L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 189 DEL 25.02.2020 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Brescia, Fiorentina, Genoa, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it