L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 161 DEL 28.01.2020 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. BRESCIA – Soc. MILAN
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 13.50 del 25 gennaio 2020)
in merito alla condotta del calciatore Conti Andrea (Soc. Milan) consiste nell’aver pronunciato espressioni blasfema al 43° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale,
non evincendosi dal labiale con sufficiente grado di certezza la natura blasfema dell’espressione proferita;
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Conti Andrea (Soc. Milan).