L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio Keita Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base ai presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.