L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 123 DEL 17.12.2019 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. ROMA – Soc. SPAL
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 15.20 del 16 dicembre 2019)
in merito alla condotta del calciatore Murgia Alessandro (Soc. Spal ) consiste nell’aver pronunciato espressioni blasfema al 30° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive , di piena garanzia tecnica e documentale,
non evincendosi dal labiale con sufficiente grado di certezza la natura blasfema dell’espressione proferita;
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Murgia Alessandro (Soc. Spal ).