F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0015/CFA pubblicata il 16 Settembre 2021 (motivazioni) – Brescia Calcio S.p.A./S.S. Turris Calcio s.r.l.

Decisione/0015/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0009/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Domenico Luca Scordino - Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (relatore)

pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0009/CFA/2021-2022, proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. in persona del legale rappresentante pt, in data 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani

contro

la S.S. Turris Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche – n. 018/TFN-SVE del 4 agosto 2021;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’8 settembre 2021 - tenutasi in videoconferenza, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il reclamante, Brescia Calcio S.p.A., l’Avv. Mattia Grassani ed il Dott. Andrea Mastropasqua; per la SS. Turris Calcio s.r.l., gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 7 giugno 2021, la società Brescia Calcio ricorreva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal contratto stipulato tra la medesima società e la SS Turris Calcio ed il calciatore Luca Pandolfi, datato 01 febbraio 2021.

La ricorrente deduceva la sussistenza di pretesi raggiri, posti in essere dalla controparte, che non erano stati tali da determinare il consenso, ma che avevano inciso in modo determinate sulle condizioni economiche pattuite nel contratto.

Infatti, secondo la ricostruzione della Brescia Calcio, la cessionaria SS Turris Calcio avrebbe sottaciuto la circostanza fondamentale relativa all’effettiva gravità di un infortunio in cui era incorso il giocatore, che di fatto ne aveva reso indisponibile la prestazione per gran parte della durata contrattuale.

La cessione doveva, dunque, ritenersi viziata ai sensi dell'art. 1440 cc.

Pertanto, la società Brescia Calcio, essendo incorso in una trattativa dannosa (e non semplicemente infruttuosa) chiedeva, che fosse riconosciuta l'incidenza del dolo che viziava il contratto ed il conseguente risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.

La SS Turris Calcio si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, in quanto in contrasto con i principi della res giudicata, del ne bis in idem e del conflitto tra giudicati.

La resistente eccepiva, altresì, la sussistenza di litisconsorzio necessario in capo al calciatore Luca Pandolfi.

Nel merito, la SS Turris Calcio chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando, in particolare, la carenza di legittimazione passiva della SS Turris Calcio ed il mancato assolvimento all'onere probatorio in ordine al nesso causale tra la condotta ed il danno, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla quantificazione indimostrata del danno medesimo.

Con la decisione in epigrafe il TFN - sezione Vertenze economiche rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Preliminarmente, occorre affrontare la questione attinente alla competenza (rectius giurisdizione) del Tribunale adito a decidere la vertenza.

Ed invero, ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, è competente per le controversie di natura economica tra società. Risulta evidente che l'odierna richiesta di risarcimento del danno per dolo incidente, rientri, esattamente, tra le controversie di cui sopra, come si evince dal dato letterale della norma.

Deve, altresì escludersi, nella suddetta materia, la giurisdizione del Collegio Arbitrale.

Infatti, ai sensi dell'art. 17.2, lett. e), dell'Accordo Collettivo tale organo è chiamato a decidere sulle vertenze aventi ad oggetto:

- grave inadempienza contrattuale;

- protratta inadempienza conseguente a intimazione della Società;

- inabilità superiore a 5 (cinque) giorni per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a colpa grave del Preparatore;

- condanna a pena detentiva per reati non colposi passate in giudicato e non sospesa condizionatamente:

- sanzione disciplinare definitiva irrogata per illecito sportivo o per violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse.

Risulta, dunque, impossibile, devolvere la decisione, sulla controversia in esame, al Collegio Arbitrale, in quanto mentre da un lato la legge attribuisce allo scrivente Tribunale il compito di giudicare le controversie di natura economica tra società, dall'altro esclude il sindacato del Collegio Arbitrale al di fuori dei casi indicati dall'art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo.

Come si legge, il caso in esame non risulta ricompreso nell'elenco tassativo indicato dall'art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo. Ed invero, oggetto della presente controversia non è il grave inadempimento contrattuale, ma la domanda di risarcimento, per dolo incidente, relativa al danno derivante da un contratto valido, ma il cui contenuto veniva definito sulla base di raggiri asseritamente sofferti dalla ricorrente.

 Sulla base di tale ricostruzione, si respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.

Deve, inoltre, essere respinta l'eccezione preliminare di giudicato avanzata dalla resistente: non sussisto nel caso in esame alcun ne bis in idem.

Nei contenziosi radicati a far data dal febbraio 2021 (cfr. sent. 106 CFA 16 maggio 2021), infatti, la Brescia Calcio ha sempre richiesto l'annullamento per dolo contrattuale o vizio del consenso, della cessione del contratto operata dalla SS Turris Calcio. Nel contenzioso oggi in discussione, la Brescia Calcio rivendica nei confronti della SS Turris Calcio il diritto al risarcimento del danno derivante dai presunti raggiri operati dalla cessionaria, che avrebbe volutamente taciuto le informazioni in proprio possesso, sul reale stato di salute del Calciatore.

Diversi risultano essere, dunque, il petitum e la causa petendi sottoposti al sindacato di codesto Tribunale, rispetto al precedente giudicato.

 Nel primo caso - intendendo annullare il trasferimento e conseguente tesseramento - Brescia Calcio si è rivolto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, mentre nel caso che ci occupa, trattandosi di questione puramente economica, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche.

Per lo stesso motivo infondata appare l'eccezione volta a far valere il litisconsorzio necessario del Calciatore Pandolfi, perché estraneo al rapporto in esame.

 Pertanto, per le medesime argomentazioni di cui sopra, non si ritiene necessario procedere ad alcuna integrazione del contraddittorio.

Nel merito il ricorso è infondato.

Ed invero, la ricorrente assume che, in assenza dei raggiri sofferti, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che la cessionaria avrebbe in mala fede omesso di comunicare le informazioni relative al reale stato di salute del calciatore, pur conoscendole.

La Brescia Calcio agisce, dunque, contro la SS Turris Calcio chiedendo il risarcimento del danno, senza esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido.

Ebbene, codesto Tribunale rileva come l'infortunio che ha, poi, causato una minore resa di prestazioni del calciatore, risulti avvenuto in data 30 gennaio 2021 in occasione della gara Virtus Francavilla - SS Turris Calcio, valida per il campionato di serie C. In considerazione di tale circostanza, deve ritenersi fatto notorio o, comunque, conoscibile con gli strumenti dell'ordinaria diligenza, l'evento relativo al sinistro, in cui risultava coinvolto il giocatore poco prima della stipula del contratto.

Alla stregua di tali considerazioni, le omissioni addebitate alla resistente non possono configurarsi come raggiri.

Nessun occultamento del fatto lesivo, che ha comportato una perdita di prestazioni del giocatore, risulta effettuato.

Tutt'al più appare negligente il comportamento della Brescia Calcio, essendo onere della parte cessionaria acquisire ulteriori notizie in ordine all'entità del noto infortunio, facendo accertamenti medici, come di routine.

Inoltre, la resistente ha dimostrato come, non appena siano pervenute informazioni utili intorno alle conseguenze collegate all'infortunio, che a prima facie pareva di lieve gravità, ne abbia dato notizia alla ricorrente, nel rispetto dei canoni di buona fede. La domanda della Brescia Calcio risulta, alla luce di tali considerazioni, del tutto carente di prova sia con riferimento al nesso causale tra il comportamento della resistente e il presunto danno causato, sia in relazione al dolo che, infine, alla quantificazione del danno stesso.

Si evidenzia, peraltro, che nella stessa sentenza 106 CFA 16 maggio 2021 è stato espressamente statuito che lo stato di salute non è rilevante ai fini della legittimità del trasferimento: statuizione che, sebbene riferita ad una cognizione relativa al contratto, costituisce però un parametro di giudizio per la domanda odiernamente trattata, riguardante la commissione di un illecito in fase precontrattuale (aquiliano) sotteso alla dedotta invalidità fisica del calciatore Pandolfi.

Pertanto, in assenza di prova in ordine all'incidenza del dolo nella fattispecie in esame, il negozio deve ritenersi di per sé legittimo, in quanto ai sensi degli artt. 93 comma 4 e 95 comma 7 delle NOIF la validità dell'accordo di cessione del contratto tra società e calciatore non può essere condizionato all'esito di esami medici.

Da ciò si fa discendere che il rischio derivante da un infortunio in atto del calciatore ceduto è connaturale a questo tipo di fattispecie contrattuale.

A ulteriore suffragio di quanto esposto si evidenzia che il contenuto del contratto di cessione sembra tener conto dell'alea connessa al noto infortunio, in cui era pubblicamente incorso il giocatore. La Brescia Calcio ha, infatti, acquisito il contratto offrendo una immediata liquidità alla cessionaria, connessa al "prestito" ottenuto del calciatore, ma conseguendo, al contempo, il diritto di esercitare un'opzione per l'acquisto definitivo del calciatore ad un prezzo apparentemente ridotto (170.000,00 euro), nel caso in cui Pandolfi avesse realizzato almeno tre reti nel corrente campionato di serie B.

Il riconoscimento di un simile diritto potestativo si spiega anche alla luce di un rischio conosciuto ed insito nel contratto. Come risaputo, la patologia oggetto di contestazione (lesione meniscale) non è certamente tale da poter sostanziare una colpa prefigurata in termini di impossibilità di resa delle prestazioni sportive, trattandosi, all'opposto, di un infortunio curabile in tempi brevi e con ampi, se non sicuri, margini di efficiente recupero.

Appare evidente che, se il sinistro si fosse appalesato, nel tempo, in termini di minore gravità, l'odierna ricorrente avrebbe probabilmente conseguito vantaggi collegati, proprio alla formula contrattuale adottata”.

***

Avverso la predetta decisione proponeva reclamo la società Brescia Calcio deducendo quattro motivi di gravame.

Con il primo motivo, viene contestata la circostanza che l’infortunio occorso al calciatore Pandolfi costituisse un “fatto notorio”, in quanto detta circostanza sarebbe smentita documentalmente.

Con il secondo motivo di censura, viene contestata la carenza di prova evidenziata dal giudice di prime cure sia con riferimento al nesso causale tra il comportamento della Turris ed il danno causato, che in relazione all’elemento soggettivo.

Con il terzo motivo di censura, viene contestata l’applicabilità al caso di specie degli artt. 93, comma 4 e 95, comma 7 delle NOIF.

 Con il quarto motivo di appello, viene contestata l’argomentazione secondo cui il Brescia Calcio avrebbe condotto la trattativa sebbene fosse al corrente della situazione fisica del calciatore.

 Si costituiva in giudizio la Turris Calcio s.r.l. eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del reclamo in quanto privo di sottoscrizione in formato digitale al pari della procura ad litem anche essa priva di sottoscrizione digitale per autentica. Nel merito argomentava per il rigetto del reclamo.

La parte reclamante, prima dell’udienza di discussione, procedeva a depositare il reclamo e la procura in formato digitale, corredati dalle firme digitali, invocando l’intervenuta sanatoria delle irregolarità, ai sensi dell’art. 49, comma 7, del codice di giustizia sportiva.

***

Con dispositivo n. 14/CFA/2021-2022 pubblicato in data 8 settembre 2021, il reclamo veniva respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Preliminarmente, occorre dare conto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Turris Calcio, in ordine alla mancata sottoscrizione con firma digitale sia del reclamo che dell’autentica del difensore alla procura alle liti conferita dal reclamante, in asserita violazione degli artt. 5, 6 e 9 delle regole tecniche operative del processo sportivo telematico della FIGC approvate con CU n. 16/A del 1° febbraio 2021.Il Collegio, tuttavia, ritiene superfluo approfondire lo scrutinio di tale questione, considerando l’infondatezza del reclamo e valorizzando, in ogni caso, le persistenti incertezze concernenti l’esatto coordinamento tra le regole tecniche e il codice della giustizia sportiva, suscettibili di determinare l’errore scusabile della parte interessata.

Al riguardo preme osservare che, secondo una possibile ricostruzione ermeneutica, l’eccezione risulterebbe meritevole di favorevole considerazione, in quanto nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall’art. 49, comma 7 CGS sulla sanatoria delle irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami, atteso che la carenza originaria della firma digitale inciderebbe sull’esistenza giuridica dell’atto stesso.

In ogni caso, ritiene il Collegio che, nella presente vicenda, possa trovare applicazione in via eccezionale l’istituto dell’errore scusabile.

Quest’ultimo, infatti, è suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dall’Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà nella domanda di giustizia ed un’effettiva diminuzione della tutela giustiziale.

Nel caso di specie, l’entrata in vigore in forma completa delle regole tecniche -operative del PST è avvenuta in data 1° luglio 2021, mentre il reclamo è datato 4 agosto 2021.

Un lasso di tempo così esiguo dall’entrata in vigore delle nuove regole, connesso con qualche difficoltà interpretativa, giustifica l’applicazione dell’errore scusabile e quindi della rimessione in termini del reclamante.

Infatti, il deposito eseguito sul portale del PST in data 7 settembre 2021 (il giorno prima dell’udienza) del reclamo e della procura sottoscritti digitalmente, indipendentemente dalla dubbia applicabilità dell’art. 49, comma, comma 7, CGS, è comunque idoneo a costituire il presupposto per la rimessione in termini in forza dell’errore scusabile in cui è incorso il reclamante.

2) Sempre in via preliminare occorre osservare quanto segue.

Questa Corte con decisione n. 106/CFA/2020/2021 nello scrutinare il rapporto tra le due società sportive, in relazione a controversia correlata, anch’essa, alla cessione del calciatore Pandolfi, aveva osservato che: “esula dalla cognizione del TFN e di questa Corte, l’esame del rapporto sottostante che ha generato il trasferimento del calciatore; ma tale declinatoria non comporta un diniego di giustizia in forza dell’art. 30 dello Statuto FIGC, secondo cui: comma 3: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI”; ovvero comma 4: “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”.

 Con la decisione di I° grado oggetto del presente reclamo, il Tribunale Federale Nazionale/SVE, con esplicita statuizione, invece, ha respinto sia l’eccezione di difetto di competenza (rectius giurisdizione), sia quella di violazione della regola del “ne bis in idem”, entrambe opposte dalla resistente Turris Calcio.

In assenza di gravame sul punto, neppure in forma incidentale, è precluso l’esame d’ufficio delle due questioni da parte di questo Collegio, essendo maturato al riguardo il giudicato interno.

Non è necessario esaminare, pertanto, le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado per affermare la propria giurisdizione, pur dovendosi rilevare che appare inconferente il richiamo all’art. 17.2, lettera e), dell’accordo collettivo del 18 luglio 2014, stipulato dalla FIGC/LNPB/AIPAC, che attiene alle controversie insorte tra le società sportive di serie B ed i preparatori atletici professionisti e cioè relativo a disciplina che esula dal contesto sottoposto all’esame di questa Corte ed in I° grado del TFN/VE.

3) Nel merito.

Nel merito, i motivi di reclamo, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere disattesi in quanto infondati, ancorché il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata debba essere in alcuni passaggi integrato.

Questa Corte non condivide l’avviso espresso dal Tribunale secondo cui l’infortunio occorso al calciatore Pandolfi dovesse ritenersi “fatto notorio o, comunque, conoscibile con gli strumenti dell’ordinaria diligenza”.

 Infatti, in punto di fatto, dalla documentazione agli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni rese dalle società negli scritti difensivi emerge chiaramente che entrambe le parti ignoravano l’entità dell’infortunio occorso al calciatore nel corso della partita del 30 gennaio 2021 tenutasi tra la Virtus Francavilla ed il Turris Calcio.

Costituisce altresì circostanza in fatto ineludibile e provata documentalmente che il trasferimento del calciatore veniva formalizzato nella serata dell’ultimo giorno di mercato in data 1° febbraio 2021, entro il termine di cui al C.U. n. 222/A del 15/6/2020 e che il giorno successivo (02 febbraio 2021) la Turris Calcio trasmetteva alla società Brescia Calcio la cartella sanitaria del Pandolfi ed un referto di RMN cui si era sottoposto il calciatore nel tardo pomeriggio del 1° febbraio 2021, che pervenuto alla Turris in data  2 febbraio 2021.

 Al riguardo merita essere richiamato quanto statuito da questa Corte nella precedente decisione n. 106/CFA/2020/2021: “dal combinato disposto degli artt. 93, comma 4° e 95, comma 7° delle NOIF, la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto, non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi presumere che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto, stesso non possono di per sé influire sul trasferimento”.

Al riguardo va osservato che la Turris Calcio era tenuta esclusivamente a sottoporre a visita medica il calciatore per il conseguimento dell’idoneità all’attività sportiva ai sensi dell’art. 43 delle NOIF ed a conservare la relativa certificazione ed al rispetto dell’art. 44, comma 4 delle NOIF che così recita: “Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve  essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società”.

Nella fattispecie in esame non si ravvisano da parte della Turris comportamenti assunti in violazione della suddetta normativa.

La scheda sanitaria trasmessa dalla Turris che non doveva essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento nel rispetto della citata normativa, non poteva ovviamente contenere alcun riferimento all’infortunio occorso.

 Conclusivamente, solo tale profilo, nessuna responsabilità appare addebitabile alla Turris calcio.

Peraltro, come detto, le NOIF vietano di condizionare il trasferimento di un calciatore all’esito di esami medici.

Conseguentemente, costituisce prassi costante, nonché principio di ordinaria diligenza, sottoporre il calciatore trasferendo a visita medica prima della stipula del contratto di trasferimento tra le società cedente e cessionaria.

Premesso quanto sopra non è rinvenibile neppure un profilo di responsabilità della società cedente per violazione dei principi del legittimo affidamento e del comportamento di buona fede a cui sono tenute le parti nel corso delle trattative ex artt. 1337 e 1338 c.c. che avrebbe generato una responsabilità ex art. 1440 c.c. per “dolo incidente”.

Questa figura di dolo attiene dunque alla formazione del contratto e la sua eventuale esistenza non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo, ma comporta soltanto che il contraente in mala fede (ossia che ha violato l'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.) è responsabile dei danni provocati dal suo comportamento illecito ed i danni vanno commisurati al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede (Cassazione civile sez. II, 16/04/2012, n.5965; anche Cass. 29/9/2005 n. 19024; Cass. 8/9/1999 n. 9523).

Il Brescia calcio fonda la domanda di risarcimento del danno per dolo incidens ex 1440 c.c. sul presupposto che la Turris, sfruttando le precarie condizioni di salute del calciatore, avrebbe posto in essere dei raggiri, consistenti nella reticenza in ordine alla reale gravità delle conseguenze dell’infortunio patito dal calciatore, la cui assenza avrebbe determinato la conclusione del contratto a condizioni diverse da quelle effettivamente raggiunte.

Il motivo deve essere rigettato in quanto assolutamente generico e rimasto privo di adeguato supporto probatorio.

Dalla documentazione agli atti emerge che la Turris Calcio ha avuto contezza delle conseguenze dell’infortunio del calciatore solo in data 2 febbraio 2021, al momento della consegna del referto della RMN e che non risulta provata aliunde la ricorrenza del dolo, né tantomeno della colpa grave, atteso che la società, non appena ne ha avuto notizia, ha immediatamente informato il Brescia calcio.

La tesi del reclamante si incentra sull’affermazione secondo cui il centro specialistico cui si era rivolto il calciatore Pandolfi per verificare le condizioni del ginocchio infortunato, si trova in un rapporto di strettissima collaborazione con la Società Turris. Pertanto, a dire del reclamante, si dovrebbe ragionevolmente presumere che la società Turris fosse a conoscenza della richiesta di visita specialistica, nonché della circostanza che l’esame fosse stato sollecitato proprio in considerazione dell’aggravarsi dei postumi dell’infortunio, perché immediatamente avvisata dal calciatore o dal Centro specialistico. Secondo il Brescia, quindi, la Turris avrebbe maliziosamente taciuto la gravità delle condizioni fisiche del Pandolfi.

Si tratta di una prospettazione in astratto non radicalmente implausibile, ma che non ha avuto processualmente adeguato riscontro istruttorio, anche tenendo conto del necessario rigore con cui la parte interessata deve dimostrare il dolo dell’altro contraente.

Le censure mosse dal reclamante non riescono, quindi, ad intaccare l'iter logico-motivazionale della decisione impugnata. La semplice allegazione di situazioni soggettive non è sufficiente a supplire all'individuazione di una condotta captatoria che invece la legge richiede e che, nello specifico non è stata dimostrata. Non risulta infatti specificato in cosa si sarebbero concretizzati i raggiri posti in essere dalla Turris, né altrettanto provata è la sussistenza dell'animus decipiendi, elemento invece necessario per fondare la richiesta di risarcimento danni (cfr. anche Tar Basilicata, 20 gennaio 2021, n. 36).

Nel caso in esame, alla luce degli elementi di fatto ricavabili dal reclamo e dalla decisione impugnata non v'è stata né la violazione di un obbligo di informazione, né la volontà di ottenere migliori condizioni di prezzo.

 Né potrebbe invocarsi il principio per il quale l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c., va oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale che implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. 29/9/2005 n. 19024).

È pur corretto affermare che il contraente non ha diritto di occultare i fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale (Cass. 5/2/2007 n. 2479), ma l'obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al contraente di manifestare i motivi di convenienza economica per i quali stipula il contratto, così da consentire all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e dalle altrui risorse (Cass. n. 5965/2012 cit.).

Conclusivamente, l'obbligo risarcitorio del contraente in mala fede, disciplinato dall'art. 1440 c.c., presuppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche sotto forma di menzogna ovvero di semplice reticenza qualificata, tali che, senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso ma a condizioni differenti rispetto a quelle pattuite. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone, dunque, che l'istante provi i raggiri e la male fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte.

Prova questa che risulta mancante nel caso in esame. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone, dunque, che l'istante provi i raggiri e la male fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte.

Conclusivamente, quindi, il reclamo deve essere respinto.      

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                              Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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