F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFNT del 13 Settembre 2021 (motivazioni) – ASD Lornano Badesse Calcio / AC Reggiana 1919 Srl + altri – Reg. Prot. 5/TFN-ST
Decisione/0008/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0005/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Bucchi – Vice Presidente;
Francesco Corsi – Componente (Relatore);
Massimo Vasquez Giuliano – Componente;
Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato,
decidendo nella riunione fissata il giorno 1° settembre 2021, sul ricorso proposto dalla società ASD Lornano Badesse Calcio (matr. FIGC 934453) per l’annullamento e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia del tesseramento e del rapporto di prestazione da professionista, instaurato nella stagione sportiva 2021/2022 tra il calciatore Sorrentino Daniele Giovanni (n. 24.6.1997 - matr. FIGC 5412989) e la società AC Reggiana 1919 Srl (matr. FIGC 949637), e del relativo visto di esecutività rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e/o dalla FIGC per quanto di rispettiva competenza, nonché della Nota FIGC Prot. 5206/SS del 20.07.2021 e della Nota FIGC Prot. 5515/SS del 28.07.2021 e di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso e collegato,
la seguente
DECISIONE
Premesso che
I) L’intestato Tribunale veniva adito dalla Società ASD Lornano Badesse Calcio (matr. FIGC 934453) per la declaratoria dell’annullamento e/o della invalidità ed inefficacia del tesseramento, e del conseguente rapporto di prestazione da professionista, instaurato, per la corrente stagione sportiva 2021/2022, tra il calciatore Sorrentino Daniele Giovanni (n. 24.6.1997 – matr. FIGC 5412989) e la società AC Reggiana 1919 Srl (matr. FIGC 949637); e del relativo visto di esecutività rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e/o dalla FIGC per quanto di rispettiva competenza, nonché della nota FIGC Prot 5206/SS del 20/07/2021 e della Nota FIGC Prot. 5515/SS del 28.07.2021 e di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso e collegato.
II) Con distinti motivi di ricorso, parte ricorrente eccepiva l’invalidità del tesseramento del calciatore da parte della società professionistica evocata in giudizio (peraltro rimasta contumace, al pari degli altri resistenti, nonostante la regolarità delle vocationes in ius), in ragione e quale corollario dell’accordo economico pluriennale sottoscritto tra la stessa ricorrente e il calciatore in data ben antecedente la sottoscrizione del vincolo con la Società emiliana e tuttora asseritamente in vigore.
III) Veniva eccepito l’assoluto ed insanabile contrasto tra due norme delle N.O.I.F., scil. tra l’art. 94 ter N.O.I.F. e l’art. 113 N.O.I.F.
IV) Veniva prospettata una soluzione dell’asserita dicotomia attraverso l’attribuzione di una prevalenza della prima delle due norme, in particolare per l’ipotesi in cui gli accordi economici di durata pluriennale prevedano anche l’erogazione di una somma lorda annuale come nel caso di specie.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La tesi prospettata dalla ASD Lornano Badesse Calcio, seppur articolata e motivata, non è fondata e il tesseramento perfezionato tra il calciatore e la società AC Reggiana 1919 Srl risulta valido ed efficace.
Il conflitto tra le due norme, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, è meramente apparente.
L’art. 113 N.O.I.F., nelle intenzioni del legislatore federale, va inteso alla stregua di vera e propria norma di chiusura dell’ordinamento sportivo, ispirata e caratterizzata dall’evidente favor che si è inteso riservare alla possibilità che un calciatore “non professionista”, al ricorrere di determinate condizioni, stipuli un contratto con una società aderente alla Lega professionistica, per l’evidente maggior grado di tutela di cui godono i lavoratori sportivi in esito alla sottoscrizione del relativo rapporto.
L’art. 113 N.O.I.F. rispecchia, infatti, una precisa scelta del legislatore che, espressamente, ha inteso accordare al calciatore la possibilità, diversamente regolata a seconda del termine entro il quale il contratto con la società professionistica viene stipulato e depositato, di liberarsi dal vincolo con la società dilettantistica, al fine di sottoscrivere un contratto da professionista, con formazione di un vero e proprio rapporto lavorativo di carattere subordinato. In particolare, e per quanto di specifico interesse nel caso in esame, si prevede una efficacia automatica di tale contratto da professionista, con corrispondente svincolo a prescindere dal consenso della società dilettante di provenienza, per l’ipotesi in cui il contratto venga stipulato e depositato entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, come risulta essere avvenuto nel caso che ci occupa, in cui il calciatore Sorrentino e la società AC Reggiana 1919 Srl hanno concluso l’accordo in data 13.07.2021.
Il legislatore sportivo non ha inteso distinguere fra il caso di sottoscrizione di un rapporto di natura professionistica nel vigore di un precedente accordo economico con altra Società, dilettantistica, e l’evenienza della genesi del rapporto professionistico in assenza di altro, precedente, valido ed efficace, accordo economico con altra Società dilettantistica e non ha espressamente disciplinato la sorte degli accordi economici di durata pluriennale ancora in essere tra il calciatore e la società dilettantistica. In entrambi i casi, ove la stipula del contratto da professionista, e la conseguente nascita del rapporto di lavoro subordinato, intervengano nel rispetto del termine assegnato, si assiste, comunque, pur in assenza del consenso della Società dilettantistica, alla liberazione da ogni vincolo in precedenza assunto dal calciatore.
Merita un cenno la circostanza che, in effetti, l’art. 94 ter N.O.I.F. espressamente preveda come gli “accordi pluriennali” cessino di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei campionati generali (nonché, è bene aggiungere, di svincolo per morosità). Mancherebbe, dunque, lamenta di fatto la società ricorrente, una analoga previsione di perdita di efficacia di tali accordi pluriennali per l’ipotesi di stipulazione di un contratto da professionista.
La disposizione in questione, tuttavia, come già rilevato, si pone solo in apparente contrasto con l’art. 113 N.O.I.F., occupandosi, le due norme di temi diversi. Ove si voglia evitare di cedere alla tentazione di una non rigorosa e letterale interpretazione della espressione “trasferimento” utilizzata dall’art. 94 ter, facendo rientrare in tale ambito ogni forma di passaggio ad altra società e tra queste quella derivante dalla stipula di un contratto da professionista, deve ragionevolmente ritenersi che gli effetti cessativi dell’efficacia degli accordi di durata pluriennale che il legislatore federale ha espressamente previsto per le ipotesi di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei campionati generali (cui è da aggiungersi quella di svincolo per morosità), non possano non prodursi a fortiori nell’ipotesi di stipulazione, da parte del calciatore, di un contratto da professionista, in cui lo svincolo dalla società dilettantistica di appartenenza è espressamente previsto e determinato dallo stesso legislatore, attraverso il disposto di cui all’art. 113 N.O.I.F.
Tale ultima norma, infatti, si “preoccupa” di agevolare la formazione di contratti tra calciatori e società professionistiche, evidentemente riconoscendo, come già illustrato, un favor verso la creazione di rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione.
L’art. 94 ter N.O.I.F., diversamente, disciplina esclusivamente aspetti di carattere economico tra società dilettantistiche e tesserati. Il vincolo con la società dilettantistica non potrà che cessare di avere efficacia quale conseguenza diretta e immediata della nascita del rapporto con la nuova società professionistica.
Evidentemente l’accordo economico pluriennale avrà ancora ripercussioni, fra le parti, con riferimento alle obbligazioni adempiute dalla società cui non è seguita, né potrà oramai più seguire, alcuna contro-prestazione da parte del calciatore, ma si tratta di aspetti deferiti alla valutazione della Commissione federale ad hoc prevista e, all’occorrenza, di altra competente Sezione dell’intestato Tribunale Federale Nazionale.
Al di fuori dell’aspetto economico, l’art. 94 ter non può inficiare una precisa scelta del Legislatore, quella contenuta nell’art. 113, dovendosi, pertanto, ritenere perfettamente valido ed efficace il tesseramento del calciatore perfezionato dalla AC Reggiana 1919 Srl, in quanto intervenuto nel rispetto, anche cronologico, delle disposizioni federali.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla società ASD Lornano Badesse Calcio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Corsi Gioacchino Tornatore
Depositato in data 13 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia