L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 185 DEL 19.03.2019 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. MILAN – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procuratore federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della Società Internazionale, assiepati nel settore “Secondo anello verde” si rendevano responsabili, al 7° ed al 39° minuto del primo tempo, in percentuale significativa rispetto agli occupanti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Milan Kessie;
considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;
considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell’art. 11 n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
considerato, che non di meno, tenuto conto anche della durata dei cori, sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16 n.2bis, CGS;
P.Q.M.
Delibera di sanzionate la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde” privo di spettatori disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.