L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo,

 ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523 calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS, trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.

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