CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 6 del 27/07/2021 – Andrea Cattoli/Simone Simeri

Lodo n. 6

 

Anno 2021

 

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

 

 

 

Prof. avv. Massimo Zaccheo

 

 

 

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

 

 

 

Prof. Avv. Ilaria Pagni

 

 

 

ARBITRO nominato dalla parte istante

 

 

 

Prof. Avv. Giovanni Bruno

 

 

 

ARBITRO nominato ai sensi dell’art. 2, comma 5, Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI

 

 

 

 

Nel procedimento arbitrale promosso da

 

 

 

l’Agente Sportivo Andrea Cattoli – numero di iscrizione al Registro CONI 3906613621, nonché al Registro federale 0153 – rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Signorini, con studio in Viale Belfiore, n. 4, Firenze (50144), ed ivi elettivamente domiciliato,

Parte istante –

 

contro

 

 

 

 

il sig. Simone Simeri (C.F. SMRSMN93D12F839K), nato a Napoli (Na), il 12 aprile 1993, residente in Melfi (PZ), Via Cavour, n. 2 (85025) e domiciliato in Napoli (NA), Via Filippo De Grenet, n. 12 (80124), 

 – Parte intimata –

 

***

   - Sede dellArbitrato

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

   - Regolamento arbitrale

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

In fatto

 

Con domanda di arbitrato  del 12 ottobre 2020,  proposta ai sensi dell’art.  22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo, Andrea Cattoli, ha avanzato richiesta di pagamento della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nei confronti di Simone Simeri, in forza di contratto di mandato ritualmente prodotto, avente ad oggetto lattività di consulenza prestata nelle trattative dirette alla stipula  del contratto di prestazione  sportiva con  società di calcio professionistiche, relative allassistenza del suddetto calciatore nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto ed alla cura, altresì, delle trattative per eventuali rinnovi contrattuali (art. 1, comma 2, Contratto di mandato 31 luglio 2019).

A sostegno delle proprie domande, l’istante ha indicato due precise circostanze: la revoca del contratto di mandato, comunicatagli dal Simeri in data 1° settembre 2020; ii) il mancato pagamento della somma contrattualmente prevista a titolo di penale.

Con la domanda di arbitrato l’istante ha indicato, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Ilaria Pagni, che ha ritualmente accettato la nomina.

Successivamente, constatata l’omessa costituzione in giudizio della parte intimata, con provvedimento del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Regolamento, in data 13 novembre 2020 (prot. n. 01081/2020), è stato individuato, quale arbitro di parte intimata, il prof. avv. Giovanni Bruno, il quale ha accettato la nomina.

I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona del prof. avv. Massimo Zaccheo, il quale, con dichiarazione del 22 dicembre 2020, ha accettato la nomina.

Le udienze del 28 gennaio 2021 e 24 febbraio 2021 si sono svolte in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, attesa l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel corso dell’udienza del 28 gennaio 2021 sono comparsi la parte istante, sig. Andrea Cattoli, e il suo difensore, avv. Lorenzo Signorini, mentre non è comparsa la parte intimata.

In apertura di udienza, il Collegio Arbitrale ha chiesto al difensore della parte istante se il medesimo avesse avuto modo di coltivare con la controparte un’ipotesi transattiva, ma la difesa dell’istante ha affermato di non aver ricevuto alcuna proposta dal sig. Simeri.

Lo stesso difensore ha rappresentato al Collegio di aver notificato l’istanza arbitrale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza, però, aver ricevuto la cartolina attestante il buon esito del recapito al destinatario e di non essere, pertanto, in grado di depositare agli atti prova della rituale notifica dell'istanza, pur sostenendo di aver verificato, per mezzo di una ricerca telematica sul sito web di Poste Italiane, che il recapito era andato effettivamente a buon fine.

Il Collegio Arbitrale, preso atto della mancata costituzione in giudizio della parte intimata, ha richiesto al difensore della parte istante di produrre in atti prova del recapito dell’istanza arbitrale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento, rinviando l’udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 5 del Regolamento, al giorno 24 febbraio 2021.

Alla richiamata udienza, è comparso esclusivamente il difensore della parte istante; mentre nessuno è nuovamente comparso per l’intimato sig. Simone Simeri.

In apertura di udienza, il Collegio Arbitrale, alla luce della regolare produzione in atti della cartolina comprovante l'effettiva consegna dell’istanza arbitrale al  sigSimone Simeri,  ha dichiarato la contumacia dell'anzidetta parte intimata.

Rilevata, inoltre, l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, ex art. 5 del Regolamento, il Collegio ha preso atto delle conclusioni dellistante che, riportandosi a quanto depositato in atti, ha insistito per l'accoglimento delle domande spigate. Il Collegio ha assunto la causa in decisione.

In diritto

 

L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. LAgente sportivo Andrea Cattoli ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato (Contratto”) sottoscritto in data 31 luglio 2019, in forza del quale il calciatore Simone Simeri gli ha conferito l’incarico specificato nell’art. 1 del Contratto stesso per la durata di due anni dalla sua sottoscrizione.

Il Contratto, all’art. 3 prevede in favore dell’Agente Sportivo, per l’attiviprestata in esecuzione del Contratto, un corrispettivo nella misura percentuale del 5% (cinque per cento) sul reddito lordo complessivo del Calciatore risultante dai Contratti stipulati dal medesimo nel corso della durata del contratto di mandato; corrispettivo da corrispondere in due rate, con scadenza, rispettivamente, al 31 dicembre e al 15 giugno di ciascuna stagione sportiva. Inoltre, il Contratto prevede una penale forfettariamente determinata nella misura pari ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA, oltre all’integrale pagamento del corrispettivo maturato, in caso di revoca dell’incarico senza giusta causa, da corrispondersi entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di revoca (art. 2 del Contratto).

Dalla documentazione versata in atti dall’istante, risulta provato che il Calciatore Simeri - grazie all’opera svolta dall’Agente Sportivo - ha stipulato un contratto con la Società Sportiva S.S.C. Bari S.p.A., percependo un compenso pari ad € 261.788,00 per la stagione 2019/2020 e di . 240.244,00 per la stagione 2020/2021, oltre ad € 42.000,00 per i diritti di immagine per ciascuna stagione sportiva.

Risulta, altresì, provato: (i) che il sig. Simone Simeri, con lettera raccomandata A/R, ricevuta in data 1° settembre 2020, ha comunicato all’Agente la revoca del mandato di cui al Contratto e (ii) che, con lettera del 15 settembre 2021, l’Agente ha diffidato il sig. Simeri al pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca del mandato, della somma di €. 50.000,00 a titolo di penale, oltre al compenso maturato derivante dall’opera professionale svolta in forza del Contratto.

La diffida è rimasta priva di riscontro.

 

Le predette circostanze e prove documentali non risultano contestate, attesa la contumacia del Calciatore nel presente procedimento.

Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte intimata, il Collegio ritiene che la revoca del mandato sia priva di giusta causa, sia perché la comunicazione di revoca del Simeri non specifica la ragione della decisione assunta (non essendo tale la locuzione mancato interesse nei confronti del calciatore), sia perché, con la sua condotta del tutto omissiva, il Simeri ha implicitamente riconosciuto l’assenza di giusta causa della revoca del mandato,

Per tali ragioni, ai sensi del Contratto, se è legittima la richiesta di pagamento della penale, anche l’ammontare della medesima appare equo a norma dell’art. 1384 cod. civ. ne deriva che il Simeri deve essere condannato al pagamento di €. 50.000,00, oltre interessi legali decorrenti dal 30 giorno successivo all’invio della revoca del mandato.

Poiché nessuna domanda è stata spiegata in relazione al pagamento dei compensi maturati per l’esecuzione dell’incarico, a norma dell’art. 3, comma 1, del Contratto, deve presumersi che il Simeri abbia adempiuto regolarmente la richiamata obbligazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna il soccombente Simone Simeri al pagamento, in favore dell’istante Andrea Cattoli, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi oltre interessi legali decorrenti dal 30 giorno successivo all’invio della revoca del mandato.

Condanna, altresì, il sig. Simone Simeri a rifondere all’istante Andrea Cattoli i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Dispone a carico del soccombente Simone Simeri, fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € tremila (3.000,00), oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti - così ripartiti: al Presidente € mille (1.000,00) e, a ciascun Arbitro, € mille (1.000,00).

 

Dispone a carico del sig. Simone Simeri il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 300,00.

 

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso allunanimità nella sede arbitrale di Roma, in data 24 febbraio 2021.

 

Il Presidente

 

F.to Massimo Zaccheo Roma, 27 luglio 2021

LArbitro

F.to Ilaria Pagni Firenze, 27 luglio 2021 

 

 

LArbitro

F.to Giovanni Bruno Roma, 27 luglio 2021

 

 

 

 

Pubblicato in data 27 luglio 2021. 

 

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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