TRIBUNALE DI MILANO – sezione CIVILE Sentenza n. 6373/2020 DEL 15/10/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA CIVILE

nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38832/2017 promossa da:

(...) (C.F. ….), rappresentato e difeso  dagli avv. Angelo Cascella, Francesco Rizzato e Andrea Rizzato ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. Massimo D’Onofrio in Milano, via Fontana, n. 18, come da procura a margine dell’atto di citazione

ATTORE

 contro

LEGA  NAZIONALE  PROFESSIONISTI  SERIE  B  (C.F.  07112250969),  in  persona  del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella ed elettivamente domiciliata presso la sede associativa in via Rosellini, n. 4, come da procura del 07.11.2018 in atti

CONVENUTO

 

Conclusioni

Le parti, all’udienza del 27.05.2020, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  1. Con atto di citazione ritualmente notificato (...) conveniva in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B, chiedendo di accertare e dichiarare che quest’ultima era stata inadempiente agli obblighi su di essa gravanti in forza delle disposizioni di cui allo Statuto della Lega medesima, non avendo verificato l’osservanza, da parte dell’AS (...) 1910 s.p.a., degli obblighi cui detta società era tenuta in merito alla stipula della polizza obbligatoria integrativa ai sensi della normativa statutaria e di cui all’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Associazione Italiana Calciatori e che, a causa di tale inadempimento, l’attore non ha potuto ricevere la somma di Euro 250.000,00 quale massimale previsto dalla polizza in caso di invalidità permanente a svolgere l’attività di calciatore professionista, con conseguente domanda di condanna della Lega a corrispondere all’attore a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 250.000,00.

In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, in data 31.08.2011, (...), in qualità di calciatore professionista, sottoscriveva con la società A.S. (...) s.p.a. contratto di lavoro n. 0919 stipulato ai sensi della legge 91/1981 con decorrenza dal 31.8.2011 e con scadenza il 30.06.2013; che, ai tempi dei fatti, l’A.S. (...) era associata nella Lega Nazionale Professionisti Serie B; che, in data 30.12.2012, durante una gara di campionato, si infortunava al ginocchio sinistro, come certificato il 31.12.2013 dal dott. (...) , medico sociale dell’A.S. (...); che l’attore riusciva a riprendere l’attività agonistica; che, in data 04.05.2013, durante un’altra gara di campionato, subìva un cedimento articolare del ginocchio sinistro con conseguente trauma distorsivo di detta articolazione, come certificato il 5.5.2013 dal dott. (...); che, dopo varie visite specialistiche ed esami diagnostici, si sottoponeva ad un delicato intervento chirurgico presso (...) in data 31.05.2013 e che in data 06.11.2013 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico; che l’attore notiziava il (...) calcio del proprio decorso post operatorio e chiedeva informazioni in merito all’apertura del sinistro subìto; che il (...) calcio non forniva risposte e che, con Comunicato Ufficiale FIGC n. 18/TNF, lattore apprendeva della condanna da parte del Tribunale Nazionale Federale degli amministratori del (...) calcio e della società stessa per avere omesso di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei calciatori tesserati nel periodo 28 febbraio/30 giugno 2013; che il signor (...) all’esito del sinistro pativa una totale e permanente invalidità all’espletamento dell’attività di calciatore professionista, stato di invalidità permanente accertato e certificato dal dott. (...) del Centro medico dello Sport; che l’attore agiva ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di (...), sezione Lavoro, nei confronti dell’A.S. (...) 1910 s.p.a. per la condanna di questa ultima al risarcimento dei danni patiti, giudizio successivamente interrotto per fallimento della società calcistica; che, in data 18.05.2017, inviava diffida alla Lega, intimando la stessa al pagamento di Euro 250.000,00 a causa della mancata vigilanza nei confronti dell’A.S. (...) 1910 s.p.a. con riguardo alla stipula della polizza obbligatoria integrativa nei confronti dei propri tesserati, tra i quali l’odierno attore; che, in difetto di riscontro, agiva giudizialmente nei confronti della Lega affinché venisse accertato il compimento di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. a danno dell’attore con conseguente domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 250.000,00.

Si costituiva in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.

L’istruttoria veniva espletata con la sola acquisizione dei documenti prodotti e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 14.11.2018. La causa veniva successivamente rinviata per i medesimi incombenti dal g.o.p. della sezione all’udienza del 19.04.2019 dinanzi al magistrato distrettuale dott. Marcantonio, il quale fissava per la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del 16.05.2019. A seguito di trasferimento del predetto magistrato distrettuale, la causa veniva rinviata all’udienza del 29.04.2020. Con provvedimento presidenziale avente efficacia dal 28.02.2020, la causa veniva assegnata a questo giudice e ludienza di precisazione delle conclusioni veniva rinviata alludienza del giorno 27.05.2020, udienza celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 D.L. 18/2020 e succ. mod..

Alla predetta udienza, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.   L’azione risarcitoria intrapresa da (...) si fonda sulla prospettazione della colpevole omissione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B del suo presunto obbligo di vigilanza e controllo nei confronti delle singole società calcistiche ad essa associate nella stipulazione delle polizze assicurative integrative del rischio infortunio dei propri calciatori, omissione che avrebbe determinato nella sfera giuridica dell’attore la conseguente perdita del suo diritto all’indennizzo assicurativo.

2.1.    L’illecito aquiliano fatto valere e prospettato dallattore deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell’art. 2043 c.c. qui invocato, i quali, com’è noto, consistono nella condotta umana, attiva od omissiva, in quest’ultimo caso previo accertamento della sussistenza di una posizione di garanzia, nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.

In particolare, giova evidenziare che mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta colpevole, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur sempre necessario, quindi, che vi sia un fatto affinché sorga la responsabilità civile, giacché limputazione del danno presuppone l’esistenza degli elementi strutturali di cui all’art. 2043 c.c., ma la nozione di danno, in sede civilistica, rileva sotto due diversi profili: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.

Ciò premesso, quanto, in particolare, all’elemento oggettivo dell’illecito aquiliano, deve rilevarsi che in ipotesi di imputazione, come nella specie, di una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l’evento deve tener conto della particolare struttura degli illeciti omissivi. Ed infatti, affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, è necessario che sussista un presupposto “obbligo giuridico di impedire l’evento”, vale a dire una posizione di garanzia dell’agente danneggiante.

Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che In tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui(cfr. Cass. civ. n. 3876/2012).

Tale tematica, com’è noto, trae origine nell’ambito della disciplina penalistica (art. 40 cpv. c.p.) ma assume rilevanza nell’ambito della responsabilità civile attraverso la struttura aperta della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., fattispecie dal contenuto notoriamente atipico, che, in punto di accertamento del nesso eziologico, richiede necessariamente un rinvio alle norme penalistiche di cui agli artt. 40 ss. c.p..

2.2.     Orbene, declinando tali principii alla fattispecie in esame, si tratta di individuare, in via preliminare, la sussistenza o meno di una c.d. posizione di garanzia in capo alla Lega Nazionale Professionisti Serie B rispetto ai fatti di causa e, successivamente, della conseguente (eventuale) sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito aquiliano.

2.2.1.    Nella specie, parte attrice allega  che sussisterebbe in capo alla convenuta un obbligo di controllo e di vigilanza in ordine alla stipulazione obbligatoria da parte delle società calcistiche di polizze assicurative integrative a copertura del rischio infortunio dei propri calciatori e che tale obbligo di controllo e di vigilanza sarebbe rinvenibile in molteplici “fonti” dell’ordinamento speciale.

In particolare, l’attore richiama il disposto di cui all’art. 1.3, lett. l) dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il quale dispone che “la Lega […] detta norme di gestione delle società, nell’interesse collettivo della categoria e tenendo conto delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C., e ne verifica l’osservanza da parte delle società stesse (v. doc. 26, fasc. att.); richiama altresì l’art. 36 del medesimo Statuto, il quale prevede, con riguardo specifico alla stipulazione da parte delle  società calcistiche delle  polizze assicurative integrative, cheLe società assicurano i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall’attività prestata, secondo quanto previsto dalla legge, dall’art. 45 N.O.I.F. e nel rispetto dell’Accordo Collettivo di Categoria. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza integrativa entro dieci giorni dalla stipulazione” (v. doc. 26, fasc. att.); nonché quanto previsto dall’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti Serie B e Associazione Italiana Calciatori al cui art. 16, commi I e II, è previsto cheLa Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base […] La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza” (v. doc. 23, fasc. att.). Infine, l’attore richiama altresì il contenuto della Circolare n. 2 del 18 luglio 2012 concernente, nello specifico, l’obbligo assicurativo de quo, ove la Lega diramava a tutte le società calcistiche di serie B una serie di informazioni, tra le quali, quella di immediatamente dopo la stipulazione del contratto assicurativo far pervenire […] alla Lega Serie B i dati relativi alla copertura in atto […] fare seguire, entro il termine di dieci giorni dalla stipulazione del contratto assicurativo, il deposito in Lega di copia della polizza. […]. È fatto obbligo, inoltre, di inserire in tutte le polizze stipulate direttamente dalle Società una clausola che vincoli la Compagnia di Assicurazione ad informare la Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di mancato pagamento del premio di perfezionamento o di rate intermedie e dell’eventuale recesso per sinistrosità da parte della compagnia assicuratrice” (v. doc. 27, fasc. att.).

2.2.2.    Quanto alle predetti fonti, deve rilevarsi che, con riguardo, in particolare, allo Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, esso deve ritenersi qualificabile in termini di codice di autodisciplina, ovvero codice contenente norme di condotta rivolte alle società calcistiche e rilevanti ai soli fini della valutazione da parte della Lega del comportamento tenuto dalle società medesime anche allo scopo di valutarne leventuale rilevanza disciplinare; in ragione di tale natura deve ritenersi che lo stesso assume rilevanza esclusivamente interna e non anche esterna nei confronti dei terzi. Stessa qualificazione può delinearsi per le ulteriori fonti richiamate da parte attrice a sostegno della sussistenza, nell’ordinamento speciale, dell’obbligo di controllo e vigilanza imputato a parte convenuta.

2.2.3.   Ciò posto, fermo il pacifico obbligo delle società calcistiche di stipulare polizze assicurative integrative a tutela dei calciatori (v. art. 16, comma I, Accordo Collettivo cit., sub doc. 23, fasc. att.), deve rilevarsi che tra le predette fonti non si rinviene in capo allodierna convenuta alcuna c.d. posizione di garanzia tale da far sorgere in capo ad essa un obbligo di intervento in ipotesi di mancata stipulazione delle polizza da parte delle società calcistiche. Ed infatti, sebbene il complessivo impianto di regole di condotta (statuto, accordo collettivo e circolari) delinei una serie di previsioni tali da far ragionevolmente ritenere che la Lega svolga compiti di verifica e controllo in ordine sia alleffettiva stipulazione da parte delle singole società calcistiche delle polizze assicurative integrative, sia degli effettivi pagamenti dei premi e della concreta esecuzione del contratto medesimo (laddove l’art. 36 dello Statuto prevede che le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro 10 giorni dalla stipulazione, laddove nella circolare n. 2 del 18.7.2012 la Lega ha espressamente imposto alle società di calcio della Serie B di depositare in Lega una copia della polizza e laddove nella stessa circolare ha previsto l’obbligatorio inserimento nella polizza di una clausola che vincoli la compagnia di assicurazione ad informare la Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di mancato pagamento del premio o anche solo di rate intermedie e dell’eventuale recesso per sinistrosità), purtuttavia alcun obbligo di intervento sostitutivo da parte della Lega si rinviene nelle fonti predette in ipotesi di un eventuale accertamento da parte della Lega dell’inadempimento contrattuale delle società. Al riguardo, infatti, è invece previsto all’art. 16, comma II, dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., Lega e Associazione Italiana Calciatori, un mero potere facoltativo da parte della Lega di sostituirsi alla stipulazione o al perfezionamento della polizza, in ipotesi di inadempimento contrattuale delle Società.

È proprio in tale previsione di cui all’art. 16, comma II, dell’Accordo Collettivo citato che si coglie, a contrariis, l’assenza di quell’obbligo “giuridicamente” rilevante di attivarsi per impedire il verificarsi dell’evento (cd. “posizione di garanzia”) che è necessario affinché si possa accertare la sussistenza di quella illiceità del fatto, presupposto indefettibile degli illeciti omissivi come quello imputato nella specie alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Del resto la previsione di un diritto potestativo, qual è la “facoltà di sostituirsi” nella stipulazione delle polizze assicurative, presuppone pur sempre scelte rimesse alla mera discrezionalità della Lega medesima che ben può valutare, caso per caso, se, quando e come esercitare tale facoltà, nell’ambito di quella libera valutazione sull’adempimento, da parte delle società calcistiche, delle regole  di condotta che, come detto, ella stessa impone alle sue associate.

A nulla rileva in senso inverso quanto dedotto da parte attrice circa la (ritenuta) abituale stipulazione direttamente da parte della Lega, per conto delle singole società, di polizze assicurative, dal momento che è giudizialmente provato che le uniche polizze che la Lega stipulava direttamente per conto delle società calcistiche erano quelle per i soli Giovani di Serie come espressamente previsto al punto

B.3 della Circolare n. 2 del 2012 (v. doc. 27, fasc. att.) e come riscontrabile altresì dai partitari contabili della Lega versati in atti (v. docc. 18-21 fasc. conv.).

L’assenza, dunque, di una posizione di garanzia in capo alla Lega Nazionale Professionisti Serie B determina l’assenza dell’illiceità del comportamento imputato a parte convenuta e la conseguente insussistenza dell’elemento oggettivo che deve connotare l’illecito aquiliano quale suo presupposto indefettibile.

2.2.4.    Sempre sotto il profilo dellelemento oggettivo della fattispecie di cui allart. 2043 c.c. deve altresì rilevarsi che la sussistenza, nel quadro ordinamentale sopra ricostruito, di quel potere di mera facoltà da parte della Lega nella stipulazione e nel perfezionamento delle polizze in caso di inadempimento delle società calcistiche si pone peraltro quale fattore totalmente interruttivo di quel nesso eziologico che deve sussistere tra la condotta omissiva e levento lesivo, non potendovi essere alcuna prova, nemmeno presuntiva, di come sarebbe stato esercitato in concreto quel potere facoltativo previsto espressamente dallart. 16, comma II, dell’Accordo Collettivo citato.

2.3. Fermo quanto sopra, va da ultimo osservato ad abundantiam, con riguardo al profilo soggettivo dell’illecito aquiliano, che, nella fattispecie, risulta in ogni caso giudizialmente provato che la Lega avesse diligentemente esercitato i suoi compiti di controllo e di verifica in ordine alla stipulazione della polizza integrativa da parte della società calcistica del (...), dal momento che dalle emergenze processuali si evince, in primo luogo, che in data 23.04.2012 la squadra A.S. (...) 1910 aveva provveduto al deposito presso la Lega (ufficio Tesseramento) della polizza debitamente stipulata in data 28.02.2012 con decorrenza 28.02.2012 ed efficacia sino al 27.02.2013 (v. doc. 26, fasc. conv.), periodo di operatività della polizza durante il quale è occorso l’infortunio dell’attore e, in secondo luogo, che in data 20.11.2012 la Lega aveva comunque sollecitato, a mezzo pec, una serie di società calcistiche della Serie B, tra le quali il (...) Calcio, a trasmettere le rispettive polizze in adempimento alla Circolare n. 2 del 18.07.2012 (c. dov. 24, fasc. conv.), così esercitando, presumibilmente per il periodo di operatività successivo a quello di cui allinfortunio attoreo, quei poteri di verifica e controllo rinvenibili in capo alla stessa.

A nulla rileva in senso inverso la circostanza dedotta da parte attrice in ordine al ritardo con il quale sarebbe stata trasmessa alla Lega dal (...) calcio la polizza assicurativa de qua che, come detto, risulta depositata in data 23.04.2013 a fronte di una stipulazione avvenuta in data 28.02.2013, dal momento che le previsioni di cui allart. 36 dello Statuto della Lega (ove viene posto lobbligo di trasmissione alla Lega della polizza integrativa entro dieci giorni dalla stipulazione), stante la natura dello Statuto quale codice di autodisciplina (v. supra, sub 2.2.2.), assumono rilevanza esclusivamente interna nei rapporti tra società calcistiche e Lega ai fini della valutazione, anche in termini disciplinari, del comportamento tenuto dalle singole società e, dunque, non possono assurgere a parametro normativo fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti di soggetti esterni per tutti i motivi predetti.

Priva di pregio deve ritenersi, altresì, la doglianza attorea in punto di (presunta) mancata verifica da parte della Lega delle singole pagine del contratto assicurativo depositato dalla società A.S. (...) presso l’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 23.04.2012 (e dunque delle singole clausole ivi dedotte tra le quali quella richiesta dalla Lega nella Circolare n. 2 del 2012 che vincolerebbe la compagnia assicuratrice ad informare la Lega in caso di mancato pagamento del premio o di rate intermedie), ravvisandosi nella specie una circostanza concreta in cui sarebbe del tutto inesigibile pretendere dalla Lega un comportamento diverso rispetto a quello in concreto tenuto anche in considerazione della previsione, di cui si è detto, della mera discrezionalità per la Lega di sostituirsi alle singole società nella stipulazione o nel perfezionamento delle polizze assicurative integrative (v. art. 16, comma II, Accordo collettivo cit.) che dunque priva di ogni rilevanza la doglianza attorea.

Non si ravvisa, pertanto, nella specie nemmeno l’ulteriore presupposto indefettibile della fattispecie aquiliana, ovvero l’elemento soggettivo, non essendo emerso in giudizio alcun profilo di negligenza nel comportamento tenuto dalla Lega nei confronti della società calcistica A.S. (...) con riguardo al periodo di operatività della polizza che rileverebbe secondo la prospettazione di parte attrice.

  1. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande risarcitorie formulate dall’attore (...) nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B sono infondate e devono essere rigettate.
  2. Quanto al regolamento delle spese processuali, le stesse seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell’effettiva attività difensiva espletata, ex officio in difetto di deposito da parte della convenuta di nota spese ex art. 75 disp att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

  • rigetta  le  domande  formulate  da  (...)  nei  confronti  della  Lega  Nazionale Professionisti Serie B;
  • condanna (...) a rifondere a Lega Nazionale Professionisti Serie B le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Milano, 14 ottobre 2020

Il Giudice

dott. Annamaria Salerno

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