L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 27 DEL 22.08.2017 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara soc. LAZIO – soc. SPAL 2013
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l’altro, che, nel corso del primo tempo, dalla Curva Nord, occupata dai sostenitori della società Lazio, si sono levati ripetutamente cori insultanti nei confronti del portiere della squadra avversaria; considerato che, a giudizio di questo Giudice, impregiudicate le relative decisioni, appare opportuno acquisire ulteriori informazioni e dettagli al fine di poter verificare la sussistenza dei presupposti della condotta discriminatoria sanzionabile ai sensi dell’art. 11 CGS;
manda
al sig. Procuratore Federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti, i cui risultati dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre venerdì 1° settembre 2017 alle ore 12, al fine di stabilire:
A) la dimensione concreta di tali cori in relazione agli effettivi occupanti il settore Curva Nord al momento della relativa esecuzione, tenuto conto che dagli organi di informazione si è appreso che buona parte dei sostenitori della società Lazio avrebbe abbandonato il settore Curva Nord prima dell'inizio della partita quale manifestazione di polemica nei confronti dell'operato delle Forze dell'Ordine che avevano disposto la rimozione di uno striscione;
B) quante volte tali cori si siano effettivamente ripetuti, la relativa tempistica e la loro rispettiva percettibilità;
C) se i fischi provenienti dalla restante parte dei sostenitori della società Lazio, segnalati nella relazione dei collaboratori della Procura federale, debbano essere riferiti ai soli episodi verificatisi al 38° secondo del primo minuto di giuoco ed al nono minuto di giuoco ovvero a tutti gli episodi verificatisi durante il primo tempo dell'incontro.