F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN – SD del 10 Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 110/589 pf20-21/GC/am del 5 luglio 2021 nei confronti del sig. Giovanni Amorosi – Reg. Prot. 2/TFN-SD
Decisione/0021/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0002/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente;
Giammaria Camici – Componente;
Amedeo Citarella – Componente;
Andrea Fedeli – Componente;
Fabio Micali – Componente (Relatore); Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 3 agosto 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 110/589 pf20-
21/GC/am del 5 luglio 2021 nei confronti del sig. Giovanni Amorosi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 5 luglio 2021 ha deferito a questo Tribunale il sig. Giovanni Amorosi, dirigente della società FC Francavilla per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del CGS-FIGC, per aver rivolto dalla tribuna espressioni ingiuriose nei confronti dell’assistente arbitrale nel corso della partita Francavilla – Città di Fasano valevole per il Campionato di Serie D giocata il 31 gennaio 2021 a Francavilla. Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dagli accertamenti richiesti dalla Corte Sportiva d’Appello nel pronunciare il dispositivo n. 093/CSA/2020-2021, sulla base del reclamo numero RG 095/CSA/2020-2021, a seguito del quale hanno assunto particolare valenza le audizioni dei sigg.ri Martone Giannantonio, assistente arbitrale, Guida Giuseppe, osservatore arbitrale e Amorosi Giovanni, dirigente della FC Francavilla.
Le memorie difensive
Il deferito non ha presentato alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione del 3 agosto 2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del sig. Giovanni Amorosi. Per il deferito nessuno è comparso.
La decisione
Il deferimento è fondato.
Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale è emerso che durante lo svolgimento della partita Francavilla – Città di Fasano valevole per il Campionato di Serie D del 31 gennaio 2021, un assistente di gara, sig. Giannantonio Martone, è stato vittima di sputi ed ingiurie rivolte dal pubblico presente sugli spalti; il sig. Martone, dopo aver visto insieme al Collaboratore della Procura Federale il video della partita in questione, ha riconosciuto un soggetto “corpulento con capelli lunghi neri, mascherina nera vestito di nero, giubbotto nero, indossante occhiali”, il quale gli rivolgeva espressioni ingiuriose quali “scimmia”.
Nel corso dell'audizione disposta dalla Procura Federale del sig. Giovanni Amorosi dirigente della società FC Francavilla, quest'ultimo nel rivedere il video della partita, negava di aver sputato agli assistenti di gara, ivi incluso il sig. Martone. Al contrario, il deferito confermava di aver appellato il sig. Martone, in modo scherzoso con la parola "scimmione", e ciò veniva confermato dal deferito che si riconosceva durante la visione del video al minuto 1:27, corrispondente al minuto 19' del secondo tempo della gara. Alla luce delle audizioni, e dalle prove video indicate dalla Procura Federale è stato possibile appurare oltre ogni ragionevole dubbio che il deferito ha rivolto un epiteto offensivo nei riguardi di un assistente di gara mentre, non è stato possibile appurare chi fosse l'autore degli sputi indirizzati verso il campo di gioco.
Il comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Amorosi risulta in chiara violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS-FIGC. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Giovanni Amorosi la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre).
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del
Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE Fabio Micali Roberto Proietti
Depositato in data 10 agosto 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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