L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 146 DEL 25.01.2018 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA'

 Il Giudice sportivo,

 premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della terza giornata andata sostenitori delle Società Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

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