TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1812/2018 DEL 28/08/2018
Il Tribunale di Bergamo
sezione quarta civile
in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nu- mero (…) del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015 promossa
da
U.C. (...) S.R.L. (P.I. (…), rap- presentata e difesa dagli avvocati TETTAMANTI LUCA e PIOVAN FLAVIO per procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- opponente -
Contro
SS.A (…) S.R.L. (P.I. (…), rappresentata e difesa dagli avvocati TASSINARI ANGELA e BOSIO STEFANO per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- opposta -
avente ad
OGGETTO: mandato tra società sportive professionista affiliata alla F.I.G.C. e agente di calciatori (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per U.C. (...) S.R.L.: In via pregiudiziale e/o preliminare: - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva/ad agire di SS.A (…) S.r.l. e per l’effetto l’improponibilità e/o l’inammissibilità della do- manda azionata in via monitoria; - accertarsi e dichiararsi l’improponibilità e/o l’inammissibilità della domanda azionata in via monitoria e/o la carenza di giurisdizione e competenza del Tribunale adito rispetto alla domanda stessa; Nel merito: - darsi atto dell’integrale pagamento in favore della parte opposta, intervenuto nel corso del presente giudizio in ragione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione concessa dal Giudice adito con ordinanza del 20.10.2015, delle somme oggetto del decreto in- giuntivo opposto nella misura di complessivi € 37.563,06 comprensivi di capitale, interessi e spese legali (giusti i pagamenti intervenuti con riserva di ripetizione in data 20.11.2015 per € 13.563,06, in data 18.12.2015 per € 12.000,00 ed in data 20.1.2016 per € 12.000,00); - in ogni ca so, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi illegittimo il decreto ingiuntivo opposto; - condannarsi la parte opposta all’integrale restituzione della succitata somma di € 37.563,06 in favore dalla società opponente, oltre agli interessi le- gali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: ci si riporta integralmente alle istanze istruttorie già formulate in atti, insistendo per il loro accoglimento. Con rifusione di spese, diritti ed onorari.
Per SS.A. (…) S.R.L.:
In via principale - Rigettare in toto le domande formula- te dalla UC (...) in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui agli atti e, per l’effetto, confermare il decreto in- giuntivo opposto e/o comunque, accertata e dichiarata la legittimazione attiva della SSA (…)- vice (…) srl quale cessionaria dei crediti derivanti dal Mandato n. 1499 del 2010 tra il sig. (…) e UC (...) srl, condannare la UC (...) srl, in persona del legale rap- presentante pro tempore, a pagare alla SSA (…) srl la somma di Euro 29.199,33, già comprensivo di IVA, o quella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta all’esito del giudizio, oltre agli interessi, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02, dalla data di scadenza delle rate pattuite nel Mandato al saldo effetti- vo; In via istruttoria: se del caso, come da memorie ex art. 183, n. 2 e 3, c.p.c. rispettivamente del 09.12.2015 e del 23.12.2015, in particolare si chiede l’ammissione dei capitoli di prova e dei testi non ammessi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, con maggiorazione del 15% a ti- tolo di rimborso spese generali, oltre ad accessori (IVA e CPA), per le prestazioni professionali di concetto rese dall’avvocato e per gli adempi- menti di segreteria e cancelleria effettuati dallo studio legale scrivente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
U.C. (...) S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui le stato ingiunto il pagamento in favore di SS.A. (…)
.R.L. della somma di € 34.577,53 oltre agli ulteriori interessi ed alle spese a titolo di compenso per l’assistenza prestata dall’agente di calciatori (...) relativamente al tesseramento del calciatore (...).
A seguito della concessione della provvisoria esecuzione l’opponente ha eseguito il pagamento del capitale, degli interessi e delle spese di cui al decreto opposto.
La circostanza dell’intervenuto pagamento è pacifica ed è stata comunque documentata dall’opponente (doc. 10).
Al pagamento consegue la revoca del decreto opposto senza che rilevi la posteriorità del fatto estintivo del credito rispetto al momento di emis- sione dell’ingiunzione.
Il merito dell’opposizione va comunque esaminato in relazione alla domanda dell’opponente volta alla restituzione di quanto versato.
L’eccezione di difetto di legittimazione attiva di SS.A. (…) S.R.L. è infondata.
L’art. 3 delle condizioni applicabili al mandato conferito da U.C. (...) S.R.L. all’agente (...) autorizza espressamente l’agente, in conformità al Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori applicabile ratione temporis, all’attribuzione dei diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato alla Società SS.A. (…) S.R.L..
Tenuto conto della posizione, riferita dalla stessa opponente (pag. 3 dell’atto di citazione), di rappresentante legale di SS.A. (…) S.R.L. rivestita da (...), l’accordo per l’attribuzione dei crediti alla società è da ritenersi sussistente sulla base delle stesse note pro forma emesse in favore della società, evidentemente con l’assenso del soggetto che contestualmente ricopriva il ruolo di cedente e di rappresentante della cessionaria (doc. 5 del fascicolo dell’opposta).
Anche le eccezioni sollevate in relazione alla clausola compromissoria prevista dal mandato sono infondate.
La clausola invocata prevede la decisione di ogni controversia nascente dal contratto con arbitrato rituale amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI ai sensi del relativo regolamento.
La camera arbitrale richiamata nel contratto, però, è stata soppressa con effetto dall’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (1/7/2014).
La clausola, quindi, non era più applicabile al momento della proposizione della domanda di pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo .
Né l’attribuzione al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport può intendersi ora rivolta al Collegio di Garanzia per lo Sport, costituito con- testualmente alla soppressione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, trattandosi di organo delineato quale giudice di sola legittimità.
Deve, quindi, concludersi per l’inefficacia della sola clausola compromissoria per impossibilità dell’oggetto di essa e per la conseguente devoluzione della controversia all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Parimenti infondata è la contestazione di merito sollevata dall’opponente con riferimento alla pretesa idoneità del pagamento della somma di € 2.500,00 all’estinzione dell’intero credito.
L’accordo di riduzione del compenso, dall’importo previsto nel contratto (€ 26.000,00 + IVA) a quel- lo corrispondente al pagamento già portato in detrazione della stessa opposta (€ 2.500,00), non risulta documentalmente provato.
Né esso poteva essere provato con la prova per testimoni offerta dall’opponente.
L’accordo prospettato, infatti, si configura quale patto contrario al contenuto del documento contrattuale, la cui modifica verbale nel senso pro spettato dall’opponente non appare verosimile tenuto conto dell’entità della riduzione che l’agente avrebbe accettato e del riscontro contrario ricavabile dalla comunicazione con cui l’opposta ha immediatamente contestato la causale del versamento proprio con riferimento alla dicitura saldo anziché acconto poi inserita nella fat- tura inviata all’opponente (doc. 6 del fascicolo dell’opposta).
Giustamente, quindi, a fronte della specifica eccezione sollevata dall’opposta ex art. 2723 c.c., la prova per testi non è stata ammessa.
Il pagamento eseguito da U.C. (...) S.R.L. in forza della provvisoria esecuzione, quindi, trova fondamento nella persistenza dell’obbligazione di pagamento del saldo del com- penso dovuto a Giorgio (...) e da questi attributo a SS.A. (…) S.R.L..
Ne consegue il rigetto della domanda di U.C. (...) S.R.L. volta alla restituzione di quanto versato in esecuzione dell’ingiunzione di pagamento anche per le spese del procedimento monitorio.
Le spese dell’opposizione seguono la soccombenza dell’opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1605/2015 del 31/03/2015 emesso dal Tribunale di Bergamo, fermo il pagamento già eseguito da U.C. (...) S.R.L.;
- rigetta la domanda proposta da U.C. (...)
S.R.L. di restituzione di quanto versato in esecuzione dell’ingiunzione di pagamento;
condanna U.C. (...) S.R.L. al rimborso in favore di SS.A. (…) S.R.L. delle spese processuali che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale oltre alle spese forfetta- rie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge.
Così deciso in Bergamo in data 25/08/2018.
IL GIUDICE
dott. Costantino Ippolito