TRIBUNALE DI VELLETRI – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 1425/2016 DEL 18/10/2016
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado
nella persona del Giudice unico, dott. Ramona Bruognolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella controversia civile iscritta al n. r.g. 4477/2013 vertente
TRA
(...) (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PIETROSANTI ILARIA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N.27 00042 ANZIOpresso il difensore avv. PIETROSANTI ILARIA
RICORRENTE
E
ASD (...) PALLAVOLO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COLUCCI ANTONIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in P.ZA DONIZETTI 8 ALBANOpresso il difensore avv. COLUCCI ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti difensivi e all’udienza odierna di discussione orale
FATTO
Con ricorso depositato il 21ottobre 2013 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la”ASD (...) Pallavolo”, in persona del legale rappresentante pro- tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta dal settembre 2011 a giugno 2012;
- di avere prestato la propria attività di allenatore ufficiale della squadra femminile di pallavolo di Genzano il lunedì, mercoledi e venerdi dalle 20.00 alle 23.00 per complessive 12 ore settimanali;
- di avere pattuito una retribuzione pari a € 350,00 mensili che doveva essergli corrisposta dal sig. (...), asseritamente il responsabile della categoria serie C femminile;
- di non aver percepito l’intero trattamento retributivo dovuto (in virtù delle mansioni effettivamente svolte ma soltanto di due mensilità;
in via principale il lavoratore ha chiesto dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art.2049 cc ; la condanna della parte datoriale al pagamento in proprio favore, per i titoli sopra indicati, dell’importo di € 2.300,00, secondo il conteggio formulato in ricorso, oltre accessori di legge.
Chiedeva inoltre di condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario..
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società resistente, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e l’acquisizione dei documenti prodotti.
Indi, assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 18 ottobre 2016 la controversia è stata decisa.
Così individuato il thema decidendum, il ricorso non può trovare accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di natura retributiva azionate dalla ricorrente traggono fondamento dall’asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo la nozione generale contenuta nell’art. 2094 c.c., per l’intero arco temporale dedotto in ricorso, con le mansioni e con gli orari ivi descritti.
Grava sul ricorrente, secondo la previsione generale dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ed invero, in quanto elemento costitutivo delle pretese azionate, grava su chi agisce in giudizio dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal requisito della subordinazione, anche per le ricadute sul piano previdenziale, amministrativo e penale della mancata denuncia di un rapporto di lavoro subordinato e delle relative omissioni contributive, le quali, ultime, integrano specificamente il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 – come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 211/1994 – punito, tra l’altro, con la reclusione fino a tre anni.
Per contro, la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l’onere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva (cfr., in termini, Cass. n. 2728 del 8 febbraio 2010).
Posto che può dirsi principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, che di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi, la nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l’assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l’etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’impresa datoriale (cfr., da ultimo, Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l’assenza di rischio, la natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l’osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570).
È, quindi, proprio il requisito dell’assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell’apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest’ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
Alla stregua di questi presupposti di carattere generale, la Corte di legittimità ha evidenziato che l’esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata dal giudice del merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, senza che sia possibile ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto ad ogni ipotesi concreta (cfr. Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010).
Così, la Suprema Corte ha messo in luce come non costituisca requisito indispensabile per la qualificazione del tipo negoziale, anche con riferimento alla distinzione rispetto al lavoro autonomo, il carattere dell’assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell’attività esercitata dall’azienda nella quale egli è inserito (cfr., di recente, Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005).
Nel caso in epigrafe la sussistenza di questo rapporto contrassegnato da un vincolo di generica dipendenza e caratterizzato da una continuità e da un impegno in ragione dell’orario lavorativo pattuito, per come indicato in ricorso e nell’arco temporale ivi dedotto, non ha trovato sufficiente riscontro istruttorio.
Invero, il teste di parte ricorrente escussi non ha apportato elementi atti a comprovare l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo tra le parti e, ancor meno che tra il ricorrente e parte convenuta esistesse assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare. Il teste, in definitiva, ha deposto in modo da lasciare sguarnito di supporto istruttorio gli assunti fattuali in ordine all’effettività del rapporto, i quali richiedono una prova assolutamente rigorosa.
Nessun elemento istruttorio è stato fornito dall’onerato al fine di comprovare la sussistenza di quel generico vincolo di dipendenza, derivante dalla continuità del rapporto, da cui evincere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Assolutamente irrilevanti, anche sul piano indiziario, la deposizione testimoniale prive di decisivo valore probatorio.
Il teste di parte resistente, pur non rimanendo esenti da un pernicioso vaglio inerente l’attendibilità effettuata dal giudicante, ricostruisce la fattispecie in maniera coerente parlando di una collaborazione “volontaristica” data dal sig. (...) senza vincoli di subordinazione e che per fare ciò riceveva dei “rimborsi spesa”.
In definitiva, in base a quanto emerso dall’istruzione non può affatto escludersi che il ricorrente fornisse delle prestazioni lavorative concordate di volta in volta, venendo chiamato quando ricorreva la necessità da parte della convenuta e senza impegno reciproco, di guisa da non avere, da un lato, comprovato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, dall’altro, maturato alcun diritto a compensi in misura eccedente rispetto a quelli ricevuti.
Interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Velletri, 18 ottobre 2016.
Il Giudice
Ramona Bruognolo