CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59 del 30/07/2021 – ASD Idea Bridge Torino/ASD Bridge Reggio Emilia/Federazione Italiana Gioco Bridge
Decisione n. 59
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Cesare San Mauro - Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2021, presentato, in data 11 gennaio 2021 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00030 dell’11 gennaio 2021), dalla società ASD Idea Bridge Torino (di seguito, anche ASD Torino), con sede in Piazza Lagrange, n. 1, Torino, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, signor Antonio Mortarotti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Francesca Carnicelli e Franco Duboin,
contro
la ASD Bridge Reggio Emilia, (di seguito, anche ASD Reggio Emilia), con sede in Via IV Novembre, n. 7, Reggio Emilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, signor Ivan Camerini, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Bruno Rocchetti,
la Federazione Italiana Gioco Bridge (di seguito, anche FIGB), con sede in Via Giorgio Washington, n. 33, Milano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Ferlazzo Natoli, rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco De Santis, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Cortina d'Ampezzo, n. 269.
la Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, con sede in Via Giorgio Washington, n. 33 - 20146 Milano, in persona del Procuratore Federale pro tempore;
e nei confronti
della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento
della decisione della Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Gioco Bridge n. 1/2021, prot. CSA 2/2020, emessa il 3 gennaio 2021, pubblicata in pari data, che ha respinto il reclamo proposto dalla ASD Bridge Reggio Emilia, rilevando la competenza esclusiva ex art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - convertito con L. 77/2020 - del Collegio di Garanzia dello Sport nel decidere sull’originaria domanda proposta, in primo grado, dalla ASD Idea Bridge Torino innanzi il GSN della FIGB. Quest’ultimo, con sentenza n. 8 del 4 novembre 2020, non procedeva all’omologazione del risultato finale del campionato italiano societario a squadre femminile 2020, assegnato dalla FIGB alla ASD Bridge Reggio Emilia senza disputa dell’incontro, ed ai fini dell’assegnazione del titolo, disponeva lo svolgimento della finale. La Corte d’Appello Federale dichiarava la nullità della suddetta sentenza e la susseguente inammissibilità del reclamo in appello proposto dalla ASD Bridge Reggio Emilia, in quanto la competenza era stata attribuita in via esclusiva al suddetto Collegio di Garanzia dello Sport, ex art. 218 del succitato D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla ricorrente e dalle società costituite;
uditi, all’udienza del 28 aprile 2021, i difensori della parte ricorrente - ASD Idea Bridge Torino - avv.ti Francesca Carnicelli e Marco Guerrieri, quest'ultimo giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Franco Duboin; l’avv. Francesco De Santis, per la resistente FIGB; in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l'Avv. Giorgia Menghetti, giusta delega all'uopo ricevuta dall'Avv. Bruno Rocchetti, per la resistente ASD Bridge Reggio Emilia, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport del CONI;
considerato che, all’esito della summenzionata camera di consiglio, il Collegio emetteva Ordinanza, depositata in data 28 aprile 2021 - 7 maggio 2021, ove, rilevata la sussistenza nel caso de quo della propria competenza esclusiva ex art. 218 legge 77/2020 e viste le conclusioni formulate dalle Parti all’udienza del 28 aprile 2021, dichiarava la propria competenza a decidere e in applicazione, in via analogica, del 2° comma dell’art. 101 c.p.c., assegnava alle Parti il termine di 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione dell’Ordinanza, per il deposito in Segreteria di memorie contenenti osservazioni in merito alla questione rilevata d’ufficio, di cui si legge in detta ordinanza.
viste le memorie depositate, nei termini assegnati, solo dalla ASD Bridge Reggio Emilia e dalla ASD Idea Bridge Torino;
uditi, ancora, all’udienza del 30 giugno 2021, i difensori della parte ricorrente - ASD Idea Bridge Torino - avv.ti Francesca Carnicelli e Marco Guerrieri, quest'ultimo giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Franco Duboin; l'avv. Giorgia Menghetti, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Bruno Rocchetti, per la resistente ASD Bridge Reggio Emilia, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (il quale ha concluso “in via preliminare, per il rigetto del ricorso di cui epigrafe, poiché tardivo, affidando al Collegio ogni valutazione sul merito”).
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Cesare San Mauro.
Ritenuto in fatto
- con PEC del 23 settembre 2020, la ASD Torino comunicava alla FIGB la propria disponibilità a disputare a Salsomaggiore la finale del campionato italiano societario squadre Ladies 2020 in qualsiasi data, ad eccezione dei giorni 26 e 27 settembre 2020, stante l’assenza di 3 giocatrici. Tali date erano state fissate dalla FIGB a seguito di un rinvio d’ufficio dovuto all’emergenza COVID ed in mancanza di un accordo tra la citata squadra e l’altro team finalista - la ASD Bridge Reggio Emilia - sulle date della disputa. Infatti, la ASD Reggio Emilia non aveva manifestato disponibilità allo slittamento delle suddette date;
- in risposta alla suddetta comunicazione, con PEC del 24 settembre 2020, il Direttore dei Campionati della FIGB assegnava alla ASD Bridge Reggio Emilia la vittoria a tavolino della finale;
- la ASD Idea Bridge Torino presentava ricorso presso il Giudice Sportivo Nazionale, il quale, con sentenza n. 8/20 resa e pubblicata in data 4 novembre 2020, accoglieva la domanda della ricorrente e non omologava il risultato della finale del campionato italiano societario squadre Ladies 2020, stabilito dalla FIGB senza disputa;
- avverso tale decisione, la ASD Bridge Reggio Emilia proponeva reclamo presso la Corte di Appello Federale, sostenendo l’erroneità nel merito della pronuncia del giudice di prime cure;
- nel giudizio di appello si costituiva la reclamata rilevando, oltre all’infondatezza nel merito, anche l’inammissibilità del reclamo per eccezioni di natura formale;
- in data 3 gennaio 2021, a scioglimento della riserva assunta sulle questioni preliminari sollevate dalle parti e scaduto il termine assegnato per note su un “sospetto difetto di giurisdizione” del Giudice di prime cure, la Corte di Appello Federale, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla reclamante in merito alla modalità telematica in cui si era tenuta l’udienza di appello, sulla competenza, rilevava “la competenza esclusiva ex art. 218 L. 77/2000 del Collegio di Garanzia e dello Sport nel decidere sulla originaria domanda proposta dalla ASD Idea Bridge Torino avverso la omologazione del risultato finale del campionato italiano societario a squadre femminile 2020”, e, per l’effetto, dichiarava “la nullità della summenzionata sentenza del GSN della FIGB” e la “susseguente inammissibilità e consequenziale improcedibilità del reclamo oggi in esame proposto dalla ASD Reggio Emilia che, per l’effetto, non può esaminare.”;
- nulla disponeva sulle spese;
- in data 11 gennaio 2021, la ASD Torino depositava, presso il Collegio di Garanzia dello Sport CONI, il presente ricorso (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00030 dell’11 gennaio 2021), per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale: confermare la decisione n. 8/2020 del GSN FIGB;
in subordine: rilevata la competenza della Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello, trasmettere gli atti alla CFA perché decida sul reclamo proposto dalla Bridge Reggio Emilia”;
- in data 20 gennaio 2021, la A.S.D. Bridge Reggio Emilia depositava memoria di costituzione con proposizione di impugnazione incidentale (prot. n. 00074 del 21 gennaio 2021), ove formulava le seguenti domande: “IN VIA PRINCIPALE ED INCIDENTALE, che il Collegio di Garanzia dello Sport CONI adito, in riforma della gravata sentenza, voglia riconoscere che nel giudizio di primo grado avanti il GSN FIGB doveva essere integrato il contraddittorio in favore della ASD Reggio Emilia quale litisconsorte necessario pretermesso e, per l’effetto, voglia dichiarare l’inesistenza della Sentenza n. 8/2020 del 4/11/2020 del GSN(S) FIGB e, per l’ulteriore effetto, voglia rimettere la causa al GSN FIGB in diversa composizione affinché, integrato il contraddittorio, decida sul merito;
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO, che il Collegio di Garanzia dello Sport CONI adito voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato dalla ASD Idea Bridge Torino, per i motivi esposti dal resistente, ovvero per qualsiasi altro ritenuto rilevante, con ogni opportuno provvedimento conseguente;
IN VIA SUBORDINATA ED IN RITO, che il Collegio di Garanzia dello Sport CONI adito, in riforma della gravata sentenza, voglia dichiarare la non operatività nel caso di specie della norma di cui all’art. 218 L. 77/2020 e, per l’effetto, in subordine alla richiesta in via incidentale ed a quella in via preliminare, voglia dichiarare la competenza degli Organi di Giustizia della FIGB a decidere sulla presente controversia, con ogni opportuno provvedimento conseguente; IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, che il Collegio di Garanzia dello Sport CONI adito, in riforma della gravata sentenza, in subordine alla richiesta in via incidentale ed a quella in via preliminare, voglia decidere nel merito senza rinvio, per cui si formula apposita richiesta ex art. 62, comma 1, RGS CONI, e, per l’effetto, voglia omologare il risultato della finale del Campionato Societario Femminile FIGB 2020 con la vittoria della ASD Reggio Emilia;
IN OGNI CASO, che il Collegio di Garanzia dello Sport CONI adito voglia trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Generale dello Sport, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 4, RGS CONI affinché, per i motivi esposti e per qualsiasi altro ritenuto opportuno e rilevante, la condotta della ASD Idea Bridge Torino sia vagliata ai fini disciplinari;
IN OGNI CASO, che il Collegio di Garanzia dello Sport CONI adito voglia condannare la ASD Idea Bridge Torino alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ASD Reggio Emilia”;
- in data 3 aprile 2021, anche la FIGB procedeva al deposito di memoria di costituzione (prot. n. 00456 del 6 aprile 2021), chiedendo a codesto Collegio il rigetto del reclamo della ASD Torino, con conseguente condanna alle spese di giudizio;
- successivamente, nel termine di 30 giorni assegnato, ex art. 101, II comma, c.p.c., da questo Collegio con Ordinanza del 28 aprile 2021 - 7 maggio 2021, la ASD Idea Bridge Torino depositava memoria autorizzata, ove non formulava apposite conclusioni, mentre nella propria memoria autorizzata la A.S.D. Bridge Reggio Emilia si riportava alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Considerato in diritto
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 218, L. 77/2020, con Ordinanza del 28 aprile 2021, il Collegio, chiamato preliminarmente a decidere sulla dirimente questione relativa alla propria competenza esclusiva a conoscere la controversia promossa da ASD Idea Bridge, ha dichiarato sussistere la propria competenza, in aggiunta, cioè, a quella già prevista dall’art. 54 CGS CONI.
Sul punto occorre specificare che trattasi di una normativa di natura del tutto eccezionale, volta a disporre, in via transitoria, una competenza esclusiva e speciale del Collegio di Garanzia, con contestuale previsione di un rito improntato ai principi di concentrazione, celerità ed esclusività (“la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport”).
A tal proposito, è invero opportuno rimarcare che la competenza in unico grado, come introdotta con la normativa speciale in esame, appare inequivocabile e costituisce, nell’ordinamento statale, una eccezione, non solo in ragione della deroga alla regola generale dei più gradi di giudizio, ma, anche, per il carattere assolutamente temporaneo della sua vigenza, perché racchiusa (cfr. comma 6) nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore e il “sessantesimo giorno successivo a quello a cui ha termine lo stato di emergenza”, quest’ultimo non cessato all’epoca della insorgenza della lite (e, neppure, attualmente).
Detta temporaneità caratterizza in termini di ulteriore eccezionalità la norma in esame, in quanto vi sono nel nostro ordinamento altri casi di competenza esclusiva in unico grado, ma questi sono previsti con carattere di stabile vigenza nel tempo (cioè, fino a nuove e solo eventuali disposizioni).
Di più, dal dettato normativo si evince (come ha pure ben illustrato, nelle sue difese, la FIGB) anche l’intento di concentrare in detto unico grado la soluzione delle controversie attinenti agli effetti della situazione epidemiologica sul regolare svolgimento delle competizioni sportive, cosicché al Collegio di Garanzia dello Sport viene ascritto l’intero potere di decidere sulle controversie così devolutegli.
La ratio è evidente: il legislatore nazionale ha voluto, con detta norma speciale, contemporaneamente salvaguardare, sia l’esigenza di non prescindere dalle conseguenze della epidemia in atto (in quanto capace di influenzare il regolare svolgimento delle attività sportive), sia di assicurare che il risultato sportivo risulti conforme, anche nello stato di emergenza, alla piena osservanza “dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza, la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità della attività sportiva” (Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, pareri nn. 2/2018 e 5/2018); e ciò in quanto “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”, ove è compito di questo Collegio “rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole”. Invero, gli esiti dei campionati “dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre” in forza del valore fondante dell’Ordinamento sportivo, che è, appunto, il “merito sportivo” (in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018 e 56/2018).
Ulteriore corollario della “unicità” della normativa di cui si discute, è anche la specialità del rito, che, in effetti, trova, nella disposizione de qua, una sola norma processuale, e cioè quella di cui all’art. 2 e 5 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ove si stabilisce il solo termine per la proposizione del ricorso introduttivo. Anche sotto tale aspetto, dunque, non può procedersi ad adeguare lo strumento impugnatorio previsto dalla norma speciale alle disposizioni processuali di diritto comune.
Tanto obbliga, non solo a dover condividere quanto ritenuto dalla CSA, in punto di incompetenza inderogabile del Collegio di Garanzia dello Sport (nella decisione oggetto di impugnativa) - ed altresì di nullità della decisione di primo grado, come di inammissibilità del gravame avverso detta decisione -, ma anche di doversi far governo del fatto che, attraverso la proposta impugnazione, il Collegio di Garanzia dello Sport si trova anche ad essere chiamato, quale giudice unico, a dirimere la controversia di merito (con il solo limite di dover valutare il rispetto del termine di cui sopra).
Va da sé, però, che i principi qui affermati non possono valere in relazione a qualsivoglia controversia devoluta all’esame del Collegio di Garanzia e dello Sport, bensì solo laddove questo Giudice viene chiamato a dirimere controversie in forza della normativa speciale più volte citata.
- Circa l’avvenuto rispetto del termine di impugnazione, risulta che la ASD Idea Bridge Torino ha proposto “istanza ex art.24 reg. Giust. FIGB”, in data 28 settembre 2020, allo scopo di opporsi alla omologazione del risultato della finale per il primo e secondo posto del campionato Nazionale di Società a Squadre femminili 2020, e ciò in odio del provvedimento del Direttore dei Campionati della FIGB adottato con pec del 24 settembre 2020: dunque, entro il termine di sette giorni previsti dagli artt. 2 e 5 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Occorre, perciò, preliminarmente scrutinare se detto ricorso possa spiegare i suoi effetti ai fini della valida introduzione della lite oggi pervenuta alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport.
Rileva, a tal fine, che la domanda formulata in prime cure dalla ASD Idea Bridge Torino è da considerarsi tempestiva e valida a fondare la competenza di questo Collegio, in virtù del principio di conservazione dei suoi effetti sostanziali e processuali, avendo, a ben osservare, i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta.
È, infatti, principio più volte riconosciuto, anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 223 del 2013 e n. 77 del 2007) quello per cui “gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all’intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ed impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa. Da tale constatazione discende, tra l’altro, la conseguenza della necessità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione”. La conversione dell’impugnazione spiegata dalla ricorrente è, dunque, conseguente (oltre che alla necessità di dare applicazione al principio di cui all’art. 2, c. 1, del Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui il processo sportivo garantisce la “piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”) al principio di conservazione degli atti - applicabile in questa sede giustiziale - che determina unicamente “l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta” (Cass., sentenza n. 51584/2018 e Cass., sentenza n. 2846/1999).
A tal proposito, questo Collegio giudicante ritiene, di più, essere rilevante il fatto che, proprio la eccezionalità della disposizione introdotta con l’art. 218 della legge 21 luglio 2020, n. 77,, possa attribuire valenza “in termini” alla giurisprudenza appena annotata, giacché enunciata in situazioni di analoga peculiarità rispetto alla struttura processuale generale, vale a dire ai fini di conservare gli effetti di domande cautelari non ritualmente introdotte, così come ai fini di conservare l’efficacia delle domande non introdotte con il rito del lavoro, nonostante vertessero su detta materia.
La mancata specifica devoluzione, poi, di detta domanda, nelle fasi processuali successive, non ne preclude l’esame, in considerazione di quanto già premesso a proposito dell’esatto annullamento di dette fasi ed, in particolare, di quella di secondo grado, così come ritenuta anche dalla CSA.
- Consegue, invece, all’annullamento delle precedenti fasi processuali, sia l’irrilevanza dei presunti vizi del proposto appello, così come lamentati dalla ASD Idea Brigde Torino, che dei ricorsi (appelli incidentali) proposti da ASD Bridge Reggio Emilia.
- In tale prospettiva, trova soluzione anche il fatto che, con il ricorso proposto innanzi a questo Collego di Garanzia, almeno nella sua iniziale prospettazione (avendo, di più, la ASD Idea Bridge Torino, in occasione dell’udienza tenutasi in data 28 aprile 2021, anche richiesto, in via subordinata rispetto alla principale domanda di annullamento della decisione della CSA, l’adozione del provvedimento di merito) non espliciti se non la domanda di rimozione della decisione della CSA impugnata.
Vale, inoltre, la giurisprudenza in materia di rilevanza del petitum sostanziale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “Il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio”. (Ex multis: Cass. Civ., Ordinanza n. 7467 del 19 marzo 2020).
In tal guisa, va valorizzato il fatto che ASD Idea Brigde Torino tende sempre, nei propri atti, a richiedere l’annullamento di provvedimenti, ovvero di decisioni, in quanto preclusive della propria ragione di veder annullata la classifica finale, rectius il risultato della finale del campionato di categoria (come del resto si può agevolmente ritrarre dagli atti interposti).
Si aggiunga a ciò che, nonostante il termine assegnato, la ASD Bridge Reggio Emilia, non eccepisce – per quanto possa rilevare – il difetto di domanda di merito in cui sarebbe incorsa la ASD Idea Bridge Torino.
A tale efficienza conservativa non è, poi, di ostacolo il fatto che la decisione della CSA abbia dichiarato inammissibile il reclamo in quella sede proposto, insieme con la nullità della sentenza GSN FIGB N. 8/2020, in quanto, se, ben vero, detta decisione azzera dette fasi processuali, tuttavia non può certo privare la ricorrente in primo grado del diritto di far valere, ove fondate, le sue ragioni, ove, come nel nostro caso, le stesse risultano essere state tempestivamente azionate.
- Tanto ritenuto, passando all’esame nel merito, dall’analisi dei fatti esposti e della documentazione prodotta, ben può concludersi per l’annullamento della determinazione assunta dal Direttore dei Campionati della FIGB con PEC del 24 settembre 2020, ove si aggiudicava alla squadra della ASD Bridge Reggio Emilia la vittoria a tavolino, ordinando, per l’effetto, la disputa della finale del Campionato Nazionale di Società a Squadre femminile – anno 2020.
Osserva il Collegio che, in virtù della dichiarata applicazione della menzionata normativa emergenziale, e secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questo Collegio, la questione di fondo, su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve essere esercitato, è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della scelta, cui indubbiamente la FIGB era legittimata ex art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile.
Invero, l’art. 218, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”), ha disposto che “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.
Trattasi di “una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti inerenti ai campionati che si svolgono sotto la loro egida. La questione è, dunque, rivolta allo scrutinio sull’esercizio della scelta, in deroga, operata dalla Federazione” Tale scelta in deroga è “espressione di una discrezionalità tecnica che può essere sindacata in questa sede giudiziale solo allorché sia “macchiata” da manifesta irragionevolezza ed illogicità (T.A.R. Lazio - Roma sez. I, 06 febbraio 2020, n. 1581). La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane pertanto limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisioni nn. 27 e 28/2020, nonché Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 29, 30 e 31/2020).
Ebbene, nel caso che ci occupa, la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitogli dal legislatore statale, è stata esercitata in modo irragionevole, travalicando lo spazio che la norma di legge consentiva, fuori dai criteri razionali che salvaguardassero il c.d. merito sportivo, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica.
La Direzione dei Campionati della FIGB ha adottato la impugnata determinazione in violazione della normativa dettata dall’art. 19 (Ritardi e mancata presentazione alla gara per cause di forza maggiore), del Regolamento dei Campionati Italiani della FIGB, in forza del quale “Per tutti i Campionati il DGC deve essere informato immediatamente dall’Arbitro Responsabile di qualunque situazione di ritardo o di mancata presentazione alla gara o comunque di impossibilità ad iniziare o a proseguire la gara”. Ne consegue, invero, che la mancata presentazione di una squadra, come nel caso di specie, si realizza e può quindi formare oggetto di contestazione unicamente nel momento immediatamente precedente l’inizio dell’incontro sportivo, poiché necessita, appunto, della constatazione da parte dell’Arbitro Responsabile, che provvederà a rappresentarla “in tempo reale” al DGC.
Invece, il Direttore dei Campionati, in risposta alla PEC della ASD Idea Bridge Torino del 23 settembre 2020, ove si preannunciava la disponibilità a gareggiare in qualunque data prescelta dalla FIGB, ad esclusione del 26 e 27 settembre 2020, assegnava la vittoria a tavolino alla ASD Bridge Reggio Emilia in data 24 settembre 2021, perfino, cioè, due giorni prima della data già calendarizzata dalla Federazione.
L’evidente illogicità, così occorsa, nella determinazione dalla Direzione dei Campionati, ha di fatto impedito una pur sempre possibile presentazione della ASD Idea Bridge Torino alla finale, e ciò in antitesi ai principi di lealtà e correttezza dettati dal Codice di comportamento sportivo ed oramai assurti a canoni normativi inderogabili.
In tal guisa, vale qui ricordare che “L’ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l’osservanza dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza, la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità della attività sportiva” (Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, pareri nn. 2/2018 e 5/2018). E ciò in quanto “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”, ove è compito di questo Collegio “rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole”. Invero, gli esiti dei campionati, “dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre” in forza del valore fondante dell’Ordinamento sportivo, che è, appunto, il “merito sportivo” (in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018 e 56/2018 e più di recente, Collegio di Garanzia, decisione n. 44/2021, in cui si è ribadita la necessità di dare applicazione al “principio di diritto sportivo della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del più ampio criterio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica e ricompreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo”).
- Quanto alle spese di lite, si ritiene di poter procedere a compensazione, considerando la novità e la peculiarità della materia trattata, ma anche la parziale soccombenza reciproca tra i principali contraddittori, in ordine, in particolare, alle domande proposte in via impugnatoria.
- Per l’esecuzione della presente decisione, si rimettono gli atti alla Federazione competente ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2021, presentato, in data 11 gennaio 2021, dalla ASD Idea Bridge Torino nei confronti della ASD Bridge Reggio Emilia, della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), della Procura Federale della FIGB e, ove occorra, della Corte di Appello Federale della FIGB, avverso la sentenza n. 1/2021, prot. CSA 2/2020, della Corte di Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello della FIGB, emessa in data 3 gennaio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale è stata disposta la inammissibilità e improcedibilità del reclamo della suddetta ricorrente avverso la sentenza n. 8/2020 del Giudice Sportivo Nazionale della FIGB, emessa in data 4 novembre 2020 e pubblicata in pari data, ed è stata dichiarata la nullità di quest'ultima decisione del GSN, che aveva disposto la non omologazione del risultato stabilito dalla FIGB in merito al risultato della finale del Campionato italiano societario squadre Ladies 2020.
Confermata la propria competenza, già rilevata con propria ordinanza del 28 aprile 2021;
ritenuta la eccezionalità della normativa da applicare così come introdotta dal D.L. 19/05/2020 n. 34 all’art. 218; annulla la determinazione di aggiudicare la vittoria a tavolino alla squadra ASD Bridge Reggio Emilia, assunta dal Direttore dei Campionati della FIGB, con pec del 24 settembre 2020 e ordina che venga disputata la finale del Campionato Nazionale di Società a Squadre femminile - anno 2020.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 giugno 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Cesare San Mauro
Depositato in Roma, in data 30 luglio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face