L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 213 DEL 23.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Palermo e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.