CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – Decisione n. 62 del 04/08/2021 – Associazione Tiro a Segno Sez. Palermo/Unione Italiana Tiro a Segno/sig.Guglielmo Canino
Decisione n. 62
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente e Relatore
Giuseppe Andreotta
Vito Branca
Guido Cecinelli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2021, presentato, in data 14 luglio 2021, dall'Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Guerriero,
contro
l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), non costituitasi in giudizio,
e contro
il sig. Guglielmo Canino, non costituitosi in giudizio,
per la parziale riforma
della decisione n. 03/2021, emessa, dal Tribunale Federale UITS, in data 14 giugno 2021, all’esito del procedimento R.G. T.F. 3/2021, in relazione ad ognuno dei capi e dei punti che hanno determinato, preliminarmente, il rigetto dell’eccezione di difetto di assistenza tecnica e la conseguente irregolare costituzione in giudizio del sig. Canino, e nel merito, l’annullamento, accertata la relativa illegittimità, del provvedimento di diniego della richiesta di rinnovo dell’iscrizione del sig. Guglielmo Canino per l’anno 2021, adottato dalla Sezione TSN di Palermo in data 15 marzo 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
udito, nella camera di consiglio del 4 agosto 2021, il Presidente e relatore, avv. prof. Mario Sanino;
visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 20 luglio 2021, dall'avv. Marco Guerriero, difensore della ricorrente, Associazione Tiro a Segno - Sezione Palermo, con il quale il medesimo ha rappresentato la formale rinuncia, per ogni effetto di legge, agli atti ed all'azione introdotta con il procedimento di cui in epigrafe, ravvisando profili di contingenza tra i motivi di ricorso del suddetto reclamo e quelli del procedimento iscritto al R.G. n. 67/2021 (TSN PA-Buscaglia-UITS), dichiarato inammissibile da codesta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, in data 19 luglio u.s.;
preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità;
considerato che, nelle more del giudizio, nessuna delle parti intimate si è costituta e che, pertanto, non si rendono necessarie espresse dichiarazioni di accettazione alla rinuncia all'azione introdotta in data 14 luglio 2021;
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 agosto 2021.
Il Presidente e Relatore
F.to Mario Sanino
Depositato in Roma, il 4 agosto 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face