Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77 del 23/09/2021 – Franco Amadio/Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE

Decisione n. 77
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Stella Richter - Relatore
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2021, presentato, in data 14 maggio 2021, dal sig. Franco Amadio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio De Gasperis e Alessandra Puoti,
contro
la Procura Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante (d’ora in avanti anche solo “Procura Fitetrec-Ante”), in persona del Procuratore avv. Riccardo Roselli,
e
la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante (d’ora in avanti anche solo “Fitetrec-Ante”), in persona del Commissario straordinario ing. Mauro Checcoli, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Pennisi;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza della Corte federale di appello della Fitetrec-Ante n. 4/2021, emessa il 14 aprile 2021 e depositata presso la Segreteria federale e pubblicata sul sito internet della Federazione il 15 aprile 2021, con la quale la predetta Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale federale n. 1/2021, ha disposto la condanna del sig. Franco Amadio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del Regolamento di Giustizia, alla sospensione di ogni incarico federale per mesi quattro, nonché ai sensi della lett. b) del medesimo art. 3, comma 1, dell’ammenda di €. 800,00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 12 luglio 2021, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. Franco Amadio - avv. Alessandra Puoti, il Procuratore Federale FITETREC-ANTE, avv. Riccardo Roselli, per la resistente Procura Federale FITETREC-ANTE, nonché l'avv. Fabio Pennisi, per la resistente FITETREC-ANTE; udito, altresì, in collegamento telefonico, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter;
Ritenuto in fatto
1. Con atto del 7 gennaio 2021 la Procura Fitetrec-Ante deferiva a giudizio il sig. Franco Amadio nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale del Lazio della Fitetrec-Ante, contestandogli la violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia (d’ora innanzi “R.G.”) e degli artt. 1, 2, 3, 9, comma 1, e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui alle lett. a), h) e i) dell’art. 5 R.G., per avere consentito la partecipazione di atleti della regione alla finale del campionato nazionale di gimkana western in violazione del regolamento del campionato italiano e del Trofeo delle Regioni 2020.
2. Il Tribunale Federale con sentenza n. 1/2021, emessa il 30 gennaio 2021 e pubblicata l’8 febbraio 2021, in parziale accoglimento delle contestazioni avanzate dalla Procura, sanzionava il sig. Amadio con la sospensione dagli incarichi federali per mesi sei e con l’ammenda di euro 1.000,00 (mille,00).
3. Tale sentenza veniva reclamata tanto dal sig. Amadio quanto dalla Procura della Fitetrec-Ante.
4. Il sig. Franco Amadio chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi: (i) inammissibilità del deferimento per essere stato l’atto di incolpazione del tutto carente dei requisiti prescritti dall’art. 56, comma 4, R.G.; (ii) difetto di motivazione ed erronea valutazione delle prove – omessa attività istruttoria richiesta dall’incolpato – erronea valutazione delle norme federali – vizio di ultrapetizione. E concludeva con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito.
5. Di contro, la Procura Federale chiedeva la condanna del sig. Amadio anche per la violazione di cui all’art. 2, comma 2, R.G. (e cioè per frode sportiva), con l’aggravante dell’art. 5, comma 1, lett. h), R.G. (entrambe – frode e aggravante – escluse dalla decisione di primo grado), e, conseguentemente, la sanzione della sospensione dagli incarichi federali per almeno due anni e quella dell’ammenda di euro 4.000,00 (quattromila,00).
6. Con decisione n. 4/2021, emessa il 14 aprile 2021 e depositata presso la Segreteria federale e pubblicata sul sito internet della Federazione il 15 aprile 2021, la Corte di Appello della Fitetrec-Ante, in riforma della sentenza n. 1/21 del Tribunale Federale, dichiarava insussistenti le violazioni dell’art. 2 R.G. e dell’art. 3 del Codice di comportamento sportivo del CONI e, conseguentemente, rideterminava le sanzioni, comminando al sig. Franco Amadio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), R.G., la sospensione da ogni incarico federale per mesi quattro e l’ammenda di euro 800,00 (ottocento,00).
7. Con ricorso datato 14 maggio 2021, il sig. Franco Amadio ricorreva a questo Collegio di Garanzia “per l’annullamento e/o riforma della sentenza della Corte di Appello Federale FITETREC ANTE n. 04/2021 depositata in Segreteria Federale e pubblicata sul sito internet federale il 15/04/2021”, rassegnando le seguenti conclusioni: “Il Signor Franco AMADIO […] insiste affinché codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia del C.O.N.I. in accoglimento del presente reclamo ed in riforma della sentenza della Corte di Appello Federale n. 4/2021 voglia assolvere il Signor Franco Amadio da ogni addebito dallo stesso formulato”.
8. Con memoria datata 21 maggio 2021, la Procura Fitetrec-Ante si costituiva e così concludeva: “Piaccia all’ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, accertata l’infondatezza dei motivi di gravame proposti dal ricorrente Franco Amadio in quanto le parti contestate della sentenza della Corte Federale Fitetrec Ante n. 04/2021 non sono in contrasto con le normative asseritamente lese, confermare il provvedimento gravato”.
9. Con memoria datata 24 maggio 2021, la Fitetrec-Ante si costituiva e così concludeva: “Piaccia a codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto e negli eventuali successivi dichiarare l’inammissibilità del ricorso avversario e comunque rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge”.
10. In vista della udienza del 12 luglio 2021, la Procura Fitetrec-Ante depositava ulteriore memoria ai sensi del comma 4 dell’art. 60 del Codice della Giustizia Sportiva.
Considerato in diritto
1. Il sig. Franco Amadio articola l’impugnazione attraverso tre motivi di ricorso.
Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 56, comma 4, R.G. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 13 del Regolamento di Giustizia della Fitetrec-Ante per difetto di motivazione ed erronea valutazione.
Con il secondo motivo lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 13 del R.G. FITETREC ANTE sotto il profilo dell’omessa motivazione ed erronea valutazione delle prove – violazione e falsa applicazione del Regolamento di Gimkana Western, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Codice di Comportamento Sportivo”.
Con il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 13 del R.G. FITETREC ANTE per inosservanza delle norme dell’Ordinamento sportivo relative alla ripartizione dei poteri e delle competenze nell’ambito della FITETREC ANTE nonché sotto il profilo dell’omessa valutazione ed erronea valutazione delle prove. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi”.
2. In particolare, attraverso il primo motivo, il ricorrente eccepisce la inammissibilità del proprio deferimento a giudizio, perché l’atto di incolpazione sarebbe stato carente dei requisiti previsti dall’art. 54, comma 4, R.G. Secondo il sig. Amadio, l’atto di incolpazione non avrebbe “in alcun modo esplicitato quale fosse l’obbligo giuridico” da lui “disatteso […] con la propria condotta”. Di fronte a un siffatto atto di incolpazione, la Corte di Appello della Fitetrec-Ante avrebbe conseguentemente errato a sostenere che è sufficiente che l’atto di deferimento a giudizio descriva alcuni accadimenti con contestuale indicazione delle norme statutarie disciplinanti le diverse ipotesi di illecito sportivo, con la indicazione delle fonti di prova acquisite.
2.1. Il motivo è infondato.
E’ infatti sufficiente che l’atto di deferimento descriva i fatti che si assumono accaduti, enunci le norme che si ritengono violate e indichi le fonti di prova acquisite: Tali elementi non mancano nella fattispecie in esame, risultando indicati i fatti per i quali il ricorrente è stato sanzionato, le norme violate e gli elementi probatori acquisiti, con la conseguente infondatezza della censura.
Compete poi al Giudice di merito valutare la sufficienza di tali elementi e, sul punto, la Corte di Appello ha ritenuto che “l’atto di deferimento fornisce una chiara e completa descrizione delle condotte contestate ai deferiti e delle norme che la Procura ritiene violate” e, quindi, non sia generico, stante “l’estesa disamina dei fatti contenuta nell’atto di deferimento”.
3. Con il secondo motivo, in particolare, il ricorrente lamenta che “la Corte di Appello, nel confermare integralmente la pronuncia di primo grado, ha disatteso in toto le eccezioni difensive nonché la valutazione delle prove prodotte dall’odierno reclamante senza illustrare in alcun modo le ragioni sottese al proprio intendimento”.
Il motivo è inammissibile perché, in realtà, risulta chiaramente preordinato a un riesame della questione di merito, la quale, invece, risulta adeguatamente affrontata e risolta, con congrua motivazione, nella decisione appellata.
La Corte di Appello Federale ha stabilito che la mancata organizzazione delle competizioni attraverso le quali selezionare i binomi da inviare alle finali nazionali ha rappresentato un abuso nella misura in cui tale integrale omissione non poteva essere ricondotta “all’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Sars Cov 2 – circostanza quest’ultima che avrebbe costituito una causa giustificativa – in quanto, come è noto a tutti, da maggio a settembre 2020 sono venute meno le restrizioni collegate alla pandemia, tant’è che proprio in tale arco temporale le altre Regioni hanno organizzato i loro campionati territoriali, nonché è provato che il CR Lazio ha organizzato 2 special events di Gimkana Western di cui il secondo in data 20 settembre 2020”.
In altre parole, la Corte Federale ha evidenziato che l’abusività della condotta deriva dal fatto che, avendo il Comitato fatto svolgere altre competizioni nello stesso periodo di tempo, non poteva poi invocare come valida ragione per non avere proceduto a organizzare le selezioni nazionali una causa di obiettiva impossibilità.
Tale ricostruzione e motivazione, in sé congrua ed esaustiva, non può essere soggetta a rivalutazione da parte di questo Collegio, al quale è precluso di nuovamente esaminare eccezioni, argomentazioni, nonché risultanze istruttorie acquisite e vagliate nel giudizio di merito (cfr., per tutti, Collegio di Garanzia, SS.UU., 19 dicembre 2017, n. 93; Idem, SS.UU., 22 maggio 2018, n. 30).
3.1 Né la decisione della Corte d’Appello risulta censurabile per non aver considerato che la condotta del ricorrente poteva essere giustificata alla luce della regolamentazione adottata per l’emergenza sanitaria posto che, come è poi risultato, il ricorrente ben avrebbe potuto comunque organizzare per tempo le selezioni necessarie per la partecipazione alle finali nazionali.
4. Infondato è il terzo e ultimo motivo di ricorso che lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 13 del R.G. FITETREC ANTE per inosservanza delle norme dell’Ordinamento sportivo relative alla ripartizione dei poteri e delle competenze nell’ambito della FITETREC ANTE nonché sotto il profilo dell’omessa valutazione ed erronea valutazione delle prove” e “violazione e falsa applicazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi”.
Invero, spettava a ogni Comitato Regionale presentare i binomi di ciascuna categoria al Campionato italiano (così espressamente dispone il Regolamento di Gimkana Western per l’anno 2020).
Ciò è stato accertato non essere avvenuto, come è ammesso dallo stesso ricorrente, il quale, con valenza confessoria, sostiene che i cavalieri si sarebbero iscritti personalmente sulla base di una loro personale e autonoma iniziativa.
E d’altra parte, in assenza della rituale preselezione, il Comitato Regionale doveva porre rimedio alla libera iscrizione dei cavalieri non regolarmente individuati con la prevista selezione attraverso l’esercizio del suo potere (dovere) di autotutela rispetto alla situazione illegittima generatasi per le suddette colpose omissioni. In questo senso, il Presidente del Comitato Regionale del Lazio aveva quantomeno il dovere, nell’esercizio della sua funzione e in base ai suoi poteri ordinatori, di convocare il Comitato da lui presieduto per assumere collegialmente i dovuti provvedimenti, se non anche di provvedere direttamente in autotutela (in caso di urgenza). Il tutto senza alcuna violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Né, in tale contesto, assume rilievo la circostanza che le domande di partecipazione alle finali nazionali erano state presentate dagli atleti.
5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Per quanto attiene alla spese del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiararle compensate.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Stella Richter
Depositato in Roma, in data 23 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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