L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 56 DEL 08.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA del 22 settembre 2019

Il Giudice sportivo,

visto il provvedimento interlocutorio di cui al  C.U. n. 42 del 23 settembre 2019;

visti gli atti trasmessi dalla Procura federale in data 3 ottobre 2019, in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo;

visti gli atti forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria, e non invero di singoli tifosi, seppur non di rilevanza tale da essere chiaramente percepiti da parte degli Organi federali e preposti all’ordine pubblico ma comunque tali da giustificare l’interruzione della gara, tempestivamente disposta dal Direttore di gara;

considerato pertanto che, non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatoria, per i suddetti cori la Soc. Atalanta debba rispondere ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS ma che la sanzione, vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli Organi federali e preposti all’ordine pubblico, debba essere, in applicazione degli artt. 12, comma 1, e 29 CGS, determinata nella misura che segue;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. ATALANTA con la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00

 

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