F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 016/CSA pubblicata il 23 Settembre 2021- Taranto F.C. 1927 S.r.l.
Decisione n. 016/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 006/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE II
composta dai Sigg.ri:
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Bruno Di Pietro - Componente (relatore)
Paolo Tartaglia - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 006/CSA/2021-2022, proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l., a mezzo del proprio Amministratore Unico Sig. Alfonso Salvatore
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 11/DIV del 31.08.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.09.2021, l’Avv. Bruno Di Pietro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Taranto F.C. 1927 S.r.l. con dichiarazione dello 01.09.2021, resa a mezzo del proprio Amministratore Unico Sig. Alfonso Salvatore, preannunciava reclamo a norma dell’art. 71 e ss. del C.G.S., avverso la ammenda pari ad € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (cfr. Com. Uff. n. 11/DIV dello
31.08.2021), in relazione alla gara Taranto F.C. 1927/Turris 1944 del 29.08.2021.
La società ricorrente, con la dichiarazione, sopra indicata, di preannuncio di reclamo, chiedeva contestualmente la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento.
La Corte Sportiva d’Appello provvedeva all’incombenza e in data 01.09.2021 trasmetteva gli atti richiesti.
Successivamente, in data 8 settembre 2021, la società Taranto F.C. 1927 S.r.l., a mezzo del medesimo Amministratore, faceva pervenire comunicazione di rinuncia al reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La dichiarazione dell’8 settembre 2021, di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Sulla base di quanto precede, il reclamo iscritto al n. 006/CSA/2021-2022 va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Bruno Di Pietro Maurizio Borgo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce