TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3236/2016 DEL 14/03/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Elena Catalano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39792/2010 promossa da:
LUIGI (...) (C.F. (…), con il patrocinio dell’avv. GIOTTI FABIO e dell’avv. VESCOVI MATTEO LUIGI (VSCMTL75R17F205L) VIA ARCHIMEDE 57 MILANO; ,
elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 4 53034 COLLE DI VAL D’ELSA presso il difensore avv. GIOTTI FABIO
ATTORE/I
contro
(...) (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NANNINI CARLOTTA e dell’avv. CATAPANO FRANCESCO (CTPFNC74A04F839D) VIA SAN BARNABA 30 MILANO; ,
elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. NANNINI CARLOTTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig. (...) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.12042/2010, emesso dal Tribunale di Milano in data 13 Aprile 2010, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di Euro 212.000,00= oltre interessi come da domanda e le spese, competenze ed onorari del procedimento liquidate in Euro 862,00= per diritti, Euro 1.185,00= per onorari ed Euro 287,00= per esborsi, oltre accessori ..
(...) eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia essendo la stessa devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale in forza di una clausola compromissoria sottoscritta e vincolante tra le parti nonché, sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione delle somme richieste nell’atto di transazione datato 30 maggio 2006.
Ciò premesso, parte opponente chiedeva: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sull’istanza ex art.649 c.p.c. sospendere l’esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto; sull’eccezione preliminare dichiarare la propria incompetenza a conoscere la presente controversia essendo competente in forza di clausola compromissoria vincolante per le parti la Camera Arbitrale istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e conseguentemente dichiarare nullo e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto; nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo opposto essendo il credito interamente prescritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio il Sig. (...) rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: “IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l’istanza ex art.649 c.p.c. volta a sospendere l’esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto.
NEL MERITO In via principale: Respingere l’opposizione e le domande proposte dal Sig. (...) con atto di citazione del 25/05/10, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, confermando in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N.12042/2010 emesso dal Tribunale di Milano a favore del Sig. (...) ”.
Alla prima udienza tenutasi il 16.09.10 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all’art.183, VI comma c.p.c. fissando per la trattazione in contraddittorio sui mezzi di prova l’udienza del 14.01.11 h.10,30 ex art.184 c.p.c.
Con ordinanza del 28.01.11, depositata il 31.01.11 ed emessa fuori udienza il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.11 rigettava l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto avanzata dal (...) non ricorrendo nella fattispecie i requisiti di cui all’art.649 c.p.c. e ammetteva i mezzi di prova per interrogatorio formale e per testi dedotti dall’opponente, fissando per la sola escussione dei testi l’udienza del 08.11.11 h.10,00.
All’udienza del 08.11.11 veniva escusso il teste sig. (...) e la causa veniva rinviata al 22.02.12.
All’udienza del 22.02.12 veniva risentito il teste (...) e il Giudice rinviava per l’escussione del teste (...) e del teste (...) fissando l’udienza del 27.06.12 h.10,45.
All’udienza del 27.06.12 fu escusso il teste (...) e la causa rinviata al 14.03.13 per l’escussione dei testi (...) e (...).
All’udienza del 14.03.13 veniva escusso il teste (...) e la causa rinviata al 03.07.13 per l’escussione del teste (...).
All’udienza del 03.07.13 il G.U. delegava il Tribunale di Roma per l’assunzione della prova testimoniale del Sig. (...) fissando termine fino al 30.12.13 per l’assunzione di tale prova. Inoltre, con riferimento al teste (...), in parziale revoca dell’ordinanza resa dall’ufficio in data 22.02.12, espungeva dal processo i documenti A e B depositati in udienza ed acquisiti al fascicolo di ufficio dal teste (...), fissando nuova udienza al 13.02.14 h.10,30.
Il procedimento veniva assegnato a vari giudici Dott. Spera, Dott. Meoli (GOT), Dott. Perfetti ed infine a questo giudice.
All’udienza del 13.02.14 presenti i procuratori delle parti questo Giudice rilevava “.. in primo luogo che l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha quali argomenti difensivi: 1- l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano; 2-l’eccezione di prescrizione; in secondo luogo si evidenzia che le ulteriori questioni inerenti la “quantificazioni dei compensi” di cui alla prima memoria depositata il 07.10.10 da (...) non appaiono conferenti al thema decidendum come meglio si argomenterà in Sentenza; ritenuto perciò che l’istanza ex art.210 c.p.c. non può essere accolta risultando non necessaria ai fini della decisione l’acquisizione della documentazione richiesta; rilevato che la prova delegata a (...) non è stata espletata
PQM
rinvia la causa per precisazione delle conclusioni all’udienza del 27.01.16 h.12,30.”.
All'udienza del 31.01.08 le parti rassegnavano le conclusioni come da separato foglio e il giudice concedeva termine fino al 16.02.16 per il deposito di memoria conclusionale e fino a al 07.03.16 per repliche.
Risulta fondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia essendo la stessa devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale, in forza di una clausola compromissoria sottoscritta e vincolante fra le parti.
In primo luogo si sottolinea che il titolo azionato in monitorio è quello di cui al doc. 1 fasc. monitorio.
Il Sig. (...), infatti, con l’azione monitoria NON ha attivato il recupero di somme derivanti da quanto previsto in punto “quantum” nei contratti di mandato 05.04.02 e 15.05.04, prodotti da parte opponente sub docc. 7 e 8, ma ha agito ESCLUSIVAMENTE per il recupero di somme derivanti da riconoscimento di debito del 30.05.06, in forza di quanto pattuito nell’atto di transazione del 30.5.2006.
Tale atto di transazione letteralmente non prevede alcuna clausola arbitrale.
Si evidenzia che le parti, secondo consolidato principio di diritto, pur in presenza di clausola arbitrale, possono risolvere le questioni controverse con una transazione, derogando in accordo, alla clausola compromissoria. In altri termini, le parti possono transigere in autonomia qualsiasi controversia, senza rivolgersi ad arbitri pur in presenza di clausola compromissoria, semprechè tale deroga sia concordata.
Ciò è accaduto nella fattispecie.
In secondo luogo, si osserva che l’oggetto della transazione intervenuta il 30.5.2006 è unicamente la rideterminazione (in accordo) del quantum dovuto. In concreto le parti, in accordo, hanno ritenuto che il compenso potesse essere “rideterminato” e “scadenzato” in modo diverso da quello originariamente pattuito, ferme restando per il resto le precedenti pattuizioni.
Deve ritenersi, perciò, che solo e soltanto in punto “quantum” le parti abbiano derogato le precedenti pattuizioni .
Si deve sottolineare -per completezza di esame- che parte opponente non ha tempestivamente contestato il “quantum” richiesto in forza di transazione (salvo tardivamente introdurre nuove ed inammissibili argomentazioni sul punto), eccependo soltanto l’incompetenza di questo giudice e la prescrizione del diritto.
In terzo luogo, si deve sottolineare che nella transazione sussistono espliciti richiami espressi ai contratti stipulati tra le parti ritenuti tutti “parte integrante del presente accordo”.
- Costituisce espressamente parte integrante della transazione, nelle premesse, la procura speciale rilasciata da (...) Luigi, calciatore professionista al sign. (…) .
- Costituiscono espressamente parte integrante della transazione, nelle premesse, i tre contratti sottoscritti dal calciatore , in forza dell’espletamento di incarico.
- Tutto ciò premesso, le parti convengono che “le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo”.
- Al punto 5 della transazione , dopo aver specificato, che l’accordo transattivo deroga solo i compensi , le parti espressamente sanciscono che se non vi sarà adempimento della transazione “rivivranno” le provvigioni di cui all’incarico precedentemente conferito.
In conclusione, secondo un’interpretazione letterale del contratto (che tiene conto dei richiami formali ai contratti stipulati), nonché secondo un’interpretazione sostanziale dell’accordo (che vede trovare un accordo solo in punto “quantum”, difforme da quello precedentemente pattuito), non vi è dubbio che la transazione del 30.5.2006 non abbia avuto alcun effetto novativo, rispetto ai contratti ivi richiamati di cui alle premesse.
Le disposizioni regolamentari, obbligano un agente di calciatori al rispetto dei regolamenti che disciplinano la sua attività, così come è obbligato al rispetto delle normative federali e di quelle emanate dalla F.I.F.A. e conseguentemente a rivolgersi ad un collegio arbitrale laddove l’agente abbia una controversia nascente dal suo incarico conferito da un calciatore. In ossequio a tale previsione le parti in causa hanno, quindi, previsto espressa clausola compromissoria sottoscritta dalle parti nei contratti di mandato stipulati il 5.4.2002 ed il 15.5.2004. (doc. 7 e 8 fasc. opponente).
Infatti, nel contratto di mandato 5.4.2002 la clausola 10 prevedeva che “ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all’interpretazione , esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, ai sensi del regolamento per le procedure arbitrali. Le parti si impegnano irrevocabilmente ad accettare il lodo arbitrale ed a darvi esecuzione”. Ed ancora, la clausola n. 11 del contratto di mandato del 15.5.2004 prevedeva che “ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all’interpretazione , esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, ai sensi del regolamento per le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento. Le parti si impegnano irrevocabilmente ad accettare il lodo arbitrale ed a darvi esecuzione”.
In conclusione, non vi è dubbio, perciò, che le parti abbiano voluto richiamare espressamente tale clausola anche nella transazione sul “quantum” dovuto, ritenendola parte integrante dell’ accordo .
Transazione, si ricorda, contenente atto ricognitivo, in forza della quale parte opposta ha agito in monitorio.
Da quanto premesso, consegue l’accoglimento dell’eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la controversia.
Parte opposta ha allegato che alla data di stipulazione dell’accordo transattivo in punto “quantum” la parte opponente non aveva lo “status” di calciatore professionista tesserato per la FIGC e munito di contratto di prestazione sportiva.
Vero è che il Regolamento Agenti (sia quello del 2001, del 2006 e 2010) è applicabile esclusivamente a quei soggetti che siano tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio, ossia:
- calciatori professionisti tesserati per Club professionistica italiano;
- agenti di calciatori,
- società di calcio professionistiche.
In particolare, per calciatori professionisti si intendono tutti quei soggetti che hanno
lo “status” di calciatore professionista tesserato per la FIGC e muniti di contratto di prestazione sportiva.
Pur ritenendo che eventuali questioni controverse sullo “status” di calciatore competano agli Arbitri si osserva quanto segue.
La circostanza controversa tra le parti, che in data 30 Maggio 2006, giorno in cui è stato sottoscritto l’accordo transattivo/riconoscimento di debito, il Sig. (...) non fosse un calciatore professionista da circa un anno in quanto non tesserato per la F.I.G.C, non appare concludente ai fini della decisione poiché non è contestato che lo fosse quando stipulò i mandati (contenenti la clausola compromissoria), richiamati integralmente nella transazione.
Individuata la esistenza di una clausola compromissoria tra le parti nel periodo intercorrente tra la stipula del primo contratto 5.4.2002 e la scadenza del secondo mandato (15.5.2006), emerge dalla documentazione prodotta che il contratto 30.6.2002 tra il calciatore (...) con AS (...)
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- p.a. riporta chiaramente il nome dell’agente (...) e ricade all’interno del periodo di validità del contratto di mandato sottoscritto dalle parti il 5.4.2002, con la conseguenza che le controversie inerenti ad ogni pretesa economica nascente da tale contratto dovevano essere devolute alla camera Arbitrale istituita presso la FIGC.
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Passando ad esaminare i compensi richiesti in relazione agli altri due contratti menzionati nella transazione , ovvero il contratto stipulato tra (...) e la FC (...) Milano s.p.a. in data 1.7.1997 ed il contratto stipulato tra (...) e la società (...) A.C. s.p.a. del 1.7.1998 si osserva quanto segue.
In entrambi i contratti risulta indicato il nome del Procuratore Sportivo che ha assistito il calciatore , ovvero (...).
Risulta dalla transazione prodotta che (...) aveva assistito il calciatore in forza di una procura speciale (che parte attrice in senso sostanziale non ha prodotto in atti) e rispetto alla quale è verosimile ritenere fosse contenuta una esplicita clausola compromissoria, poiché la stessa era prevista dal Regolamento dell’attività di Procuratore Sportivo, disciplinante il rapporto tra le parti all’epoca della stipula dei contratti con l’opponete e le società (...) AC s.p.a. e FC (...) Milano s.p.a. (art. 17 Regolamento:” Ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 1 comma 2, e pertanto relativa alla costituzione, interpretazione, esecuzione ed estinzione dello stesso anche per gli aspetti di natura patrimoniale, è devoluta ad un collegio arbitrale…”).
In ogni caso, non avrebbe alcun significato logico che per il medesimo “atto transattivo” fossero richiamati –quali parti integranti l’accordo stesso- mandati con previsioni difformi. Preme sottolineare che, quand’anche così fosse stato, era onere di parte opposta provare che le precedenti procure speciali non prevedessero l’arbitrato.
Dovendo interpretare unitariamente l’accordo transattivo, non vi è dubbio che il richiamo esplicito ai mandati che contenevano la suddetta clausola arbitrale valga per tutta l’obbligazione ivi prevista.
Inoltre, deve essere applicato alla fattispecie il principio tempus regit actum, qualificando il rapporto tra le parti in base alla legge esistente al momento del compimento della prestazione, di cui l’opposto chiede il pagamento in forza di transazione. In tal senso anche l’art. 24 Regolamento Agenti (pubblicato sul C.U. n. 48 del 28.12.2006 e sul C.U. n. 50 del 4.1.2007 ) ove si legge: “il presente regolamento, sottoposto all’approvazione della FIFA, entra in vigore il 1.2.2007 e sostituisce integralmente le disposizioni del precedente regolamento FIGC sugli Agenti. In deroga al comma precedente, le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute nei contratti di incarico ad Agente, stipulati fino al giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento, continueranno ad essere regolate dal precedente regolamento FIGC sugli Agenti e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa….”.
In conclusione: la transazione di cui è causa non è un titolo autonomo, contiene per richiamo esplicito la clausola compromissoria, non estingue il rapporto originario richiamandolo espressamente (anche al punto 5) e neppure abroga i regolamenti e gli atti che regolano ab origine i rapporti tra le parti (si ripete espressamente richiamati).
Da ciò consegue la revoca del d.i. opposto, poiché emesso da giudice ordinario laddove le parti avevano concordato, anche in sede transattiva, di rivolgersi alla competenza degli Arbitri per qualsiasi questione concernente il compenso della parte opposta.
Trattandosi di procedimento instaurato nel 2010, ante riforma dell’art. 92 c.p.c., si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese, tenuto conto da una parte della difficoltà interpretativa della transazione prodotta e dall’altra della circostanza in fatto (ferma restando la decisione in diritto per i motivi sopra esposti) che la transazione fu stipulata il 30.5.2006 dopo che il calciatore aveva risolto il contratto con la (...) anticipatamente in data 2.11.2005 ed era passato alla squadra Ungherese, sicchè è risultata contestata la sua iscrizione alla FIGC (doc. 15-18) al momento della stipulazione della transazione.
P.q.M.
In accoglimento dell’ eccezione di incompetenza del giudice ordinario che ha emesso il D.I. n. 12042/2010, essendo competente a decidere sulla questione la Camera Arbitrale in forza di clausola compromissoria;
revoca il D.I. n. 12042/2010 opposto; compensa le spese di causa.
Milano, 11 marzo 2016
Il Giudice
dott. Maria Elena Catalano