioni formulate.
D’altronde appare estremamente sintomatica la circostanza che la fattispecie in questione non sia stata inserita fra le fattispecie di reato nella comunicazione di conclusione indagini ex art.415 bis c.p.p. da parte della Procura della Repubblica.
Ne discende che in relazione a tale fattispecie non possono accogliersi le contestazioni nei confronti dei predetti soggetti nonché nei confronti delle società ASD Licata – ASD Troina – ASD Olympic Rossanese e del ASD Corigliano Calabro, in relazione, quest’ultima, alle condotte del Nucaro, valutate incidentalmente per i motivi già esposti sub D).
GARA SAN TOMMASO - ACIREALE DEL 9 FEBBRAIO 2020 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Anche l’ipotesi accusatoria relativa al match in questione appare quanto mai scarna e fumosa, essendo basata, fondamentalmente su unico dialogo, fra l’altro di pochissime parole, fra Ali Giovanni e Chiavaro Agostino Alessandro, dirigente tesserato per la società ASD Acireale da cui sembrerebbe emergere, secondo le allegazioni della Procura Federale, un tentativo di combine non andato a buon fine, tanto è vero che il Chiavaro ha affermato che la squadra fu accolta in modo assai violento.
L’assenza di ulteriori spunti investigativi, anche endofederali, unitamente alla più credibile ricostruzione della vicenda, resa dalla difesa dei deferiti, nello specifico da pag. 17 a pag. 21 della memoria difensiva, cui breviter si rimanda, induce a ritenere assolutamente non provata l’ipotesi contestata e, conseguentemente il proscioglimento dei deferiti Chiavaro Agostino Giovanni, Alì Giovanni, ASD Città di Acireale, ASD Troina, dall’imputazione in questione.
I. GARA TROINA - MARINA DI RAGUSA DEL 16 FEBBRAIO 2020 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Con riferimento alla gara in questione la Procura Federale dà contezza di un tentativo di combine effettuato dal Dell’Arte Silvestro Dario, individuato quale soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale per la società Troina in qualità di DS occulto, che in una conversazione telefonica con Postorino Francesco Antonio, anch’egli individuato quale soggetto svolgente
attività rilevante per l’ordinamento federale per la società Marina di Ragusa, gli chiede ripetutamente se ci fosse bisogno un aiuto per favorire la squadra del Marina di Ragusa.
Tale dato appare confermato, a prescindere dal linguaggio criptico utilizzato, dal Sig. Postorino, sia nella sua escussione a SIT in data 22 luglio 2020, sia nell’audizione del 1 marzo 2021.
Appare pertanto chiaro che, nel caso di specie, vi sia stato un tentativo di alterazione del risultato, percepito anche come tale dall’interlocutore della società del Marina di Ragusa, idoneo a configurare, in astratto la fattispecie illecita di cui all’art. 30 CGS FIGC.
Sussistono dunque, ad avviso del Collegio, indizi precisi, gravi e concordanti, sia con riferimento all’elemento oggettivo che soggettivo, idonei a far ritenere come consumate le violazioni contestate.
Per gli stessi motivi esposti al punto sub D) si ritiene che il Dell’Arte svolgesse, all’epoca dei fatti, attività rilevante ai fini federali nell’interesse dell’ASD Troina, pur in costanza di inibizione
Depone in tale senso anche la circostanza che anche l’interlocutore, vale a dire il Postorino, avesse la convinzione che il Dell’Arte potesse, nonostante l’inibizione, influire sulle sorti della partita attraverso i suoi contatti all’interno del sodalizio societario. Infatti, a seguito di specifica domanda, formulata in sede di indagini federali, il Postorino ha affermato che era a conoscenza del fatto che alcuni giocatori del Troina avessero rapporti con il Dell’Arte.
Con riferimento poi alla posizione del Postorino, sebbene nella propria memoria abbia eccepito l’assenza di alcun ruolo svolto all’interno della società Marina di Ragusa, avendo assunto il ruolo di Presidente solo nella stagione successiva, nel caso di specie, il tenore delle risposte fornite al Dell’Arte nell’interlocuzione telefonica sono tali da indurre a ritenere che lo stesso avesse, anche nella stagione sportiva in questione un ruolo rilevante all’interno dell’ordinamento federale, non relegabile a quelli di mero tifoso appassionato della squadra.
D’altronde il senso di appartenenza alla società ed il conseguente ruolo avuto nel corso degli anni lo si percepisce chiaramente anche dal tenore delle risposte rese nel corso degli interrogatori resi alla Procura della Repubblica ed alla Procura Federale, allorquando il Postorino ha ammesso che aveva avuto contatti con il Dell’Arte nella stagione sportiva 2018/2019 in quanto il Marina di Ragusa cercava un attaccante e che nel 2019/2020 dava una mano alla società ed alla squadra di calcio a titolo gratuito, segno evidente di una appartenenza al sodalizio, senza soluzione di continuità nell’arco delle stagioni sportive, ivi compreso quella di cui trattasi.
Pur apprezzando il netto rifiuto opposto dal Postorino al Dell’Arte, il Collegio ritiene che in capo al predetto sussisteva l’obbligo di cui all’art. 30, comma 7, del CGS-FIGC.
E valga il vero.
Il precitato disposto normativo recita testualmente: “ I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00”
Dal tenore letterale emerge chiaramente, sotto il profilo soggettivo, che l’obbligo di denuncia è posto a carico di tutti i soggetti individuati dall’art.2 del CGS-FIGC e non solo di quelli formalmente tesserati.
Sotto il profilo oggettivo, poi, non può essere eccepita l’esimente derivante dal fatto che il proponente l’accordo illecito non rivestisse più alcun ruolo (formale) all’interno della società Troina in quanto, sempre dal tenore letterale del disposto normativo, si evince che l’obbligo in questione sussiste quando si viene a conoscenza di un qualunque tentativo di illecito, anche – ipoteticamente – posto in essere da soggetti del tutto estranei alla giustizia sportiva.
Il riferimento generico a “società” o “persone” indicato nell’art. 30 CGS-FIGC impone una siffatta interpretazione e ciò soprattutto perché, in tal modo, viene tutelato l’interesse generale dell’intera collettività al regolare svolgimento delle competizioni.
Pertanto il collegio ritiene che il Postorino avesse l’obbligo di denunciare all’autorità federale il “tentativo” posto in essere dal Dell’Arte, anche al fine di attivare, senza indugio, le attività di indagine della Procura Federale.
Ne consegue che devono essere integralmente accolte le richieste formulate dalla Procura Federale in ordine alle responsabilità del Dell’Arte, del Postorino e, conseguentemente, delle società ASD Troina ed ASD Marina di Ragusa.
GARA MARSALA - TROINA DEL 23.02.2020 – STAGIONE 2019/2020
Con riferimento alla gara in oggetto, la Procura Federale ritiene che siano stati posti in essere, dai vari soggetti implicati, una molteplicità di comportamenti violativi del Codice di Giustizia Sportiva, che vanno dal tentativo di alterare il risultato della gara favorendo la vittoria del Marsala, tentativo sventato solo per il diniego a partecipare all’illecito da parte dell’allenatore della ridetta compagine, alla omessa denuncia del tentativo di illecito, alla violazione del divieto di scommettere e all’omessa denuncia in relazione all’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuti a conoscenza del fatto che venivano effettuate scommesse proprio sulla gara in esame. Nei confronti, poi, del Vetere Ivano all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono (attualmente dirigente accompagnatore della società ASD Supergiovane Castelbuono), viene contestata anche la violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire. Da quanto sopra conseguono, per le rispettive Società di appartenenza, contestazioni circa le varie tipologie di responsabilità di cui all’art. 30, comma 2, e all’art. 6 del Codice di Giustizia.
Per un quadro più specifico degli addebiti ascritti dalla Procura Federale ai soggetti coinvolti, si rimanda all’esame dell’atto di deferimento e specificamente alle pagine da 104 a 113.
In merito alla gara in oggetto risultano avere svolto attività difensiva, mediante il deposito di memorie, i Sigg.ri Boncore, Terranova, Gagliardi, Cottone, e Trovato nonché le Società Acireale e Troina.
Passando quindi al primo profilo di responsabilità, il Collegio ritiene che non sussistano elementi per poter ritenere raggiunto il convincimento in ordine alla commissione dell’illecito contestato.
Invero, come sottolineato dalle difese di tutti i diretti interessati (Cottone, Boncore, Terranova, Acireale e Troina), l’ipotesi del tentativo di illecito sportivo trova conforto nelle sole dichiarazioni del Sig. Ivano Vetere, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono, soggetto estraneo a entrambe le società eventualmente interessate all’illecito. Questi, durante una conversazione telefonica tenutasi due giorni dopo la disputa della gara in questione con il Sig. Alessandro Trovato, all’epoca dei fatti tesserato per l’ASD Troina ma, di fatto, per sua stessa ammissione (cfr. audizione del 5 marzo 2021) soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS-FIGC attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Città’ di Acireale 1946, riferisce di un presunto tentativo di illecito che avrebbe visto d’accordo il Presidente del Marsala Calcio, Sig. Domenico Cottone, e l’allora allenatore del Troina, Sig. Davide Giuseppe Boncore, accordo che non si sarebbe perfezionato per l’opposizione dell’allenatore del Marsala, Sig. Nicola Terranova. Tuttavia il Vetere nulla riferisce circa la fonte della sua conoscenza e non è quindi dato sapere se lo stesso abbia appreso della circostanza riferita direttamente o indirettamente.
Si consideri inoltre che le circostanze sopra esposte sono state fermamente smentite dai diretti interessati e anche dal Trovato, interlocutore del Vetere nella telefonata di cui si è riferito sopra.
Sussiste, pertanto, un unico elemento e non quindi elementi univoci che possano consentire la dettagliata ricostruzione della vicenda anche al fine di ottenere quegli indizi precisi, gravi, concordanti, sia con riferimento all’elemento oggettivo che soggettivo, idonei ad inquadrare le ipotesi contestate.
Gli unici elementi che potrebbero condurre a una diversa valutazione sono costituiti dalle dichiarazioni rilasciate dal Boncore, in occasione dell’audizione innanzi alla Procura Federale del 5 marzo 2021, allorquando afferma che “Il mio preparatore dei portieri, tale Francesco Gagliardi (attualmente tesserato per il Rotonda), mi si avvicinò prima della gara dicendomi che la partita sarebbe stata vinta dal Marsala perché avevano fatto scommesse a Palermo, Catania e Siracusa”. Tale affermazione risulta peraltro riscontrata dal Sig. Francesco Gagliardi, mai tesserato per il Troina ma che ha effettivamente collaborato con detta Società per due stagioni sportive per sua esplicita ammissione (cfr. audizione dell’11 marzo 2021), allorquando, nell’audizione dell’11 marzo 2021, ha dichiarato: “ricordo che mentre eravamo sul pullman in viaggio per andare a disputare la gara contro il Marsala, il calciatore Di Pasquale Giovanni, si avvicinò e mi disse in modo confidenziale che a Catania, dove lui risiedeva, circolava la voce che dava per certa la nostra sconfitta a Marsala. A domanda dell’Ufficio preciso che, subito dopo riferii la confidenza fattami dal Di Pasquale, al Mr. Boncore, senza riferirgli la fonte, allo scopo di tenere sotto controllo i calciatori che eventualmente potessero condizionare in modo fraudolento il risultato della gara; A domanda dell’Ufficio preciso che non mi risulta che ci fossero state scommesse sulla gara”.
Ritiene tuttavia il Collegio che anche queste ultime dichiarazioni, che di fatto si riducono a mere voci raccolte dal Gagliardi, peraltro non riscontrate dal calciatore Di Pasquale mai audito dalla Procura Federale, non siano assolutamente idonee a far raggiungere, all’ipotesi accusatoria circa l’illecito sportivo, quel grado di “ragionevole certezza” quantomeno necessario per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, né, tantomeno, possano costituire prova circa la conoscenza, da parte del Boncore e del Gagliardi, di effettive scommesse sull’esito della gara in esame. A tal fine basti osservare che non può sussistere l’obbligo di denuncia allorquando si raccolgono voci imprecisate o vi sia una mera impressione non suffragata da nessun elemento concreto. Consegue il rigetto delle incolpazioni nei confronti dei sopra indicati soggetti dalle accuse formulate.
Da quanto sin qui evidenziato consegue anche, non risultando provato che il Sig. Nicola Terranova possa aver avuto sentore del presunto (ma non adeguatamente provato) illecito, il rigetto del capo di incolpazione che lo riguarda circa l’omessa denuncia alla Procura Federale.
Osserva, ancora, il Collegio, che quanto dianzi evidenziato circa l’inidoneità della sola dichiarazione del Sig. Ivano Vetere a proposito del tentativo di illecito, debba avere eguale valenza per l’ipotesi di scommesse dallo stesso effettuate anche sull’esito della gara in esame, dal Trovato e dal Dell’Arte, nonché per l’ipotesi di omessa denuncia circa l’effettuazione di scommesse mossa dalla Procura Federale.
Sottolineato che l’unico riferimento a eventuali scommesse è contenuto nelle due telefonate intercettate tra il Vetere e il Trovato in data 30 gennaio 2020, cioè ben 23 giorni prima della gara in programma, non v’è in atti, alcun elemento che possa far ritenere che nel dialogo fra i due si faccia riferimento a:
- scommesse effettuate sull’esito della gara in esame,
- che, le eventuali scommesse riguardino effettivamente le gare di Serie D e segnatamente il Girone “I”;
- che il tale “Dario” di cui riferisce il Vetere, sia effettivamente identificabile nel Sig. Silvestro Dario Dell’Arte.
Inoltre il contenuto delle due telefonate è del tutto generico, non risulta che i due interlocutori abbiano scommesso direttamente o abbiano partecipato pro quota a scommesse fatte da altri e non risulta quali siano le gare oggetto del gioco d’azzardo.
Le carenze dell’impianto accusatorio vengono, peraltro, ben evidenziate dalla difesa del Trovato, dell’Acireale e del Troina.
Ne consegue, pertanto, il proscioglimento dei deferiti dalle accuse formulate per la fattispecie di cui al presente punto, con esclusione, tuttavia, della contestazione formulata al Sig. Vetere per la violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire. Risulta, infatti, dagli atti della Procura Federale che il Sig. Vetere è stato ritualmente convocato per essere audito sia in data 22 febbraio 2021 che in data 19 marzo 2021 senza presentarsi e senza addurre idonea giustificazione in nessuna delle due occasioni.
Va, conseguentemente affermata anche la responsabilità oggettiva della Società ASD Supergiovane Castelbuono.
GARA TROINA – SAN TOMMASO del 2.2.2020 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Per la gara in oggetto la Procura Federale ritiene che tre soggetti, tesserati o comunque riconducibili società ACD San Tommaso Calcio, e precisamente il Sig. Marco Cucciniello, all’epoca dei fatti Presidente della società, il sig. Francesco Del Gaudio all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, CGS-FIGC attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società in questione, e il Sig. Stefano Liquidato, all’epoca allenatore del San Tommaso, abbiano posto in essere, in tempi diversi, dei tentativi di alterazione del risultato della partita cercando di favorire la società di appartenenza. Sempre secondo l’Organo requirente si giungerebbe a tale conclusione sulla base di quanto dichiarato dai Sigg,ri Walter Giuffrida e Davide Giuseppe Boncore.
Preso atto che la Procura Federale ha formulato espressa riserva di esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del Sig. Stefano Liquidato in quanto allo stesso non è stato possibile notificare la Comunicazione della Chiusura delle indagini per irreperibilità, per un quadro più specifico degli addebiti ascritti dalla Procura Federale ai soggetti coinvolti, si rimanda all’esame dell’atto di deferimento e specificamente alle pagine da 113 a 123.
Esaminato il materiale raccolto dalla Procura Federale, il Collegio ritiene che possano ritenersi provati i contatti intervenuti prima della gara in esame fra il Cucciniello, il Del Gaudio e l’Avv. Giuffrida.
Quest’ultimo ne riferisce sia nelle S.I.T. del 4 febbraio 2020, rese innanzi all’A.G.O., sia nell’audizione del 3 febbraio 2021 innanzi alla Procura Federale, sia, da ultimo, nella memoria difensiva depositata innanzi a quest’Organo Giudicante. I contatti risultano poi riscontrati anche dalle dichiarazioni rese il 2 marzo 2021 dal Sig. Marco Cucciniello alla Procura Federale e da quelle del Sig. Francesco Del Gaudio rese il 15 marzo 2021 innanzi all’Organo inquirente.
Si consideri inoltre che l’Avv. Giuffrida, con le sue denunce all’A.G.O., ha contribuito a far emergere un pericoloso sottobosco di soggetti dedito all’alterazione dei risultati delle gare del Campionato di Serie D per motivi di classifica e di scommesse. Le sue dichiarazioni risultano, in massima parte, riscontrate dall’Autorità Giudiziaria che, nella richiesta di rinvio a giudizio di alcuni soggetti di cui al deferimento della Procura Federale, lo considera, unitamente al Boncore, parte offesa.
Tuttavia, osserva il Collegio, che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’Avv. Giuffrida, sia pure credibili, non siano da sole sufficienti al fine di raggiungere quegli indizi precisi, gravi, concordanti circa il tentativo di illecito anche in considerazione del fatto che egli stesso riferisce di sue “impressioni” ma non è in grado di testimoniare precise richieste. Tali riflessioni inducono il Collegio a ricondurre i comportamenti in esame a condotte assolutamente improvvide e inopportune, certamente violative dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell’art. 4 del CGS-FIGC, non potendosi ritenere in assoluto corretto il comportamento dei Dirigenti di una Società che, prima della gara, contattano la compagine avversaria per motivi non meglio precisati e, a dir poco, equivoci.
Analogamente, per quanto attiene all’episodio che riguarda il Sig. Stefano Liquidato, all’epoca allenatore del San Tommaso, la cui posizione viene esaminata anch’essa incidentalmente in questa sede ai soli fini della valutazione di quanto ascritto al Sig. Davide Giuseppe Boncore e alla Società San Tommaso, ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di S.I.T. rilasciate il 14 luglio 2020, la conversazione con il Sig. Pecoraro intercettata il 6 febbraio 2020 e le quanto affermato innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni del 5 marzo 2021 e del 12 maggio 2021, sia pure auto ed etero accusatorie, non possano condurre all’affermazione della responsabilità del Liquidato per il presunto tentativo di illecito ex art. 30, commi 1 e 2, del CGS-FIGC essendosi, di fatto, trattato di una richiesta rivolta in modo estemporaneo quasi sotto forma di implorazione senza promessa di contropartita, ma il suo comportamento, certamente sconsiderato e sconveniente, vada anch’esso ricondotto alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell’art. 4 del CGS-FIGC.
La derubricazione delle incolpazioni ascritte ai Sigg.ri Marco Cucciniello, Francesco Del Gaudio e, incidentalmente, al Sig. Stefano Liquidato fanno sì che la società ACD San Tommaso Calcio debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nei limiti e ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Analogamente, la derubricazione di cui si è appena detto, conduce alla dichiarazione di proscioglimento del Sig. Davide Giuseppe Boncore non potendo sussistere, in capo allo stesso, nessun obbligo di denuncia, tenuto anche conto di quanto dichiarato dallo stesso in ordine al fatto di non avere avuto alcun “sentore in merito ad eventuali anomalie o, quantomeno, personalmente non percepito alcunché”, non potendo per i motivi suesposti, la frase estemporaneamente pronunciata dal Liquidato durante la partita essere ritenuta, di per sé sola, elemento costitutivo della fattispecie illecita.
Da ciò deriva il proscioglimento dell’A.S.D. Troina dall’addebito circa la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo tesserato.
L’ATTIVITA’ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE DELLA SOCIETA’ TROINA POSTA IN ESSERE DAL SIG. DELL’ARTE SILVESTRO DARIO NONOSTANTE IL PROVVEDIMENTO DEL TFN DI CUI AL C.U. N.9/TFN DEL 18 LUGLIO 2019
A chiusura dell’impianto accusatorio la Procura ha contestato al Dell’Arte quale autonomo capo di imputazione, la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS-FIGC per aver continuato a svolgere attività per l’ordinamento federale per la società Troina, almeno fino al 16 febbraio 2020, in pendenza, pertanto, della sanzione disciplinare dell’inibizione per anni 4 per effetto del provvedimento sopra indicato, le cui motivazioni sono state poi compendiate nel C.U. n.11/TFN del 23 luglio 2019.
La medesima incolpazione è stata, poi formulata, in termini di condotta omissiva ai Sigg,ri Dell’Arte Pietro (deceduto), nella qualità di Presidente del sodalizio societario per il periodo dal 18 luglio 2019 al 28 ottobre 2019 e Allegra Alessandra, presidente dal 29 ottobre fino al 16 febbraio 2020.
Al riguardo il Collegio rileva pienamente realizzata, alla luce delle argomentazioni già ampiamente esposte, la condotta contestata al Dell’Arte e, conseguentemente, la responsabilità oggettiva del Troina.
Con riferimento invece, alla posizione della Sig.ra Allegra, il Collegio rileva che la Procura non ha fornito alcuna prova in ordine alla effettiva conoscenza, da parte dell’Allegra del ruolo che il Dell’Arte continuava a svolgere all’interno della compagine societaria.
Dagli atti emerge una interazione fra l’Alì, individuato quale patron della società e il Dell’Arte senza alcun ulteriore elemento, neanche indiziario a carico dell’Allegra, non potendo, ritenersi sussistente, neanche nell’ordinamento sportivo una responsabilità di posizione, correlata, cioè, al mero ruolo rivestito nella compagine societaria.
Va ricordato, fra l’altro che, proprio nel caso di responsabilità omissiva la giurisprudenza ha imposto una rigorosa prova in ordine al rapporto di causalità, sostenendo che “in tema di colpa per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l’evento non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, e il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l’enunciato “controfattuale”, ponendo al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal
danneggiato” (Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2085)
Ne deriva, pertanto, il proscioglimento della Sig.ra Allegra Alessandra dall’incolpazione in questione.
CONCLUSIONI
A seguito della complessa disamina del quadro accusatorio e delle articolate motivazioni sopra esposto il Collegio ritiene di giungere alle conclusioni di cui al sotto indicato dispositivo, ritenendo congrue le sanzioni ivi inflitte, in ragione anche del parziale accoglimento, per alcune delle posizioni, delle ipotesi formulate dalla Procura Federale.
Più nello specifico, la gravità e soprattutto le reiterate condotte poste in essere dal Dell’Arte che ha reiteratamente e callidamente operato pur in pendenza di una già grave sanzione disciplinare giustificano l’applicazione della sanzione richiesta.
Con riferimento, poi, al Serenari, il Collegio evidenzia che l’applicazione della sanzione inflitta corrisponde al cumulo dei minimi edittali fissati per siffatti illeciti.
Con riferimento alla posizione del Boncore, il Collegio ritiene di fare larga applicazione del potere di cui all’art.128 del CGS- FIGC, come richiesto anche dalla Procura Federale, che testualmente recita: ”In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità”.
Le circostanze indicate dalla norma sono rinvenibili nella condotta collaborativa tenuta al Boncore.
Analogamente anche la sanzione da infliggere al Postorino ed alla società Marina di Ragusa deve tener conto della intrinseca ammissione di responsabilità evincibile dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale, allorquando ha ammesso di essere stato avvicinato dal Dell’Arte e di aver chiaramente percepito la proposta dallo stesso formulato, nonché della ulteriore circostanza di non aver accettato l’accordo fraudolento, circostanze che ex art.13 comma 2 sono idonee a prevedere una riduzione della sanzione rispetto alla pena base.
Anche con riferimento alla sanzione da infliggere alla ASD Olympic Rossanese, chiamata a titolo di responsabilità diretta per effetto della condotta del suo presidente Acri Orazio, il Collegio ritiene di valorizzare, come già anticipato, la circostanza che, dal compendio degli atti, non risulta che la persona fisica abbia agito nell’interesse della società, di modo che il rapporto organico intercorrente fra lo stesso e la società appare molto sfumato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare definitivamente pronunciando:
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- dichiara estinto il procedimento nei confronti del sig. Pietro Dell’Arte per intervenuto decesso;
- dà atto delle dichiarazioni di efficacia degli accordi intervenuti con la Procura Federale con i sigg.ri Walter Giuffrida, Gianluca Raia, Giuseppe Romano e Francesco Siciliano;
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proscioglie dalle incolpazioni loro ascritte i sigg.ri:
- Alessandra Allegra;
- Vincenzo Bruno;
- Agatino Alessandro Chiavaro;
- Domenico Cottone;
- Enrico Massimino;
- Baldo Marchese;
- Danilo Scimonelli;
- Nicola Terranova;
- Alessandro Trovato; e le società:
- ASD Città di Acireale 1946;
- ASD Licata Calcio;
- ASD Polisportiva Castelbuono;
- SSD Marsala Calcio arl;
irroga le seguenti sanzioni ai sigg.ri:
- Orazio Acri, inibizione per anni 4 (quattro);
- Giovanni Alì, inibizione per anni 4 (quattro);
- Giuseppe Davide Boncore, squalifica per mesi 6 (sei);
- Francesco Giuseppe Bruno, inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 2 (due);
- Giuseppe Calaciura, inibizione per anni 1 (uno);
- Giovanni Mirko Ciadamidaro, inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 9 (nove);
- Giovanni Compagno, squalifica per anni 1 (uno);
- Marco Cucciniello, inibizione per mesi 4 (quattro);
- Francesco Del Gaudio, inibizione per mesi 4 (quattro);
- Silvestro Dario Dell’Arte, inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Giacomo Fricano, squalifica per anni 1 (uno);
- Francesco Gagliardi, squalifica per anni 1 (uno);
- Francesco Antonio Postorino, inibizione per mesi 9 (nove);
- Daniel Serenari, squalifica per anni 5 (cinque);
- Ivano Vetere, inibizione per mesi 2 (due); e alle società:
- ACD San Tommaso Calcio, ammenda di euro 1.000,00 (mille/00);
- ASD Corigliano Calabro, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile, e ammenda di euro 300,00 (trecento/00);
- ASD Marina di Ragusa, ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00);
- ASD Olympic Rossanese 1909, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile;
- ASD Rotonda Calcio, penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile;
- ASD Supergiovane Castelbuono, ammenda di euro 100,00 (cento/00);
- ASD Troina, penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile, e ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- SSD Alba Alcamo 1928 Srl, ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL ELATORE
Pierpaolo Grasso
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 9 agosto 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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