TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 584/2018 DEL 06/07/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1724/2016 promossa da:
OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell’avv. LIUZZO FABIO e dell’avv. Stabilito ANDREOZZI SIMONE (NDRSMN74S01C621C), elettivamente domiciliato in VIA MARCO ANSELMI, 7 TORTONA presso il difensore avv. LIUZZO FABIO
ATTORE
contro
OMISSIS (C.F. OMISSIS)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha convenuto in giudizio OMISSIS deducendo di aver sottoscritto con il convenuto un contratto di rappresentanza che prevedeva per il Sig. OMISSIS il diritto di rappresentare, in esclusiva, il calciatore OMISSIS nelle trattative finalizzate alla sottoscrizione di contratti di lavoro con società sportive.
Parte attrice ha documentato l’attività svolta per far sì che il convenuto, in data 26 gennaio 2015, fosse trasferito dalla società sportiva OMISSIS di Milano alla società sportiva argentina OMISSIS de la Plata.
Ha, quindi, chiesto, in conformità a quanto previsto nel contratto di rappresentanza sottoscritto tra le parti, il pagamento, nella sua qualità di procuratore, della somma di euro 218.527,42.
Il presente giudizio deve concludersi con una sentenza in rito, stante la nullità del procedimento notificatorio dell’atto di citazione che non ha consentito il corretto incardinarsi del procedimento.
Parte convenuta OMISSIS è giocatore professionista di nazionalità uruguayana che, sulla scorta delle informazioni acquisibili da qualsiasi portale informatico ad ampia diffusione (www.transfermarkt.it), gioca nella squadra Club Cerro Porteno (in prestito dalla Club Estudiantes del la Plata) – scadenza del contratto prevista al 31.12.2018 (già impegnato nella stagione 2012-2013/2013/2014 in Italia con il club OMISSIS).
Parte attrice ha provveduto, in prima istanza, a notificare l’atto di citazione a mezzo posta nel luogo di residenza (via......), come da certificato di residenza del 23.11.2016 da cui si acquisiva l’informazione che OMISSIS risultava residente nel Comune di Como dal 17.05.2013 per immigrazione dal Portogallo.
Il giudice, in prima udienza, rilevava l’irritualità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. in quanto nell’avviso di ricevimento veniva barrata la casella “irreperibile” e accordava nuovo termine per rinnovare la notifica.
Parte attrice rinotificava l’atto ex art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale Como, luogo di ultima residenza, in quanto l’Ufficiale giudiziario riferiva di non aver trovato nessuno all’indirizzo indicato e che “da informazioni assunte in luoghi adiacenti” il convenuto risultava trasferito altrove.
Tuttavia, anche questo secondo tentativo di notifica, non può dirsi valido.
In giurisprudenza si afferma che è affetta da nullità la notifica eseguita nei confronti di soggetti irreperibili qualora l’attore non abbia eseguito alcuna indagine anagrafica volta ad accertare la residenza del convenuto, né risulti aver richiesto al G.I. una proroga finalizzata allo svolgimento della suddetta indagine ( App. Napoli, 10 maggio 2010).
In particolare, in tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato; per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione (Cassazione civile sez. VI 17 dicembre 2014 n. 26643).
Nel caso in esame, la qualità di procuratore sportivo di parte attrice e la notorietà di parte convenuta, sono circostanze che avrebbero dovuto indurre ad una ricerca fattiva della nuova residenza (verosimilmente all’estero) presso cui eseguire la notifica, eventualmente mediante la richiesta di informazioni all’autorità consolare, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 470 del 1988, quale tramite istituzionale cui sono devoluti poteri sussidiari di accertamento e di rilevazione, atti a porre rimedio alla lacuna informativa derivante dall’inerzia dei cittadini emigrati. Qualora le suddette indagini avessero dato esito negativo, allora l’attore avrebbe potuto eseguire la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ( App. Napoli, 10 maggio 2010).
Deve essere, quindi, dichiarata la nullità della notifica dell’atto di citazione. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la nullità della notifica dell’atto di citazione; nulla sulle spese.
Alessandria, 5 luglio 2018
Il Giudice
dott. Stefania Polichetti