F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 010/CSA pubblicata il 7 Settembre 2021- Aurora Pro Patria 1919 S.r.l

Decisione n. 010/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 004/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente (relatore)

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 004/CSA/2021-2022, proposto dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana calcio professionistico di cui al Com. Uff. n. 7/CIT del 27.08.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.09.2021, il Not. Pasquale Marino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore n° 13 Andrea Boffelli, tesserato per la società Aurora Pro Patria nel corso di tutta la stagione sportiva 20-21 ed in quella corrente 21-22, ha subito un turno di squalifica nella competizione di Coppa Italia di Serie A nel corso della stagione 20-21.

Dopo la gara, in occasione della quale è stato irrogato il summenzionato provvedimento disciplinare, la Società di appartenenza non ha più disputato gare nel torneo di Coppa Italia 20-21 Serie A in quanto eliminata a seguito della gara medesima. Nella successiva stagione sportiva, e cioè nella presente, la Società in parola non ha maturato i requisiti per la partecipazione alla competizione della Coppa Italia Serie A ed ha, quindi, preso parte alla competizione di Coppa Italia organizzata dalla Lega Pro.

La decisione del giudice di prime cure consegue all'interpretazione della norma contenuta nel comma 7 dell’art. 21, nel cui secondo periodo si stabilisce che “La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”, norma che il medesimo ha ritenuto applicabile non solo alla fattispecie delineata nei commi precedenti del medesimo articolo, ma anche all’art. 19, comma 4, CGS che specificamente dispone “le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”

La ricorrente richiede l'annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice sportivo, ritenendo la sua decisione non corretta "laddove applica una deroga al principio della separazione delle competizioni non prevista dal CGS, il quale la consente solamente nel caso di trasferimento del calciatore ad altra squadra". A sostegno di tale tesi la ricorrente rinvia alla decisione n. 25/2018 del Collegio di garanzia del CONI.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento.

L'argomento interpretativo, meramente letterale, delle citate norme quale sostenuto dalla ricorrente trova contraria e più convincente analisi nelle motivazioni del Giudice Sportivo il quale, all'esito di una pregevole esposizione, in conclusione sostiene che "un’analisi sistematica delle norme concernenti l’esecuzione delle sanzioni evidenzia che il Legislatore federale, laddove ha voluto restringere il campo di applicazione delle norme, lo ha previsto espressamente".

Inoltre, ritiene la Corte, anche a motivo di ulteriore dissenso con la giurisprudenza citata dalla ricorrente, che la "ratio" ispiratrice della deroga contenuta nel comma 7 dell’art 21 CGS vada anche ricercata su argomenti di ragionevole e sensato pragmatismo.

Infatti, interpretando il comma 7, nel suo complesso, come applicabile alla sola ed esclusiva fattispecie “espiazione sanzioni” afferente i calciatore interessati dal trasferimento da una società ad un’altra, emergerebbero situazioni palesemente contrarie ai principi di equità ed efficacia delle sanzioni, in quanto:

- si creerebbe una evidente disparità di trattamento fra calciatori che permangono nella medesima società e quelli trasferiti;

- si materializzerebbe l'ipotesi di "non espiazione" della sanzione, ove il calciatore destinatario della stessa, e trasferito ad altra società, non rientrasse a disputare la medesima competizione nella quale ha commesso la violazione sanzionata. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE                                        

                                                                             Pasquale Marino 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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