Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 69 del 30/08/2021
Decisione impugnata: Decisione n. 108/CSA/2020-2021 della Corte Sportiva di Appello della FIGC, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 194 del 23 febbraio 2021, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. G.P. G., allenatore dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda pari ad € 15.000,00, in relazione alla gara del Campionato di calcio di Serie A Atalanta - Napoli del 21 febbraio 2021.
Impugnazione Istanza: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: …….il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non può non esprimersi, da parte del Collegio, il principio di diritto che la sanzione dell’ammenda non è una sanzione accessoria e tanto per rendere omaggio alla funzione nomofilattica ed evitare distorte interpretazioni normative endofederali. La qualificazione della sanzione dell’ammenda come sanzione autonoma e non accessoria deriva dalla corretta interpretazione sistematica delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC le quali, segnatamente gli articoli 8 e 9, disciplinanti, rispettivamente, le sanzioni a carico della società e dei dirigenti, soci e tesserati della società, recano come incipit rispettivamente “le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:…(omissis)” e “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:… (omissis)”. Entrambe le norme richiamate continuano, poi, declinando quali sono le sanzioni da applicare e tra queste figura anche l’ammenda. Dalla lettura dei due articoli menzionati non si evince alcun richiamo alla accessorietà o meno dell’una sanzione rispetto all’altra, anzi vero è esattamente il contrario perché, laddove si legge la locuzione “sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni”, è evidente che ogni sanzione è dotata di autonomia e che le sanzioni siano, pertanto, cumulabili e/o scindibili senza avere alcun nesso di dipendenza e di accessorietà tra loro. Alla luce di tale adamantina formulazione, è evidente che la Corte Sportiva d’Appello abbia commesso un grave errore interpretativo violando le norme endofederali e, pertanto, Questo Collegio dispone che vada affermato, per il futuro, il principio di diritto secondo il quale “le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sono tutte autonome tra loro e come tali cumulabili e/o scindibili non essendoci alcun vincolo di dipendenza o accessorietà delle une rispetto alle altre”.