F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN – SD del 08 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 885/519pf20-21/GC/am del 2 agosto 2021 nei confronti del sig. Giordano Mariani + altri – Reg. Prot. 13/TFN-SD
Decisione/0027/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0013/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Amedeo Citarella – Componente;
Paolo Clarizia – Componente (Relatore); Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 30 agosto 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 885/519pf20-21/GC/am del 2 agosto 2021 nei confronti dei sigg.ri Giordano Mariani, Giuseppe Matrisciano, Luciano Bartolini, Antonio Dell’Annunziata e della società SSD A RL Real Giulianova,
la seguente
DECISIONE
FATTO
Il 2 agosto 2021 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Nazionale Federale:
“- sig. GIORDANO MARIANI, all’epoca dei fatti, Segretario della SSD A RL REAL GIULIANOVA, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per avere favorito, anche attraverso l’intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, il tesseramento, la permanenza e il conseguente addestramento tecnico di giovani atleti presso la SSD A RL REAL GIULIANOVA, tra i quali certamente Raffaele Caterino Pio e Carmine Cesarano, in cambio condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l’impegno da parte dei calciatori di farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, ottenendo persino dal padre del calciatore Caterino, al momento della firma del tesseramento del figlio, il versamento di una somma di denaro in contanti di euro 350,00;
- sig. GIUSEPPE MATRISCIANO, soggetto, all’epoca dei fatti, non tesserato per alcuna società ma di fatto operante nell'interesse della Società SSD A RL REAL GIULIANOVA per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per aver e, nella stagione 2020/2021, svolto un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento del giovane calciatore Carmine Cesarano con la Società SSD ARL REAL GIULIANOVA e nell’interesse di quest’ultima, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo al riguardo nonché per aver avviato, promosso e pubblicizzato, in assenza delle necessarie autorizzazioni, per come dal medesimo dichiarato, una vera e propria attività professionale di intermediazione tramite l’Agenzia “Italia Player Agency”, il cui scopo è quello di «supportare giovani calciatori sia da un punto di vista tecnico che giuridico-contrattuale» ai fini dell’inserimento in società professionistiche o dilettantistiche;
-sig. LUCIANO BARTOLINI, all’epoca dei fatti tesserato, Presidente e legale rappresentante della SSD A RL REAL GIULIANOVA, per rispondere, nella richiamata qualità:
- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF per aver consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, che il sig. Massimiliano Pontrelli tesserato per la società quale dirigente accompagnatore, chiedesse tramite WA, a un soggetto allo stato non identificato, la disponibilità di un “buon calciatore” disposto a pagarsi il vitto e alloggio per una somma di euro 300,00 mensili” e ad elargire “una sovvenzione alla Società di euro 3.000,00, come dimostra lo screenshot dei messaggi pubblicati il 17 gennaio 2021, sulla pagina del social network Facebook “Calcio Malato/Pagato”, nonché procacciasse o, comunque, favorisse il tesseramento, anche attraverso l’intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, di giovani atleti, tra i quali certamente Raffaele Pio Caterino e Carmine Cesarano, presso la SSD A RL REAL GIULIANOVA proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l’impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio;
- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva Sportiva, con riferimento all’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, Massimiliano Pontrelli, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, svolgesse di fatto assunto il ruolo di Direttore Tecnico e occasionalmente quello di massaggiatore della prima squadra della SSD A RL REAL GIULIANOVA partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall’anagrafica federale, dalla distinta di gara in atti nonché dagli apporti narrativi acquisiti;
- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, il sig. Giordani Mariani, Segretario della società, favorisse, anche attraverso l’intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, il tesseramento, la permanenza e il conseguente addestramento tecnico di giovani atleti presso la SSD A RL REAL GIULIANOVA, tra i quali certamente Raffaele Caterino Pio e Carmine Cesarano, in cambio condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l’impegno da parte dei calciatori di farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, ed ottenesse persino dal padre del calciatore Caterino, al momento della firma del tesseramento del figlio, il versamento di una somma di denaro in contanti di euro 350,00;
- della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2 020/2021, che i signori Giuseppe Matrisciano e Antonio Dell’Annunziata in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo, svolgessero un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento dei giovani calciatori Carmine Cesarano e Raffaele Pio Caterino nell’interesse della Società
SSD A RL REAL GIULIANOVA;
- sig. ANTONIO DELL’ANNUNZIATA, iscritto nei ruoli quale Allenatore dilettante di terza categoria, soggetto, all’epoca dei fatti, non tesserato per alcuna società ma di fatto operante nell'interesse della Società SSD A RL REAL GIULIANOVA per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2, comma 2, e 4, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo C G S e all’art. 91 delle NOIF, nonché a gli artt . 16, 22, 37 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione 2020/2021, svolto attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori e, in particolare, per avere, svolto un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento del giovane calciatore Raffaele Caterino Pio con la Società SSD A RL REAL GIULIANOVA e nell’interesse di quest’ultima, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo;
- SSD A RL REAL GIULIANOVA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del
Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giordano Mariani, Antonio Dell’Annunziata, Massimiliano Pontrelli, Luciano Bartolini, Giuseppe Matrisciano, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata”.
In particolare, la Procura Federale avviava l’indagine a seguito della pubblicazione, il 17.1.2021, di un articolo su NotiziarioCalcio.com dal titolo “Un ds chiede a un calciator[e] di pagarsi vitto e alloggio: caos in serie D”, nel quale si dava atto della diffusione di uno screenshot, sulla pagina Facebook “Calcio Malato/Pagato” di messaggi inviati tramite whatsapp dal sig. Massimiliano Pontrelli a interlocutori ignoti, con i quali chiedeva l’indicazione di giocatori, “preferibilmente under”, disponibili ad essere tesserati sostenendo il club con un contributo e con il pagamento del convitto.
In base alle indagini della Procura Federale il sig. Massimiliano Pontrelli, il quale svolgeva di fatto il ruolo di Direttore Tecnico, nella stagione 2020/2021 tesserava due giovani giocatori, Raffaele Pio Caterino e Carmine Cesarano, chiedendo, con il benestare del Presidente e del Segretario della SSD A RL Real Giulianova, a questi ultimi di sostenere la Società con un contributo una
tantum e facendo fronte autonomamente alle spese del convitto.
In particolare, il sig. Raffaele Pio Caterino era tesserato tramite l’intermediazione del sig. Antonio Dell’Annunziata, soggetto privo dei necessari titoli abilitativi, previa assunzione da parte del giocatore dell’onere del pagamento di euro 300,00 mensili per vitto e alloggio; somma inizialmente corrisposta in contanti nelle mani del segretario Giordano Mariani.
Il sig. Carmine Cesarano, invece, era tesserato tramite l’intermediazione del sig. Giuseppe Matrisciano, soggetto privo dei necessari titoli abilitativi, previa assunzione da parte del giocatore dell’onere del pagamento del vitto e dell’alloggio.
Nel corso delle indagini emergeva inoltre che il sig. Giuseppe Matrisciano avrebbe gestito “una vera e propria attività professionale di intermediazione tramite l’agenzia di cui è titolare” in assenza delle necessarie autorizzazioni.
I deferiti non si sono costituiti, nonostante la regolare notifica dell’atto di deferimento e della fissazione dell’udienza.
All’udienza del 30 agosto 2021 è comparsa esclusivamente la Procura Federale, insistendo per l’accoglimento del deferimento e chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Giordano Mariani, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per il sig. Giuseppe Matrisciano, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per il sig- Luciano Bartolini, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- per il sig. Antonio Dell’Annunziata, mesi 8 (otto) di squalifica;
- per la società SSD A RL Real Giulianova, l’ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva l’incompetenza del Tribunale a valutare le condotte contestate ai sig.ri Giuseppe Matrisciano e Antonio Dell’Annunziata, in quanto relative allo svolgimento di attività d’intermediazione, riservata agli agenti sportivi, in assenza dei necessari titoli abilitativi e autorizzazioni.
In base all’art. 9, comma 1, lett. f, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, adottato con Comunicato ufficiale 125/A del 4.12.2020 ed entrato in vigore nella medesima data, la “Commissione Federale Agenti Sportivi […] adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20 del presente Regolamento”. In base ai primi due commi della richiamata disposizione: "1. La Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento.
2. Il procedimento è regolato da un apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi”.
Il Regolamento disciplinare, adottato con il medesimo Comunicato Ufficiale, alla lett. b) del secondo comma del primo articolo chiarisce che “2. La Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado: […] b) il compimento senza titolo, da parte di soggetti non iscritti al Registro nazionale:
- di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
- di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica della professione sportiva regolamentata di agente sportivo, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione anche minimale, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
Tale competenza è confermata anche dal Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi del Coni che, al primo comma dell’art. 13, stabilisce espressamente: “Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi, istituita presso la Federazione Sportiva Nazionale nel
cui ambito sono accaduti i fatti integranti violazione disciplinare, di esercitare la potestà disciplinare e di irrogare le rispettive sanzioni”.
Alla stregua delle richiamate disposizioni appare evidente che lo svolgimento di attività d’intermediazione nel tesseramento di giovani giocatori, l’utilizzo arbitrario della qualifica di agenti sportivi/procuratori e la pubblicizzazione di un’agenzia di procuratori in assenza dell’iscrizione nel Registro federale degli Agenti sportivi rientrano nella competenza della Commissione Federale Agenti Sportivi.
Per quanto concerne il deferimento dei sig.ri Giordano Mariani e Luciano Bartolini, nonché della SSD A RL Real Giulianova le contestazioni della Procura appaiono fondate.
Nell’ambito delle indagini il sig. Massimiliano Pontrelli ammetteva, sia di essere l’autore dei messaggi sopra richiamati con i quali si chiedeva ai Giocatori di corrispondere un contributo alla società e di provvedere alle spese del convitto, sia di aver agito nell’interesse del SSD A RL Real Giulianova, con il benestare del Presidente e del segretario, che erano a conoscenza sia “delle modalità di reperimento dei calciatori”, sia della circostanza che “il calciatore che intendeva tesserarsi con la società Giulianova doveva sostenere le spese di vitto e alloggio a proprio carico, secondo le modalità del contratto in essere dell’Albergo di Euro 350,00 mensili cadauno e del ristorante di Euro 7,50 a pasto”.
In particolare, poi, il sig. Massimiliano Pontrelli dichiarava di essere responsabile del tesseramento di due calciatori Under Raffaele Pio Caterino (2002) e Carmine Cesarano (2001), i quali sostenevano autonomamente le spese per il vitto e l’alloggio; il primo corrispondendo la retta direttamente alla società tramite bonifico bancario o in contanti.
I giovani calciatori, nel corso delle audizioni, confermavano di sostenere autonomamente le spese per il vitto e l’alloggio; in particolare, il primo affermava tra l’altro di aver corrisposto in contanti al Segretario, Giordano Mariani, la prima mensilità, mentre il secondo aggiungeva di essere a conoscenza di altri giocatori che pagavano la retta del convitto.
Anche sigg.ri Antonio dell’Annunziata e Giuseppe Matrisciano che avevano assistito i due calciatori nell’ambito del tesseramento, nel corso delle audizioni confermavano i fatti e, in particolare, di aver intrattenuto rapporti sia con il sig. Massimiliano Pontrelli, sia con il segretario Giordano Mariani per l’acquisizione dei giovani giocatori e di essere a conoscenza della circostanza che i calciatori avrebbero dovuto pagarsi il convitto.
Alla stregua di tali univoci riscontri appare evidente che le condotte contestate dalla Procura Federale in ordine al tesseramento dei calciatori appaiono confermate.
Condotte che sono gravemente lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva laddove una società richiede a un giovane giocatore di corrispondere una somma di denaro e di contribuire alle spese della società al fine di essere tesserato e poter giocare. La richiesta della dazione di una somma di denaro al fine di tesserare o di far giocare un giovane giocatore viola, infatti, i principi basilari della sana competizione sportiva, della lealtà e della formazione di un giovane.
Irrilevante, ai fini del presente deferimento, è la prova dell’effettiva dazione del contributo (tra l’altro confermata dai diretti interessati nell’ambito delle audizioni), essendo confermato dalle evidenze che tali richieste rappresentavano le modalità di reperimento dei giovani calciatori.
Per quanto concerne poi il ruolo del sig. Massimiliano Pontrelli all’interno della società dalle audizioni e dalle distinte di gara emerge chiaramente che lo stesso ha svolto il ruolo di Direttore Tecnico e occasionalmente massaggiatore in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.
Stante la gravità delle condotte contestate, che si pongono in diretta antitesi con i principi della lealtà sportiva e della corretta competizione posti a fondamento dello sport il Collegio ritiene congrue le seguenti sanzioni:
- al sig. Giordano Mariani, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- al sig. Luciano Bartolini, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- alla società SSD A RL Real Giulianova, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la propria incompetenza nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Matrisciano e Antonio Dell’Annunziata in favore della Commissione Federale Agenti Sportivi – FIGC; 2) Irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giordano Mariani, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- al sig. Luciano Bartolini, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- alla società SSD A RL Real Giulianova, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Paolo Clarizia
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 8 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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