F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 005/CSA pubblicata il 2 Luglio 2021- F.C. Rieti S.r.l.

N. 237/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 005/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice               Vice Presidente

Andrea Lepore                         Componente (relatore)

Paolo Tartaglia                         Componente

Antonio Cafiero                        Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Su reclamo con procedimento numero RG 237/CSA/2020-2021 proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Samuele Zona seguito gara Rieti/Città di Campobasso del

13.06.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 18.06.2021 il prof. avv.

Andrea Lepore, udito l’avv. Antonio Schilirò e il calciatore Samuele Zona; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO 

In data 17 giugno 2021 il Rieti presenta reclamo avverso delibera del giudice sportivo (Dipartimento interregionale – LND), pubblicata in C.u. n. 186 del 14 giugno 2021 con la quale il calciatore Samuele Zona veniva colpito da sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara «per avere, al termine della gara, spinto un calciatore avversario. Veniva allontanato solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Successivamente rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo dell’Arbitro reiterandola per tre volte».

La ricorrente rappresenta altra versione dei fatti, ossia che il calciatore durante la gara sia stato oggetto di numerosi interventi fallosi da parte degli avversari che avrebbero aumentato il suo nervosismo e che al termine della gara si sia limitato a spingere un calciatore del Campobasso. Al contrario, non viene contestata la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Sul punto lo Zona ha chiesto di essere ascoltato per porgere nuovamente le scuse per tale condotta offensiva nei confronti dell’arbitro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sanzione irrogata dal giudice di prime cure si basa su una condotta ipoteticamente violenta o, quantomeno, gravemente antisportiva nei confronti dell’avversario e su alcune frasi irriguardose rivolte all’ufficiale di gara.

Valutando attentamente gli atti di gara ed avendo ascoltato il calciatore, questa Corte ritiene che la sanzione comminata possa essere in parte ridotta, con riferimento al caso di specie. In vero, il comportamento dello Zona non può essere accostato propriamente ad una condotta violenta, ma tutt’al più, antisportiva non particolarmente grave; là dove, per altro verso, le espressioni irriguardose determinerebbero l’ulteriore sanzione minima della squalifica per 2 giornate effettive di gara [art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.]. 

Considerando, dunque, la condotta sul terreno di gioco e il comportamento irriguardoso, la sanzione dovrebbe essere per tabulas di 3 giornate effettive di gara e non 4, come irrogate in primo grado.

Nondimeno, la Corte, apprezzato il ravvedimento del calciatore Zona durante l’udienza, ritiene che, con specifico riguardo al caso di specie che occupa, sia possibile prendere in considerazione circostanze attenuanti, ex art. 36, comma 1, C.G.S., che conducono il Collegio a ridurre ulteriormente la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                 IL VICE PRESIDENTE

f.to Andrea Lepore                                               f.to Salvatore Lo Giudice

 

 

Depositato il 2 luglio 2021

 

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

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