CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68 del 27/08/2021 – Michele Ardito/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tommaso Becagli/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 68
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore Attilio
Zimatore - Relatore
Dante D'Alessio
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 63/2021, presentato, in data 8 giugno 2021, dal sig. Michele Ardito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Anna Conti,
contro
la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 104/CFA/2020-2021 del 10 maggio 2021;
- al R.G. ricorsi n. 65/2021, presentato, in data 9 giugno 2021, dal sig. Tommaso Becagli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Grassani e Ilaria Agati,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, assunta con C.U. n. 0049/CFA (Registro procedimenti 0013/CFA/2020-2021) del 10 maggio 2021;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza pubblica del 12 luglio 2021:
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2021 (Ardito/PF FIGC/FIGC), il difensore della parte ricorrente - sig. Michele Ardito - avv. Cesare Di Cintio, presente fisicamente presso i locali del CONI; l'avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC, presente in collegamento, mediante la piattaforma Microsoft Teams, giusta delega all'uopo conferita dall'avv. Giancarlo Viglione; nonché, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, presenti fisicamente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2021 (Becagli/FIGC), il difensore della parte ricorrente - sig. Tommaso Becagli - avv. Mattia Grassani, assistito dall'avv. Luigi Carlutti, presenti in collegamento, mediante la piattaforma Microsoft Teams; l'avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC, giusta delega all'uopo conferita dall'avv. Giancarlo Viglione, collegata mediante la suddetta piattaforma telematica; infine, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, presenti fisicamente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, prof. avv. Mario Sanino e prof. avv. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I.
La vicenda sottoposta alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport trae origine dal deferimento, da parte della Procura Federale della FIGC, del sig. Michele Ardito – allenatore presso la Florentia San Gimignano S.S.D. a r.l. durante la stagione 2018/2019 – e del sig. Tommaso Becagli – presidente del medesimo sodalizio sportivo – per la violazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli accordi economici dei tesserati della Divisione Calcio Femminile della FIGC.
Precisamente, il deferimento è avvenuto con due distinti atti adottati il 3 febbraio 2021. Il sig. Ardito è stato deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Tecnica c/o Settore Tecnico FIGC, quale organo funzionalmente competente per le contestazioni nei confronti dei tecnici iscritti nei relativi albi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione all’art. 94 quinquies, comma 9, NOIF, relativo agli “accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile” (in forza del quale “Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva”), per aver sottoscritto, in data 18 agosto 2019, con la Florentia, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato serie A femminile, oltre all’accordo economico che prevedeva il compenso di euro 30.658,00 rientrante nei massimali previsti dall’art. 94 quinquies, comma 2, NOIF, depositato presso la Divisione Calcio Femminile, un ulteriore accordo economico per la cessione dei diritti di immagine, a fronte di un corrispettivo di euro 10.000, mai depositato presso la Divisione Calcio Femminile.
Il sig. Becagli, invece, è stato deferito innanzi al Tribunale Federale per la violazione delle medesime norme regolamentari, per aver sottoscritto con il sig. Ardito gli accordi di cui sopra. Con il medesimo atto, la Procura ha deferito, altresì, la Florentia San Gimignano S.S.D. a r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente sig. Becagli e all’allenatore sig. Ardito.
II.
Con C.U. n. 302, la Commissione Disciplinare Tecnica ha accolto il deferimento, e, per l’effetto, ha inflitto al sig. Ardito la squalifica per nove mesi. Dal canto suo, con decisione n. 93/TFN-SD 2020/2021, il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, per quanto riguarda la posizione del sig. Becagli, ha ritenuto fondato il deferimento, comminando al medesimo sig. Becagli la sanzione dell’inibizione per due anni e alla società la penalizzazione di punti 1 da scontare nel campionato in corso e l’ammenda di euro 5.000,00.
III.
Avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare Tecnica e dal Tribunale Federale, il sig. Ardito, in data 14 aprile 2021, e il sig. Becagli, in data 6 aprile 2021, hanno agito dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la quale, riuniti i procedimenti, ha rigettato i reclami con decisione pubblicata con C.U. n. 94/CFA (dispositivo) e C.U. n. 104/CFA/2021-2021 (motivazioni) del 10 maggio 2021.
IV.
Avverso tali decisioni sono pervenuti al Collegio di Garanzia dello Sport i seguenti ricorsi:
A) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2021, presentato, in data 8 giugno 2021, dal sig. Michele Ardito.
Il ricorrente, sig. Ardito, affida il proprio ricorso a due motivi di diritto:
i) “Violazione e falsa applicazione dell’istituto della riunione ex art. 274 c.p.c., comma 1”. Secondo il ricorrente, nonostante le indagini nei suoi confronti e del sodalizio siano state le medesime, i relativi gradi di giudizio sono invece del tutto autonomi. Ne consegue che la decisione di riunire i reclami e trattarli congiuntamente è irragionevole e illegittima.
ii) "violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 94 ter, comma 1, 2 e 8, art. 94 quinquies, comma 2 NOIF".
Parte ricorrente ritiene che l’art. 94 quinquies, comma 2, NOIF letto testualmente non statuisca quanto ritenuto nella decisione impugnata. Le prospettazioni della Corte Federale, secondo la quale “nessun tesserato dilettante potrebbe godere di un reddito lordo superiore all’importo predeterminato” dall’art. 94 quinquies, assumerebbero ingiustamente – secondo la tesi del ricorrente – un significato troppo esteso e “forte” rispetto a quello effettivamente desumibile dalla norma.
Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio, in via principale, di riformare/annullare la decisione della CFA; in via subordinata, di riformarla rideterminando e riducendo la sanzione inflitta.
Per resistere a tale ricorso, si è costituita in giudizio la FIGC con memoria del 18 giugno 2021. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, la difesa della Federazione eccepisce preliminarmente che, come ammesso dallo stesso ricorrente, le questioni trattate dalla Corte sono “state le medesime”, e che, dunque, in ragione della connessione delle questioni trattate nonché in un'ottica di economia processuale, la Corte ha giustamente ravvisato l’opportunità di disporre la riunione dei reclami de quibus e ha ritenuto, dunque, di trattare tali reclami congiuntamente; valutazione che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce esercizio di un potere processuale discrezionale ed insindacabile.
La resistente poi eccepisce l’infondatezza del secondo motivo, in quanto dalla semplice lettura dell’art. 94 quinquies, comma 2, NOIF emerge evidente come, tra gli altri tesserati, i Responsabili Tecnici delle prime squadre, che disputano i campionati della Serie A e B della Divisione Femminile, possono sottoscrivere “accordi economici (...) che prevedono per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità ”. l legislatore ha, dunque, previsto un “tetto massimale” - pari a € 30.658,00 - per gli accordi economici sottoscritti dai tesserati che operano nelle suadre della Divisione Femminile, che può essere superato unicamente con riferimento a somme corrisposte “a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentati”. Tutti gli accordi che sono “in contrasto e comunque finalizzati a eludere le prescrizioni” de quibus devono essere, quindi, considerati “nulli e privi di efficacia”.
La FIGC ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo sostanzialmente le proprie argomentazioni con successiva memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI.
B) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2021, presentato, in data 9 giugno 2021, dal sig. Tommaso Becagli.
Il ricorrente, sig. Becagli, ha censurato la decisione impugnata per i seguenti motivi di diritto.
i) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 e dell’art. 125, comma 2, CGS FIGC”. Secondo il ricorrente, l’azione disciplinare che ha portato all’instaurazione del procedimento avanti al Tribunale Federale sarebbe illegittima perché intrapresa oltre il termine perentorio di cui all’art. 125, comma 2, CGS FIGC. Precisamente, secondo la ricostruzione cronologica del ricorrente, la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata alla Florentia e al suo legale rappresentante il 17 dicembre 2020, con concessione di 15 giorni per il deposito di memorie difensive o chiedere di essere sentiti; il 2 gennaio è scaduto il termine concesso; il termine di 30 (trenta) giorni ex art. 125, comma 2, CGS FIGC, per l'esercizio dell'azione disciplinare è iniziato a decorrere dal 3 gennaio 2021 e, dunque, entro il 1° febbraio 2021 il Procuratore Federale avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare; tuttavia, solo il 3 febbraio 2021 è stato notificato l'atto di deferimento. Secondo il ricorrente, il vizio in cui incorre la CFA risiederebbe nella errata interpretazione ed applicazione degli artt. 80 e 125 CGS FIGC, ritenendo che l’azione disciplinare sia unica e che l’oggettiva unicità della fase precedente conduce alla piena applicazione del disposto di cui all’art. 125, comma 2, CGS, secondo cui, “in caso di pluralità di incolpati”, il termine di 30 giorni prescritto per l'adozione dell'atto di deferimento deve decorrere “dall'ultimo termine assegnato”.
ii) “In subordine: violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 94 quinquies, commi 2, 4 e 9 NOIF”.
Sostiene il ricorrente che la CFA avrebbe fornito un’interpretazione viziata delle norme, ritenendo che qualsivoglia tipologia di accordo, al di fuori di quello economico per la prestazione sportiva, con un proprio tesserato, sia da escludere in pendenza di rapporto di tesseramento.
iii) “Omessa motivazione su un punto della decisione”.
Il ricorrente lamenta che la CFA avrebbe completamente omesso di fornire qualsivoglia motivazione rispetto alle argomentazioni spiegate dallo stesso in ordine al contestato omesso deposito dell’accordo. Sul punto, ribadendo che, in ogni caso, il deposito ai sensi dell’art. 94 quinquies, comma 4, NOIF, è imposto per gli accordi economici che disciplinano la prestazione sportiva e non per qualsivoglia contratto sottoscritto tra le parti, la CFA avrebbe totalmente omesso ogni argomentazione sul punto.
iv) “In ulteriore subordine: sproporzionalità e irragionevolezza della misura disciplinare”. A detta del ricorrente, la decisione della CFA avrebbe omesso di illustrare le ragioni che hanno determinato il riconoscimento della riduzione della misura sanzionatoria solo in favore del tecnico e non del legale rappresentante del club, in mancanza, altresì, di dimostrazione di una maggiore responsabilità in capo all’odierno ricorrente tale da giustificare la non applicazione di circostanze attenuanti.
Ha concluso, pertanto, il sig. Becagli, chiedendo al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso: in via principale, di annullare/revocare in parte qua la decisione della CFA per improcedibilità/inammissibilità dell’azione disciplinare radicata dalla Procura Federale; in via subordinata, di annullare/revocare in parte qua la decisione della CFA e, per l’effetto, annullare la sanzione dell’inibizione per anni 2 nei suoi confronti o, previa enunciazione del principio di diritto, disporre il rinvio all’Or ano di giustizia competente; in estremo subordine, di ridurre, per quanto di giustizia, la sanzione comminata o, previa enunciazione del principio di diritto, disporre il rinvio all’Or ano di giustizia competente.
Per resistere a tale ricorso, si è costituita in giudizio la FIGC con memoria del 18 giugno 2021.
In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, la difesa della Federazione eccepisce preliminarmente che l’art. 125 in maniera chiara ed univoca dispone che, “in caso di pluralità di incolpati”, il termine di 30 giorni prescritto per l'adozione dell'atto di deferimento deve decorrere “dall'ultimo termine assegnato”. Nel caso di specie, la Procura avrebbe agito nel pieno rispetto della normativa de qua.
Nel merito, la Federazione ritiene infondato il secondo motivo di ricorso sulla base sostanzialmente delle medesime argomentazioni spese per l’altro ricorrente.
Con riguardo alla richiesta di rideterminazione della sanzione, la resistente eccepisce, infine, che i tratta di un profilo di merito ià vagliato dai giudici federali, la cui cognizione è preclusa al Collegio di Garanzia.
La FIGC ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo sostanzialmente le proprie argomentazioni con successiva memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI.
Considerato in diritto
1.
Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla riunione dei reclami promossi dagli odierni ricorrenti e dalla Florentia nonché la questione della eccepita tardività del deferimento della Procura.
Come correttamente rappresentato dalla CFA, “sebbene sia vero che i procedimenti, dopo il deferimento, prendano strade diverse”, non può non considerarsi la “oggettiva unicità della fase precedente” al deferimento, e cioè la fase delle indagini svolte nei confronti tanto dei ricorrenti, signori Ardito e Becagli, che del club. Indagini – rileva ora il Collegio di Garanzia – che si sono svolte unitariamente e che, nel caso di specie, avevano ad oggetto gli stessi fatti e le stesse questioni controverse. Ed allora, proprio in ragione della identità o, almeno, della stretta connessione delle questioni trattate, appare legittima la celta della Corte Federale di di porre la riunione dei reclami e di trattarli congiuntamente celta, peraltro, c e non pregiudica – e, in concreto, non a pregiudicato – il diritto di difesa, in quanto non viene meno la individualità delle posizioni dei ricorrenti, che sono rimaste distinte ed autonome. Ed invero i ricorrenti si sono entrambi distintamente ed ampiamente difesi.
Proprio “l oggettiva unicità ” della fase delle indagini svolte unitariamente nei confronti tanto del club che dei ricorrenti comporta la piena applicazione dell’art. 125, comma 2, CGS, in virtù del quale il termine per la notifica del deferimento decorre dall'ultimo termine assegnato. Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte Federale, “poichè l'atto di deferimento stato notificato a tutte le parti, a mezzo pec il febbraio , esso chiaramente tempestivo” (pag. 5 della decisione impugnata).
Si rammenta che, a seguito delle indagini espletate nei confronti dei soggetti sopra indicati, la Procura ha notificato la “comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale” via pec, in data 17 dicembre 2020, al sig. Becagli e al club Florentia; via raccomandata, ricevuta in data 29 dicembre 2020, al sig. Ardito. La nota avvisava tutti “i soggetti sottoposti alle indagini” del “termine di 15 giorni dalla notifica del presente avviso” per articolare le proprie difese. Il termine de quo decorreva: per il sig. Becagli e per la Florentia dal 17 dicembre 2020, dunque con scadenza al 1° gennaio 2021; per il sig. Ardito dal 29 dicembre 2020, dunque con scadenza al 13 gennaio 2021.
Del tutto correttamente e tempestivamente, pertanto, secondo la regola dettata dall’art. 125, 2° comma, del CGS della FIGC, la Procura ha quindi notificato il deferimento in data 3 febbraio 2021 e, dunque, entro il termine di “trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”, ovvero il 13 gennaio 2021.
Le stesse ragioni di connessione oggettiva finora evidenziate giustificano ora, dinanzi a questo Collegio di Garanzia, la riunione dei ricorsi qui in esame,
2.
Passando agli altri motivi di ricorso e venendo al punto centrale e decisivo di questa controversia attinente alla legittimità, o meno, degli accordi economici intercorsi tra il sig. Ardito e la soc. Florentia, occorre partire dal dato testuale dell’art. 94 quinquies (Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile) delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), che al 2° comma prevede quanto segue: << 2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all’importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente >>. Il successivo 9° comma della stessa disposizione stabilisce che: << 9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva >>.
Dalla lettura della norma de qua risulta evidente che il sistema federale impone il divieto di concludere accordi che prevedano il pagamento in favore dell’allenatore di somme ulteriori rispetto al richiamato limite massimo, fatte salve le ipotesi di rimborso delle spese sostenute. La violazione di tale divieto rende nullo e privo di efficacia il contratto e concretizza l'illecito disciplinare, comportando conseguentemente il deferimento innanzi ai competenti organi di giustizia sportiva.
Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che per la stagione 2020-2021 la società Florentia e il tecnico Michele Ardito conclusero un accordo economico, regolarmente depositato, che prevedeva a favore del tesserato il riconoscimento dell’importo massimo previsto dall’articolo 94 quinquies, secondo comma, delle NOIF, e che pochi giorni dopo la conclusione del primo accordo, ne venne concluso un secondo, con cui il tesserato cedeva alla società, a fronte della corresponsione dell’importo di euro 10.000,00, in aggiunta a quanto già previsto dall’accordo avente ad oggetto la prestazione tecnico-sportiva, il diritto di “utilizzare, sfruttare, diffondere i diritti d’immagine dell’allenatore”
Trattasi di un accordo – quest’ultimo – che senza dubbio rientra nel divieto ex art. 94 quinquies, essendo manifestamente diretto ad eludere il tetto massimo della remunerazione in favore del tecnico stabilito dalla stessa disposizione.
In linea con quanto statuito dalla CFA, sono peraltro da ritenersi prive di pregio le osservazioni dei ricorrenti secondo le quali il contratto di sponsorizzazione, attenendo allo sfruttamento dell’imma ine e non alle prestazioni sportive, non rientrerebbe nel suddetto divieto. Come la Corte Federale ha correttamente osservato è “vietata la possibilità di concludere accordi che prevedano somme ulteriori, e ciò qualsiasi sia il titolo di riconoscimento di tali importi” con la conseguenza che “pure a voler considerare reale la causa negoziale sottesa a tale accordo vi sono anc e indizi in tal senso , la stessa possibilità di concludere un accordo di tal fatta tra società e tesserato che deve essere esclusa”.
A queste considerazioni, il Collegio di Garanzia aggiunge che i diritti di immagine ceduti dal sig. Ardito alla SSD Florentia attengono specificamente al suo ruolo di Allenatore della squadra, il che evidenzia lo stretto e sostanziale collegamento di tale contratto di cessione dei diritti di immagine (e della remunerazione ivi prevista) al contratto, intercorrente tra le stesse parti, relativo alla prestazione sportiva del sig. Ardito quale Allenatore (e alla relativa legittima remunerazione).
È ben vero che la disposizione in esame stabilisce un sistema particolarmente severo e riduttivo, ma esso appare coerente al diverso trattamento normativo dell’attività dilettantistica rispetto a quella professionistica. Affermata l’applicabilità al caso di specie dell’art. 94 quinquies NOIF nel testo sopra riportato, ne segue di necessità la dichiarazione di invalidità dell’ulteriore accordo economico (e della ulteriore remunerazione ivi prevista) intercorso tra il sig. Ardito e la Florentia. Appena da osservare che la stessa CFA ha accennato a una possibile rimeditazione, a livello normativo, dell’attuale assetto dello sport dilettantistico. Ed infatti, si osserva che medio tempore la FIGC, con C.U. n. 5/A del 5 luglio 2021, vista la delibera del 9 novembre 2020, con la quale il Consiglio Federale ha confermato la riconduzione del calcio femminile di Serie A nell’alveo del professionismo sportivo a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, ha statuito che gli accordi economici previsti per le categorie dilettantistiche dall’art. 94 quinquies NOIF, a partire da tale stagione sportiva, siano regolati secondo lo schema contrattuale del professionismo sportivo. Ma tale profilo ovviamente non incide sull’esito di questa decisione, trattandosi di una modifica regolamentare successiva ai fatti dei quali si discute in questa sede.
Pertanto, i motivi di ricorso proposti dal sig. Ardito (II motivo) e dal sig. Becagli (II motivo) devono essere rigettati perché infondati.
Con riguardo al III motivo di ricorso proposto dal sig. Becagli basta osservare che esso non tocca un punto decisivo del provvedimento impugnato, poiché la sanzione disciplinare non è motivata dall’ome o deposito dell’ulteriore accordo economico tra il sig. Ardito e la Florentia SSD, bensì dalla conclusione di quell’accordo invalido.
3.
Sulla richiesta di rideterminazione della sanzione formulata dal sig. Becagli, essa è da ritenersi inammissibile, in quanto trattasi di valutazione di merito preclusa alla cognizione del Collegio. A tale proposito, giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza, il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 6 settembre 2019, n. 71), circostanza questa che non si riscontra nel caso di specie. Nello stesso senso milita il principio secondo il quale “Il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello port limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 16 febbraio 2016, n. 8).
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, li respinge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte ricorrente in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.
Il Presidente I Relatori
F.to Franco Frattini F.to Mario Sanino
F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 27 agosto 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face