Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79 del 23/09/2021 –Florentia San Gimignano s.s.d. a r.l./Michele Ardito/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 79
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 118/2020, presentato, in data 16 dicembre 2020, dalla Florentia San Gimignano s.s.d. a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Agati,
contro
il sig. Michele Ardito, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Conti,
nonché nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
per l'impugnazione
della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche c/o FIGC, di cui al C.U. n. 16/TFN-SVE 2020/2021 del 16 novembre 2020, che, nell'accogliere parzialmente il reclamo proposto dal sig. Ardito avverso la decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, di cui al C.U. n. 31/DCF del 1 ottobre 2020, ha condannato il Club ricorrente al pagamento di € 11.283,33, in favore del suddetto sig. Ardito, quali somme residue dovute in forza dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in data 18 agosto 2019.
Si è costituito in giudizio il sig. Michele Ardito. Non si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell'11 maggio 2021, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Florentia San Gimignano S.s.d. a r.l. - avv. Ilaria Agati; l'avv. Anna Conti, per il resistente, sig. Michele Ardito, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udita, nella successiva camera di consiglio, la relatrice, prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
In data 18 agosto 2019, tra la Florentia San Gimignano s.s.d a r.l. ed il sig. Michele Ardito, veniva stipulato un accordo economico avente ad oggetto la prestazione sportiva dilettantistica di allenatore responsabile della prima squadra militante nel campionato nazionale, divisione calcio femminile.
Il corrispettivo veniva convenuto nella somma di euro 30.658,00 per la stagione sportiva 2019/2020, oltre ad euro 51,97, a titolo di rimborso forfettario di spesa, per n. 5 giorni alla settimana, durante la medesima stagione sportiva, e per n. 20 giorni nella fase di preparazione, dal 18 agosto 2019 al 13 settembre 2019, ed al rimborso delle “spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte
della Società su presentazione di idonea documentazione da parte dell’Allenatore”.
In data 18 dicembre 2019, la ricorrente esonerava il sig. Michele Ardito dalla prestazione dell’attività di allenatore e quest’ultimo, in data 12 giugno 2020, adiva la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile lamentando il mancato pagamento della somma di euro 24.012,60 quale residuo dovutogli in dipendenza del predetto accordo.
Con decisione del 1° ottobre 2020, la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, in parziale accoglimento del ricorso del sig. Michele Ardito, condannava la società Florentia San Gimignano al pagamento della somma complessiva di euro 8.204,18, pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di compenso per la stagione sportiva 2019/2020, maggiorato dei rimborsi forfettari di spesa per il periodo di 13 settimane e 4 giorni, intercorrente tra il termine iniziale dell’accordo economico e la data dell’esonero, e per i 20 giorni di preparazione precampionato, pari all’ammontare complessivo di euro 35.283,33, e quanto già pagato dalla società debitrice a mezzo bonifici prodotti agli atti del giudizio, pari all’ammontare di euro 27.079,15.
Il sig. Michele Ardito ricorreva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - che, con decisione depositata in data 16 novembre 2020, accoglieva parzialmente il reclamo, rideterminando in euro 11.283,33 la somma dovuta dalla società debitrice, in ragione del fatto che il bonifico datato 20 novembre 2019, dell’importo di euro 4.595,15, e quello datato 13 dicembre 2019, dell’importo di euro 4.621,00, andavano imputati, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - quanto ad euro 4.000, a titolo di acconto sul compenso convenuto e, quanto alla restante parte, pari ad euro 595,16, per il primo bonifico, e ad euro 621,00, per il secondo bonifico -, al rimborso dell’abbonamento ferroviario.
La Florentia San Gimignano ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione di norme di diritto - violazione degli artt. 1362, 1366, 1368 e 1371 c.c., nonché dell’art. 44, co. 1, CGS FIGC in relazione agli artt. 91, co. 2, CGS FIGC e 116 c.p.c. Contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al concetto di trasferta.
La ricorrente lamenta che il TFN avrebbe erroneamente interpretato la clausola di cui all’art. 4 dell’accordo economico concernente il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, là dove ha identificato tale territorio nel domicilio del tecnico, invece che nella sede della società.
La ricorrente lamenta, sul punto, che il TFN avrebbe ritenuto dovuti i rimborsi relativi alle spese di trasporto, nelle specie gli abbonamenti ferroviari, “in assenza della benché minima
prova a riguardo”.
2) Violazione di norme di diritto - violazione dell’art. 295 c.p.c. Illogicità, contraddittorietà e lacunosità della motivazione circa la rilevanza dell’inadempimento dell’allenatore in ordine alla cessazione dell’efficacia dell’accordo economico.
La ricorrente lamenta sul punto che non sarebbero stati tenuti nella dovuta considerazione i fatti dalla stessa imputati a carico del resistente, costituenti inadempimento a suo carico, nonché il vizio di omessa e illogica motivazione in cui sarebbe incorso il TFN là dove ha sottolineato la mancata proposizione, da parte della stessa ricorrente, dell’azione di risoluzione dell’accordo per inadempimento.
La ricorrente evidenzia, sul punto, come il comportamento posto in essere dal sig. Ardito avrebbe configurato violazione degli obblighi “di fedeltà, lealtà, probità e correttezza nei confronti del Club di appartenenza, nonché l’obbligo di rimanere a sua disposizione per l’intera durata dell’esonero”, avendo posto “in essere gravissime condotte, capaci di incidere in maniera irreversibile sul legame fiduciario con il club, con conseguente impossibilità sostanziale per quest’ultimo di avvalersi nuovamente della sue prestazioni”, donde ne sarebbe disceso il venir meno della “efficacia dell’accordo economico, con conseguente interruzione del pagamento del premio di tesseramento”.
La ricorrente lamenta, quindi, la violazione dell’art. 295 c.p.c. per il fatto che il TFN non ha ritenuto di dover sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della Procura Federale, mentre, a suo dire, “l’accertamento della condotta del Sig. Ardito, nella pendenza di un procedimento disciplinare instaurato antecedentemente al ricorso ex art. 94 sexies N.O.I.F. FIGC, avrebbe dovuto determinare la sospensione del giudizio in attesa della conclusione dell’indagine espletata dalla Procura Federale”.
3) Illogicità, contraddittorietà e lacunosità della motivazione circa la mancata riduzione in via equitativa delle somme eventualmente dovute.
La ricorrente lamenta sul punto che la decisione del TFN, che ha escluso la possibilità di ridurre in via equitativa le somme dovute, determinerebbe “un’irragionevole quanto inammissibile disparità di trattamento tra situazioni tra di loro equipollenti”, ovvero il settore professionistico, il quale ha goduto dell’applicazione del rimedio ex art. 1256, co. 2, c.c. nonché della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, da un lato, e il settore dilettantistico e, in specie, quello comprendente le società femminili di Serie A e B, che “rimarrebbero le uniche categorie del panorama calcistico italiano a rimanere sfornite di qualsivoglia tipo di tutela”.
La ricorrente ha presentato istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata motivando sul rilievo che il termine per l’adempimento di quanto oggetto della
condanna scadeva in data antecedente all’udienza di trattazione del presente giudizio e, in caso di mancato pagamento, si sarebbe incorsi nell’applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica ex art. 31, co. 6, del Codice di Giustizia della FIGC, mentre, in caso di adempimento, ci si sarebbe esposti al periculum della impossibilità di ripetere quanto pagato, atteso che il sig. Ardito allo stato risultava non occupato né tesserato.
La ricorrente ha chiesto, in conclusione, in via preliminare, l’accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e, in via principale, l’annullamento/revoca della decisione impugnata con “rinvio alla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile per la decisione sul merito secondo i principi di diritto che verranno stabiliti”; in via subordinata, l’annullamento/revoca della decisione impugnata con “rinvio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche”. Con vittoria di onorari, compensi e spese, anche per quanto attiene ai costi di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.
Si è costituito in giudizio il sig. Michele Ardito, con memoria del 18 dicembre 2020, contestando il fondamento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della decisione impugnata per carenza dei presupposti, riservandosi di articolare in successiva memoria le eccezioni avverso i motivi del ricorso.
Con memoria depositata il 26 dicembre 2020, il resistente ha eccepito in primis che il ricorso tenderebbe ad ottenere un riesame nel merito della controversia, come tale esulante dai limiti di competenza del Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 54 CGS.
Con specifico riguardo ai motivi di ricorso, lo stesso ha rilevato che il “rimborso dell’abbonamento del treno rientra nei rimborsi delle spese di viaggio”, cui “non si possono applicare regole e/o interpretazioni che valgono per le altre voci quali il rimborso forfettario di spesa e di indennità di trasferta” e che, d’altra parte, il club ha “in corso di rapporto correttamente e spontaneamente sempre pagato l’abbonamento del treno, che pertanto non è stato richiesto in via coattiva dal Sig. Ardito” e, dunque, il TFN correttamente ha ritenuto che il predetto abbonamento “non faceva parte del rimborso forfettario di spese e non dovesse par parte del conteggio”.
Il resistente ha poi rilevato che lo stesso “non si è mai dimesso ma è stato esonerato” e che la società giammai ha agito per la risoluzione del contratto per inadempimento né possono trovare applicazione, nel caso in specie, “le figure richiamate dalla controparte tipiche dei rapporti sinallagmatici quali l’impossibilità sopravvenuta parziale, né gli ammortizzatori sociali”.
Il resistente ha chiesto, in conclusione, in via preliminare, che sia dichiarata improcedibile e/o inammissibile o comunque sia rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione; in via principale, che il ricorso sia dichiarato improcedibile e/o inammissibile o, comunque, sia rigettato e che sia rigettata “ogni domanda di annullamento (…) e/o riduzione” e, in via
subordinata, che sia effettuata “la riduzione degli importi riconosciuti nel precedente grado (…) nella misura minima possibile” con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con provvedimento del 22 dicembre 2020, a firma del Presidente di questo Collegio, è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la sua favorevole considerazione.
La ricorrente, con memoria ex art. 60, co. 4, CGS CONI del 30 aprile 2021, ha rilevato che nel giudizio disciplinare avviato dalla Procura Federale contro il resistente su segnalazione della stessa, definito con giudizio di inammissibilità per questioni di rito, la Procura ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 6; ha insistito sui motivi esplicitati nel ricorso concernenti, nella specie, il comportamento violativo dei doveri di lealtà, correttezza e probità addebitato al resistente, la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. da parte del TFN nonché la mancata riduzione ad equità delle somme dovute in applicazione del protocollo d’intesa tra la LND e l’AIAC.
In data 30 aprile 2021, il resistente ha depositato memoria ex art. 60, co. 4, CGS CONI in cui ha insistito sulle eccezioni già formulate nelle due precedenti memorie.
Considerato in diritto
1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, concernente l’interpretazione della clausola dell’accordo economico intercorso tra le parti relativa al rimborso delle “spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale previa autorizzazione della stessa da parte della Società”, va rilevato come detto accordo economico rientri nell’ambito della disciplina sulle prestazioni sportive dilettantistiche cui il legislatore, com’è noto, ha riconosciuto un trattamento fiscale agevolato.
2. La clausola contrattuale sopra richiamata ripete il testo dell’art. 69, co. 2, TUIR che, com’è noto, estende il regime di favore previsto per “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m)”, anche ai “rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
3. Or dunque, ritiene questo Collegio che l’interpretazione offerta dal TFN sia esente da censure là dove ha identificato il menzionato “territorio comunale” nel luogo del domicilio del tecnico e non, invece, in quello ove ha sede l’impianto della Società presso il quale è svolta l’attività lavorativa, motivando sulla base di un’interpretazione logico - sistematica.
4. Ad ulteriore avallo della correttezza dell’interpretazione seguita dal TFN va incidentalmente rilevato come la richiamata interpretazione logico - sistematica sia vieppiù avvalorata dall’orientamento espresso dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle Entrate, in specie con la Risoluzione 11 aprile 2014 n. 38/E, nella parte in cui vengono specificate “le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori dal territorio comunale”. Sul punto si afferma, infatti, conformemente all’orientamento già espresso dal Ministero delle Finanze con la Circolare 3 luglio 1986, n. 27, in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche), che “il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato” al rimborso, cosicché vadano considerati redditi diversi non soggetti a ordinaria tassazione IRPEF i rimborsi delle spese documentate “sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell’organismo erogatore”.
5. Va, infine, osservato come nessuna rilevanza possa assegnarsi alla doglianza di parte ricorrente, secondo cui le somme imputate dal TFN a rimborso delle spese di viaggio non sarebbero state giammai autorizzate e risulterebbero sfornite di qualsivoglia documentazione a sostegno. Detta doglianza attiene, infatti, a valutazione dei fatti e del materiale probatorio operata dal TFN che, secondo l’unanime giurisprudenza del Collegio di Garanzia (v. ex multis, SS.UU. nn. 35/2015 e 19/2017), esula dal perimetro del sindacato di legittimità riservato a questo Collegio se tale valutazione sia accompagnata da congrua motivazione, come risulta essere nel caso in specie.
6. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, osserva questo Collegio che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, il diniego di accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della celebrazione del giudizio disciplinare avviato su segnalazione della stessa ricorrente, risulta adeguatamente motivato dal TFN là dove questo ha ritenuto le violazioni segnalate dalla ricorrente alla Procura Federale irrilevanti ai fini dell’accertamento della debenza nell’an e nel quantum delle somme dovute dalla ricorrente al sig. Ardito, stante, da un lato, la loro datazione successiva all’intervenuto esonero e, dall’altro, la mancata proposizione della domanda di risoluzione contrattuale da parte della ricorrente.
7. Parimenti non meritevole di accoglimento è l’ultimo motivo di ricorso concernente il rigetto della domanda di riduzione in via equitativa delle somme contrattualmente dovute, giacché la decisione del TFN è suffragata da congrua motivazione, né le argomentazioni addotte dalla ricorrente in ordine al Protocollo di’intesa sottoscritto tra la LND e l’AIAC risultano condivisibili, stante la ricostruzione, correttamente operata dal TFN, della fattispecie dell’esonero intercorsa per volontà della ricorrente.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente sig. Michele Ardito.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 maggio 2021.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 23 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face