TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 10591/2016 DEL 06/12/2016

Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci Alla udienza del 06/12/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

 

nella causa iscritta al N. (...)R.G. promossa da: (...) Con il Proc. Dom. Avv. PETROCELLI MARCO e FABIO PONIS in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34

RICORRENTE

CONTRO

 

(...) Con il Proc. Dom. Avv. MAGLIO SERGIO in ROMA VIA DI SAN SABA (...)

RESISTENTI

 

 

OGGETTO: Accertamento subordinazione e differenze retributive

 

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

Coin ricorso depositato il 31.7.2014, (...)ha convenuto in giudizio l’associazione (...), nonché i presidenti via via succedutisi esponendo: di aver prestato attività lavorativa con le modalità tipiche della subordinazione in favore dell’associazione convenuta dal 1.3.2007 al 30.6.2013, svolgendo l’attività di direttore tecnico dell’area Karate e di insegnante per i corsi di Karate e difesa personale nei locali della palestra di V. Bevagna 28; di aver osservato l’orario di lavoro di 10 h settimanali nella stagione 2006/07, di 11 h settimanali per l’anno successivo e poi di 13 h settimanali dalla stagione 2009/2010; di aver inoltre, al di fuori dell’orario di lavoro, accompagnato i giovani atleti in occasione delle manifestazioni sportive e delle gare su tutto il territorio nazionale, anticipando le spese per i trasferimenti, oltre che per il vitto ed alloggio e di aver tuttavia ricevuto a titolo di rimborso la somma complessiva di € 350,00 a fronte di un esborso complessivo di € 4.610,00; di non aver percepito alcunchè a titolo di TFR alla cessazione del rapporto, occorsa in data 30.6.2013 per mutuo consenso; di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista per il VI livello CCNL Scuole private. Deducendo infine che malgrado il rapporto  si fosse svolto con le caratteristiche della subordinazione, non venne mai regolarizzato, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze  retributive maturate, quantificate in € 5.710,06, oltre ad € 5.614,04 a titolo di TFR ed oltre € 4.260,00 a titolo di rimborso spese.

La convenuta (...) malgrado la ritualità della notifica del ricorso non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

In data 8.5.2015 si è invece costituito in via telematica il convenuto (...) che non ha inteso ottemperare all’invito del giudicante di regolarizzare la costituzione avvenuta irritualmente in modalità telematica, stante la normativa applicabile ratione temporis.

All’udienza del 20.5.2015 il ricorrente ha rinunciato alla domanda nei confronti dell’associazione convenuta, ormai “chiusa”.

Dalla documentazione depositata in atti emerge che, con missiva del 9.12.2011, 3.5.2013 e 24.5.2013, il (...), in qualità di Presidente dell’associazione (...), ha attestato che il (...) ha “prestato servizio per 7 anni dal marzo 2006 al giugno 2013, svolgendo in via continuativa attività di direttore tecnico, di insegnamento presso la sede sociale, gestione tecnica ed accompagnamento degli atleti presso le manifestazioni sportive, alle dipendenze della C.S. (...)osservando un orario part time (nellanno 2012/13 pari a 13 h settimanali).

Dalla documentazione depositata in atti, emerge dunque chiaramente la fondatezza delle prospettazioni attoree.

Si osserva che il (...), dopo essersi riservato il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle missive sopra descritte allesito del deposito degli originali, non ha poi inteso dar seguito al disconoscimento di tali scritture, malgrado il deposito degli originali occorso all’udienza del 9.6.2015.

Stante dunque la dichiarazione confessoria del (...), deve dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro part time intercorso fra il ricorrente e l’associazione sportiva, di cui i convenuti risultano aver ricoperto la carica di Presidente nel corso del periodo dedotto in giudizio (la (...) sino al settembre 2010 ed il (...) dal settembre 2010 sino – per quanto qui rileva – alla cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente). Va dunque dichiarato il diritto del (...) a percepire le differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria e TFR maturate nel corso del rapporto di lavoro, da parametrarsi ex art. 36 Cost. al 2° livello del CCNL Impianti Sportivi e Palestre – in considerazione dell’attività svolta dalla convenuta - al quale appartengono, fra l’altro “l’istruttore allenatore con funzioni anche di coordinamento e controllo di un area e/o settore”.

Circa il quantum, incontestato l’ammontare della retribuzione percepita, si osserva che i conteggi depositati in data 27.6.2016 sono stati elaborati sulla scorta di un orario di lavoro superiore rispetto a quello che lo stesso ricorrente dichiara di aver svolto e che comunque emerge documentalmente (i conteggi sono stati infatti redatti sulla scorta di un part time al 50%, anzicchè di un part time al 30%). Da tali conteggi emerge che il ricorrente ha percepito una retribuzione mensile superiore rispetto a quella contrattualmente dovuta per il part time al 50%; sicchè il credito di € 4.013,53 trova titolo nella 13^ e 14^, e nelle mensilità di luglio ed agosto di ciascun anno.

Ciò posto, per stessa ammissione del ricorrente, l’attività di insegnamento veniva svolta dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno; sicchè durante i mesi di luglio ed agosto l’attività lavorativa era sospesa. Per quanto poi attiene alla 13^ e 14^, ribadita l’erroneità dei conteggi in quanto elaborati sulla scorta di un orario superiore rispetto a quello effettivamente svolto, si osserva che le relative spettanze devono ritenersi assorbite nei maggiori compensi mensilmente percepiti.

Al riguardo, venendo in rilievo il diritto a percepire la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., per effetto della riqualificazione del rapporto di lavoro, con conseguente necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto, deve applicarsi il criterio dell' assorbimento - imperniato sul "trattamento globale più  favorevole"  tra  quello  di  fatto  goduto  e  quello  spettante  sulla  base  dei  minimi contrattuali,  con  conseguente  imputazione  alle  competenze  indirette  (13^,  14^  ferie  e permessi) degli emolumenti eccedenti i primi, salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo (Cass. 5552/2015).  Per quanto infine attiene al TFR, dai conteggi depositati il 11.11.2016, ed elaborati sulla scorta dei criteri indicati dal giudicate con l’ordinanza del 27.9.2016, ritenuta la congruità di tali conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali, e considerata altresì l’assenza di specifiche contestazioni di parte resistente, deve condannarsi i convenuti in solido al pagamento della somma lorda di € 3.293,54 a titolo di TFR, oltre interessi da computarsi sulle somme via via rivalutate dal 30.6.2013 al saldo.

Da ultimo deve disattendersi la domanda volta al rimborso delle somme anticipate dal ricorrente per le trasferte.

Sul punto nessuna prova è stata offerta dal ricorrente, né risultano in alcun modo gli asseriti esborsi. Ciò non consente di dare rilievo alla mancata risposta dei convenuti all’interrogatorio formale pur ritualmente notificato. E’ infatti consolidato l’orientamento in forza del quale “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. 17719/2014).

Le spese di lite si compensano in ragione della metà in considerazione della parziale soccombenza di parte ricorrente, mentre la residua metà si pone a carico dei convenuti in solido e si liquida in € 1.200,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 3.293,54 a titolo di TFR, oltre interessi da computarsi sulle somme via via rivalutate dal 30.6.2013 al saldo;

condanna i convenuti in solido alla rifusione della metà delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva, compensando fra le parti la residua metà.

Roma 6.12.2016

Il Giudice

F. R. Pucci

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