TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE – CIVILE – SENTENZA N. 1184/2014 DEL 27/03/2014
IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA SESTA SEZIONE
In persona della dottssa Cinzia Casanova in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
OMISSIS CLUB SPA elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.ARATO MARCO e OLIVIERI MARIO VIA DELLE CASACCIE 1, GENOVA che la rappresentano e difendono come da mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
parte attrice opponente
contro
OMISSIS SRL elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.LERCARI PAOLA che la rappresenta e difende come da delega a margine del ricorso per ingiunzione
parte convenuta opposta
e con l'intervento di
OMISSIS elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv.LERCARI PAOLA che lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di intervento volontario 15.3.2013
intervenuto
Oggetto:opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni di parte opponente:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Genova, per tutti i motivi di cui in atti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito ed istruttoria:
- accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell’azione monitoria della OMISSISs.r.l. nei confronti del OMISSISClub S.p.A. e di cui all’ingiunzione del Tribunale di Genova pronunciata l’11-19.4.2012, D.I. n. 1377/2012; RG n. 3031/2012, notificata il 14.5.2012 così come l’incompetenza dell’adito Tribunale di Genova attesa la competenza arbitrale degli organi della FIGC (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) prevista dalle norme applicabili al rapporto e invocata dalla stessa controparte”;
- in subordine, nella denegata e non creduta evenienza in cui si ritenesse sussistere la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Genova, respingere l’azione e le pretese della OMISSISs.r.l. nei confronti del OMISSISClub S.p.A. di cui all’ingiunzione del Tribunale di Genova pronunciata l’11-19.4.2012, D.I. n. 1377/2012; RG n. 3031/2012, notificata il 14.5.2012, atteso che la OMISSIS S.r.l. non dispone della titolarità dei crediti azionati e di cui al Mandato 2095;
- in subordine, accertare e dichiarare che il preteso credito azionato dalla OMISSISs.r.l. è inesistente in tutto o in parte per l’invalidità e/o inefficacia e/o il vizio dell’accordo di cui al Mandato 2095 e/o per il
difetto in capo al Sig. OMISSISdei requisiti per essere considerato validamente Agente FIGC di Calciatori e/o per scadenza del Mandato 2095 prima del perfezionamento dell’attività dell’Agente;
- accertare e dichiarare che l’ingiunzione qui opposto va revocata, dichiarata nulla, annullata o comunque caducata per essere stata pronunciata in difetto dei relativi presupposti di legge attesa la carenza di una valida prova anche solo monitoria del preteso credito in quella sede azionato così come degli interessi pretesi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 non applicabile al caso;
- anche in via di autonomo subordine, comunque revocare, dichiarare nullo e comunque revocare annullare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo il OMISSISS.p.A. da tutte le domande avanzate contro di esso dalla OMISSIS s.r.l. in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi in atti, mandando integralmente assolta la conchiudente da qualsivoglia avversaria pretesa;
- in mero e denegato subordine, per la non creduta ipotesi in cui si ritenesse che sussistano la giurisdizione e la competenza del Tribunale Civile di Genova, accertare e dichiarare la OMISSISs.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore tenuta a restituire al OMISSIS Club S.p.A. le somme di denaro come in atti già corrispostegli in passato in relazione a quanto previsto dal Mandato 2095 per l’importo che emergerà in corso di causa con gli interessi al tasso meglio visto su ciascun importo da restituire alla data in cui questo fu versato sino alla data di restituzione.
In via istruttoria:
-
- in via principale:
- 1. ritenere la causa matura per la decisione senza alcuna istruttoria perché superflua (con riferimento all’originaria domanda della OMISSISs.r.l. e alle relative eccezioni proposte dal OMISSIS S.p.A.) o preclusa in merito ai profili costituenti nuove domande inammissibili e non accettate dalla conchiudente;
- 2. rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni senza alcuna istruttoria;
- 3. estromettere ad ogni effetto dal fascicolo di causa i documenti tutti prodotti dalla Vincenzo d’Ippolito s.r.l. con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e dal terzo interveniente Dott. OMISSIS con il proprio atto di intervento;
- 4. la conchiudente OMISSISClub S.p.A. ad ogni effetto di legge con il presente atto respinge e disconosce la “Scrittura privata di cessione di credito Ex artt. 1260 ss. Codice Civile” asseritamente sottoscritta in data 20.1.2011 ed ex adverso prodotta in quanto atto non opponibile alla conchiudente perché privo dei requisiti di cui all’art. 2704 c.c.;
- in via di mero e denegato subordine:
- 1. ai sensi dell’art. 210 c.p.c. ordinare alla Vincenzo d’Ippolito s.r.l. e/o al dott. OMISSISl’esibizione dell’originale del documento denominato “Scrittura privata di cessione di credito Ex artt. 1260 ss. Codice Civile” asseritamente sottoscritto in data 20.1.2011;
- 2. licenziare una Consulenza Tecnica d’Ufficio sull’originale di detta “Scrittura privata di cessione di credito” che tramite l’analisi della carta e/o dell’inchiostro del testo e/o dell’inchiostro delle sottoscrizioni accerti se la scrittura in questione sia stata formata in epoca corrispondente alla data che vi è stata apposta (20.1.2011) o piuttosto non sia stata invece formata in epoca successiva a tale data e si tratti quindi di documento non genuino.
- in via principale:
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove formulate dalla OMISSISs.r.l. e/o dal Dott. OMISSISe sull’inammissibile e tardivo intervento di quest’ultimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a spese generali 12,5%,
IVA e CPA di legge anche con riferimento alla fase monitoria”.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA ED INTERVENUTA
Piaccia all’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: - previa revoca dell’ordinanza del 2.01.2013 sul punto, concedere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1377/2012 – R.G. n. 3031/2012 emesso dal Tribunale di Genova in data 11-19/04/2012 per l’importo di € 108.000,00=(euro centoottomila/00) oltre interessi di mora previsti dall’art. 5 D. Lgs. 231/02, dalle singole scadenze al saldo effettivo e alle spese come liquidate in decreto, o in alternativa ordinanza di ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva per l’importo di € 108.000,00 euro centoottomila/00, oltre interessi moratori ex Decreto legislativo n.231/02 dovuti dal trentunesimo giorno successivo alla data delle fatture insolute sino all’effettivo saldo;
- nel merito:
- rigettare integralmente l’opposizione avversaria e con essa tutte le eccezioni e domande ex adverso dedotte in via principale e subordinata in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1377/2012 – R.G. n. 3031/2012 e/o comunque condannare la Genoa Cricket and Football Club S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 108.000,00 euro centoottomila/00, oltre interessi moratori ex Decreto legislativo n.231/02 dalle scadenze al saldo, a favore della Vincenzo d’Ippolito srl in persona del legale rappresentante a titolo dei compensi pattuiti a favore dell’agente nel mandato N.2095 del 13 gennaio 2011; o a quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal OMISSIS C.F.C.1898 spa tesa alla restituzione dell’importo già versato alla OMISSIS srl di € 36.000,00 in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
- Accertare ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c. la responsabilità aggravata e per l’effetto condannare il Genoa C.F.C. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma che in via equitativa si indica in € 15.000,00= (quindicimila/00) a titolo di risarcimento del danno patito dalla società opposta per averla costretta a sopportare un’iniziativa giudiziaria del tutto ingiustificata.
Condannare l’opponente alla refusione di tutte le spese ed onorari del
presente giudizio, oltre accessori di legge.
Con riserva di ampliare le difese, in via istruttoria si chiede che il G.I. ordini ai sensi dell’art. 210 c.p.c. al OMISSIS C.F.C.1898 spa l’esibizione del modulo predisposto dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association), c.d. TMS (Transfering Matching System) recante i dati del trasferimento del calciatore professionista OMISSIS dal Club Atletico Penarol di Montevideo al OMISSISC.F.C.1989 Spa, avvenuto nel mese di gennaio 2011, per opera dell’Agente OMISSIS, in relazione al mandato in questione. Nella denegata ipotesi la società opponente non dovesse provvedere all’ordine di esibizione, nel valutarne il comportamento e addebitare alla medesima gli eventuali esborsi occorrenti, ordinare l’esibizione del medesimo modulo TMS alla FIFA (Fédération Internationale de Football Association), con sede in Zurigo o al Club Atletico Penarol con sede in Montevideo ( Uruguay).
Ove la documentazione in atti e quella per la quale è stata richiesta l’ordine di esibizione, avessero necessità, a parere del G.I., di dover essere integrata da ulteriore prova, si chiede inoltre ammettersi
Le prove dedotte con atto di intervento 15.3.2013;
Ci si oppone sin d’ora all’ammissione di prova testimoniale avversaria, con riserva di articolare prova contraria.”
**** RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO
La società OMISSISsrl (d'ora in poi, OMISSIS srl) chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di OMISSIS Club spa ( d'ora in poi, OMISSIS) per il pagamento della somma di €.108.000, dovuta a saldo di quanto l'ingiunta si era impegnata a corrispondere alla società ingiungente in forza del mandato 2095 avente ad oggetto le prestazioni rese dall'Agente OMISSISa favore dell'ingiunta, poiché OMISSIS, sulla somma complessiva di €.120.000,00 oltre iva, aveva pagato solo una piccola tranche iniziale.
Proponendo opposizione la OMISSISeccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente e la presenza di clausola compromissoria nel mandato dell'Agente, dr. OMISSIS; nel merito, contestava la corretta esecuzione del mandato, ed in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione della somma già corrisposta, affermando essersi trattato di pagamento indebito siccome effettuato a soggetto non titolare del credito.
Richiesta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la stessa veniva negata con provvedimento 4.1.2013 di questo G.I. e, quindi, nelle more del deposito delle memorie istrutttorie, con un atto di intervento volontario ex art. 105 cpc in data 15.3.2013 provvedeva a costituirsi in giudizio il dr. OMISSIS chiedendo, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo emesso a favore della OMISSISOMISSISsrl.
Respinte le istanze istruttorie, la causa passa in decisone allo spirare dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Circa la clausola compromissoria
L'eccezione di difetto di competenza giurisdizionale deve essere valutato con precedenza su ogni altra, poiché , laddove fondata, priverebbe questo G.I. del potere di statuire su ogni altro profilo diverso da quello relativo alla revoca del decreto siccome emesso da autorità non competente.
L'eccezione sollevata da OMISSIS si basa sulla previsione di una clausola compromissoria riportata nel Regolamento agenti calciatori di cui al doc.2 che prevede la facoltà degli Agenti di calciatori di rivolgersi agli organi di Giustizia Sportiva anche per le controversie aventi ad oggetto diritti meramente economici, rimanendo una mera facoltà quella di rivolgersi invece, in via alternativa, all'AGO.
Secondo OMISSIS, poiché proprio l'ingiungente aveva reclamato il pagamento della somma in argomento, preannunciando che avrebbe tutelato i propri diritti nanti il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (cfr.doc.4 opposta), essa aveva ormai espresso una scelta chiara a favore della Giustizia Arbitrale, restandole precluso, quindi, il ricorso all'AGO.
Sul punto si osserva, innanzittutto, che il Regolamento vigente all'epoca del mandato agenziale di cui si tratta, non pare essere quello prodotto sub doc.2) dall'opponente facendo esso espresso riferimento, all'art.30, a mandati stipulati fino al 2007, e quindi ad epoca anteriore ai fatti di causa.
In secondo luogo si osserva che , se è ben vero che la lettera di sollecito 9.5.2011 faceva espressamente riferimento alla volontà di tutelare gli interessi della medesima ( i.e. la OMISSISsrl) con un ricorso presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ( cfr.doc.4 nel fasciolo del monitorio), è vero anche che alla lettera non aveva fatto seguito alcuna effettiva iniziativa, sicchè il ricorso per decreto ingiuntivo vale a dimostrare il superamento di quella che è rimasta una mera intenzione e non una scelta concretamente attuata.
E ciò a non dire del fatto che , comunque, nel mandato in atti non risulta in modo espresso alcuna clausola arbitrale; l'eccezione deve,quindi,essere respinta dichiarandosi la competenza di questo Giudice.
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Circa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società OMISSIS srl.
Questa eccezione, invece, è fondata e deve essere accolta.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto e concesso alla società OMISSISsrl mentre pacificamente il mandato agenziale risulta sottoscritto dall'agente dr. OMISSISpersonalmente.
A fronte delle contestazioni mosse sul punto da Genoa Club srl, l'opposta, costituendosi in giudizio, ha replicato che:" il mandato aveva come oggetto l'incarico in esclusiva all'Agente di calciatori OMISSISaffinchè quest'ultimo curasse nell'interesse della società OMISSISspa il tessaremento del calciatore OMISSIS" e che effettivamente tale attività era stata svolta.
Ha anche precisato che non vi era stata "nessuna cessione del contratto ma che :"si era verificata unicamente una canalizzazione dei compensi spettanti all'Agente ad una società del quale egli è socio di maggioranza." ( così in comparsa di costituzione p.8).
Ancora alla prima udienza 17.12.2012 , l'opposta ha affermato che non vi era stata alcuna cessione del credito ma solo un'attribuzione alla medesima (società ) dei diritti economici ( cfr. verbale 17.12.2012 , p.6).
La D'Ippolito srl ha reclamato, quindi, la titolarità del credito sulla scorta del tenore del Regolamento Agenti FIFA che, all'art. 4 c.2, da un lato prevede che l'attività di Agente possa essere espletata solo da persone fisiche,ma consente anche:"di attribuire ad una società …i diritti economici derivante dagli incarichi".
La circostanza non è contestata ma non rileva sul piano della legittimazione attiva poiché, comunque, laddove l'Agente, unico titolare del diritto derivante dal contratto, abbia inteso attribuirlo ad una società, tale attribuizione non potrà che avvenire attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento per il trasferimento dei diritti, atteso che la società opposta ( seppure partecipata dal dr. OMISSIS) ha una propria autonoma personalità giuridica, distinta da quella dell'Agente dr. OMISSIS.
Infatti la facoltà che pure nel presente mandato si riconosce all’Agente di attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto alla società OMISSIS srl, non comporta un’ automatica legittimazione attiva alla OMISSIS srl, rimanendo pur sempre necessario il normale strumento della cessione, senza la quale titolare del diritto e legittimato ad agire per la sua tutela non può che essere l'Agente.
Al momento della presentazione del ricorso ed anzi, ancora al momento della costituzione in giudizio della OMISSIS srl , non è stato fatto riferimento ad alcuna cessione , avendola l'opposta stessa negata, ed avendo fatto riferimento solo ad una canalizzazione dei compensi di natura non meglio precisata (cfr.comparsa p.8 cit.).
Solo con la memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc in data 13.1.2013, l'opposta ha quindi prodotto, un atto di cessione di credito, recante la data del 21.1.2011.
A parte le censure mosse dall'opponente circa la mancanza di data certa di tale documento, e la contraddittorietà delle difese svolte fino ad allora nel giudizio rispetto a questo documento (si veda il verbale 17.12.2012 e la comparsa di costituzione), ciò che qui rileva , in via assorbente, è il fatto che la domanda svolta in sede monitoria aveva come sua causa petendi i diritti derivanti alla ingiungente , dal mandato 2095, e non già derivanti da una cessione a suo favore del credito, che era stata anzi più volta negata.
Per quanto sia ben vero che la cessione del credito non necessita di forme particolari, è peraltro vero che la cessione non è stata posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo , sicchè la domanda introdotta con la memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc è una inammissibile domanda nuova che non può formare oggetto di esame.
Infatti è certo che nel caso di procedimento monitorio , il thema decidendum è delineato dall'ingiungente nel proprio ricorso, sicchè la domanda avanzata con la prima memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc ove si riferisce di un nuovo e diverso fatto generatore del diritto vantato, collocandolo addirittura in epoca di gran lunga precedente alla stessa richiesta di provvedimento monitorio, non costituisce una semplice modifica o precisazione della domanda cristallizzata nel ricorso monitorio.
Sul punto, a nulla giova l'intervento svolto in data 15.3.2013 dal dr.Vincenzo D'ippolito che si è costituito in giudizio non solo a termini di cui all'art. 166 - 167 cpc spirati, ma persino oltre i termini di cui all'art. 183 c.6 n.1 cpc , ed il cui intervento non può valere che ad adiuvandum , tanto che effettivamente egli ha chiesto la conferma del decreto opposto, emesso a favore della società D'Ippolito srl, non potendo certo dispiegare domande a proprio favore
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Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per converso, attesa la riconosciuta competenza giurisdizionale di questa AGO, e la carenza di legittimazione attiva della società OMISSIS srl , accogliersi la domanda di ripetizione della somma di €.36.000,00 pacificamente versata a favore dell'opposta da parte di OMISSISlub spa (cfr.ricorso per decreto p.2).
Gravano sulla somma in restituzione gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Invero, come affermato dal Supremo Collegio:"In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta." (Sez. L, Sentenza n. 10815 del 08/05/2013)
Nel caso in esame, tale prova non pare sussistere,tenuto anche conto della confusione di ruoli che pare caratterizzare i rapporti tra la società opponente e l'intervenuto, suo socio di maggioranza.
Stante il tenore della presente sentenza , restano assorbite tutte le altre ulteriori domande ed eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell'opposta e dell'intervenuto , in solido, così come liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso a favore di OMISSISSRL ed a carico di OMISSISCLUB SPA;
dichiara tenuta e condanna OMISSIS SRL alla restituzione a OMISSIS CLUB SPA della somma di €.36.000,00, maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
pone a carico OMISSISSRL e del dr. OMISSIS in solido tra loro, le spese di lite che liquida a favore di OMISSISCLUB SPA in €.330,00 per esborsi ed in complessivi €.12.000,00 per compensi, oltre iva, e cpa.
Così deciso in Genova, il 20/03/2014
Il Giudice Istruttore In funzione di giudice monocratico
Cinzia Casanova