F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0016/CFA pubblicata il 23 Settembre 2021 (motivazioni) – Gagliardi Francesco – Fricano Giacomo – Francesco Giuseppe Bruno – Calaciura Giuseppe – Ciadamidaro Giovanni Mirko – Alì Giovanni – A.S.D. Troina/Procura Federale

 

Decisione/0016/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0010/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0011/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0012/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0013/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0014/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Mezzacapo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari – Componente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami:

- numero 0010/CFA/2021-2022 proposto in data 13 agosto 2021 dal sig. Gagliardi Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo D’Angelo;

- numero 0011/CFA/2021-2022 proposto in data 16 agosto 2021 dal sig. Fricano Giacomo, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Sabato;

- numero 0012/CFA/2021-2022 proposto in data 16 agosto 2021 dal sig. Bruno Francesco Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Lattanzi e Flavia Tortorella;

- numero 0013/CFA/2021-2022 proposto in data 16 agosto 2021 dalla società A.S.D. Troina, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente sig.ra Alessandra Allegra, nonché dai sig.ri Calaciura Giuseppe, Ciadamidaro Giovanni Mirko e Alì Giovanni, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Mattia Grassani;

- numero 0014/CFA/2021-2022 proposto in data 16 agosto 2021 dal sig. Compagno Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Sabato;

tutti per l’annullamento, in parte qua, nei limiti del rispettivo interesse, della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0020/TFNSD del 10 agosto 2021;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti i decreti tutti 17 agosto 2021 con cui il Presidente della Corte Federale d’Appello ha disposto l’assegnazione dei reclami stessi alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 99 CGS, sussistendo profili di rilevanza e di principio delle questioni sollevate; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 13 settembre 2021, l’avv. Carlo Saltelli e uditi:

- per il reclamante sig. Gagliardi Francesco, l'avv. Massimo D'Angelo;

- per i reclamanti signori Fricano Giacomo e Compagno Giovanni, l'avv. Marco Sabato;

- per il reclamante sig. Bruno Francesco Giuseppe, l’avv. Flavia Tortorella;

- per i reclamanti società A.S.D. Troina e sig.ri Calaciura Giuseppe, Ciadamidaro Giovanni Mirko e Alì Giovanni, gli avv.ti Grassani e Carlutti;

- per la Procura Federale, l'avv. Ricciardi; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.All’esito di una complessa e articolata attività d’indagine, avviata a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica di Enna di atti relativi a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati partecipanti al Campionato di Serie D, stagione sportiva 2019/2020, girone, la Procura Federale della FIGC, in relazione alle gare:

A) Licata – Alcamo d ll’8 prile 2010, valevole per il Campi nato Regionale Sicili n di Eccellenza, gir. B, s.s. 2017/2018;

B) Troina – Rotonda del 3 aprile 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2018/2019;

C) Acireale - Troina del 22 settembre 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2019/2020;

D) Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2019/2020;

E) Gela – Troina del 3 febbraio 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2018/2019;

F) Sancataldese – Troina del 14 aprile 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2018/2019;

G) Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2019/2020;

H) San Tommaso – Acireale del 9 febbraio 2020, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2019/2020;

I) Troina – Marina di Ragusa del 16 febbraio 2020, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2019/2020;

J) Marsala - Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2019/2020;

K) Troina – San Tommaso del 2 febbraio 2020, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, gir. I, s.s. 2019/2020;

deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- i sig.ri Marchese Baldo, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Alba Alcamo 1928 S.R.L., Massimino Enrico, all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Licata e Scimoncelli Danilo, all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Licata per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Licata – Alcamo disputata l’8 aprile 2018, valevole per il Campionato di Eccellenza Gir. B, stagione sportiva 2017-18, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Licata), allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica (al tempo in corsa con l’antagonista Marsala per la vittoria finale del Campionato e quindi per la conseguente promozione in serie D). Più precisamente, per avere il Marchese, unitamente al Massimino e allo Scimoncelli, al termine del primo tempo della gara de qua e quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 e quindi in bilico, avvicinato negli spogliatoi dello stadio teatro dell’evento l’allenatore dell’Alcamo, Sig. Boncore Davide, rivolgendogli le seguenti parole “mister facciamoci amico il Licata che sono sicuri i soldi” e mostrandogli nel contempo la somma di 8.000,00 in contanti e un assegno dell’importo di 7.000,00 (per un totale di 15.000,00), somme che dovevano servire ad assicurare la vittoria finale alla squadra del Licata, senza tuttavia riuscire nell’intento per il fermo rifiuto opposto dal Boncore che peraltro al termine della gara rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore dell’Alcamo;

- il sig. Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la S.S.D. Alba Alcamo 1928 s.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del tentativo di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Licata – Alcamo dell’8 aprile 2018;

- la S.S.D. Alba Alcamo 1928 s.r.l., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 2, e 7, comma 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 1 e 2, e 30 comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo Presidente (sig. Marchese Baldo) e tesserato (sig. Boncore Giuseppe Davide) relativamente alla gara Licata – Alcamo dell’8 aprile 2018;

- l’ASD Licata, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 7, comma 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo tesserati (signori Massimino Enrico e Scimoncelli Danilo) relativamente alla gara Licata – Alcamo dell’8 aprile 2018;

- i signori Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD Troina; Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Troina; Ciadamidaro Giovanni Mirko, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente accompagnatore della ASD Troina; Bruno Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario (con potere di firma e rappresentanza) della ASD Rotonda Calcio e Bruno Vincenzo, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1 bis, comma 5, del C. G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (ex art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD Rotonda Calcio (figlio di Bruno Francesco Giuseppe e amministratore unico della CO.E.SE. Costruzioni e Servizi s.r.l., società direttamente riconducibile alla famiglia Bruno), per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, co.1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato della gara Troina – Rotonda, disputata il 3 aprile 2019 e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. I, stagione sportiva 2018-19 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della ASD Rotonda Calcio allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: I) i signori Dell’Arte Silvestro Dario e Bruno Francesco Giuseppe, per aver concordato tra loro di combinare l’incontro de quo ed assicurare, dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro (pattuita nella misura di 34.700,00), la vittoria all’ASD Rotonda Calcio; II) i signori Bruno Francesco Giuseppe e Bruno Vincenzo per aver messo a disposizione, anche attraverso la CO.E.SE. Costruzioni e Servizi s.r.l., di cui quest’ultimo era amministratore unico, la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; III) i signori Dell’Arte Silvestro Dario e Ciadamidaro Giovanni Mirko, quest’ultimo nella partita de qua presente unitamente al primo sul terreno di gioco nella veste di allenatore in seconda del Troina stante l’assenza del tecnico titolare (sig. Bonocore Giuseppe Davide), per aver al 41° minuto del primo tempo dell’incontro concertato tra loro e deciso l’ingresso in campo del calciatore Concorso Alex (classe 1999) in luogo del calciatore Sibide Chamberlain Oalia (classe 2000), lasciando in tal modo, volontariamente, che la propria squadra continuasse a giocare senza avere però in campo alcun “under”, così determinando le condizioni tecniche per la conseguente vittoria a tavolino della squadra avversaria ASD Rotonda Calcio (0-3 successivamente inflitto dal Giudice Sportivo alla ASD Troina per violazione del regolamento sugli “under” giusta propria delibera del 16.4.2019 adottata in accoglimento di tempestivo ricorso presentato dalla società ASD Rotonda Calcio) e quindi l’alterazione del diverso risultato conseguito sul campo (1-0); IV) il sig. Boncore Giuseppe Davide per aver deciso volontariamente, dopo essere anticipatamente venuto a conoscenza parlando con il Dell’Arte Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare” la gara de qua e pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra, di non sedere in panchina e di non guidare i propri calciatori in occasione della ridetta gara, così alterandone il regolare svolgimento; con l’aggravante per tutti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (comma 6 dell’art. 30 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD Rotonda Calcio, nonché, per i soli signori Dell’Arte Silvestro Dario e Boncore Giuseppe Davide anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare;

- il sig. Raia Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza, parlando con il sig. Dell’Arte Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare” la gara Troina – Rotonda del 3 aprile 2019;

- il sig. Calaciura Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Troina – Rotonda del 3 aprile 2019;

- il signor Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- il sig. Bruno Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario della ASD Rotonda Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

- la società A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri tesserati signori Dell’Arte Silvestro Dario, Ciadamidaro Giovanni Mirko, Boncore Giuseppe Davide, Raia Gianluca e Calaciura Giuseppe relativamente alla gara Troina – Rotonda del 3 aprile 2019; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere dai signori Dell’Arte Silvestro Dario e Boncore Giuseppe Davide; nonché con l’ulteriore aggravante per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- la società ASD Rotonda Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 2, e 7, commi 3 e 4, del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (artt. 6, comma 1 e 2, e 30, comma 3 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati al proprio Presidente Onorario, sig. Bruno Francesco Giuseppe (con potere di firma e rappresentanza), nonché al sig. Bruno Vincenzo, in relazione alla gara Troina – Rotonda del 3 aprile 2019; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (art.30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché del vantaggio in classifica conseguito;

- il sig. Serenari Daniel, all’epoca dei fatti calciatore (portiere) della A.S.D. Troina, per rispondere della violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere in concorso con altri soggetti, allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Acireale – Troina, disputa il 22 settembre 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. I, stagione sportiva 2019-20, in modo tale che la stessa terminasse con il risultato di 4-2 in favore della squadra ospitante (Acireale), risultato quest’ultimo sul quale lo stesso aveva in precedenza scommesso così, peraltro, contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza. Più in particolare, per aver il sig. Serenari alterato la propria prestazione in campo in occasione della gara in questione, rendendosi autore di diversi errori grossolani commessi volontariamente al fine di favorire le segnature dell’Acireale e, conseguentemente, di determinare la sconfitta della propria squadra per 4-2 in modo da poter conseguire quale utilità o vantaggio personali la somma di 2.900,00, frutto della scommessa da egli in precedenza effettuata sulla partita de qua, puntando (scommettendo la somma di 50,00) proprio sul risultato finale esatto di 4-2 (scommessa effettuata presso l’agenzia EUROBET PV - 14524, sita in Siracusa, viale Scala Greca n. 324); con le aggravanti di cui agli artt. 14, comma 1, lett. i), e 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’aver commesso il fatto per assicurare a sé un vantaggio e della effettiva alterazione del risultato della gara;

- il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti Direttore generale della A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio l Procura Federale di essere venuta conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Raia Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Compagno Giovanni, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Fricano Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Ciadamidaro Giovanni Mirko, all’epoca dei fatti tesserato (allenatore in 2^) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Calaciura Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Siciliano Francesco, all’epoca dei fatti Segretario (tesoriere) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- il sig. Gagliardi Francesco, all’epoca dei fatti tesserato (allenatore portieri) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, nonché della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri, all’epoca dei fatti, dirigenti e tesserati, signori Serenari Daniel, Giuffrida Walter, Boncore Giuseppe Davide, Raia Gianluca, Compagno Giovanni, Fricano Giacomo, Ciadamidaro Giovanni Mirko, Calaciura Giuseppe, Siciliano Francesco e Gagliardi Francesco relativamente alla gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019; con le aggravanti di cui all’art. 30, comma 6, del C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere;

- l’A.S.D. Città di Acireale 1946, a titolo di responsabilità presunta ai sensi degli artt. 6, comma 5, e 30, comma 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al sig. Serenari Daniel relativamente alla gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019;

- i signori Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, del CGS, attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto); Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, del C.G.S., attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (“patron” della Società  e in quanto tale quale principale sponsor della stessa, maggiore sostenitore economico della medesima); Acri Orazio (detto Pierino), all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Olympic Rossanese 1909, per rispondere della violazione dell’art. 30, co.1, del C.G.S. per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco a tentare di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, valevole (qu le recupero della partita disputata il 24 novembre 2019 e interrotta al 54° minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco) per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. I, stagione sportiva 2019-20, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Corigliano Calabro) allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: I) il sig. Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 3 gennaio 2020, contattato telefonicamente il sig. ACRI Orazio (detto Pierino) quale persona “vicina” al sig. Nucaro Mauro, consigliere della ASD Corigliano Calabro (ma di fatto “ patron” della società tanto da essere appellato come Presidente) per concertare e trattare con questi, per conto del sig. Alì Giovanni, la combine della gara de qua; II) i signori Dell’Arte Silvestro Dario e Nucaro Mauro per essersi incontrati, in data 4 gennaio 2020, presso il ristorante “La Napoletana”, sito in Ganzirri (ME), per discutere tra di loro i termini dell’accordo illecito sotteso alla combine della gara; III) il sig. Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 5 gennaio 2020, telefonato dapprima al sig. Alì Giovanni e dappoi al sig. Acri Orazio (detto Pierino) per cercare di mediare sulla provvista di denaro che avrebbe dovuto essere corrisposta dal sig. Nucaro per assicurare la vittoria alla propria squadra senza, tuttavia, riuscire nell’intento in quanto il prezzo offerto dal sig. Nucaro Mauro (pari ad 5.000,00) era ritenuto troppo basso dal sig. Alì Giovanni; con le aggravanti per tutti di cui all’art. 14, comma 1, lett. i), del C.G.S. dell’aver agito per assicurare a sé o ad altri un vantaggio; per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario per il sig. Alì Giovanni anche con l’ulteriore aggravante di cui all’art.30, co.6, del C.G.S. della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare; per il solo sig. Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co. 1, lett. m), del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti Direttore generale della A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Nucaro Mauro, consigliere della ASD Corigliano Calabro (ma di fatto “patron” della società tanto da essere appellato come Presidente), avesse tentato di alterare lo svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, offrendo al sig. Alì Giovanni, “patron” del Troina, una somma di denaro al fine di assicurare la vittoria alla propria squadra;

- il sig. Romano Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore (team manager) della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del tentativo di “combine” della gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, per essere stato egli prima dell’inizio di detta gara avvicinato sul terreno di gioco da un soggetto riconducibile alla compagine calabrese che ebbe a chiedergli come fosse possibile “sistemare la partita”;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai signori Giuffrida Walter, Romano Giuseppe, Dell’Arte Silvestro Dario ed Alì Giovanni, relativamente alla gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020; con la aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del C.G.S. della pluralità di illeciti posti in essere dai signori Dell’Arte Silvestro Dario e Alì Giovanni; nonché con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- l’A.S.D. Corigliano Calabro, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio, al tempo, consigliere, sig. Nucaro Mauro, relativamente alla gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, in particolare per violazione dell’art. 30, comma 1, C.G.S.;

- l’A.S.D. Olimpyc Rossanese, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente, sig. Acri Orazio (detto Pierino);

- il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Troina per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,  commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere lo stesso, prima della gara Gela – Troina del 3 febbraio 2019, valevole per il girone I, del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, chiese ai calciatori ed al tecnico tesserati per la A.S.D. Troina se acconsentissero ad alterare il risultato della gara, ricevendo dagli stessi un rifiuto; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario in relazione alla gara Gela – Troina del 3 febbraio 2019; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;

- i signori Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, e Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara Gela – Troina del 3 febbraio 2019, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter in relazione alla gara Gela – Trina del 3 febbraio 2019;

- i signori Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Troina; Alì Giovanni , all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina; Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere gli stessi, prima della gara San Cataldese – Troina del 14 aprile 2019, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. In particolare: il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, chiedeva ai calciatori tesserati per la A.S.D. Troina se acconsentissero ad alterare il risultato della gara facendo maturare una sconfitta per la loro squadra di appartenenza; il sig. Alì Giovanni, poi, consigliava al sig. Boncore Giuseppe Davide, tecnico della prima squadra, di non sedere in panchina in occasione della stessa gara ed al sig. Dell’Arte Silvestro Dario, dirigente della medesima società, di schierare una squadra composta di soltanto di giovani calciatori; il sig. Boncore Giuseppe Davide, poi, pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra della società, volontariamente non sedeva in panchina in occasione della gara appena citata e non guidava i propri calciatori in occasione dell’incontro, così alterando il regolare svolgimento della gara privando i calciatori della guida dell’allenatore titolare della compagine; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dai signori Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Boncore Giuseppe Davide;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Boncore Giuseppe Davide in relazione alla gara San Cataldese – Troina del 14 aprile 2019; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dai signori Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Boncore Giuseppe Davide;

- il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara San Cataldese – Troina del 13 aprile 2019, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al

16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuffrida Walter in relazione alla gara San Cataldese – Troina del 14 aprile 2019;

- i signori Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Licata Calcio; Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina; Massimino Enrico, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Licata Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli stessi, prima della gara Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. In particolare: il sig. Dell’Arte Silvestro Dario nei giorni precedenti all’incontro, e segnatamente dal 2 al 5.2.2020, intratteneva una serie di contatti, sia telefonici che di persona, con un soggetto non compiutamente identificato ma certamente portatore degli interessi della società del Corigliano, con il quale concordava l’alterazione del risultato della gara indicata con la previsione della vittoria per la compagine calabrese; il predetto sig. Dell’Arte Silvestro Dario, poi, durante e dopo i contatti concordava le azioni da porre in essere ed aggiornava dello sviluppo degli stessi sia il sig. Alì Giovanni che il sig. Massimino Enrico, che con lui erano sodali nell’organizzazione dell’illecito; il sig. Massimino Enrico per il Licata ed il sig. Nucaro Mauro per il Corigliano, poi, entravano direttamente in contatto tra loro per concordare l’alterazione del risultato della gara, che non si concretizzava a causa del mancato versamento da parte della società calabrese, prima della partita, delle somme pattuite per l’alterazione del risultato dell’incontro; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai signori Dell’Arte Silvestro Dario, Alì Giovanni e Nucaro Mauro; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- l’A.S.D. Licata Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Dell’Arte Silvestro Dario e Massimino Enrico in relazione alla gara Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario; nonché per il solo Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m) del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- l’A.S.D. Corigliano Calabro, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Nucaro Mauro in relazione alla gara Licata – Corigliano d l 9 febbraio 2020;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020;

- il sig. Acri (detto Pierino), all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Olympic Rossanese 1909, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

- l’A.S.D. Olympic Rossanese 1909, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS in ordine agli addebiti quali sopra contestati al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente, sig. Acri Orazio (detto Pierino) in relazione alla gara Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020;

- il sig. Chiavaro Agatino Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Città di Acireale 1946, per rispondere della violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, prima della gara San Tommaso – Acireale del 9 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. In particolare il sig. predetto Chiavaro Agatino Alessandro nei giorni precedenti all’incontro aveva proposto a tesserati della compagine del San Tommaso l’alterazione del risultato della gara a loro favore, a fronte del pagamento di una somma di denaro;

- l’A.S.D. Città di Acireale 1946, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Chiavaro Agatino Alessandro in relazione alla gara San Tommaso – Acireale del 9 febbraio 2020;

- il sig. Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara San Tommaso – Acireale del 9 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, nonché dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alì Giovanni in relazione alla gara San Tommaso -  Acireale del 9 febbraio 2020;

- il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere lo stesso, prima della gara Troina – Marina di Ragusa del 16 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. In particolare il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, contattava telefonicamente il sig. Francesco Antonio Postorino, Presidente di fatto della società ragusana, offrendosi di ricorrere alle sue conoscenze per alterare il risultato della gara, ricevendo dallo stesso un rifiuto; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- il sig. Postorino Francesco Antonio, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. Marina di Ragusa, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Troina – Marina di Ragusa del 16 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

- l’A.S.D. Marina di Ragusa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Postorino Francesco Antonio;

- i signori Cottone Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società S.S.D. Marsala Calcio a r.l., e Boncore Davide Giuseppe, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere gli stessi, prima della gara Marsala – Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con alcuni giocatori ed altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. In particolare per avere, prima dello svolgimento della gara in parola, concluso un accordo per l’alterazione del risultato della gara a favore del Marsala, non concretizzatasi per la ferma opposizione dell’allenatore di tale ultima società, sig. Nicola Terranova; con l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi;

- la S.S.D. Marsala Calcio a r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Cottone Domenico;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai s nsi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Boncore Giuseppe D vide; c n l’aggravante per il sig. Boncore Davide Giuseppe di cui all’art. 30,


comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi;

- il sig. Terranova Nicola, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Marsala Calcio a r.l., per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, perché venuto a conoscenza di atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Marsala – Trina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

- i signori Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto);  Trovato Alessandro, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. Città di Acireale 1946; Vetere Ivano, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono, per rispondere della violazione dell’art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere effettuato scommesse, anche relative alla gara in oggetto, presso un’agenzia di Palermo. In particolare i signori Vetere e Trovato commentavano l’esito e la consistenza delle scommesse, alcune delle quali riconducibili al sig. Dell’Arte Silvestro Dario, in occasione di conversazioni telefoniche, alle quali seguiva scambio, via whatsapp, delle relative schedine giocate; con l’aggravante, per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario; con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

- l’A.S.D. Città di Acireale 1946, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Trovato Alessandro;

- l’ASD Polisportiva Castelbuono, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;

- i signori Trovato Alessandro, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.S.D. Città di Acireale 1946, e Vetere Ivano, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono, per rispondere della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Dell’Arte Silvestro Dario avesse effettuato scommesse, anche sulla gara Marsala – Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in un’agenzia di Palermo;

- l’A.S.D. Città di Acireale 1946, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Trovato Alessandro;

- l’ASD Polisportiva Castelbuono, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;

- il sig. Vetere Ivano, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Polisportiva Castelbuono (attualmente dirigente accompagnatore della società ASD Supergiovane Castelbuono), per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

- l’ASD Supergiovane Caselbuono, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vetere Ivano;

- i signori Bonocore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Troina, e Gagliardi Francesco, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 24, comma 5, del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuti a conoscenza del fatto che in agenzie di Palermo, Catania e Siracusa venivano effettuate scommesse sulla gara Marsala – Troina del 23 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, ad opera di tesserati o soggetti che svolgevano attività rilevante nell’ambito e nell’interesse di una delle due società che hanno disputato tale incontro;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Boncore Giuseppe Davide e Gagliardi Francesco;

- i signori Cucciniello Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. San Tommaso Calcio; Del Gaudio Francesco, all’epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società A.C.D. San Tommaso Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., per avere gli stessi, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, prima e durante la gara Troina – San Tommaso del 2 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i signori Cucciniello Marco e Del Gaudio Francesco, contattavano telefonicamente il sig. Giuffrida Walter, all’epoca dei fatti DG dell’A.S.D. Troina, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Davide Giuseppe Boncore, allenatore dell’A.S.D. Troina, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto;

- l’A.C.D. San Tommaso Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco e Liquidato Stefano;

- i signori Boncore Giuseppe Davide, all’ poca de fatti tecnico tesserato p la società A.S.D. Troina, e Giuffrida Walter, all’epoca d i fatti Direttore Generale della società A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara Troina – San Tommaso del 2 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Boncore Giuseppe Davide e Giuffrida Walter;

- il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina nel periodo successivo al 18 luglio 2019 e quantomeno fino al 16 febbraio 2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18 luglio 2019, che aveva inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni;

- il sig. Dell’Arte Pietro, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina in periodo successivo al 18 luglio 2019 e fino al 28 ottobre 2019, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18 luglio 2019 che aveva inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessario nella condotta posta in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;

- la sig.ra Allegra Alessandra, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere consentito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario di svolgere attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Troina dal 28 ottobre 2019 quantomeno fino al 16 febbraio 2020, nonostante il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 9/TFN – SD del 18 luglio 2019, che aveva inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per la durata di quattro anni, anche quale concorrente necessaria nella condotta posta in essere dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;

- l’A.S.D. Troina, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Dell’Arte Pietro, Allegra Alessandra e Dell’Arte Silvestro Dario.

2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione n. 0020/TFN-SD del 10 agosto 2021, definitivamente pronunciando sul predetto deferimento (n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 e atto di rinnovazione 12791/396 pf2021/GC/blp del 12 giugno 2021), richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la struttura dell’illecito sportivo e ritenuto non sufficientemente provate le ipotesi di illecito sportivo quanto alle gare Licata – Alcamo dell’8 aprile 2018, Gela – Troina del 3 febbraio 2020, San Cataldese – Troina del 14 aprile 2019, Licata – Corigliano del 9 febbraio 2020, San Tommaso – Acireale del 9 febbraio 2020, Marsala – Troina del 23 febbraio 2020 e Troina – San Tommaso del 2 febbraio 2020, derubricando la tesi accusatoria relativa a quest’ultima in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ex art. 4, comma 1, dell’art. 4 C.G.S., ha:

- dichiarato estinto il procedimento nei confronti del sig. Pietro Dell’Arte per intervenuto decesso;

- dato atto delle dichiarazioni di efficacia degli accordi intervenuti con la Procura Federale con i signor Walter Giuffrida, Gianluca Raia, Giuseppe Romano e Francesco Siciliano;

- prosciolto dalle incolpazioni loro ascritte i signori Alessandra Allegra; Vincenzo Bruno; Agatino Alessandro Chiavaro; Domenico Cottone; Enrico Massimino; Baldo Marchese; Danilo Scimonelli; Nicola Terranova e Alessandro Trovato, nonché le società ASD Città di Acireale 1946; ASD Licata Calcio; ASD Polisportiva Castelbuono; SSD Marsala Calcio a r.l.;

- riconosciuto responsabili delle incolpazioni loro ascritte, irrogando le sanzioni a fianco di ognuno indicate:

-- i signori: Orazio Acri, inibizione per anni 4 (quattro); Giovanni Alì, inibizione per anni 4 (quattro); Giuseppe Davide Boncore squalifica per mesi 6 (sei); Francesco Giuseppe Bruno, inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 2 (due); Giuseppe Calaciura, inibizione per anni 1 (uno); Giovanni Mirko Ciadamidaro, inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 9 (nove); Giovanni Compagno, squalifica per anni I (uno); Marco Cucciniello, inibizione per mesi 4 (quattro); Francesco Del Gaudio, inibizione per mesi 4 (quattro); Silvestro Dario Dell’Arte, inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; Giacomo Fricano, squalifica per anni 1 (uno); Francesco Gagliardi, squalifica per anni I (uno); Francesco Antonio Postorino, inibizione per mesi 9 (nove); Daniel Serenari, squalifica per anni 5 (cinque); Ivano Vetere, inibizione per mesi 2 (due);

-- le società: ACD San Tommaso Calcio, ammenda di euro 1.000,00 (mille/00); ASD Corigliano Calabro, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile, e ammenda di euro 300,00 (trecento/00); ASD Marina di Ragusa, ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00); ASD Olympic Rossanese 1909, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato. nella prima stagione sportiva utile; ASD Rotonda Calcio, penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile; ASD Supergiovane Castelbuono, ammenda di euro 100.00 (cento/00); ASD Troina, penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile, e ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00); SSD Alba Alcamo 1928 srl, ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00).

3. Con atto notificato via pec il 13 agosto 2021 il sig. Gagliardi Francesco ha proposto reclamo ex art. 115 CGS (numero 0010/CFA/2021-2022) avverso la indicata decisione 0020/TFNSD-2021-2022 del 29 luglio 2021 dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della squalifica per anni 1 (uno), in relazione alla partita Acireale Troina del 22 settembre 2019 (Stagione sportiva 2019/2020, Campionato Serie D – girone I, conclusasi con il risultato di 4-2. Il reclamo è affidato a tre ordini di censure.

3.1. Con il primo motivo il reclamante sostiene che la richiesta di deferimento avanzata dalla Procura Federale avrebbe dovuto essere dichiara improcedibile per inapplicabilità soggettiva delle sanzioni previste dal CGS, in quanto egli non era tesserato ed il fondamento della sua responsabilità sportiva, come affermata dal Tribunale, risiederebbe nell’ “aver svolto una qualche attività rilevante per l’ordinamento sportivo”.

Sennonché tale conclusione, a suo avviso, non sarebbe condivisibile in quanto “… nonostante la generica formulazione dell’art. 2, comma 1, CGS (che parrebbe estendere le sanzioni anche ai tecnici non tesserati), l’art. 9 del medesimo Codice – il quale è collocato nella <<“Parte I – Disciplina”, “Titolo II – Norme di Comportamento”, Capo III – Sanzioni”, “Sezione I – Sanzioni in generale”>> – prevede espressamene che le sanzioni ivi elencate, tra le quali anche la squalifica, sono applicabili esclusivamente ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati”; inoltre non sarebbe rilevante e decisivo il richiamo ai soggetti dell’art. 2 contenuto negli artt. 24, comma 5, e 30, comma 7, CGS, dal momento che l’articolo 9 sarebbe norma speciale che derogherebbe la generica previsione del citato art. 2.

Pertanto, non essendo mai stato tesserato per alcuna società sportiva, il reclamante assume che non avrebbe potuto essere destinatario di una sanzione disciplinare.

Sotto altro concorrente profilo il reclamante evidenzia che il convincimento del Tribunale, secondo cui egli avrebbe comunque svolto “una qualche attività rilevante per l’ordinamento sportivo”, sarebbe carente di adeguata motivazione e non supportato da alcun elemento probatorio e peraltro riposerebbe su di una illegittima modificazione in fatto della originaria contestazione, ove la sua pretesa responsabilità era stata riferita al tesseramento quale allenatore dei portieri, con conseguente violazione del diritto di difesa.

3.2. Con il secondo motivo di censura il reclamante rileva che, in ogni caso, anche con riferimento alla partita Acireale – Troina del 22 settembre 2019, egli avrebbe dovuto essere prosciolto dai fatti contestatigli col deferimento, consistiti nell’aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019 e che lo stesso Serenari Daniel avesse scommesso sulla gara suddetta.

A suo avviso infatti il Tribunale Federale avrebbe inammissibilmente ed inopinatamente equiparato la sua posizione in ordine all’apprezzamento dei fatti posti in essere dal Serenari Daniel a quella dei signori Ciaramidaro, Calaciura, Compagno e Firicano, senza tener conto che egli non faceva parte del gruppo whatsapp, sul quale il Serenari aveva postato il video (che lo ritraeva mentre maneggiava una grossa somma di danaro); non si trovava a bordo del pullman sul quale erano avvenuto il confronto tra alcuni giocatori e l’allenatore Bonocore circa le presunte condotte illecite poste in essere dal Serenari; non gli era mai stato mostrato il ricordato video postato sul gruppo whatsapp e non aveva mai avuto contatti diretti col predetto Serenari, avendo per contro partecipato ad un unico incontro sulla vicenda con i signori Giuffrida e Boncore, che avevano convocato il Serenari per avere spiegazioni sul video postato sul gruppo whatsapp, incontro nel corso del quale il Serenari non aveva ammesso i fatti, fornendo proprie giustificazioni. Insomma, secondo il reclamante, egli non avrebbe mai avuto (né potuto avere) piena e diretta conoscenza e consapevolezza dei fatti in contestazione (ovverosia che il portiere del Troina avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara, nonché che lo stesso giocatore avesse scommesso sulla predetta gara), così che non poteva sussistere nei suoi confronti alcun obbligo di denuncia, trattandosi di un mero sospetto, alimentato da mere dicerie, come si ricavava dalle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda (denuncia/querela DI Walter Giuffrida; s.i.t. Fricano Giacomo del 20 luglio 2020; s.i.t. Boncore Giuseppe Davide del 14 luglio 2020; s.i. Raia Gianluca del 20 luglio 2020; audizione Giuffrida Walter del 3 febbraio 2021).

Peraltro il reclamante non manca di sottolineare che non sarebbe dato comprendere quali sarebbero state le risultanze documentali all’epoca a lui sottoposte che avrebbero corroborato la percezione del fatto.

3.3. Con il terzo motivo il reclamante sostiene poi che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscergli le circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2, CGS, nonché irrogargli una sanzione meno afflittiva ed in ogni caso il minimo edittale: ciò in considerazione del suo ruolo assolutamente marginale nella vicenda; della circostanza che i fatti posti in essere dal Serenari, ed in relazione ai quali gli era stata contestata l’omessa denuncia, erano comunque noti alla società; del fatto che una eventuale denuncia alla Procura, fondata su un mero sospetto e non corroborata da alcun elemento documentale, lo avrebbe esposto a ripercussioni professionali e relazionale sia all’interno della compagine sociale e sportiva, sia nel più ampio ambito calcistico dilettantistico; sia per l’assenza di dolo e per il grado lieve della colpa.

4. Con atto notificato via pec il 16 agosto 2021 anche il sig. Fricano Giacomo ha proposto appello (numero 0011/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione 0020/TFNSD-2021-2022 del 29 luglio 2021 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della squalifica per anni 1 (uno), ritenendo fondata la contestazione formulata dalla Procura Federale con il rituale atto di deferimento n. 12747/396/pf2021/GC/gb, secondo cui, quale calciatore all’epoca dei fatti della ASD Troina, in violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS, aveva violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della Gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, e, in violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS aveva altresì violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta.

Il reclamo è affidato a due motivi di censura.

4.1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 7, CGS”, il reclamante, richiamando tutte le difese, domande ed eccezioni svolte negli atti difensivi del precedente grado di giudizio, lamenta l’erroneità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale Federale, che avrebbe inopinatamente ritenuto fondate le incolpazioni ascrittegli sulla base di una asserita rilevanza dei comportamenti successivamente tenuti sia dal Serenari che dai giocatori e dall’allenatore della società, non potendo ricondursi ad un mero scherzo l’atteggiamento complessivo tenuto del Serenari (con particolare riferimento al video postato sul gruppo whatsapp) e tenuto conto dei dati relativi alle scommesse effettuate proprio con riferimento al risultato esatto della partita in questione.

Secondo il reclamante il Tribunale Federale avrebbe omesso di considerare che, come risultava dalla documentazione, egli era uscito dal campo di gioco intorno al 60° minuto  della partita per un infortunio che lo aveva costretto a sottoporsi a una risonanza magnetica al ginocchio destro e a rimanere per le cure a Palermo per due settimane, così che non era stato presente il 24 settembre 2019, allorquando il Serenari al Ristorante Costellazioni dell’Oasi di Troina aveva mostrato la schedina incriminata; né una sua responsabilità avrebbe potuto fondarsi per la conoscenza del video postato dal Serenari sul gruppo watsapp, della durata di pochi secondi, in ragione della sua qualifica di giocatore non professionista; ciò senza contare che l’eventuale mero sospetto di una condotta potenzialmente illecita di un suo compagno di squadra non avrebbe potuto in alcun caso ritenersi sufficiente a fondare un obbligo di denuncia, non avendo egli alcuna possibilità di accertare o verificare autonomamente i fatti - nella loro esatta materialità e rilevanza - posti in essere dal sig. Daniel Serenari, né potendo ammettersi una responsabilità di posizione, quale quella che in definitiva gli era stato inammissibilmente ascritta.

4.2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, CGS”, il reclamante ribadisce la insussistenza nei suoi confronti di un obbligo di denuncia in relazione al fatto che il proprio compagno di squadra, sig. Daniel Serenari, avesse scommesso sul risultato della partita della sua stessa squadra, sottolineando che la schedina contestata non era nominativa e che solo all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini ed in forza degli atti e dei documenti allegati al deferimento aveva potuto apprendere che almeno una delle vincite era connessa alla schedina che il Serenari aveva mostrato il 24 settembre 2019 nel corso della cena della squadra al Ristorante Costellazioni dell’Oasi di Troina, evento al quale egli non aveva partecipato per trovarsi a Palermo per effettuare la risonanza magnetica a causa dell’infortuno e sottoporsi alle relative cure.

4.3. In conclusione ha chiesto la revoca della squalifica ed in linea subordinata la riforma in melius della sanzione inflitta in ragione del principio di proporzionalità con la condotta effettivamente tenuta.

5. Con atto notificato via pec il 16 agosto 2021 il sig. Bruno Francesco Giuseppe ha proposto reclamo (numero di RG 0014/CFA/20212022) avverso la indicata decisione 0020/TFNSD-2021-2022 del 29 luglio 2021 dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 2 (due), ritenendo fondate le contestazioni formulate nei suoi confronti dalla Procura Federale con il rituale atto di deferimento n. 12747/396/pf2021/GC/gb, sia perché, quale Presidente Onorario dell’ASD Rotonda Calcio (con potere di firma e di rappresentanza), in concorso con altri soggetti (signori Dell’Arte Silvestro Dario, Boncore Giuseppe Davide e Ciadamidaro Mirko), aveva posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara Troina – Rotonda del 3 aprile 2019, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria dell’ASD Rotonda Calcio, con l’aggravante della effettiva alterazione del risultato della gara calciatore all’epoca dei fatti della ASD Troina (violazione art. 7, commi 1 e 2, CGS in vigore fino al 15 giugno 2019, art. 30, commi 1 e 2, del vigente CGS), sia per non essersi presentato alla rituale convocazione della Procura Federale FIGC, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire (violazione art. 22, comma 1, CGS).

Il gravame è affidato ad un unico articolato motivo di censura, rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; travisamento dei fatti; assenza di motivazione; illogicità della motivazione; violazione e/o falsa applicazione dei principi in punto di prova e onere probatorio; violazione e/o falsa applicazione dello standard probatorio; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 CGS – FIGC”.

Con esso il reclamante per un verso contesta decisamente l’accusa di non essersi presentato alla rituale convocazione della Procura Federale FIGC, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire, rilevando al riguardo la decisiva mancanza agli atti del verbale di mancata presentazione e stigmatizzando l’erronea, confusa ed insufficiente motivazione da parte del Tribunale Federale che non avrebbe tenuto conto né di quanto emergeva dagli atti del procedimento (richiesta di essere ascoltato in luogo diverso da quello originariamente indicato a causa del suo trasferimento a Roma per ragioni di salute), né delle sue puntuali argomentazioni difensive (con particolare riguardo all’esercizio della facoltà di non rispondere alle domande che gli sarebbero state poste); per altro verso, quanto alla commissione dell’illecito sportivo, sottolinea che la prova dello stesso non avrebbe potuto essere ricollegata alla pretesa confessione del sig. Dell’Arte, confessione che tale non era in senso tecnico e che comunque non aveva trovato alcun riscontro, tale natura non potendo rinvenirsi nelle dichiarazioni dei signori Giuffrida e Boncore, che costituivano testimonianze indirette; ha aggiunto poi che senza alcuna convincente ed adeguata motivazione il Tribunale Federale avrebbe ritenuto sussistente e decisivo ai fini della commissione dell’illecito il legame tra esso reclamante e la CO.E.SE. Costruzioni, appartenente al figlio Bruno Vincenzo, legame assolutamente inesistente e non provato, ciò senza contare che – sempre secondo la tesi del reclamante - il Tribunale Federale aveva omesso il necessario approfondimento, anche sotto il profilo dei dovuti riscontri probatori, della posizione del sig. Dell’Arte che non solo non era più Direttore Sportivo del Troina, ma era un imprenditore nel settore dei servizi di vigilanza, il che avrebbe giustificato i pagamenti tra la Co.E.SE. Costruzioni ed il predetto sig. Dell’Arte (fermo restando che uno dei pagamenti sospetti era anche temporalmente incompatibile con l’illecito in discussione).

In definitiva, secondo il reclamante, erroneamente e contraddittoriamente il Tribunale Federale avrebbe ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura Federale, priva dei necessari riscontri probatori, giungendo inammissibilmente ad una “costruzione della fattispecie” in luogo della verifica della stessa, senza neppure indicare l’effettiva sussistenza dell’atto asseritamente posto in essere da esso reclamante e diretto ad alterare la gara in questione.

6. Con atto notificato via pec il 16 agosto 2021 l’ASD Troina e signori Giuseppe Calaciura, Giovanni Mirko Ciadamidaro e Giovanni Alì hanno proposto reclamo (numero di RG 0013/CFA/2021-2022) avverso la indicata decisione 0020/TFNSD-2021-2022 del 29 luglio 2021 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che, ritenendo fondate le contestazioni formulate dalla Procura Federale con il rituale atto di deferimento n. 12747/396/pf2021/GC/gb in relazione alle gare Trina - Rotonda del 3 aprile 2019, Acireale Troina del 22 settembre 2019, Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020 e Troina – Marina di Ragusa, ha loro inflitto le seguenti sanzioni:

- ASD Troina, penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ovvero, qualora non iscritta ad alcun campionato, nella prima stagione sportiva utile, e ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 2, del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS in vigore fino al 19 giugno 2019 degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 2 e 4, del CGS con la aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del CGS nonché con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m);

- Sig. Calaciura Giuseppe, inibizione di anni 1 (uno) per rispondere della violazione degli art. 30, comma 7, e 24, comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza sia della “combine” che della violazione del divieto di scommesse;

- Sig. Ciadamidaro Giovanni Mirko, inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 9 (nove) inflitta per concorso nella realizzazione dell’illecito e per violazione degli artt. 30, comma 7, e 24, comma 5, CGS in relazione alla gara Acireale vs Troina del 22 settembre 2019;

- Sig. Alì Giovanni, inibizione per anni 4 (quattro) inflitta per violazione degli artt. 2, comma 2, e 30, comma 7, C.G.S. in relazione alla gara San Tommaso - Acireale del 9 febbraio 2020.

Il reclamo è articolato su cinque paragrafi.

6.1. Nel primo paragrafo, rubricato “Gara Troina – Rotonda del 3 aprile 2019” si contesta la stessa sussistenza dell’illecito, evidenziandosi che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Federale, il sig. Dell’Arte Silvestro non avrebbe affatto ammesso l’alterazione del risultato della gara, riferendosi del tutto genericamente a cortesie in favore di qualche società, tra cui l’ASD Rotonda Calcio (che in ogni caso non avrebbe ricevuto, né beneficiato di alcuna somma di danaro), tanto più che quella pretesa dichiarazione confessoria non avrebbe trovato alcun riscontro, tali non potendo essere le mere dichiarazioni indirette, frutto di suggestioni e supposizioni, di altri tesserati, tra cui i signori Giuffrida, Calaciura e Boncore; ciò senza contare che l’attendibilità della pretesa dichiarazione confessoria del sig. Dell’Arte Silvestro sarebbe stata minata dallo stesso contenuto illogico e confuso, oltre che dalla imprevedibilità della sua  personalità, così che a tutto voler concedere i pretesi abboccamenti fatti ad alcuni atleti nei giorni precedenti la gara avrebbero dovuto essere correttamente ricondotti a mere iniziative isolate ed autonome del predetto sig. Dell’Arte Silvestro, che all’epoca era responsabile dell’area tecnica dell’ASD Troina.

Si deduce poi che erroneamente sarebbe stata configurata una responsabilità in concorso del sig. Ciadamidaro nell’esecuzione della sostituzione del calciatore under e cioè nella presunta condotta disciplinarmente rilevante, dal momento che le dichiarazioni testimoniali che avrebbero dovuto provare tale fatto (signori Raia, Romano, Giuffrida, Calaciura e Bonocore) si sarebbero limitate a dare atto della sola presenza in panchina del predetto sig. Ciadamidaro, che non aveva alcun potere decisione in tema di sostituzione e che non avrebbe pertanto fornito alcun contributo alla sostituzione in questione; inammissibile sarebbe pertanto la responsabilità ritenuta dal Tribunale Federale sulla base di una mera posizione, quella cioè di sedere in panchina, priva di qualsiasi elemento probatorio essendo l’affermazione del Tribunale Federale secondo cui il Sig. Ciadamidaro fosse l’allenatore in seconda della squadra a dispetto del suo tesseramento come dirigente addetto all’arbitro.

6.2. Il secondo paragrafo riguarda la “gara Acireale/Troina del 22 settembre 2019”.

Anche per tale gara il reclamo contesta decisamente la stessa configurabilità dell’illecito sportivo e la sua prova (con riferimento alla condotta complessivamente tenuta dal calciatore sig. Senerari Daniel).

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Federale, non sarebbe sussistita ovvero non sarebbe stata adeguatamente provata, né avrebbe trovato alcun riscontro nemmeno indiziario, la ricostruzione circa l’esistenza di un legame tra la condotta tenuta dal predetto calciatore nel corso della gara (aver toccato volontariamente la palla con le mani all’interno della propria area di rigore, determinando un calcio di punizione a favore della squadra avversaria e avviando così la realizzazione della progettata alterazione del risultato delle partita) e quella successiva di aver postato sul gruppo whatsapp un video in cui mostrava di maneggiare una grossa somma di danaro frutto della vincita della scommessa sul risultato esatto della partita stessa (con fotografia della schedina vincente), l’errore tecnico di per sé essendo del tutto neutro ed irrilevante ai fini della configurabilità del presunto illecito e i successivi plateali comportamenti del calciatore essendo frutto del suo carattere estroverso e goliardico.

Del resto, sempre secondo la tesi sviluppata dal reclamo, non sarebbe stato provato né che il predetto sig. Serenari avesse effettivamente fatto la scommessa, né che avesse effettivamente vinto la somma relativa a quella scommessa, né erano state validamente contrastate dalla Procura e adeguatamente approfondite dal Tribunale Federale le prove documentali fornire dal sig. Serenari volte a dimostrare che la movimentazione di somme sul proprio conto corrente nel periodo temporale corrispondente al presunto illecito sportivo erano giustificate da situazioni familiari: insomma, ferma la inverosimiglianza dei fatti che costituivano la presunta prova dell’illecito sportivo, vi sarebbe stata l’assoluta verosimiglianza, non riscontrata e neppure minimamente approfondita, dei fatti che escludevano in radice i presupposti dell’illecito contestato.

Si contesta inoltre la responsabilità addebitata ai signori Giovanni Mirko Ciadamidaro e Giuseppe Calaciura per l’omessa denuncia sia dell’illecito, sia della scommessa fatta dal sig. Serenari: al riguardo si evidenzia che l’obbligo di denuncia non avrebbe potuto farsi derivare dalla loro mera partecipazione alla riunione indetta dalla dirigenza della squadra per ottenere chiarimenti dal sig. Serenari sul video postato sul gruppo whatsapp, tanto non essendo idoneo a determinare l’effettiva sufficiente conoscenza e consapevolezza della condotta tenuta del predetto sig. Serenari al fine di riferire alla Procura Federale, ciò anche in considerazione delle spiegazioni fornite dall’interessato.

6.3. Con riferimento all’illecito sportivo di cui alla gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, che costituisce il terzo paragrafo del reclamo, si lamenta innanzitutto l’erroneo ruolo rilevante attribuito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario che al contrario non avrebbe ricoperto alcun ruolo all’interno della struttura della società ASD Troina, essendosi dimesso il 15 luglio 2019, così che gli atti da questi posti in essere, contattando giocatori e allenatore, per alterare il risultato della gara sarebbero da ascrivere a mere iniziative, autonome e personali, giammai riferibili all’ASD Troina, a nulla rilevando di per sé né tali contatti e neppure quelli con il sig. Giovanni Alì, trattandosi a tutto voler concedere di meri indizi e non di prove, necessarie ai fini della configurabilità di una responsabilità per illecito sportivo. Del resto il contenuto dei colloqui intercorsi tra il sig. Dell’Arte ed il sig. Alì non avrebbero riguardato in alcun modo l’ASD Troina e le sue vicende sportive, quanto piuttosto genericamente l’andamento delle partite dei campionati di serie D ed Eccellenza siculi ovvero notizie, sempre generiche, riguardanti le società per le quali fino alla stagione sportiva 2018/2019 il Dell’Arte aveva ricoperto incarichi formali; né vi sarebbero stati i necessari riscontri probatori sulla circostanza, posta inammissibilmente a fondamento del convincimento del Tribunale Federale, che i contatti tenuti dal sig. Dell’Arte con i rappresentanti di altre società avrebbero potuto determinare in questi ultimi l’affidamento, proprio per il preteso ruolo del sig. Dell’Arte all’interno dell’ASD Troina, sulla effettiva possibilità dello stesso di alterare i risultati delle gare.

Quanto alla posizione del sig. Giovanni Alì, pur riconoscendo i suoi contatti telefonici con il sig. Dell’Arte, il reclamo sottolinea che non vi sarebbe alcuna prova, né tanto meno indizio, circa la commissione di atti idonei alla commissione dell’illecito; tanto emergerebbe dalla non preconcetta lettura e dalla serena analisi dei colloqui telefonici intercorsi tra il sig. Dell’Arte ed il sig. Mauro Nucaro, Presidente dell’ASD Corigliano Calcio, colloqui di cui l’Alì sarebbe stato all’oscuro, tanto più che non aveva alcun rapporto con la dirigenza, l’allenatore e la squadra, essendo soltanto il finanziatore della società stessa. In definitiva il Dell’Arte sarebbe stato un mero millantatore, facendo intendere di aver contatti - in realtà inesistenti - con atleti o dirigenti dell’ASD Troina e di poter intervenire sullo svolgimento dell’incontro, il tutto al solo scopo di ingraziarsi il Presidente dell’ASD Corigliano Calcio per ottenere un rapporto di collaborazione con questi nella successiva stagione sportiva.

A conferma dell’irrilevanza della posizione del D’Alì nell’episodio in questione si sottolinea anche il fatto che non gli era stata contestata alcuna condotta attiva e non era stato indicato l’atto idoneo posto in essere allo scopo della commissione dell’illecito.

6.4. Il quarto paragrafo del reclamo riguarda la gara Troina – Marina di Ragusa del 16 febbraio 2020.

Viene contestata la responsabilità dell’ASD Troina per il tentativo di combine che sarebbe stato perpetrato dal sig. Dell’Arte, rilevandosi che quest’ultimo non avrebbe ricoperto formalmente alcun incarico all’interno della società, essendosi dimesso il 15 luglio 2019, né avrebbe svolto alcuna attività, di fatto e/o occulta, in favore della predetta società.

Ciò del resto sarebbe stato ammesso dalla stessa Procura Federale, così che l’attività posta in essere dal predetto sig. Dell’Arte per alterare il risultato della gara in questione (avvicinando il Presidente dell’ASD Marina di Ragusa che respingeva qualsiasi proposta) avrebbe dovuto essere considerata estemporanea, autonoma e priva di qualsiasi nesso di riferibilità alla ASD Troina.

Sarebbe pertanto del tutto erronea ed incomprensibile la diversa conclusione raggiunta dal Tribunale Federale che peraltro contraddittoriamente, per lo stesso episodio, ha prosciolto il Presidente dell’ASD Troina dall’accusa di aver consentito al sig. Dell’Arte, in costanza di squalifica, di svolgere attività per la società.

6.5. Con il quinto paragrafo “Sulla sanzione irrogata nei confronti dell’ASD Troina” si contesta la sanzione inflitta a tale società (10 punti di penalizzazione e ammenda di . 5.000,00), ritenendola abnorme in considerazione del fatto che, quanto alle gare Troina – Rotonda e Acireale – Troina, si sarebbe trattato di illeciti consumati, ma commessi da tesserati in danno della società stessa, mentre per le altre due gare, Corigliano – Troina e Troina – Marina di Ragusa, si sarebbe trattato di illeciti tentati e non consumati. Si chiede pertanto, anche richiamando precedenti giurisprudenziali, la rideterminazione della penalizzazione a non più di 4 punti.

6.6. La sentenza del Tribunale Federale è stata censurata anche nella parte che ha respinto la richiesta di ammissione di prove testimoniale di soggetti non appartenenti all’ordinamento, sostenendosi che il potere istruttorio e di analisi dell’organo giudicante non potrebbe limitarsi ai soggetti di cui all’art. 2 CGS, pena la contrazione del diritto di difesa.

6.7. In conclusione con il reclamo in questione si chiede:

- in via principale, di riformare o revocare la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n. 20/TFN/SD del 09 agosto 2021, nelle parti impugnate, per quanto riguarda le partite ASD Troina - ASD Rotonda, Città di Acireale - ASD Troina, ASD Corigliano - ASD Troina e ASD Troina - ASD Marina di Ragusa e, per l’effetto, annullare le sanzioni in capo all’ASD Troina e ai signori Giuseppe Calaciura, Giovanni Mirko Ciadamidaro e Sig. Giovanni Alì;

- in via subordinata di riformare e/o revocare la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n. 20/TFN/SD del 09 agosto 2021, nelle parti espressamente impugnate, e, per l’effetto: per quanto riguarda la partita ASD Troina - ASD Rotonda, derubricare la condotta del Sig. Giovanni Mirko Ciadamidaro a omessa denuncia dell’illecito ex art. 30, comma 7, CGS cui consegue, a titolo di responsabilità oggettiva dell’ASD Troina, la sanzione dell’ammenda in luogo della penalizzazione; per quanto riguarda la partita ASD Corigliano -ASD Troina, derubricare la condotta del Sig. Giovanni Alì a omessa denuncia dell’illecito ex art. 30, comma 7, CGS, cui consegue, a titolo di responsabilità oggettiva dell’ASD Troina, la sanzione dell’ammenda in luogo della penalizzazione; per quanto riguarda le partite Città di Acireale - ASD Troina e ASD Troina - ASD Marina di Ragusa annullare le sanzioni inflitte nei confronti dei reclamanti ASD Troina, Giovanni Mirko Ciadamidaro e Giuseppe Calaciura;

- in via ulteriormente subordinata ridurre, per quanto di giustizia, la penalizzazione in classifica da scontare dall’ASD Troina nella stagione sportiva 2021/2022 e le sanzioni inflitte ai signori Giovanni Ciadamidaro, Giuseppe Calaciura e Giovanni Alì;

- ammettersi, quanto alla gara Acireale – Troina, prova testimoniale con il teste indicato e sui capitoli di prova formulati.

7. Con atto notificato via pec il 16 agosto 2021 il sig. Giovanni Compagno ha proposto appello (numero 0014/CFA/2021-2022) avverso la indicata decisione 0020/TFNSD-2021-2022 del 29 luglio 2021 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della squalifica per anni 1 (uno), ritenendo fondata la contestazione formulata dalla Procura Federale con il rituale atto di deferimento n. 12747/396/pf2021/GC/gb, secondo cui, quale calciatore all’epoca dei fatti della ASD Troina, in violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS, aveva omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Serenari Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della Gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, e, in violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS aveva altresì omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta.

Il gravame è affidato a due motivi di censure.

7.1. Con il primo motivo (rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 7, CGS), il reclamante, richiamando tutte le difese, domande ed eccezioni svolte negli atti difensivi del precedente grado di giudizio, lamenta l’erroneità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale Federale che avrebbe inopinatamente ritenuto fondate le incolpazioni ascrittegli sulla base di una asserita rilevanza dei comportamenti successivamente tenuti sia dal Serenari che dai giocatori e dall’allenatore della società, non potendo ricondursi ad un mero scherzo l’atteggiamento complessivo tenuto del Serenari (con particolare riferimento al video postato sul gruppo whatsapp) e tenuto conto dei dati relativi alle scommesse effettuate proprio con riferimento al risultato esatto della partita in questione.

Secondo il reclamante, infatti, anche in considerazione del carattere estroverso del sig. Daniel Serenari, il video di pochi secondi da questi postato sul gruppo whatsapp (in cui il predetto mostrava di contare una presunta grossa somma di danaro) ed il fatto che durante la cena della squadra del 24 settembre 2019 il suddetto sig. Daniel Serenari avesse mostrato ai commensali lo screenshot di una giocata SNAI vincente, riportante proprio l’esatto risultato finale della partita Acireale – Troina, non fornirebbero alcun elemento di prova della sua responsabilità, nemmeno a livello indiziario, tenuto conto della sua qualità di giocatore non professionista.

A supporto di tali argomentazioni il reclamante sottolinea di non essere stato neppure indagato nel procedimento penale incardinato per il presunto illecito sportivo innanzi al Tribunale di Enna, nel corso del quale era stato sentito solo come persona informata dei fatti; ha aggiunto poi che nello stesso documento proveniente dalla Squadra Mobile di Enna del 27 giugno 2020 era stato riconosciuto espressamente che egli non aveva contezza diretta di particolari combine.

Ha quindi ribadito che nei suoi confronti non vi erano elementi probatori e neppure indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della affermazione della sua responsabilità, sottolineando che l’eventuale mero sospetto di una condotta potenzialmente illecita di un suo compagno di squadra non avrebbe potuto in alcun caso ritenersi sufficiente a fondare un obbligo di denuncia; ciò senza contare che egli non aveva alcuna possibilità di accertare o verificare autonomamente i fatti - nella loro esatta materialità e rilevanza - posti in essere dal sig. Daniel Serenari, non potendo pertanto ammettersi una responsabilità di posizione, quale quella in definitiva ascrittagli.

7.2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, CGS”, il reclamante ribadisce la insussistenza nei suoi confronti di un obbligo di denuncia in relazione al fatto che il proprio compagno di squadra, sig. Daniel Serenari, avesse scommesso sul risultato della partita della sua stessa squadra, sottolineando che la schedina contestata non era nominativa e che solo all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini ed in forza degli atti e dei documenti allegati al deferimento aveva potuto apprendere che almeno una delle vincite era connessa alla schedina che il Serenari aveva mostrato il 24 settembre 2019 nel corso della cena della squadra al Ristorante Costellazioni dell’Oasi di Troina.

7.3. In conclusione ha chiesto la revoca della squalifica ed in linea subordinata la riforma in melius della sanzione inflitta in ragione del principio di proporzionalità con la condotta effettivamente tenuta.

8. Con cinque distinti decreti tutti 17 agosto 2021 il Presidente della Corte Federale d’Appello ha disposto l’assegnazione dei predetti reclami alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 99 CGS, sussistendo profili di rilevanza e di principio delle questioni sollevate.

9. All’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 13 settembre 2021, l’avvocato Massimo D’Angelo, per il reclamante sig. Gagliardi Francesco; l’avv. Marco Sabato, per i reclamanti signori Fricano Giacomo e Compagno Giovanni; l’avv. Flavia Tortorella, per il reclamante sig. Bruno Francesco Giuseppe; gli avvocati Grassani e Carlutti, per i reclamanti società A.S.D. Troina e signori Calaciura Giuseppe, Ciadamidaro Giovanni Mirko e Alì Giovanni, hanno sinteticamente illustrato le proprie tesi difensive, riportandosi integralmente al contenuto dei reclami e alle conclusioni rassegnate, chiedendone l’accoglimento.

L’avv. Ricciardi per la Procura Federale ha contestato le avverse conclusioni, insistendo per il rigetto dei reclami e la conferma della sentenza impugnata.

10. Dopo la discussione i reclami sono stati trattenuti per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

11. I reclami in trattazione, in quanto tutti diretti avverso la stessa decisione del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare – devono essere riuniti ai sensi dell’art. 103, comma 2, CGS.

12. Esigenze sistematiche e di chiarezza espositiva inducono questa Corte d’Appello Federale a procedere all’esame delle singole gare, per le quali con il reclamo nrg. 0013/CFA/2021-2022 l’ASD Troina contesta la stessa sussistenza dell’illecito sportivo, esaminando al loro interno le posizioni dei singoli soggetti reclamanti.

13. Gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019.

13.1. L’illecito sportivo contestato

13.1.1. L’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura Federale col deferimento è che il sig. Serenari Daniel, all’epoca dei fatti calciatore portiere della A.S.D. Troina, in concorso con altri soggetti, allo stato non identificati, aveva posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Acireale – Troina, disputata il 22 settembre 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. I, stagione sportiva 2019-20, in modo tale che la stessa terminasse con il risultato di 4-2 in favore della squadra ospitante (Acireale), risultato quest’ultimo sul quale il predetto aveva in precedenza scommesso, contravvenendo sotto tale profilo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza.

In particolare il sig. Serenari aveva alterato la propria prestazione in campo in occasione della gara in questione, rendendosi autore di diversi errori grossolani commessi volontariamente al fine di favorire le segnature dell’Acireale e, conseguentemente, di determinare la sconfitta della propria squadra per 4-2 in modo da poter conseguire quale utilità o vantaggio personali la somma di 2.900,00, frutto della scommessa da lui in precedenza effettuata sulla partita de qua, puntando (scommettendo la somma di 50,00) proprio sul risultato finale esatto di 4-2 (scommessa effettuata presso l’agenzia Eurobet PV - 14524, sita in Siracusa, viale Scala Greca n. 324).

13.1.2. Il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto sussistente il predetto illecito, la condotta tenuta dal Serenari sul campo di gioco (caratterizzata da pacifici grossolani errori tecnici) avendo ricevuto riscontro dai suoi stessi comportamenti successivi, per aver postato sul gruppo whatsapp della squadra un video in cui maneggiava, vantandosi, una notevole somma di danaro, evidentemente frutto della vincita della scommessa sul risultato esatto della gara, e per aver anche mostrato ai compagni di squadra presenti alla cena della squadra il 24 settembre 2019 la fotografia della schedina vincente; apparivano rilevanti anche i dati relativi alle scommesse effettuate con riferimento al risultato esatto della partita, dai quali risultava che ben tre vincite di rilevante importo  erano state effettuate a Siracusa, la città dove il Serenari viveva, unitamente alla inequivocabile circostanza che almeno una di quelle vincite risultava essere connessa alla schedina che il Serenari aveva postato nella chat in questione.

D’altra parte non ha trovato adeguato riscontro la tesi difensiva circa il fatto che le banconote che si vedevano nel video e la movimentazione di somme sul suo conto corrente, proprio nel periodo temporale concernente i fatti contestati, fossero in qualche modo riconducibili alla risoluzione di alcune problematiche finanziarie della famiglia.

13.1.3. A fronte di tali ragionevoli conclusioni, l’ASD Troina, con il reclamo 0013/CFA/2021-2022, par. 2, oppone che: l’errore tecnico compiuto dal sig. Serenari nel corso della gara sarebbe del tutto neutro e comunque irrilevante ai fini della prova della possibile alterazione del risultato della gara; il video postato sul gruppo whatsapp sarebbe un mero scherzo, frutto del carattere estroverso e goliardico del Serenari (che avrebbe così ironizzato sul fatto che egli sarebbe stato in grado di pagare ai suoi compagni di squadra gli stipendi); la schedina vincente (di cui vi sarebbe stata solo una fotografia) non era neppure nominativa e non vi era prova che sarebbe stata giocata proprio dal predetto sig. Serenari; quest’ultimo aveva ampiamente provato documentalmente che le movimentazioni del proprio conto corrente erano state determinate da esigenze di carattere familiare e sul punto il Tribunale aveva omesso il necessario approfondimento.

13.1.4. Le argomentazioni poste a fondamento del reclamo dell’ASD Troina non meritano condivisione, essendo le conclusioni raggiunte dal Tribunale Federale corrette e condivisibili.

Se è vero che i grossolani (e non contestati) errori tecnici compiuti dal sig. Serenari nel corso della gara in questione (emergenti da varie deposizioni testimoniali) non sarebbero stati da soli idonei e sufficienti a supportare l’accusa di illecito sportivo per alterazione del risultato del a gara stessa, ess tuttavia, posti n correlazione al video postato sul whatsapp, in cui il sig. Serenari dimostrava il possesso non altrimenti giustificabile e giustificato di una notevole somma di danaro, alla non contestata esistenza della schedina vincente e ai riscontri (presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi Ufficio Scommesse) sulla schedina vincente proprio per la giocata sul risultato esatto della partita, danno complessivamente vita a quell’insieme di fatti gravi, precisi e concordanti idonei a provare del tutto ragionevolmente la sussistenza dell’illecito di alterazione del risultato della gara in questione.

Non può sottacersi poi che la circostanza che la movimentazione del conto corrente del sig. Serenari fosse riconducibile alla necessità di risolvere alcune problematiche finanziarie della sua famiglia è rimasta mera affermazione, priva di qualsiasi riscontro probatorio - come ha sottolineato il Tribunale Federale - cui pertanto non può essere in alcun modo imputata la mancata valutazione ed il mancato approfondimento probatorio di tali elementi.

13.1.5. E’ poi da respingere la richiesta di ammissione di prove testimoniali avanzata dalla difesa dell’ASD con l’atto di reclamo in esame, sia perché i capitoli di prova articolati nulla aggiungono o precisano in ordine ai fatti già conosciuti e non contestati, sia perché il teste indicato (del quale non è neppure indicato in che veste e in che modo sarebbe a conoscenza dei fatti oggetto di prova) non è appartenente all’ordinamento federale, con la conseguenza che la sua mancata comparizione ovvero l’imprecisione o ancora la non veridicità delle sue dichiarazioni non potrebbero neppure essere sanzionate.

13.2. E’ pertanto sul punto da respingere il reclamo proposta dall’ASD Troina (numero 0013/CFA/2021-2022, par. 2).

13.3. Con riferimento alla stessa gara deve essere esaminata la posizione del signor Francesco Gagliardi che, con il reclamo 0010/CFA/2021-2022, ha lamentato l’erroneità della decisione per averlo ritenuto responsabile dell’omessa denuncia sia dell’illecito sportivo, sia della scommessa fatta dal sig. Serenari sulla gara in cui era interessata la sua stessa squadra, pur non essendo tesserato per l’ASD Troina e pur non avendo avuto piena e diretta conoscenza e consapevolezza dei fatti non denunciati.

I motivi di reclamo sono infondati.

13.3.1. Quanto al fatto che il sig. Francesco Gagliardi non fosse formalmente tesserato per la società, ciò non è sufficiente ad escluderne la responsabilità ovvero la non imputabilità ai fini dell’ordinamento federale, atteso che l’art. 2, comma 2, stabilisce espressamente che il Codice di Giustizia Sportiva si applica anche a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Si tratta di una norma di chiusura dell’ordinamento sportivo che affonda le radici nei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve ispirarsi ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e che proprio per la tutela effettiva dei predetti principi e valori è volta a privilegiare l’espetto sostanziale (comportamenti ricollegabili all’attività sportiva, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere da chi sia formalmente tesserato o socio) su quello formale (costituito dall’elemento del tesseramento).

La delineata ratio nonché, sotto un profilo più strettamente sistematico, l’inequivoco richiamo contenuto negli articoli 24, comma 5, e 30, comma 7, CGS a tutti i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 (per assoggettarli all’obbligo di denuncia rispettivamente in materia di scommesse e di illecito sportivo) esclude la fondatezza della tesi suggestiva, ma formalistica e riduttiva, prospettata dal reclamante, secondo cui le sanzioni contemplate dall’art. 9 CGS non gli sarebbero applicabili in quanto espressamente previste solo per i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, e non anche per tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Resta da aggiungere poi che, come risulta dal verbale di audizione dell’11 marzo 2021, è stato lo stesso reclamante a dichiarare di aver svolto attività di allenatore dei portieri dell’ASD Troina dal mese di novembre 2018 fino al termine della stagione 2019/2020, così che non è revocabile in dubbio che, indipendentemente dal suo effettivo tesseramento, egli svolgesse per l’ASD Troina attività rilevante per l’ordinamento sportivo, presupposto per l’applicazione nei suoi confronti delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.

Tale circostanza trova poi ulteriore conferma e riscontro nel fatto che egli partecipava anche alla riunione indetta dalla dirigenza dell’ASD Troina per ottenere dal sig. Serenari chiarimenti sui fatti emersi dopo la gara in questione, partecipazione alla riunione altrimenti non giustificabile e riconducibile ragionevolmente proprio al fatto che egli svolgeva un ruolo rilevante all’interno della compagine societaria dell’ASD Troina.

13.3.2. Infondato è anche il secondo motivo di reclamo, con cui il sig. Francesco Gagliardi ha lamentato l’erroneità della decisione del Tribunale Federale Nazionale per averlo ritenuto responsabile dell’omessa denuncia dell’illecito sportivo posto in essere dal Serenari, adducendo di non aver avuto la piena ed esatta cognizione e consapevolezza dei fatti, non facendo parte del gruppo whatsapp su cui era stato postato il video che ritraeva il Serenari maneggiare i soldi, non essendo a bordo del pullman sul quale era avvenuto il primo confronto tra alcuni giocatori e l’allenatore sui fatti della partita in questione e opponendo l’irrilevanza della sua mera partecipazione alla riunione indetta dalla società per ottenere dal sig. Serenari chiarimenti sull’intera vicenda, chiarimenti peraltro che il predetto aveva adeguatamente fornito.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che l’obbligo di denuncia di cui si tratta, che - com’è intuitivo – è anch’esso espressione dei principi di lealtà, probità e correttezza, non postula che il soggetto abbia la consapevolezza e la convinzione della rilevanza e della gravità del fatto per l’ordinamento sportivo, ma solo che egli abbia appreso, come che sia e senza la necessità di ulteriore specifica attività di indagine o di riscontro, un elemento fattuale concreto disciplinarmente rilevante secondo l’ordinamento sportivo.

Con riferimento al caso di specie gli elementi addotti dal reclamante a preteso fondamento dell’insussistenza dell’obbligo di denuncia non escludono in alcun modo la sufficiente conoscenza dei fatti, appresi quanto meno partecipando alla riunione indetta dalla dirigenza della società, conoscenza idonea a fondare l’obbligo di denuncia trattandosi di fatti concreti ed obiettivi, sufficientemente circostanziati, che come tali on potevano essere ragionevolmente considerati come un mero sospetto ossia una mera congettura, fenomeno meramente soggettivo di ipotesi da verificare.

Sussisteva pertanto l’obbligo di denuncia, essendo sufficientemente certi e definiti i fatti nella loro materialità e avendone l’interessato avuto comunque sufficiente cognizione, non potendo rilevare per contro la soggettiva convinzione che gli stessi non integrassero gli estremi dell’illecito sportivo.

13.3.3. Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi escludono la fondatezza del terzo motivo di reclamo, non emergendo particolari situazioni apprezzabili ai fini della invocata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, CGS ed essendo congrua, e non meritevole di diminuzione, la sanzione inflitta dal Tribunale Nazionale Federale. 

13.3.4. Il reclamo del sig. Francesco Gagliardi, numero RG 0010/CFA/2021-20221, deve essere pertanto respinto.

13.4. Sempre con riferimento alla stessa gara deve essere esaminata la posizione del signor Giacomo Fricano che, con il reclamo numero rg. 0011/CFA/2021-2022, ha lamentato l’erroneità della decisione per averlo ritenuto responsabile, quale calciatore all’epoca dei fatti dell’ASD Troina, della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS, per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della Gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, e della violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta.

Con due motivi di reclamo si deduce l’insussistenza nei suoi confronti dell’obbligo di denunzia sia per quanto riguarda il presunto illecito sportivo posto in essere dal sig. Serenari Daniel, sia per quanto riguarda la scommessa che lo stesso sig. Serenari avrebbe fatto sul risultato esatto della stessa gara, in quanto non avrebbe avuto la piena ed esatta conoscenza e consapevolezza dei fatti, che sarebbero apparsi come meri sospetti, non avendo egli gli strumenti idonei ed adeguati per appurare la veridicità dei fatti medesimi.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati

13.4.1. Come già rilevato in precedenza, l’obbligo di denuncia (sia quanto ai fatti costituenti illecito sportivo sia quanto ai fatti attinenti al divieto di scommesse) è espressione dei principi di lealtà, probità e correttezza, e non postula che il soggetto abbia la consapevolezza e la convinzione della rilevanza e della gravità del fatto per l’ordinamento sportivo, ma solo che egli abbia appreso, come che sia e senza la necessità di ulteriore specifica attività di indagine, un elemento fattuale concreto disciplinarmente rilevante secondo l’ordinamento sportivo.

13.4.2. Ciò posto, la circostanza che il sig. Giacomo Fricano non avesse terminato regolarmente la gara de qua, essendo uscito per infortunio intorno al 60° minuto, e che fosse stato costretto a sottoporsi a risonanza magnetica e a specifiche terapie a Palermo per due settimane, non partecipando alla cena della squadra svoltasi il 24 settembre 2019, durante la quale il sig. Serenari aveva mostrato la schedina vincente, non escludono affatto che egli avesse avuto piena e sufficiente conoscenza della condotta tenuta dal sig. Serenari, di per sé potenzialmente idonea ad integrare gli estremi dell’illecito sportivo e del divieto di scommesse.

Il reclamante non ha negato di far parte del gruppo whatsapp su cui il Serenari aveva postato il video in cui mostrava di maneggiare una significativa somma di danaro frutto della vincita della scommessa; al riguardo a nulla rileva il tentativo di sminuirne la portata in ragione della sua minima durata, in quanto egli non ha nega in definitiva di conoscere i fatti, eccependo soltanto di non averne potuto apprezzare la consistenza e la rilevanza, anche per essere soltanto un calciatore dilettante.

Al riguardo, deve essere ribadito che in realtà i fatti di cui si discute erano concreti, obiettivi e sufficientemente circostanziati e non potevano essere ragionevolmente considerati come un mero sospetto ossia una mera congettura, fenomeno meramente soggettivo di ipotesi da verificare; sussisteva pertanto nel caso di specie l’obbligo di denuncia, non rilevando per contro la soggettiva convinzione che gli stessi non integrassero gli estremi dell’illecito sportivo.

13.4.3. Il reclamo del sig. Giacomo Fricano, numero RG 0011/CFA/2021-20221, deve essere pertanto respinto.

13.5. Deve essere quindi esaminata la posizione dei signori Calaciura Giuseppe e Ciadamidaro Giuseppe che, con il reclamo 0013/CFA/2021-2022, par. 2, hanno lamentato la erroneità della decisione per averli ritenuti responsabili di omessa denuncia sia con riferimento all’illecito sportivo (violazione art. 30, comma 7, CGS) che al divieto di scommesse (art. 24, comma 5, CGS).

A loro avviso, l’obbligo di denuncia non avrebbe potuto farsi derivare dalla mera partecipazione alla riunione indetta dalla dirigenza della squadra per ottenere chiarimenti dal sig. Serenari sul video postato sul gruppo whatsapp; tanto non essendo sufficiente a determinare l’effettiva conoscenza e consapevolezza della rilevanza di quella condotta al fine di riferire alla Procura Federale, tenendo conto anche delle non implausibili spiegazioni fornite dall’interessato e della stessa posizione assunta dalla società che aveva escluso dalla rosa il sig. Serenari (successivamente cedendolo ad altra società) al solo fine di fugare qualsiasi dubbio sull’integrità della compagine sociale ed indipendentemente da ogni considerazione sulla rilevanza disciplinare dei fatti.

Sul punto, sempre secondo i reclamanti, il Tribunale Federale Nazionale avrebbe affermato apoditticamente la loro responsabilità senza alcun prova dell’illecito sportivo e senza alcun adeguato riscontro probatorio degli addebiti omissivi contestati.

Il reclamo è infondato.

13.5.1. In relazione alla sussistenza dell’illecito sportivo si rinvia a quanto osservato ai paragrafi 13.1, 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3.

13.5.2. In relazione alla sussistenza dell’obbligo di denuncia si rinvia a quanto già osservato nei precedenti paragrafi (in particolare 13.4.1), ribadendosi che i fatti di cui si discute - appressi nella loro materialità quanto meno in occasione della riunione indetta dalla dirigenza della società per ottenere chiarimenti dal sig. Serenari - erano concreti ed obiettivi, sufficientemente delineati e non equivoci, e non potevano essere ragionevolmente considerati come un mero sospetto ossia una mera congettura, non rilevando per contro la soggettiva convinzione dei reclamanti che gli stessi non integrassero gli estremi dell’illecito sportivo

13.5.3. Il reclamo 0013/CFA/ 2021-2022 deve, pertanto, essere respinto.

13.6. Resta infine da esaminare la posizione del sig. Giovanni Compagno che, con il reclamo 0014/CFA/2021-2022, ha anch’egli lamentato l’erroneità della decisione per averlo ritenuto responsabile, quale calciatore all’epoca dei fatti dell’ASD Troina, della violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS, per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore, sig. Serenari Daniel, avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della Gara Acireale – Troina del 22 settembre 2019, e della violazione dell’art. 24, comma 5, del CGS per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il sig. Serenari avesse scommesso sulla gara suddetta.

Con due motivi di reclamo si deduce l’insussistenza nei suoi confronti dell’obbligo di denunzia sia per quanto riguarda il presunto illecito sportivo posto in essere dal sig. Serenari Daniel, sia per quanto riguarda la scommessa che lo stesso sig. Serenari avrebbe fatto sul risultato esatto della stessa gara, in quanto egli non avrebbe avuto la piena ed esatta conoscenza e consapevolezza dei fatti, che sarebbero apparsi come meri sospetti, non possedendo gli strumenti idonei ed adeguati per appurare la veridicità dei fatti, anche in considerazione del suo profilo di calciatore non professionista.

13.6.1. I motivi di reclamo sono destituiti di fondamento potendo rinviarsi a quanto rilevato nei paragrafi precedenti sulla ratio e sui presupposti dell’obbligo di denuncia, questi ultimi sussistenti nel caso di specie, non potendo ritenersi ragionevolmente che si trattasse di una ipotesi di mero sospetto e non rilevando la soggettiva convinzione dei reclamanti che gli stessi non integrassero gli estremi dell’illecito sportivo e del divieto di scommesse.

13.6.2. Il reclamo del sig. Giovanni Compagno, numero RG 0014/CFA/2021-20221, deve essere pertanto respinto.

14. Gara Troina – Rotonda Calcio del 3 aprile 2019.

14.1. L’illecito sportivo contestato.

L’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura Federale col deferimento è che il signor Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD Troina; Boncore Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Troina; Ciadamidaro Giovanni Mirko, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente accompagnatore della ASD Troina; Bruno Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario (con potere di firma e rappresentanza) della ASD Rotonda Calcio e Bruno Vincenzo, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1 bis, comma 5, del C. G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (ex art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Rotonda Calcio (figlio di Bruno Francesco Giuseppe e amministratore unico della CO.E.SE. Costruzioni e Servizi s.r.l., società direttamente riconducibile alla famiglia Bruno), in violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, co.1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) avevano tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato della gara Troina – Rotonda, disputata il 3 aprile 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. I, stagione sportiva 2018-19 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della ASD Rotonda Calcio allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica.

In particolare: I) i signori Dell’Arte Silvestro Dario e Bruno Francesco Giuseppe, avevano concordato tra loro di combinare l’incontro de quo ed assicurare, dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro (pattuita nella misura di 34.700,00), la vittoria all’ASD Rotonda Calcio; II) i signori Bruno Francesco Giuseppe e Bruno Vincenzo avevano messo a disposizione, anche attraverso la CO.E.SE. Costruzioni e Servizi s.r.l., di cui quest’ultimo era amministratore unico, la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; III) i signori Dell’Arte Silvestro Dario e Ciadamidaro Giovanni Mirko, quest’ultimo nella partita de qua presente unitamente al primo sul terreno di gioco nella veste di allenatore in seconda del Troina stante l’assenza del tecnico titolare (sig. Bonocore Giuseppe Davide), avevano al 41° minuto del primo tempo dell’incontro concertato tra loro e deciso l’ingresso in campo del calciatore Concorso Alex (classe 1999) in luogo del calciatore Sibide Chamberlain Oalia (classe 2000), lasciando in tal modo, volontariamente, che la propria squadra continuasse a giocare senza avere però in campo alcun “under”, così determinando le condizioni tecniche per la conseguente vittoria a tavolino della squadra avversaria ASD Rotonda Calcio (0-3 successivamente inflitto dal Giudice Sportivo alla ASD Troina per violazione del regolamento sugli “under” giusta propria delibera del 16.4.2019 adottata in accoglimento di tempestivo ricorso presentato dalla società ASD Rotonda Calcio) e quindi l’alterazione del diverso risultato conseguito sul campo (1-0); IV) il sig. Boncore Giuseppe Davide per aver deciso volontariamente, dopo essere anticipatamente venuto a conoscenza parlando con il Dell’Arte Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare” la gara de qua e pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra, di non sedere in panchina e di non guidare i propri calciatori in occasione della ridetta gara, così alterandone il regolare svolgimento; con l’aggravante per tutti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (comma 6 dell’art. 30 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD Rotonda Calcio, nonché, per i soli signori Dell’Arte Silvestro Dario e Boncore Giuseppe Davide anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare.

14.2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione impugnata ha ritenuto “pienamente provata, nell’ambito della probabilità (anzi, della ragionevole certezza) che connotano il processo sportivo, i fatti comprovanti l’illecito in questione…in presenza di u a serie di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono nel senso prospettato dalla Procura Federale”.

Ciò in considerazione della dichiarazione confessoria resa dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dichiarazione riscontrate sulla base di quelle, ancorché qualificabili come testimonianze indirette, fornite dai signori Giuffrida (all’epoca dei fatti semplice tifoso, ma successivamente dirigente dell’ASD Troina), nonché Boncore, Raia, Compagno, Calaciura e Ciadamidaro, tutti tesserati a vario titolo dell’ASD Troina (il Ciadamidaro svolgente il ruolo di allenatore in seconda, a dispetto del suo tesseramento come “addetto all’arbitro”).

Il Tribunale ha tuttavia escluso la rilevanza nella vicenda de quo del ruolo svolto sig. Vincenzo Bruno, amministratore della CO.E.SE. e figlio del Presidente Onorario dell’ASD Rotonda Calcio (che aveva messo a disposizione le somme utilizzate per la combine), ritenendo invece provata la piena responsabilità del sig. Francesco Giuseppe Bruno, Presidente onorario e patron della società, non mancando di sottolineare, anche a confutazione delle tesi difensive di tutti gli interessati, la mancata prova della adeguata giustificazione dei bonifici effettuati in favore del sig. Dell’Arte, in ragione della genericità delle causali e a nulla rilevando la dilazione temporale dei predetti bonifici.

14.3. Con il reclamo 0013/CFA/2021-2022, par. 1, l’ADS Troina contesta la stessa sussistenza dell’illecito, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Federale, il sig. Dell’Arte Silvestro non avrebbe affatto ammesso l’alterazione del risultato della gara, riferendosi del tutto genericamente a cortesie in favore di qualche società, tra cui l’ASD Rotonda Calcio (che in ogni caso non avrebbe ricevuto, né beneficiato di alcuna somma di danaro), tanto più che quella pretesa dichiarazione confessoria non avrebbe trovato alcun riscontro, tali non potendo essere le mere dichiarazioni indirette, frutto di suggestioni e supposizioni, di altri tesserati, tra cui i signori Giuffrida, Calaciura e Boncore; ciò senza contare che l’attendibilità della pretesa dichiarazione confessoria del sig. Dell’Arte Silvestro sarebbe stata minata dallo stesso contenuto illogico e confuso, oltre che dalla imprevedibilità della sua personalità, così che a tutto voler concedere i pretesi abboccamenti fatti ad alcuni atleti nei giorni precedenti la gara avrebbe dovuto essere correttamente ricondotti a mere iniziative isolate ed autonome del predetto sig. Dell’Arte Silvestro, che all’epoca era responsabile dell’area tecnica dell’ASD Troina.

Altrettanto erroneamente il Tribunale avrebbe configurato una responsabilità in concorso del sig. Ciadamidaro nell’esecuzione della sostituzione del calciatore under e cioè nella presunta condotta disciplinarmente rilevante, dal momento che le dichiarazioni testimoniali che avrebbero dovuto provare tale fatto (signori Raia, Romano, Giuffrida, Calaciura e Bonocore) si sarebbero limitate a dare atto della sola sua presenza in panchina, laddove lo stesso non avrebbe avuto alcun potere decisionale circa la sostituzione e non avrebbe pertanto fornito alcun contributo alla sostituzione in questione; priva di qualsiasi elemento probatorio sarebbe poi l’affermazione, decisiva nell’economia della decisione reclamata, secondo cui il Sig. Ciadamidaro sarebbe stato l’allenatore in seconda della squadra a dispetto del suo tesseramento come dirigente addetto all’arbitro.

Il reclamo non è meritevole di favorevole considerazione.

14.3.1. Non è contestato che nel corso della gara in questione, al 41° circa del primo tempo, un calciatore con qualifica under della squadra ASD Troina fu sostituito con altro calciatore che under non era e che tale errore tecnico determinò la sconfitta a tavolino 0-3 dell’ASD Troina, sanzionata dal Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo spiegato dall’ASD Rotonda Calcio.

 Ciò che invece è contestato è il valore probatorio al fine della sussistenza dell’illecito della pretesa ammissione della combine da parte del sig. Dell’Arte Silvestro Dario, sottolineandosi che non si sarebbe trattato di una vera e propria confessione del fatto specifico, quanto piuttosto di una mera generica esposizione di fatti, non si sa come acquisiti, riguardanti peraltro pretese “cortesie” che avrebbero ricevuto alcune società di calcio, tra cui anche l’ASD Troina; a parte la genericità di tale dichiarazione, la stessa non avrebbe comunque avuto alcun adeguato riscontro, tali non potendosi considerare le testimonianze indirette di alcuni soggetti (tra gli altri il sig. Giuffrida ed il sig. Boncore).

14.3.2. Sennonché gli atti del procedimento smentiscono la tesi prospettata nel reclamo.

L’ammissione della combine relativamente alla gara in questione da parte del sig. Dell’Arte Silvestro Dario risulta da quest’ultimo fatta spontaneamente, con sufficiente precisione e con dati altrettanto sufficientemente circostanziati, all’Ispettore Superiore di PS Giuseppe Millauro il giorno 13 febbraio 2020 negli uffici del Commissariato di Leonforte, dove il sig. Dell’Arte si era recato per un (ulteriore e spontaneo) incontro col predetto funzionario di PG.

Ciò che rileva è poi che sulla base di quella dichiarazione spontanea (ancorché non confermata in sede di interrogatorio formale, allorquando il Dell’Arte ha dichiarato di voler avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande formulategli) gli uffici di PG chiesero e ottennero dalla competente AG l’autorizzazione ad effettuare accertamenti bancari volti a riscontrare l’effettività della dazione di danaro, cosa che trovava conferma nella sussistenza di una pluralità di bonifici bancari disposti (tra il 25 marzo 2019 ed 24 ottobre 2019, per un importo complessivo di . 34.700.00) dalla CO.E.SE. Costruzioni e Servizi in favore del citato sig. Dell’Arte, pagamenti non adeguatamente giustificati in ragione della genericità della maggior parte delle causali indicate.

In presenza di tali elementi non solo non può genericamente richiamarsi un preteso carattere non confessorio dell’ammissione spontanea della combine fatta dallo stesso sig. Dell’Arte, ma neppure vale evidenziare che i riscontri di tale dichiarazione consistessero in testimonianze indirette, dal momento che si è in presenza di un composito ed inequivoco quadro di fatti gravi, precisi e concordanti che danno ragionevolmente conto della effettiva esistenza della combine e quindi della conseguente idoneità degli atti a tal fine posti in essere, ivi compresa la sostituzione del calciatore under con altro che tale non era (circostanza quest’ultima assolutamente non giustificabile per caso fortuito o per mera dimenticanza stante la più che ragionevole esperienza sia del sig. Dell’Arte che del sig. Ciadamidaro).

14.3.3. Quanto all’apporto causale di quest’ultimo, fermo il principio ai fini della affermazione della sua responsabilità della prevalenza della sostanza (attività rilevante esercitata nell’ambito sportivo) sulla forma (qualifica giuridica risultante dal tesseramento) (sul punto si rinvia a quanto già osservato al par. 13.3.1.), non è contestato non solo che g i sedesse in panchina, ma soprattutto che svolgesse di fatto -  non soltanto in occasione di quella gara - le funzioni di allenator in seconda de la squadra, come dallo stesso ammesso nel verbale di interrogatorio del 7 dicembre 2020, allorquando ha precisato che, sebbene formalmente fosse stato allenatore in seconda solo dalla stagione 2019/2020, “…di fatto, già nel periodo in cui è stata disputata la partita con il Rotonda, l’Aiello (id est., formalmente l’allenatore in seconda) si era allontanato dallo staff tecnico, lasciando me in compagnia di Boncore (id est, l’allenatore titolare)”.

E’ priva di verosimiglianza la tesi secondo cui il Ciadamidaro non avesse alcuna competenza tecnica per disporre la sostituzione incriminata e soprattutto non avesse le cognizioni tecniche fattuali per rendersi conto che quella sostituzione avrebbe avuto conseguenze sull’esito della gara.

E’ pertanto corretta e condivisibile la tesi del concorso di responsabilità nell’illecito de quo del sig. Giovanni Mirko Ciadamidaro.

14.3.4. E’ sul punto da respingere il reclamo proposto dall’ASD Troina (numero rg n. 0013/CFA/2021-2022, par.1).

14.4. Con riferimento alla stessa gara deve essere esaminata la posizione del sig. Francesco Giuseppe Bruno che con il reclamo numero rg. 0012/CFA/2021-2022, ha sostenuto l’erroneità e l’ingiustizia della decisione che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 2 (due), ritenendo fondate le contestazioni formulate nei suoi confronti dalla Procura Federale con il rituale atto di deferimento n. 12747/396/pf2021/GC/gb, sia perché, quale Presidente Onorario dell’ASD Rotonda Calcio (con potere di firma e di rappresentanza), in concorso con altri soggetti (signori Dell’Arte Silvestro Dario, Boncore Giuseppe Davide e Ciadamidaro Mirko), aveva posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara Troina – Rotonda del 3 aprile 2019, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria dell’ASD Rotonda Calcio, con l’aggravante della effettiva alterazione del risultato della gara calciatore all’epoca dei fatti della ASD Troina (violazione art. 7, commi 1 e 2, CGS in vigore fino al 15 giugno 2019, art. 30, commi 1 e 2, del vigente CGS), sia per non essersi presentato alla rituale convocazione della Procura Federale FIGC, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire (violazione art. 22, comma 1, CGS).

Con un unico motivo di censura, oltre a contestare la sanzione per la mancata presentazione alla convocazione della Procura Federale priva di qualsiasi fondamento mancando agli atti del procedimento il verbale attestante la predetta mancata comparizione - il reclamante rileva, per un verso, che la sussistenza dell’illecito non avrebbe potuto fondarsi sulla pretesa dichiarazione confessoria del sig. Dell’Arte Silvestro Dario, dichiarazione che tale non era e che non risultava riscontrata se non da inammissibili testimonianze indirette e, per altro verso, che senza alcun adeguato e sufficiente riscontro probatorio il Tribunale Federale Nazionale avrebbe ritenuto rilevante il nesso tra la sua persona e la società CO.E.SE. Costruzioni appartenente al figlio Vincenzo (per il quale era stato correttamente escluso qualsiasi coinvolgimento nell’illecito), senza peraltro approfondire, come sarebbe stato necessario, la posizione del sig. Dell’Arte Silvestro, che all’epoca dei fatti non era più direttore sportivo dell’ADS Troina e che svolgeva attività imprenditoriale, circostanza questa che giustificava i passaggi di danaro tra quest’ultimo e la società CO.E.SE Costruzioni.

Il reclamo deve essere respinto.

14.4.1. Quanto alla sussistenza dell’illecito e alla rilevanza e alla riscontrata attendibilità della dichiarazione confessoria del sig. Dell’Arte Silvestro Dario, anche con riferimento al passaggio di danaro tra quest’ultimo e la società CO.E.SE. Costruzioni, può rinviarsi a quanto osservato nel par. l4.3.2.

E’ sufficiente aggiungere sotto altro concorrente profilo che in presenza degli indizi gravi, precisi e concordanti di quei passaggi di denaro e della genericità delle causali giustificative, sarebbe stato onere dell’interessato provare documentalmente ed in modo inconfutabile - come del resto puntualmente segnalato dal Tribunale Federale Nazionale nella decisione reclamata - la eventuale effettiva giustificazione dei bonifici, esibendo, per esempio, copie di contratti di servizio o altro documento idoneo a fugare ogni dubbio e perplessità: ciò non è avvenuto e non può essere imputata al Tribunale Federale Nazionale un’omessa o insufficiente attività istruttoria sul punto.

In carenza di prova contraria dei fatti gravi, precisi e concordanti che fondavano l’incolpazione, è più che ragionevole ritenere secondo l’id quod plerumque accidit - come ha fatto il Tribunale - che il sig. Francesco Giuseppe Bruno, del quale non è discutibile la responsabilità ai sensi dell’ordinamento federale, quale Presidente onorario, con poteri di rappresentanza e di firma dell’ASD Rotonda Calcio, abbia usufruito ai fini della commissione dell’illecito delle somme versate dalla società del figlio, CO.E.SE. Costruzioni (e quindi indirettamente messegli a disposizione) al sig. Dell’Arte Silvestro Dario.

Non assume alcuna rilevanza decisiva ai fini della esclusione dell’illecito in questione la dilazione temporale con cui i pagamenti risultano essere stati fatti ovvero anche la circostanza che qualche pagamento sia temporalmente lontano dall’episodio incriminato, non essendo stata fornita alcuna prova plausibile della corrispondenza di tali pagamenti ad effettivi servizi resi dal sig. Dell’Arte nella asserita qualifica di imprenditore.

14.4.2. Quanto alla responsabilità per omessa comparizione alla convocazione della Procura Federale della FIGC la contestazione avanzata dal reclamante si fonda sulla mancanza agli atti del procedimento del verbale di mancata comparizione.

La doglianza così formulata è infondata e va respinta risolvendosi in una mera contestazione formale.

Invero, come risulta dagli atti del procedimento, l’interessato è stato effettivamente convocato due volte: una prima volta per l’11 marzo 2021, data per la quale ha comunicato di non essere disponibile per motivi di salute, chiedendo il differimento della convocazione; una seconda volta per il 22 marzo 2021, alle ore 11.00, anche stavolta presso la sede dell’ASD Rotonda Calcio in Rotonda (PZ), giusta nota inviata via pec in data 18 marzo 2021.

Riscontrando tale seconda convocazione con nota via pec del 22 marzo 2021 l’interessato ha dichiarato di essere attualmente domiciliato a Roma, chiedendo, anche a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia, di essere udito in altra data presso gli uffici della Procura Federal in Roma ed aggiungendo altresì che “alla luce ed in forza del procedimento penale a latere sui medesimi fatti per cui sono stato chiamato in sede di audizione presso la Procura Federale, è mia intenzione avvalermi della facoltà di non rispondere, in conformità all’esercizio dei miei diritti, così come riconosciuto anche nell’ambito endo-ordinamentale sportivo”.

Ciò, posto sotto un primo profilo non può sottacersi che il tenore di tale dichiarazione, nel quale alcuna plausibile giustificazione viene addotta all’impossibilità di presentarsi per il giorno 22 marzo 2021, prova al di là di ogni ragionevole dubbio la violazione dell’obbligo di presentarsi, irrilevante essendo la circostanza che tale assenza non sia stata effettivamente consacrata in un atto formale, che evidentemente sarebbe stato una mera presa d’atto di quanto dichiarato.

D’altra parte i motivi addotti a giustificazione della mancata presentazione non solo sono stati indicati tardivamente cioè lo stesso giorno in cui era stata programmata l’audizione, per quanto si risolvono in meri impedimenti che avrebbero potuto essere agevolmente superati, se comunicati tempestivamente (nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità, sottesi alla previsione dell’obbligo di presentazioni agli inquirenti), attraverso il ricorso al collegamento da remoto.

14.4.3. Il reclamo proposto dal sig. Francesco Giuseppe Bruno (numero rg. 0012/CFA/2021-2022), pertanto, deve essere respinto.

15. Gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020.

15.1. L’illecito sportivo contestato.

L’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura Federale con l’atto di deferimento è che i signori Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, del CGS, attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto); Alì Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2, del C.G.S., attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (“patron” della Società in quanto, quale principale sponsor della stessa, maggiore sostenitore economico della medesima); Acri Orazio (detto Pierino), all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Olympic Rossanese 1909, in violazione dell’art. 30, co.1, del C.G.S., avevano tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco a tentare di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, valevole (quale recupero della partita disputata il 24 novembre 2019 e interrotta al 54° minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco) per il Campionato Nazionale Dilettanti, Gir. I, stagione sportiva 2019-20, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD Corigliano Calabro) allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: I) il sig. Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 3 gennaio 2020, contattato telefonicamente il sig. ACRI Orazio (detto Pierino) quale persona “vicina” al sig. Nucaro Mauro, consigliere della ASD Corigliano Calabro (ma di fatto “patron” della società tanto da essere appellato come Presidente) per concertare e trattare con questi, per conto del sig. Alì’ Giovanni, la combine della gara de qua; II) i signori Dell’Arte Silvestro Dario e Nucaro Mauro per essersi incontrati, in data 4 gennaio 2020, presso il ristorante “La Napoletana”, sito in Ganzirri (ME), per discutere tra di loro i termini dell’accordo illecito sotteso alla combine della gara; III) il sig. Dell’Arte Silvestro Dario per aver, in data 5 gennaio 2020, telefonato dapprima al sig. Alì Giovanni e dappoi al sig. Acri Orazio (detto Pierino) per cercare di mediare sulla provvista di denaro che avrebbe dovuto essere corrisposta dal sig. Nucaro per assicurare la vittoria alla propria squadra senza, tuttavia, riuscire nell’intento in quanto il prezzo offerto dal sig. Nucaro Mauro (pari ad 5.000,00) era ritenuto troppo basso dal sig. Alì Giovanni; con le aggravanti per tutti di cui all’art. 14, comma 1, lett. i), del C.G.S. dell’aver agito per assicurare a sé o ad altri un vantaggio; per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario per il sig. Alì Giovanni anche con l’ulteriore aggravante di cui all’art.30, co.6, del C.G.S. della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare; per il solo sig. Dell’Arte Silvestro Dario pure con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 14, co. 1, lett. m), del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

15.2. Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare con la decisione segnata in epigrafe ha ritenuto la sussistenza di elementi idonei a suffragare la tesi accusatoria della Procura, in ragione dei frenetici contatti telefonici ed incontri avvenuti prima della gara tra i signori Dell’Arte, Acri e Alì, quest’ultimo pacificamente riconosciuto come patron dell’ASD Troina, non potendosi escludersi il perfezionamento dell’illecito per il successivo mancato accordo sulla somma da corrispondere o per l’impossibilità di convincere i giocatori e l’allenatore del Troina ad assecondare la combine.

15.3. Con il reclamo 0013/CFA/2021-2022, par. 3, l’ADS Troina deduce l’erroneità e l’ingiustizia sul punto della sentenza reclamata, rilevando l’erroneo ruolo rilevante attribuito al sig. Dell’Arte Silvestro Dario che, al contrario, non avrebbe ricoperto alcun ruolo all’interno della società ASD Troina, essendosi dimesso il 15 luglio  2019, così che gli atti da questi posti in essere, contattando giocatori e allenatore, per alterare il risultato della gara sarebbero stati da ascrivere a mere iniziative, autonome e personali, giammai riferibili all’ASD Troina, a nulla rilevando di per sé né tali contatti e neppure quelli con il sig. Giovanni Alì, trattandosi a tutto voler concedere di meri indizi e non di prove, necessarie ai fini della configurabilità di una responsabilità per illecito sportivo. Peraltro il contenuto dei colloqui intercorsi tra il sig. Dell’Arte ed il sig. Alì non avrebbe riguardato in alcun modo l’ASD Troina e le sue vicende sportive, quanto piuttosto genericamente l’andamento delle partite dei campionati di serie D ed Eccellenza siculi ovvero notizie, sempre generiche, riguardanti le società per le quali fino alla stagione sportiva 2018/2019 il Dell’Arte aveva ricoperto incarichi formali; né vi sarebbero stati i necessari riscontri probatori sulla circostanza, posta inammissibilmente a fondamento del convincimento del Tribunale Federale, che i contatti tenuti dal sig. Dell’Arte con i rappresentanti di altre società avrebbero potuto determinare in questi ultimi l’affidamento, proprio per il preteso ruolo del sig. Dell’Arte all’interno dell’ASD Troina, sulla effettiva possibilità di alterare i risultati delle gare.

Quanto alla posizione del sig. Giovanni Alì, pur riconoscendo i suoi contatti telefonici con il sig. Dell’Arte, il reclamo sottolinea che non vi sarebbe stata alcuna prova, né tanto alcun indizio, circa la commissione di atti idonei al compimento dell’illecito; tanto emergerebbe dalla non preconcetta lettura e dall’accurata analisi dei colloqui telefonici intercorsi tra il sig. Dell’Arte ed il sig. Mauro Nucaro, Pr sidente dell’ASD Corigliano Calcio, colloqui di cui l’Alì sarebb stato all’oscuro, tanto più che questi non aveva alcun rapporto con la dirigenza, l’allenatore e la squadra, essendo soltanto il finanziatore della società stessa.

In definitiva il Dell’Arte sarebbe stato un mero millantatore, facendo intendere di aver contatti - in realtà inesistenti - con atleti o dirigenti dell’ASD Troina e di poter intervenire sullo svolgimento dell’incontro, al solo scopo di ingraziarsi il Presidente dell’ASD Corigliano Calcio per ottenere un rapporto di collaborazione con questi nella successiva stagione sportiva.

Ad ulteriore conferma dell’irrilevanza della posizione del D’Alì nell’episodio in questione si sottolinea anche il fatto che non gli sarebbe stata contestata alcuna condotta attiva e non sarebbe stato indicato neppure l’atto idoneo posto in essere allo scopo della commissione dell’illecito.

15.4. Il reclamo non merita accoglimento.

15.4.1. Occorre premettere che i dati di fatto su cui poggia l’impianto accusatorio della Procura Federale sostanzialmente accolto dalla decisione reclamata non sono in realtà contestati, dal momento che non sono in discussione gli intervenuti frequenti contatti telefonici (oggetto di intercettazioni telefoniche da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria) e anche personali tra il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, il sig. Orazio Acri (Presidente dell’ASD Olympic Rossanese 1909, persona vicina al sig. Mauro Nucaro, consigliere dell’ASD Corigliano Calabro), il sig. Mauro Nucaro ed il Sig. Giovanni Alì, patron e finanziatore dell’ASD Troina, proprio nei giorni precedenti la gara in questione.

Ugualmente deve dirsi per il contenuto di tali intercettazioni, sostanzialmente incentrate sulla preparazione, conclusione e definizione dei dettagli della combine della gara, stante le sommarie informazioni testimoniali rese il 15 luglio 2020 dal sig. Giuseppe Romano, team manager dell’ASD Troina (che riferiva di essere stato avvicinato prima dell’inizio della gara da una persona - sicuramente dello staff del Corigliano, ancorché non identificato - con la richiesta di “sistemare la partita”), dichiarazioni confermate in sede di audizione in data 4 marzo 2021 e conformi a quelle rese dal sig. Walter Giuffrida nel corso dell’audizione del 3 febbraio 2021.

Ciò posto la contestazione riguarda piuttosto la figura ed il ruolo del sig. Dell’Arte Silvestro Dario e del sig. Alì Salvatore.

15.4.2. Quanto al primo si sostiene che, in quanto dimessosi dal ruolo di direttore sportivo dell’ASD Troina fin dal 15 giugno 2019, all’epoca del preteso illecito non avrebbe avuto alcun ruolo all’interno della compagine societaria, di tal che le sue iniziative sarebbero da considerare autonome ed individuali ed in nessun caso riferibili all’ASD Troina.

Tuttavia tale prospettazione difensiva, fondata su un dato esclusivamente formale (l’insussistenza di un incarico formale e del relativo tesseramento), mal si concilia non solo con l’attivismo del sig. Dell’Arte, ma soprattutto col legame con il sig. Giovanni D’Alì (ampiamente ricavabile dal tenore e della frequenza dei contatti telefonici), che invece aveva all’epoca dei fatti un ruolo rilevante all’interno della compagine societaria, essendo il patron dell’ASD Troina. Ciò rende non irrealistico che, malgrado l’assoluta mancanza di ruolo formale all’interno dell’ASD Troina, il sig. Dell’Arte, in virtù del suo passato ruolo di direttore sportivo della predetta società e del legame con il patron della stessa, avesse le possibilità o apparisse capace di potere alterare gli esiti delle gare giocate dall’ASD Troina, indipendentemente dal fatto poi che la combine si realizzasse effettivamente.

15.4.3. Quanto alla posizione del sig. Giovanni Alì le tesi difensive sviluppate nel reclamo si limitano a ritenere errato il convincimento del primo giudice, ma non adducono né un manifesto errore di valutazione dei fatti, né indicano fatti rilevanti non esaminati o travisati idonei ad escludere la propria responsabilità.

Resta irrilevante il fatto che egli non abbia mai direttamente incontrato il sig. Mauro Nucaro, come il fatto che non fosse a conoscenza delle effettive modalità con le quali il Dell’Arte avesse raggiunto con altri l’accordo di combine, trattandosi questi di elementi non idonei di per sé ad escludere l’esistenza di un accordo preordinato al fine di alterare il risultato della gara in questione; per contro non può sottacersi che non è stato punto contestato, se non in modo del tutto generico, il tenore delle intercettazioni telefoniche riconducibili proprio alla gara in questione.

15.4.4. E’ pertanto sul punto da respingere il reclamo proposta dall’ASD Troina (0013/CFA/2021-2022, par. 3).

16. Gara Troina – Marina di Ragusa del 16 febbraio 2020.

16.1. L’illecito sportivo contestato.

La tesi accusatoria formulata dalla Procura Federale con l’atto di deferimento è che il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art 2, comma 2, CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Troina (DS occulto), in violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., aveva, prima della gara Troina – Marina di Ragusa del 16 febbraio 2020, valevole per il girone I del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. In particolare quegli, nei giorni della settimana precedente alla disputa della gara, contattava telefonicamente il sig. Francesco Antonio Postorino, Presidente di fatto della società ragusana, offrendosi di ricorrere alle sue conoscenze per alterare il risultato della gara, ricevendo dallo stesso un rifiuto; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare, nonché con l’aggravante di cui all’art. 14, co.1 lett. m), CGS dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare. 

16.2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione in epigrafe ha ritenuto fondato l’impianto accusatorio sulla base delle intercettazioni telefoniche intercorse tra il sig. Dell’Arte e il sig. Postorino, che ha sostanzialmente confermato il contenuto delle intercettazioni telefoniche in sede di sommarie informazioni testimoniali del 22 luglio 2020 e dell’audizione del 1° marzo 2021, riconoscendo anche che l’attività posta in essere dal Dell’Arte era rilevante ai fini dell’ordinamento federale nell’interesse dell’ASD Troina (tanto più che il sig. Postorino aveva mostrato la convinzione che effettivamente il sig. D’Alterio fosse in grado di influire sulle sorte della gara in virtù dei suoi contatti all’interno della compagine sociale dell’ASD Troina.

16.3. Con il reclamo 0013/CFA/2021 – 2022, par. 4, l’A.S.D. contesta la declaratoria di responsabilità pronunciata nei suoi confronti con la decisione reclamata per il tentativo di combine che sarebbe stato perpetrato dal sig. Dell’Arte, rilevandosi che quest’ultimo non avrebbe ricoperto formalmente alcun incarico all’interno della società, essendosi dimesso il 15 luglio 2019, né avrebbe svolto alcuna attività, di fatto e/o occulta, in favore della predetta società.

Tale decisiva circostanza sarebbe stata ammessa dalla stessa Procura Federale, così che l’attività posta in essere dal predetto sig. Dell’Arte per alterare il risultato della gara in questione (avvicinando il Presidente dell’ASD Marina di Ragusa che respingeva qualsiasi proposta) avrebbe dovuto essere considerata estemporanea, autonoma e priva di qualsiasi nesso di riferibilità alla ASD Troina, così che le conclusioni raggiunte al riguardo dal Tribunale sarebbero erronee, incomprensibili e contraddittoriamente, tanto più che per lo stesso episodio sarebbe stato prosciolto il Presidente dell’ASD Troina dall’accusa di aver consentito al sig. Dell’Arte, in costanza di squalifica, di svolgere attività per la società.

16.4. Il reclamo è fondato.

 Pur potendo condividersi il convincimento espresso dalla decisione reclamata sulla esistenza del tentativo di combine della gara in questione sulla base delle intercettazioni dei colloqui telefonici intercorsi tra il sig. Dell’Arte e il sig. Postorino - intercettazioni che hanno conferma nelle dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di sommarie informazioni testimoniali e di audizione - non vi è tuttavia alcun elemento probatorio, nemmeno indiziario, che possa ragionevolmente ricollegare l’attività svolta dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario alla compagine dell’ASD Troina.

 A differenza dell’episodio di cui alla gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, in cui la plausibilità del coinvolgimento dell’ADS Troina nella commissione dell’illecito è data dal legame tra il sig. Dell’Arte ed il sig. Giovanni Alì, patron e finanziatore della predetta società (legame che consente di ritenere che in qualche caso il Dell’Arte svolgesse, di fatto ed in modo occulto, attività rilevante per l’ordinamento sportivo nell’interesse dell’ADS Troina), nel caso di specie non emerge alcun elemento idoneo a dar conto della riferibilità, indiretta, occulta e di fatto all’ASD Troina dell’attività svolta dal sig. Dell’Arte Silvestro.

A tanto consegue che non può essere dichiarata la responsabilità dell’ASD Troina per l’episodio in trattazione.

17. La rideterminazione della sanzione per l’ASD Troina.

L’accoglimento per quanto rilevato del reclamo proposto dall’ASD Troina (0013/CFA/2021-2022, par. 4), limitatamente alla gara Corigliano – Troina dell’8 gennaio 2020, impone la rideterminazione della sanzione.

Quest’ultima, tenuto conto della pluralità degli illeciti accertati, della loro obiettiva gravità e della pluralità di soggetti appartenenti alla predetta società che vi hanno concorso, è rideterminata in 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2021-2022 e nell'ammenda di 3.000,00 (tremila/00).

18. Le conclusioni

In conclusione gli appelli in trattazione, previa loro riunione, vanno tutti respinti, ad eccezione di quello 0013/CFA/2021 – 2022, che va accolto in parte quanto alla posizione dell’ASD Troina in relazione alla gara Troina – Marina di Ragusa del 16 febbraio 2020, con conseguente rideterminazione della sanzione a carico dell'A.S.D. Troina in 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2021-2022 e nell'ammenda di 3.000,00 (tremila/00)

P.Q.M.

riunisce i reclami in epigrafe e dispone quanto segue:

- respinge i reclami n. 0010/CFA/2021-2022, 0011/CFA/2021-2022, 0012/CFA/2021-2022 e 0014/CFA/2021-2022;

- accoglie in parte il reclamo n. 0013/CFA/2021-2022 e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico dell'A.S.D. Troina in 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2021-2022 e nell'ammenda di 3.000,00 (tremila/00), con restituzione a favore dell'A.S.D. Troina del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 

 

 

L'ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                      Mario Luigi Torsello                                                   

                                                                  

 Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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