L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 175 DEL 07.04.2017 – Coppa Italia – Delibera –

Gara soc. ROMA – soc. LAZIO del 4 aprile 2017

Il Giudice Sportivo,

 letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale all’indirizzo del calciatore della AS Roma Rudiger e del calciatore della SS Lazio Lukaku, in particolare effettuati, rispettivamente, all’ 8° del primo tempo (4 secondi) ed al 2° del secondo tempo (tre secondi); considerato che i suddetti cori, di certo deprecabili e provenienti in entrambi i casi (in disparte la percentuale indicativa riportata) da un numero cospicuo di sostenitori (nell’ordine di diverse migliaia), risultano essere stati percepiti nell’intero impianto in base al posizionamento dei rappresentanti della Procura, ma non assurgono tuttavia, per dimensione reale del fenomeno, attesa la loro durata complessiva e non sistematicità, ad una rilevanza tale da giustificare l’applicazione della sanzione prevista, al minimo edittale, dal CGS;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società Roma e Lazio.

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