CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65 del 13/08/2021 – Alma Juventus Fano 1906 s.r.l./Federazioe Italiana Giuoco Calcio/U.S. Pistoiese 1921 s.r.l.

Decisione n. 65

 

Anno 2021


 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE 

 

 

 

composta da 

Raffaele Squitieri - Presidente e Relatore

Ferruccio Auletta

Barbara Marchetti

Franco Massi

Margherita Ramajoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2021, presentato, in data 6 agosto 2021, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. (C.F./P.IVA 00443650411), con sede in Fano (PU), via Toscanini, snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Mario  Alessandro Russo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Napoli, Centro Direzionale - Isola A/7,

 

 

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, (C.F. 05114040586, P.I. 01357871001) con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

 

 

la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituitasi in giudizio,

 

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

della U.S. Pistoiese 1921 s.r.l., (C.F. e P. IVA 01698060470), con sede in Pistoia (PT), in via dello Stadio, n. 8, in persona del legale rappresentante p.t., Amministratore Unico, sig. Orazio Ferrari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Spinicci e Federico Menichini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Pistoia, Via dello Stadio, n. 2/d,

 

 

per l’annullamento e/o la riforma

 

 

 

della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell'integrazione dei posti disponibili nell'organico del Campionato di Serie C 2021/2022, con esclusione dalla stessa dell'odierna ricorrente, nonché di qualsiasi atto, anche incognito, prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo alla statuizione medesima.

 

 

Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza dell'11 agosto 2021, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. - avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo; gli avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, per la resistente FIGC, nonché gli avv.ti Federico Spinicci e Federico Menichini, per la resistente U.S. Pistoiese 1921 s.r.l.;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Pres. Raffaele Squitieri.

Ritenuto in fatto

 

 

 

1.

 

Con ricorso depositato in data 6 agosto 2021, la Società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. (dora in poi, anche solo “Fano”) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell'integrazione dei posti disponibili nell'organico del Campionato di Serie C 2021/2022, con esclusione della stessa ricorrente.

Al fine di inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, vale soffermarsi immediatamente sulle prescrizioni regolamentari rilevate per la posizione del Fano, il quale, nella stagione calcistica 2020/2021, partecipava al Campionato di Serie C, girone B, classificandosi al diciottesimo posto e retrocedendo alla inferiore Serie D a seguito della disputa dei play-out.

1.1

 

Con Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, la FIGC approvava il “Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022”, richiedendo, tra i molti, il rispetto dei seguenti Criteri infrastrutturali di cui all’allegato A del medesimo C.U.

i) Impianto di illuminazione (criterio n. 8A): «Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed):

  • Evmed a 800 Lux in direzione delle telecamere fisse;
  • Evmed a 500 Lux in tutte le altre direzioni.

 

Inoltre, per l'uniformidell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:

  • Evmin/Evmax a 0,4;
  • Evmin/Evmed a 0,6.

 

Deve essere disponibile una sorgente di alimentazione elettrica secondaria (generatore di emergenza) alimentata in maniera indipendente rispetto al sistema di illuminazione principale, in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti.

La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. La dichiarazione di conformità deve avere data non antecedente al 1°giugno 2020. Le società devono depositare, presso  la  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico,  idonea  documentazione  comprovante  la professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.

Le sole società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2020/2021 possono disporre di uno stadio dotato di un impianto di illuminazione che produca almeno i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed):

  • Evmed a 500 Lux in direzione delle telecamere fisse».

ii) Capienza e requisiti dello stadio (criterio n. 16A): «La capienza minima degli stadi deve essere di 1.500 posti, conformi a quanto previsto dallarticolo 17.

Resta fermo, in ogni caso, lobbligo per le società di applicare le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 17/2009 e n. 26/2014 dellOsservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

In particolare in tutti gli stadi devono essere presenti:

  1. biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi on – line dotati di lettori fissi o mobili (palmari). La conformità di detto sistema alla normativa vigente deve essere attestata da società di ticketing abilitata per tale servizio;
  2. installazione di adeguato sistema di videosorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, approvato da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. È consentito alle sole società neopromosse dal Campionato Nazionale Serie D di utilizzare, nelle more del completamento e dellapprovazione del sistema di videosorveglianza fissa, una soluzione con servizio di videosorveglianza mobile, purché approvata dalle autorità competenti allatto delliscrizione;
  3. ladozione di sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie, inclusa la recinzione dellarea riservata necessaria per lo svolgimento delle operazioni di prefiltraggio, approvati da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. Nel caso in cui una società neopromossa dal Campionato Nazionale Serie D disponga di uno stadio con una capienza inferiore, se debitamente autorizzata al suo utilizzo da decisioni della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà depositare presso la medesima Lega una delibera dellorgano competente di impegno ad adeguare la capienza ai minimi richiesti entro la data del 31 marzo 2022. Tale delibera non sarà necessaria solo per stadi che, indipendentemente dalla capienza, presentino tribune per il pubblico con almeno un settore avente recinzione verso il terreno di gioco del tipo “senza barriereai sensi dellart. 6 bis del D.M. 6 giugno 2005 (Sistemi di separazione fra zona spettatori e zona attività sportiva)». iii) Sedute individuali (criterio n. 17A): «Tutti i posti di cui allarticolo precedente devono essere posti a sedere numerati. Almeno le due tribune principali, ovvero quelle poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco, devono essere dotate di seggiolini individuali aventi le seguenti caratteristiche: • fissati al suolo; • numerati; • separati gli uni dagli altri; • costituiti da materiale resistente ed ignifugo; • confortevoli e di forma anatomica; • muniti di schienale di unaltezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile».
  4. Tribune riservate agli spettatori (criterio n. 18A): «I posti a sedere devono essere distribuiti in almeno 2 settori indipendenti. Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite. La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire lazione di scavalcamento. In alternativa, la suddivisione dei settori potrà essere effettuata, in accordo con il GOS, anche tramite misure organizzativo – gestionali per la segmentazione dei settori” e abbattimento delle barriere divisorie. Ai sostenitori della squadra ospite dovranno essere destinati almeno un numero di posti pari al 5% della capienza complessiva, con un minimo di 500 posti. Le tribune riservate agli spettatori potranno essere realizzate anche in metallo con idonee strutture di tubolari. In tal caso le stesse non potranno essere di tipo temporaneo (temporary stands) ma dovranno avere un uso duraturo nel tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni».

 

1.2

Successivamente, con C.U. n. 285/A del 14 giugno 2021, la FIGC determinava i criteri e le procedure valevoli ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2021/2022 con le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021, prescrivendo che «Le società, per integrare l'organico del Campionato Serie C, dovranno versare un contributo straordinario alla F.I.G.C., di euro 300.000,00. Le società, per integrare l'organico del Campionato Serie C, dovranno altresì depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della fideiussione a favore della medesima Lega, a garanzia degli emolumenti dovuti nella stagione 2021/2022 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, dell'importo di euro 300.000,00, rilasciata secondo le prescrizioni di cui al C.U. n. 258/A del 31 maggio 2021 da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody 's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody 's o A- se accertato da Standards & Poor's o A - se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00».

 

1.3

Con C.U. n. 293/A del 14 giugno 2021, la FIGC deliberava quanto segue. 

«Le società che abbiano interesse a candidarsi per leventuale integrazione dellorganico di Serie C 2021/2022, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 285/A del 14 giugno 2021, dovranno documentare, entro il termine perentorio del 19 luglio 2021, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 19 luglio 2021,  apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana calcio Professionistico».

Tale domanda doveva essere corredata: 

«dallassegno circolare intestato alla F.I.G.C. – Roma di euro 300.000,00, a titolo di contributo straordinario;

- per le società retrocesse dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D al termine della stagione sportiva 2021/2022, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo I), dal Titolo II) e dal Titolo III),  del Comunicato  Ufficiale n.  253/A del 21 maggio 2021,  per lottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C;

[…]

  • dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 258/A del 31 maggio 2021 […].

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

  • dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 300.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 258/A del 31 maggio 2021 […].

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

  • dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021».

 

2.

Il 19 luglio 2021, la società Alma Juventus Fano presentava domanda di integrazione dell’organico di Serie C mediante ripescaggio per la stagione agonistica 2021/2022, secondo la disciplina ed i requisiti imposti dalla FIGC.

Il successivo 27 luglio veniva pubblicato un comunicato stampa, relativo ai lavori del Consiglio Federale della FIGC, ove si legge: «Il Consiglio ha dato delega al presidente federale, insieme ai presidenti delle componenti, per procedere al completamento delle vacanze di organico attese le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni e le eventuali impugnazioni al Tar con richiesta di provvedimento monocratico [].

In applicazione del Comunicato Ufficiale n. 293/A del 14 giugno sono arrivate domande di integrazione di organico dai seguenti Club: Arezzo, Alma Juventus Fano, Cavese, Fidelis Andria, Latina, Lucchese, Pistoiese e Siena. Il Bisceglie ha presentato domanda di riammissione, ma non essendosi verificata alcuna situazione prevista dall'art. 49, comma 5 bis delle NOIF, la domanda è stata ritenuta inammissibile.

Preso atto del parere delle Commissioni e dei criteri fissati dal Comunicato Ufficiale n. 285/A del 14 giugno, il Consiglio ha votato la seguente graduatoria per l'integrazione dell'organico in Serie C: Latina, Fidelis Andria e Siena provenienti dalla Serie D e Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese dalla Lega Pro (gli eventuali ripescaggi avvengono in maniera alternata, quest'anno con priorità alle società di Interregionale)».

Senonché, il Presidente Federale, con il successivo C.U. n. 51/A del 4 agosto 2021, quivi impugnato, stabiliva quanto segue.

«Il Presidente Federale

  • preso atto che, allesito delle procedure di ammissione ai campionati professionistici e delle successive decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, e degli organi giurisdizionali statali ad oggi emesse, risultano cinque posti vacanti nellorganico del Campionato Serie C 2021/2022;
  • atteso che, per la corrente stagione sportiva, non si sono verificate situazioni da determinare il ricorso alla procedura di riammissione di cui allart. 49. 5 bis delle N.O.I.F., ma si deve dar luogo esclusivamente alla procedura di ripescaggio regolata dal C.U. n. 293/A del 14 giugno 2021;
  • considerato che atto propedeutico al ripescaggio è la redazione della graduatoria delle società, al fine di stabilire lordine di integrazione dellorganico del Campionato Serie C 2021/2022;
  • tenuto conto che il Consiglio Federale del 27 luglio 2021, in applicazione dei criteri statuiti dal citato Comunicato Ufficiale, preso atto dei pareri espressi dalla CO.VI.SO.C e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulle domande presentate dalle società ha individuato tale graduatoria nellordine che segue: Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., ACN Siena 1904 S.r.l., U.S. Pistoiese 1921 S.r.l.;
  • considerato che lo stesso Consiglio Federale del 27 luglio 2021, nel concedere delega al Presidente Federale, dintesa con i Presidenti delle componenti federali, per ogni successivo provvedimento da adottare ai fini della integrazione dellorganico, si era riservato alcuni approfondimenti in ordine alla posizione della società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l;
  • ritenuto, alla luce degli approfondimenti effettuati, che la società Alma Juventus Fano non abbia documentato nel termine perentorio del 19 luglio 2021 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità al Campionato Serie C 2021/2022 ed in particolare nel citato termine perentorio: a) non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico loriginale della fideiussione Mediolanum s.p.a. del 16 luglio 2021; b) non ha documentato il soddisfacimento del criterio 8 A dellallegato A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 relativo ai valori minimi di illuminamento verticale medio dellimpianto di illuminazione, prescritti nella misura di Evmed>_800Lux in direzione delle telecamere fisse; Evmed>_500 Lux in tutte le altre  direzioni;  c)  non  ha  documentato  il  soddisfacimento  dei  criteri  16A,  17A  e  18A dellallegato A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 relativi alle sedute individuali per le tribune riservate al settore ospiti;
  • considerato che, in virtù delle ragioni espresse al precedente capoverso, si rende necessario rifomulare la precedente graduatoria, con esclusione dalla stessa della società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l;
  • […] 

    delibera

  • di pubblicare la graduatoria da utilizzare ai fini della integrazione dei cinque posti disponibili nellorganico del Campionato Serie C 2021/2022 che vede nellordine le seguenti società: Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l., U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., ACN Siena 1904 S.r.l.;
  • di riservare in data successiva ogni provvedimento sulla integrazione dellorganico del Campionato Serie C 2021/2022, anche in relazione ad eventuali contenziosi che scaturissero dalla pubblicazione della graduatoria di cui al punto precedente».

 

3.

Avverso tale comunicato è pervenuto al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 6 agosto 2021, il ricorso della società Alma Juventus Fano.

La società ricorrente ha affidato il proprio ricorso ad un unico motivo di diritto in cui si censura la palese ed inconfutabile illegittimità, erroneied infondatezza della impugnata delibera [] violazione e falsa applicazione dei comunicati ufficiali FIGC nn. 285/A del 14 giugno 2021 e 293/A di pari data […] nonché ancor più macroscopica, del C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 […] in particolare, indebita ed inaccettabile riformulazione della graduatoria […] con estromissione del sodalizio marchigiano sulla base di elementi (presunta tardiva fideiussione, impianto di illuminazione dello stadio e tribune riservate al settore ospiti asseritamente non a norma) completamente insussistenti e, comunque, clamorosamente smentiti dalla documentazione in atti”.

La ricorrente, preliminarmente, rileva in via generale l’illegittimità della delibera impugnata in quanto la documentazione dalla stessa prodotta sin dalla data di presentazione della domanda di integrazione era stata già vagliata, positivamente, dagli organi federali preposti (Co.Vi.So.C., Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi e Lega Pro).

Invero, la valutazione circa il mancato rispetto, da parte del Fano, dei criteri di ammissibilità al campionato di Serie C 2021/2022 entro il 19 luglio 2021 sarebbe palesemente erronea, atteso che detta valutazione aveva già dato esito positivo, come riscontabile nel comunicato stampa del 27 luglio 2021: «Preso atto del parere delle Commissioni e dei criteri fissati daComunicato Ufficiale 285/A del 14 giugno, il Consiglio ha votato la seguente graduatoria per l'integrazione dell'organico in Serie C: Latina, Fidelis Andria e Siena provenienti dalla Serie D e Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese dalla Lega Pro (gli eventuali ripescaggi avvengono in maniera alternata, quest'anno con priorità alle società di Interregionale)».

A ciò aggiungasi che il C.U. impugnato non esplicita in alcun modo quali ulteriori “approfondimenti” sarebbero stati compiuti dalla FIGC.

Il Fano, così ragionando, argomenta sulle specifiche contestazioni mosse nei suoi confronti. Con riferimento al mancato deposito presso la Lega Pro dell’originale della fideiussione Mediolanum S.p.A. del 16 luglio 2021, la ricorrente ha prodotto (sub all.ti nn. 7-8-9-10 al ricorso): i) due assegni circolari per complessivi euro 300.000,00 intestati alla FIGC; ii) una garanzia bancaria a prima richiesta del 16 luglio 2021 rilasciata da MPS per euro 350.000,00;

iii) una garanzia bancaria a prima richiesta del 16 luglio '21 rilasciata da Banca Mediolanum per euro 350.000,00; iv) una polizza assicurativa per altrettanti euro 350.000,00 rilasciata da Generali.

Da tale documentazione, già depositata all’atto della predetta domanda, emergerebbe che, anche a voler considerare non correttamente depositata la garanzia Mediolanum (poiché non in originale), tale circostanza sarebbe superata dall’aver presentato contestualmente altre due fideiussioni rispondenti alle caratteristiche richieste dalla FIGC.

A ciò si aggiunga che, come documentato nel ricorso, la polizza Generali era stata oggetto di modifica il 22 luglio 2021, a seguito di una nota della Lega Pro del 21 luglio 21, e ciò a riprova, a tutto voler concedere, della superfluità della garanzia Mediolanum a fronte di altre due garanzie equivalenti.

Con riferimento, invece, al contestato mancato soddisfacimento dei valori minimi di illuminamento verticale medio dell’impianto  di illuminazione dello stadio,  la ricorrente ha prodotto (sub all.ti nn. 13-14-15) talune comunicazioni provenienti dal Comune di Fano (ente proprietario dello stadio) che comproverebbero la piena conformiagli standard richiesti dei valori di illuminamento.

Con riferimento, infine, alle asserite carenze riscontrabili in merito alle sedute individuali nelle tribune riservate al settore ospiti, il Fano produce documentazione (all.ti nn. 16-17) da cui, diversamente da quanto affermato nella delibera impugnata, si evidenzierebbe il rispetto dei criteri infrastrutturali prescritti dalla FIGC.

Ha concluso il Fano chiedendo al Collegio di Garanzia «di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e/o l'infondatezza della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell'integrazione dei posti disponibili nell'organico del Campionato di Serie C 2021/2022, con esclusione della stessa Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.; per l'effetto, di annullare e/o riformare il provvedimento impugnato, nonché qualsiasi altro atto (anche incognito) prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo; nel contempo, ripristinare e/o, comunque, riformulare la graduatoria delle Società aspiranti al ripescaggio nel Campionato di Serie C 2021/2022, con reinserimento del sodalizio marchigiano in una posizione, la quarta, collocata tra la terza, occupata dalla Fidelis Andria 2018 s.r.l., e la quinta, assegnata alla ACN Siena 1904 s.r.l.».

 

4.

Si è costituita in giudizio la FIGC chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. 

La Federazione, nel rimarcare la perentorietà del termine del 19 luglio 2021 per il deposito delle domande corredate dalle evidenze concernenti gli adempimenti prescritti dal menzionato Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, al fine di concorrere alla procedura di integrazione dell'organico di Serie C 2021/2022, ha rimarcato la bontà del provvedimento impugnato distinguendo le singole inadempienze contestate al Fano.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria rilasciata da Mediolanum in favore della Lega Pro, la FIGC rileva come la stessa sia stata trasmessa - in originale - solo il 20 luglio 2021, con raccomandata pervenuta alla Lega il successivo 21 luglio, e dunque oltre il suddetto termine perentorio.

La addotta circostanza che il Fano avrebbe «ad abundantiam depositato ben tre fideiussioni di importo pari a 350.000,00 euro» sarebbe, secondo la Federazione, del tutto strumentale. Infatti, a fronte della necessità di depositare nel predetto termine n. 2 fideiussioni, solamente quella rilasciata da Monte Paschi veniva depositata secondo quanto stabilito dal sistema delle Licenze Nazionali.

La polizza Generali non potrebbe, altresì, considerarsi sufficiente ad integrare il requisito di cui al C.U. n. 293/A giacché, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la stessa, anche al netto delle successive precisazioni”, non reca quale debitrice garantita la società ricorrente. Quanto,  poi, al mancato deposito della documentazione attestante  il criterio infrastrutturale dell’impianto di illuminazione, la FIGC rimarca la circostanza che la documentazione versata in atti  sia  successiva  al  menzionato  termine.  Stesso  discorso  è  a  dirsi  con  riferimento  alla documentazione versata in atti e relativa ai requisiti di cui ai citati criteri 16/A, 17/A e 18/A, in quanto successiva al 19 luglio 2021.

5.

Si è costituita in giudizio la controinteressata U.S. Pistoiese 1921 s.r.l. concludendo anchessa per il rigetto del ricorso.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

I.

 

Come noto, «i requisiti per lammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nellesercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport» (Consiglio di Stato n. 6083/2006, Consiglio di Stato, n. 1257/1998 e Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000 n. 46, nonché, di recente, Consiglio di Stato n. 4001/2021).

Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate.

Né si rinviene disposizione alcuna che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione; e ciò per l’oggettiva esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario, contemporaneo avvio dei campionati («non vi è poi alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione», Cons. di Stato, nn. 2546/2001, 5025/2004, 6083/2006). Per questo motivo, i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori («la natura perentoria dei limiti temporali fissati a tal fine, pur se non sancita dal dato testuale delle disposizioni federali vigenti allepoca, fosse ricavabile dalla natura e della finalità del termine in rilievo, in quanto la sua funzione, di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato, implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato, al fine di garantire l'espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all'avvio del campionato», Cons. Stato nn. 2546/2001, 287/2007 e 4229/2009, nonché Tar Lazio, nn. 4362/2005, 1724/2005, 3500/2004 e 2394/1998; nonché, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisioni nn. 3/2009, 10/2010, 17/2011, 18/2011 e 34/2014; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, SU., decisione n. 67/2017; nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45, ove si afferma che «la perentorietà del termine si giustifica con riferimento allesigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti allammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato»).

I procedimenti di ammissione ai campionati, sia ordinari (rilascio delle Licenze Nazionali) sia straordinari (integrazioni di organico), costituiscono in effetti procedure di tipo competitivo; tale punto di approdo è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, n. 4031/2014: «lesigenza di rispettare la par condicio nell'ambito di  una procedura concorsuale come quella che regola l'ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto [C.U. n. 167 del 2013 ndr], atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società», noncTar Lazio, nn. 3610/2010 e 3916/2007), che ha enucleato un complesso di principi e di regole nel quadro di una ricostruzione del sistema aderente alla valenza pubblicistica della materia ed in sintonia con la normativa di riferimento (principi fatti propri dalla Federazione): i) le richieste di ammissione ai campionati (al pari dei ripescaggi) costituiscono procedure di tipo ammissivo caratterizzate dal requisito della concorsualità; ii) tali procedure sono regolate da una lex specialis rappresentata da un C.U. della Federazione; iii) al fine di garantire la par condicio, i termini e gli adempimenti ivi contemplati, ove prescritti a pena di decadenza, non sono suscettibili di applicazione elastica o flessibile (con prevalenza del criterio teleologico su quello formale); iv) la Federazione, sul punto, non dispone di altro potere se non quello di pronunciarsi sull’accoglibilità o meno della domanda, in virtù delle regole procedimentali.

Tali principi costituiscono ormai  ius receptum e sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza sportiva: «in materia di rilascio delle Licenze Nazionali, per lamissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo allorganizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario» (Collegio di Garanzia, Sezione sulle controversie itema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021); nonché amministrativa: «va condivisa ladozione di uninterpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine []: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse […]; dal punto di vista dellordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio» (Tar Lazio, n. 4163/2021).

 

II.

La vicenda in analisi non può, pertanto, prescindere da siffatti principi e deve essere declinata nell’ambito del già menzionato C.U. n. 293/A del 14 giugno 2021, con cui la FIGC ha fissato il termine perentorio del 19 luglio 2021 per presentare le domande ed effettuare gli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, al fine di concorrere alla procedura di integrazione dell’organico di Serie C 2021/2022.

Nella prospettiva del ricorso per cui è causa rileva, dunque, l’effettivo deposito, da parte del Fano, entro detto termine perentorio, dei documenti attestanti il possesso dei seguenti requisiti: a) fideiussione a prima richiesta a favore della Lega Pro dell’importo di euro 350.000,00; b) fideiussione a prima richiesta a favore della Lega Pro dell’importo di euro 300.000,00; c) idoneità dellimpianto di illuminazione dello Stadio; d) capienza e requisiti di questultimo relativamente alla capienza minima, alle sedute individuali ed alle tribune riservate agli spettatori.

 

II.I.

Con riferimento al deposito delle fideiussioni, la citata disciplina regolamentare imponeva alle società di depositarne l’«originale» oppure, ove emesse e sottoscritte digitalmente, «allegando il documento sottoscritto digitalmente», entro lo scorso 19 luglio 2021.

La società ricorrente non ha adempiuto a tale prescrizione in quanto, come emerge dalla stessa documentazione allegata al ricorso:

i) la sola garanzia bancaria a prima richiesta (n. 7030501) rilasciata da Monte dei Paschi di Siena è stata depositata in originale.

La garanzia rilasciata da Mediolanum è stata trasmessa priva della necessaria firma digitale. Loriginale di quest’ultima è stato inviato alla Lega solo il successivo 20 luglio 2021, mediante raccomandata ricevuta il 21 luglio 2021, e dunque oltre il termine in proposito prescritto.

A riguardo vanno richiamate le chiare indicazioni dei CC.UU. n. 258/A del 21 maggio 2021 e n. 293/A del 14 giugno 2021 - peraltro non impugnati dalla ricorrente – sullbase dei quali il termine perentorio del 19 luglio (perentorietà mai oggetto di contestazione) è riferito tanto al “possesso” del requisito, quanto al “deposito della documentazione” attestante tale possesso; concetto ribadito nel C.U. n. 253/A relativo ai criteri infrastrutturali, ove è affermato: “La documentazione depositata successivamente al termine perentorio …, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi, né dal Consiglio Federale”;

ii) la polizza n. 410373504, rilasciata da Generali (pur depositata in termini), non rispondeva ai requisiti richiesti dal C.U. n. 258/A del 31 maggio 2021, recante «i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta, che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie C ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficialn. 253/A del 21 maggio 2021». Invero, la stessa risultava, il 19 luglio 2021, rilasciata nell’interesse della società  TAD TECHNOLOGY SRL e non anche della società ricorrente. Le successive rettifiche del 22 luglio 2021 (appendice di precisazione”, all. n. 12 del ricorso) non solo non risultano mai pervenute alla Lega o alla Federazione, ma risultano in ogni caso tardive e, come tali, inammissibili; né, come detto, si rinviene «alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione» (Cons. di Stato, nn. 2546/2001, 5025/2004, 6083/2006).

Da ciò emerge con tutta evidenza che, delle due fideiussioni richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali, il Fano ne abbia depositata correttamente una sola.

 

II.II.

Con riferimento al contestato mancato soddisfacimento dei valori minimi di illuminamento verticale medio dell’impianto di illuminazione dello stadio “Raffaele Mancini” (citato criterio 8A dell’allegato A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021), risulta evidente che alla prescritta data de19 luglio 2021 non risultava depositata la certificazione dei valori di illuminamento minimo richiesto.

Invero, come si legge nella nota della Lega Pro del 22 luglio 2021 (prot. n. 919/21) indirizzata alla Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC (versata in atti sub all. n. 6 della memoria della Federazione), «alla data del 19 luglio u.s. non risultava depositata presso questa Lega la certificazione dei valori di illuminamento minimo richiesti. In data odierna [22 luglio 2021, ndr] è stata inviata la “Relazione Tecnica - Misura dei parametri di illuminazione” relativa alla campagna di misure svolta il 19 luglio u.s., che riporta un valore dilluminamento verticale medio […] inferiore [] al valore minimo richiesto». Ed ancora, si legge nella nota della Lega Pro de23 luglio 2021 (prot. n. 928/21), indirizzata alla Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC (versata in atti sub all. n. 7 della memoria della Federazione), che «la società ALMA JUVENTUS FANO [] alla data del 19 luglio u.s. non aveva depositato presso questa Lega la certificazione dei valori di illuminamento minimo richiesti. In data 22 luglio 2021 è stata inviata la “Relazione Tecnica - Misura dei parametri di illuminazione” relativa alla campagna di misure svolta il 19 luglio u.s., che riporta un valore dilluminamento verticale medio […] inferiore [] al valore minimo richiesto []. Successivamente, in data odierna [23 luglio 2021, ndr], è pervenuta presso questa Lega una ulteriore certificazione dei valori minimi di illuminamento, datata 19 luglio 2021, che rispetta i valori minimi richiesti».

Da tali evidenze si evince in maniera inequivocabile che il Fano abbia documentato il possesso del requisito di cui al Criterio 8A solamente in data 23 luglio 2021.

La ricorrente afferma “la piena conformità agli standard richiesti dei valori minimi di illuminamento ivi rilevati […] alla data del 19 luglio 2021” (p. 11 del ricorso).

Tuttavia, ciò che rileva ai fini del Sistema Licenze Nazionali, si deve ribadire, è l’avvenuta certificazione dei criteri infrastrutturali mediante deposito della relativa documentazione entro il 19 luglio scorso. A ciò non ha adempiuto la ricorrente, la quale, di converso, con la documentazione versata in atti (sub all.ti nn. 13-14-15), non fa altro che confermare tale circostanza, trattandosi, tutti, di documenti postumi rispetto al menzionato termine perentorio (l’all. n. 13 è del 28 luglio 2021 e l’all. n. 15 è del 6 agosto 2021).

 

II.III.

Con riferimento, infine, alle asserite carenze riscontrabili in merito ai citati criteri 16A, 17A e 18A, la menzionata nota del 22 luglio 2021 (prot. 919/21) della Lega Pro chiarifica che, «stante lattuale assenza di seggiolini nel settore gradinata ospiti […] la società ha prodotto una nota della competente Questura di Pesaro e Urbino datata 22 luglio 2021, che, nelle more del completamento di questa dotazione, autorizza ad utilizzare come settore ospiti la curva normalmente destinata alla tifoseria locale. Questa configurazione dello stadio […] rispetta gli articoli 16, 17 e 18 dei criteri infrastrutturali».

È evidente, dunque, che il Fano abbia documentato il possesso dei citati criteri solamente il 22 luglio 2021.

La documentazione versata in atti sul punto dalla ricorrente, come quella relativa al criterio 8A di cui sopra, conferma tale inadempienza. Invero, lallegato n. 17 costituisce una certificazione datata 6 agosto 2021, mentre l’allegato n. 16 riguarda esclusivamente il parere favorevole per il rilascio  della  licenza  di  agibilità e,  come  tale,  risulta  essere  inconferente  rispetto  allcertificazione del possesso dei requisiti di cui ai criteri 16A, 17A e 18A del Sistema delle Licenze Nazionali.

 

III.

Fermo restando quanto sin ora argomentato, con riferimento alle considerazioni generali formulate dalla ricorrente e ribadite all’udienza dell’11 agosto 2021 dal legale della stessa, in ordine al legittimo affidamento che si sarebbe ingenerato, in capo alla società, a seguito del citato comunicato stampa del 27 luglio 2021, è da rilevare che, come può evincersi dallo stesso comunicato, la delega rilasciata dal Consiglio Federale al Presidente era rivolta, secondo la prassi seguita dalla FIGC, proprio all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal Sistema delle Licenze Nazionali.

 

IV.

Il ricorso non può che essere rigettato, con contestuale conferma della legittimità del C.U. n. 51/A del 4 agosto 2021, quivi impugnato, in quanto, stante il termine perentorio del 19 luglio 2021, la società ricorrente: i) ha depositato una sola fideiussione in maniera conforme ai citati CC.UU. n. 258/A del 31 maggio 2021 e n. 293/A del 14 giugno 2021; ii) ha documentato il possesso del requisito di cui al Criterio infrastrutturale 8A (All. A al C.U. 253/A del 21 maggio 2021) solamente in data 23 luglio 2021; iii) ha documentato la conformiai Criteri infrastrutturali 16A, 17A e 18A (All. A al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021) solamente il 22 luglio 2021.

 

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport

 

Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

 

 

Respinge il ricorso.

 

 

 

Dichiara  la  parte  ricorrente  tenuta  a  rimborsare  le  spese  del  giudizio,  che  liquida  in  1.500,00, oltre accessori, per ciascuna delle altre parti costituite.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

 

 

Così deciso in Roma, in data 11 agosto 2021.

Il Presidente e Relatore F.to

Raffaele Squitieri 

 

 

Depositato in Roma, in data 13 agosto 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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