Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83 del 24/09/2021 – Gavino Mura/Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo
Decisione n. 83
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2021, presentato, in data 22 febbraio 2021, dal sig. Gavino Mura, rappresentato e difeso dal prof. avv. Ferruccio Maria Sbarbaro,
contro
la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la Procura Federale presso la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, in persona del Procuratore Federale, avv. Bruno Nigro,
avverso
la decisione resa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), nell’ambito del procedimento n. 3/2020, pubblicata sul sito federale in data 24 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale FITDS n. 9/2020 del 18-19 novembre 2020 e, per l’effetto, sono state confermate le sanzioni dell’inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute nell’Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 8 (otto) e dell’ammenda di € 500,00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell'11 maggio 2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Gavino Mura - avv. prof. Ferruccio Maria Sbarbaro, presente presso i locali del CONI; in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Procuratore Federale FITDS, avv. Bruno Nigro, nonché, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Aristide Police, presente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.
Ritenuto in fatto
1. - Il sig. Gavino Mura, in data 28 luglio 2020 ha ricevuto notifica dell’atto con il quale la Procura Federale presso la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (in prosieguo anche FITDS) ne ha disposto il deferimento nell’ambito del procedimento disciplinare n. 6/2020 FITDS, contestando all’incolpato:
1) infrazione all’art. 4, co. 1, lett. a), del RGD della FITDS, anche in relazione all’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver dichiarato, al momento della propria candidatura alle elezioni 2020 per la carica di presidente della FITDS, contrariamente al vero e consapevolmente, di non trarre la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente
collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della FITDS e ciò pur essendo amministratore e socio della Armeria Fracassi s.r.l., con quota pari al 33,33% del capitale sociale, società che svolge anche attività direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo. Fatti avvenuti il 4 aprile 2020;
2) infrazione all’art. 4, co. 1, lett. a), del RGD della FITDS, anche in relazione all’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e art. 49, co. 6, dello Statuto FITDS, perché, nella sua qualità di Presidente della FITDS, carica allora ricoperta, ha acquistato, o consentito ad altri di acquistare, in nome e per conto della FITDS, beni e/o servizi dalla Armeria Fracassi S.r.l. (già Armeria Fracassi s.n.c.) per importo complessivo pari a € 3.054,88 e ciò pur ricoprendo egli stesso, nel medesimo momento, anche la carica di legale rappresentante della predetta Armeria Fracassi ed essendone socio, con partecipazione del 33,33%. Fatti avvenuti tra il 7 febbraio 2015 e il 24 maggio 2016;
3) infrazione all’art. 4, co. 1, lett. a) e lett. c), del RGD della FITDS, anche in relazione all’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e art. 49, co. 6, dello Statuto FITDS, perché, nella veste di Presidente della FITDS, carica allora ricoperta, nel corso della riunione del Consiglio Federale del 28 novembre 2014, a cui era presente personalmente, anziché astenersi dal prendere parte alla deliberazione, vi partecipava e deliberava a proprio favore compensi per € 5.000 per l’anno 2014 e compensi per € 5.000 ciascuno per l’anno 2015, con ciò eludendo la normativa federale in materia gestionale. Fatto avvenuto il 28 novembre 2014 in Sarezzo (BS).
4) all’art. 4, co. 1, lett. a) e lett. c), del RGD della FITDS, anche in relazione all’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e art. 49, co. 6, dello Statuto FITDS, perché, nella sua veste di Presidente della FITDS, carica allora ricoperta, richiedeva (sottoscrivendo tre distinti moduli di richiesta di rispettivi € 5.000, € 2.500, € 2.500), si attribuiva e percepiva (bonifici del 10 luglio 2015, del 16 novembre 2015 e del 23 dicembre 2015) dalla FITDS il compenso complessivo di € 10.000 per l’anno 2015, anziché quello di € 5.000 che era stato deliberato dal Consiglio Federale in data 28 novembre 2014 quale indennità per l’anno 2015 riconosciuta ai membri del comitato organizzativo del campionato mondiale shotgun 2015; con ciò ritraendo un ingiusto profitto, con danno per la FITDS ed eludendo la normativa federale in materia gestionale. Fatti avvenuti tra ottobre e dicembre 2015.
2. - Il Tribunale Federale, con decisione n. 9 del 18 novembre 2020, ha dichiarato l’incolpato responsabile delle violazioni contestate con i primi tre capi di incolpazione, avendo la Procura Federale rinunciato al quarto capo di incolpazione, condannandolo alla sanzione della sospensione, consistente nell’inibizione a svolgere le funzioni riconosciute dall’Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 8 (otto) ed alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
3. - Avverso tale pronuncia, il Mura ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello, che lo ha respinto con decisione pubblicata sul sito federale in data 24 gennaio 2021, confermando le sanzioni dell’inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute nell’Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 8 (otto), e dell’ammenda di € 500,00.
La Corte ha ritenuto infondate le censure con le quali il reclamante ha dedotto la violazione del diritto di difesa, per non essere stato messo in condizione di partecipare al procedimento nei confronti del Sig. Buticchi, instaurato per le medesime violazioni, definito con applicazione di una sanzione concordata con la Procura Federale e ratificata dal Tribunale.
È stata ugualmente ritenuta infondata la censura tendente a rilevare un ulteriore profilo di lesione del diritto di difesa, derivante dal fatto che l’incolpato non sarebbe stato portato a conoscenza delle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale, avendo appreso solo in data 2 dicembre 2020 delle note conclusive contenenti la richiesta di condanna a non meno di sei mesi di sospensione.
La Corte Federale ha ritenuto, altresì, privo di fondamento il motivo con il quale il reclamante ha fatto valere l’improcedibilità o l’inammissibilità dell’azione disciplinare per il carattere anonimo della denuncia su cui essa è basata, evidenziando che è consentito il deferimento a seguito di attività d’indagine svolta sulla base di riscontri ulteriori e distinti.
La stessa Corte ha considerato, poi, non condivisibile l’affermazione del ricorrente, di cui al terzo motivo del reclamo, con cui egli ha negato l’esistenza della falsità della dichiarazione a suo tempo resa in sede di presentazione della candidatura alle elezioni 2020 per la carica di presidente federale FITDS, basata sulla circostanza secondo la quale il numero degli appassionati alla pratica del tiro dinamico sportivo sarebbe piuttosto esiguo e inciderebbe solo marginalmente sul volume di affari dell'Armeria Fracassi S.r.l., operando la stessa prevalentemente anche in altri settori come quello della caccia e della vendita di abbigliamento tecnico. Essa ha attribuito sostanziale rilievo al fatto che la maggior fonte di reddito dell’incolpato sia costituito dalla partecipazione societaria nell’armeria Fracassi, ritendo, invece, ininfluente il fatto che quest’ultima tragga i propri ricavi anche da altri settori.
La Corte, nel rigettare il quarto motivo del reclamo, ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi, con conseguente violazione dell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, derivante dal fatto di avere acquistato, o consentito ad altri di acquistare, in nome e per conto della FITDS, beni e/o servizi dalla Armeria Fracassi S.r.l. (già Armeria Fracassi snc) per importo complessivo pari a € 3.054,88 e ciò pur ricoprendo egli stesso, nel medesimo momento, anche la carica di legale rappresentante della predetta Armeria Fracassi ed essendone socio, con partecipazione del 33,33% (secondo capo di incolpazione).
Analoga situazione di conflitto di interessi, con violazione sia dell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI sia dell’art. 48, comma 6, dello Statuto Federale, è stata ravvisata nella mancata astensione nella deliberazione del Consiglio Federale del 28 novembre 2014, relativamente all’assegnazione di compensi in proprio favore percepiti in qualità di organizzatore del 12° Campionato del Mondo Shotgun 2015 (terzo capo di incolpazione).
4. - Il Mura ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Federale d’Appello.
A fondamento dell’impugnazione ha dedotto:
4.1 - Violazione dell'art. 2, comma II, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
L’estromissione dalla discussione relativa alla posizione del sig. Edoardo Buticchi, deferito nel medesimo procedimento e per i medesimi capi di incolpazione e la mancata esplicitazione, nell’ambito di tutto il giudizio di primo grado, delle conclusioni dell’Ufficio del Procuratore Federale avrebbe leso il diritto di difesa dell’incolpato.
La decisione della Corte Federale d’Appello, che ha affermato che tutti gli atti di indagine sarebbero stati posti a disposizione dell’incolpato, sarebbe errata.
La CAF avrebbe omesso di pronunciarsi su una doglianza, non essendo stata censurata la mancata formulazione della richiesta sanzionatoria, quanto la mancata notifica delle memorie conclusionali con le quali la Procura ha rassegnato le proprie conclusioni.
Nel giudizio di secondo grado l’Ufficio della Procura Federale si sarebbe dovuto costituire con memoria entro il 31 dicembre 2020, giacché l’udienza di discussione era stata fissata per il giorno 18 gennaio 2021, con l’avvertimento che “le parti possono presentare memorie difensive e documenti sino al giorno 31.12.20 nonché memorie di replica sino al giorno 8 gennaio 2021”.
Solo all’udienza del 18 gennaio 2021 l’incolpato avrebbe appreso che l’UPF si era costituito con memoria non notificata né comunicata e per tale motivo il reclamante ha chiesto rinvio dell’udienza, che è stato però negato.
Ciò implicherebbe la violazione dell’art. 29, comma primo, del Regolamento di Giustizia FITDS, che prevede la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata di tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse.
4.2 - Violazione dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
Sarebbe erronea l’affermazione della Corte Federale secondo cui il deferimento sarebbe avvenuto sulla base di indagini, a seguito di riscontri ulteriori e distinti, giacché la Procura Federale si sarebbe limitata a verificare una denuncia anonima, chiedendo documentazione ai competenti uffici federali.
Ne risulterebbe la violazione dell’art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale l’azione disciplinare non può essere esercitata sulla base di una denuncia anonima.
4.3 - Errata interpretazione e applicazione dell’art. 48, comma VIII, dello Statuto e dell’art. 7.4 del Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionale, delle Discipline Sportive Associate del CONI.
Sarebbe privo di fondamento l’assunto secondo cui il Mura avrebbe dolosamente rilasciato una dichiarazione non corrispondente al vero, in quanto il Mura non ricaverebbe un reddito prevalente da un’attività commerciale direttamente collegata alla gestione della federazione, ma nemmeno da un’attività “direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo”. Ciò in quanto le transazioni poste in essere dall’Armeria Fracassi S.r.l., relative alla vendita di attrezzature specificatamente indicate per la disciplina del tiro dinamico sportivo, impatterebbero marginalmente sul volume di affari della società ed in quanto vi sarebbe identità tra le armi da fuoco utilizzate per la pratica del tiro dinamico sportivo e quelle destinate ad altre finalità.
4.4 - Errata valutazione e applicazione dell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
Non vi sarebbe stato alcun conflitto di interessi, sussistente solo in caso di inconciliabilità e contrasto di interessi, non sussistente nel caso dell’acquisto dall’Armeria Fracassi S.r.l. di attrezzature per importo complessivo pari a € 3.054,88, atteso che le forniture avrebbero avuto luogo a prezzo di costo e in presenza dell’urgenza dell’acquisizione per consentire la celebrazione di un evento.
Tale conflitto non sarebbe neanche apparente, sussistente quando un osservatore esterno di buon senso pensi che sull’interesse primario del rappresentato possano interferire interessi secondari, finanziari o non finanziari.
4.5 - Errata interpretazione e applicazione dell’art. 49, comma VI, dello Statuto in combinato disposto con l’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
La CFA avrebbe errato nel ritenere sussistente la responsabilità dell’incolpato per violazione principi di lealtà e correttezza non essendosi astenuto dalla deliberazione del Consiglio Federale del 28 novembre 2014, relativamente all’assegnazione di compensi in proprio favore percepiti in qualità di organizzatore del “Campionato del Mondo Shotgun 2015”.
L’obbligo di astensione che si assume violato sussisterebbe solo in presenza di contrasto tra interessi inconciliabili, che nel caso di specie non sussisterebbe.
4.6 - Il ricorrente ha concluso chiedendo l’integrale riforma della decisione impugnata, con accertamento che il Mura non è responsabile di alcuna violazione e annullamento di ogni sanzione a lui inflitta.
5. - La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo non si è costituita in giudizio.
6. - Si è costituita la Procura Federale presso la FITDS, che, richiamati brevemente i fatti di causa, ha controdedotto ai singoli motivi di cui al ricorso, deducendone l’infondatezza e chiedendo il rigetto del ricorso.
7. - In esito all’udienza dell’11 maggio 2021, svolta in modalità telematica in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams, sentiti i difensori delle parti, in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.
Considerato in diritto
8. - Con il primo motivo, il ricorrente ha esposto una serie articolata di censure, tendenti ad affermare che, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, si è avuta la violazione dei principi di parità delle parti e del contraddittorio, nonché del diritto di difesa.
8.1 - In relazione al giudizio di primo grado, il ricorrente ha evidenziato l’erroneità della sentenza del Giudice d’appello che avrebbe ritenuto erroneamente l’infondatezza delle censure relative a due diverse circostanze che avrebbero comportato la lesione del diritto di difesa del Mura.
La prima circostanza consiste nell’estromissione della difesa del Mura dalla discussione relativa alla posizione di Edoardo Buticchi, deferito nel medesimo procedimento e per i medesimi capi di incolpazione, che ha aderito alla definizione del procedimento a suo carico ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di Giustizia FITDS (applicazione di sanzioni su richiesta).
La seconda nella mancata esplicitazione delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, giacché solo dalla lettura della decisione l’incolpato avrebbe avuto modo di apprendere che nelle note conclusive che era stata formulata la richiesta di “non meno di sei mesi di sospensione”. Tali note conclusive, ha precisato il ricorrente, non gli sono mai state notificate.
Le circostanze di cui sopra avrebbero impedito all’incolpato di esercitare il proprio diritto di difesa ad armi pari, giacché solo la Procura sarebbe stata in possesso di un quadro completo.
Sarebbe errata l’asserzione contenuta nella decisione della Corte Federale secondo la quale tutti gli atti di indagine sarebbero stati posti a disposizione del Mura.
All’atto di deferimento, infatti, sarebbero state allegate esclusivamente le evidenze probatorie raccolte dall’organo inquirente in relazione alla posizione dell’odierno ricorrente e non quelle relative agli identici capi di incolpazione del Buticchi. Proprio per tale ragione il Mura aveva richiesto di partecipare alla discussione, non avendo egli altro modo di avere contezza degli elementi non confluiti negli atti di deferimento che lo riguardavano.
In tale modo sarebbe stata disconosciuta la possibilità di conoscere le eventuali prove a sostegno dell’incolpazione del Buticchi, di apprendere l’entità della pattuizione sanzionatoria, di conoscere la sanzione applicata dal Tribunale Federale, con conseguente preclusione della possibilità di valutare concretamente una proposta di patteggiamento.
Quanto alla mancata notifica delle note conclusionali della Procura Federale, contenenti le richieste sanzionatorie, la Corte Federale avrebbe erroneamente ritenuto che la censura tendesse a rilevare la mancata formulazione di tali richieste, giacché in realtà oggetto di doglianza erano le modalità con le quali tale adempimento era stato effettuato.
8.2 - Con riferimento al procedimento di secondo grado, il ricorrente ha evidenziato che, fissata l’udienza di discussione per il 18 gennaio 2021, è stato dato avvertimento che “le parti possono presentare memorie difensive e documenti sino al giorno 31.12.20 nonché memorie di replica sino al giorno 8 gennaio 2021”.
Egli ha lamentato il fatto che solo durante l’udienza del 18 gennaio 2021 ha appreso che la Procura Federale si era costituita nel procedimento d’appello ed aveva depositato memoria, giacché nessuna notifica o comunicazione gli era stata effettuata.
Da qui la richiesta di un breve rinvio, formulata nell’udienza del 18 gennaio 2021, rigettata dalla Corte Federale, giacché essa sarebbe stata “"ingiustificata e tardiva visto che, avendo libero accesso al fascicolo, successivamente alla scadenza del primo termine assegnato con l'avviso di fissazione della presente udienza, poteva agevolmente verificare l'avvenuto deposito di memorie difensive e documenti ad opera della controparte e replicare”.
Ciò, secondo il ricorrente, in dispregio del disposto dell’art. 29, primo comma, del Regolamento di Giustizia della FITDS, secondo il quale “tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata”.
8.3 - Non ha fondamento l’eccezione della Procura Federale con la quale è stata dedotta la parziale inammissibilità del motivo, in quanto teso ad una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accertata nei precedenti gradi di giudizio.
Le censure dedotte ripropongono, necessariamente, censure già proposte innanzi al Giudice del reclamo, ma non tendono a una ricostruzione alternativa dei fatti, ma piuttosto a far valere pretese violazioni delle garanzie processuali.
8.4 - Può affrontarsi in primo luogo il profilo relativo alla mancata comunicazione delle note conclusive nel procedimento di primo grado e della memoria di costituzione della Procura Federale nel procedimento di reclamo.
La doglianza, in entrambi i casi, sembra basata sull’esistenza di un obbligo di notificazione o comunicazione di tutti gli atti processuali, ivi compresi gli atti di parte.
L’aggancio normativo viene rinvenuto, almeno nella doglianza relativa al procedimento di secondo grado, nel disposto dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia, sopra richiamato.
Ritiene il Collegio che da tale previsione non possa desumersi un obbligo di comunicazione o notifica coinvolgente tutti gli atti, comprese memorie e conclusioni delle parti.
La formula sembra destinata piuttosto a disciplinare le modalità con le quali vanno effettuate le comunicazioni, consistenti nell’utilizzo della posta elettronica certificata e non a fondare un generale obbligo di comunicazione.
Qualche dubbio potrebbe, invero, far sorgere la frase successiva, secondo la quale il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di trasmissioni fra le stesse. Ma, a ben vedere, la previsione sembra più che altro destinata a semplificare il contraddittorio, non a derogare a un obbligo di carattere generale di comunicazione o notificazione, che non sussiste.
Il problema della individuazione degli atti di cui è necessaria la comunicazione o la notificazione deve avvenire sulla base dei principi comuni a qualsiasi processo.
Secondo tali principi, gli atti di parte, esclusi quelli introduttivi del giudizio, non vanno notificati dalla parte stessa, né comunicati dalla cancelleria o segreteria, ma devono essere depositati entro un termine prefissato: è onere dell’altra parte di acquisirne conoscenza nei modi previsti, mediante accesso diretto in cancelleria o segreteria, oppure con richiesta di trasmissione o con altre modalità.
Il motivo, pertanto, è infondato.
8.5 - Riguardo alle censure relative all’estromissione dal procedimento nei confronti di Edoardo Buticchi, incolpato per gli stessi fatti, conclusosi con l’applicazione di sanzione su richiesta, ritiene il Collegio che in ciò non possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa.
I due procedimenti hanno riguardato i medesimi fatti, posti in essere, tuttavia, da diversi soggetti e, a seguito dello stralcio della posizione del Buticchi, sono rimasti del tutto distinti.
Come rilevato dalla Procura Federale nella memoria difensiva, non è dato ravvisare alcun fondamento della pretesa dell’odierno ricorrente di avere diritto a partecipare a un procedimento disciplinare riguardante un altro soggetto, per il solo fatto che il procedimento riguarda gli stessi fatti di cui è incolpato.
D’altra parte, con riferimento alla mancata conoscenza del quadro probatorio a carico del Buticchi, lamentata dal Mura, risulta chiaro che il relativo materiale di prova non può in alcun modo avere avuto influenza sulla posizione di quest’ultimo. La sanzione applicata al Mura è stata acquisita sulla base del materiale acquisito nel procedimento a suo carico e non potrebbe essere altrimenti.
Risulta, inoltre, condivisibile l’affermazione della Corte Federale secondo cui il Mura ben avrebbe potuto accedere al materiale probatorio depositato presso la Segreteria, in quanto, fino allo stralcio della posizione del Buticchi, l’indagine è stata condotta in un unico contesto. Al riguardo, la Procura Federale ha evidenziato che il fascicolo di indagine riferito a Mura e Buticchi era unico e identici erano i documenti di indagine in esso rinvenibili.
Il ricorrente ha lamentato anche il fatto che in tal modo non gli sarebbe stata data la possibilità di valutare la via dell’applicazione della sanzione su richiesta, non avendo avuto contezza del trattamento sanzionatorio riservato al Buticchi in tempo utile, attesa la fase a cui era giunto il procedimento a proprio carico alla data in cui è stata pubblicata la decisione nel procedimento a carico del Buticchi.
Si tratta, all’evidenza, di argomentazione non condivisibile, in quanto non è dato rinvenire alcun principio in base al quale l’incolpato debba essere messo in condizione di avere contezza delle statuizioni riguardanti altro soggetto.
Ognuno deve essere in grado di effettuare le proprie valutazioni e di prendere le conseguenti statuizioni, come, del resto, ha fatto il Buticchi, che non ha avuto alcuna possibilità di raffrontare la propria posizione con quella di altri.
9. - Col secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell’azione disciplinare, in quanto esercitata sulla base di una denuncia anonima, in violazione dei principi desumibili dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 61 del Regolamento di Giustizia FITDS.
Secondo il ricorrente, la Corte Federale avrebbe erroneamente ritenuto che l’azione disciplinare sia stata esercitata nel rispetto dei richiamati principi, giacché la Procura Federale si sarebbe limitata ad acquisire la denuncia anonima, senza svolgere alcuna attività di indagine, essendosi limitata a richiedere ai competenti uffici federali la documentazione contabile relativa agli asseriti rapporti di sponsorizzazione intercorsi fra l’Armeria Fracassi S.r.l. e la FITDS.
A dimostrazione di ciò, il ricorrente ha richiamato la circostanza della rinuncia da parte della Procura Federale al capo n. 4 dell’atto di deferimento, in quanto gli addebiti erano risultati sforniti di ogni elemento di prova.
La Procura, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata a fare propria la denuncia anonima, particolarmente dettagliata e formulata con linguaggio tecnico - giuridico.
Anche in questo caso è priva di fondamento l’eccezione della Procura secondo cui il motivo sarebbe inammissibile in quanto tendente a un nuovo esame del merito dei fatti, in quanto in realtà ciò che viene richiesto è che sia affermata l’erroneità dell’applicazione alla fattispecie del principio desumibile dalle norme di cui sopra.
In ogni caso il motivo è infondato.
È pienamente condivisibile l’affermazione della Corte Federale secondo la quale, se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l’attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta.
Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d’ufficio l’azione disciplinare, procedendo all’attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute (art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva).
E ciò è quanto è avvenuto nel caso in questione, nel quale la Procura, ricevuto l’esposto, ha richiesto la documentazione ai competenti uffici federali.
Nel far ciò essa ha svolto l’attività istruttoria necessaria e sufficiente, giacché, trattandosi di acquisire contezza di rapporti risultanti da documenti, l’istruttoria è consistita unicamente nell’acquisizione documentale.
Non è esatto, pertanto, che non sia stata svolta alcuna attività di indagine e che il deferimento sia avvenuto sulla sola base della denuncia anonima. E la circostanza a cui fa riferimento il ricorrente, relativa alla rinuncia al quarto capo di incolpazione, dimostra proprio questo, giacché in relazione a tale capo non sono stati acquisiti riscontri probatori.
10. - Il terzo motivo di ricorso è dedicato alla violazione e falsa interpretazione dell’art. 48, comma ottavo, dello Statuto e dell’art. 7.4 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI.
Con esso il ricorrente ha censurato la decisione della Corte Federale, che ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia FITDS, per aver dichiarato al momento della propria candidatura alle elezioni 2020 per la carica di presidente della FITDS, contrariamente al vero e consapevolmente, di non trarre la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della FITDS e ciò pur essendo amministratore e socio della Armeria Fracassi s.r.l., con quota pari al 33,33% del capitale sociale, società che svolge anche attività direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo.
Secondo il ricorrente la decisione, nel ritenere sussistente l’infrazione di cui al richiamato art. 4 del Regolamento di Giustizia, avrebbe male interpretato e falsamente applicato il disposto dell’art. 48, comma ottavo, dello Statuto, che prevede l’ineleggibilità di coloro che hanno come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della FITDS.
Tale previsione, ha precisato il ricorrente, trova fondamento nell’art. 7.4 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali, che prevede che “è ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della federazione”.
Secondo la tesi del ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna falsa dichiarazione, giacché Mura non ricaverebbe un reddito prevalente da un’attività commerciale direttamente collegata alla gestione della federazione, né da un’attività direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo.
La falsità della dichiarazione, infatti, non potrebbe essere desunta dal solo fatto che il Mura è socio al 33% dell’Armeria Fracassi S.r.l.
Questo in quanto la porzione di transazioni dell’Armeria Fracassi S.r.l. relative alla vendita di attrezzature specificatamente indicate per la disciplina del tiro dinamico sportivo impatterebbe in misura marginale sul volume di affari complessivo di essa, che trarrebbe i maggiori ricavi dai settori della caccia e dell’abbigliamento tecnico.
Andrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che le armi da fuoco, utilizzate per la pratica del tiro dinamico sportivo, sono le stesse di quelle utilizzabili per altre finalità quali la difesa personale e il collezionismo.
In definitiva, l’attività prevalente dell’Armeria Fracassi S.r.l. non sarebbe direttamente collegata alla pratica del tiro dinamico sportivo e, inoltre, il Mura non potrebbe essere a conoscenza dell’utilizzo delle attrezzature acquistate, se esse siano utilizzate per il tiro dinamico sportivo o per altre finalità.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Dalla semplice lettura della norma si desume che l’elemento centrale di riferimento è la fonte di reddito del soggetto, allorché essa sia primaria o prevalente.
In proposito, non è contestato che la fonte primaria o prevalente del reddito del Mura derivi dall’attività dell’Armeria Fracassi S.r.l.
L’attività dell’Armeria Fracassi, a sua volta, è indubitabilmente collegata in maniera diretta alla pratica del tiro dinamico sportivo, che, al di là dell’incidenza maggiore o minore sul volume complessivo dei ricavi dell’impresa, costituisce comunque un settore rilevante dell’attività di essa, come dimostrato anche dal fatto che la società in questione ha sponsorizzato manifestazioni sportive in cui è esercitata la pratica del tiro dinamico sportivo ed ha anche instaurato altri rapporti contrattuali con la Federazione, come desumibile anche dal secondo capo di incolpazione.
Il fatto che la società Armeria Fracassi operi anche in altri settori specifici (caccia, collezionismo, abbigliamento tecnico, difesa personale), magari anche in modo prevalente, non toglie che la stessa svolga un’attività commerciale direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e non fa venir meno il fatto incontestato che il Mura trae il proprio reddito primario o prevalente da tale attività commerciale.
In poche parole, l’elemento dirimente non è tanto l’incidenza sul volume d’affari dell’attività direttamente collegata alla pratica sportiva, quanto l’incidenza dei proventi dell’attività sul reddito del soggetto.
È chiaro, infine, che, alla luce di quanto osservato, non ha rilievo l’argomento secondo cui l’attrezzatura può essere utilizzata anche per finalità diverse dalla pratica del tiro dinamico sportivo, giacché, come detto, non è oggetto di contestazione che la società di cui è socio il ricorrente operi anche nel settore del tiro dinamico sportivo. Non ha importanza quale sia il numero delle armi commercializzate utilizzate per le finalità della pratica in discorso o per altre finalità.
11. - Con il quarto motivo, il ricorrente ha rilevato l’erroneità della statuizione della Corte Federale d’Appello, che ha ritenuto infondata la censura con la quale la difesa dell’incolpato ha dedotto l’insussistenza della violazione dell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, secondo il quale “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad esse collegate”.
Nessun conflitto di interessi sarebbe ravvisabile nel fatto, oggetto del secondo capo di incolpazione, di avere acquistato, o consentito ad altri di acquistare, quale Presidente della FITDS, carica allora ricoperta, in nome e per conto della Federazione, beni e/o servizi dalla Armeria Fracassi S.r.l. (già Armeria Fracassi s.n.c.) per importo complessivo pari a € 3.054,88 e ciò pur ricoprendo egli stesso, nel medesimo momento, anche la carica di legale rappresentante della predetta Armeria Fracassi ed essendone socio, con partecipazione del 33,33%.
Il conflitto di interessi si sostanzierebbe, secondo il ricorrente, in una situazione di contrasto non sanabile tra due interessi inconciliabili e incompatibili. Tale contrasto, nel caso di specie, non sussisterebbe, atteso che le forniture sono state somministrate a prezzo di costo e per far fronte alla necessità di procedere urgentemente all’acquisizione, per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva.
Il conflitto di interessi non potrebbe considerarsi nemmeno apparente. Un conflitto apparente sussisterebbe nel caso in cui un osservatore di buon senso possa pensare che l’interesse primario del rappresentato possa ricevere un’interferenza da interessi finanziari. Nel caso in questione nessuno dei componenti del Consiglio Federale avrebbe avuto tale percezione.
La nozione di conflitto di interessi da cui muove il ricorrente ricalca quella propria della disciplina dei rapporti tra rappresentante e rappresentato nell’attività contrattuale, nella quale, in effetti, il conflitto si sostanzia nell’incompatibilità tra l’interesse del rappresentante e quello del rappresentato, giacché la realizzazione dell’uno implica il sacrificio dell’altro.
La nozione di conflitto di interessi valida nel settore della contrattualistica, a giudizio del Collegio, è diversa dalla nozione di conflitto di interessi a cui si riferisce la previsione del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che, nell’imporre l’obbligo di prevenire conflitti anche solo apparenti, ha inteso escludere qualsiasi possibile interferenza tra l’interesse sportivo ed interessi di altra natura, quali quelli commerciali. E interferenze del genere non possono essere certamente escluse anche nel caso di cessione di attrezzature a prezzo di costo e in situazioni di urgenza, giacché l’interesse commerciale non è necessariamente legato alla realizzazione di un profitto derivante dal singolo affare, come dimostrato dalle frequenti forme di commercializzazione a fini promozionali, come tipicamente nel caso delle sponsorizzazioni o nelle altre diverse ipotesi in cui le imprese forniscono i propri prodotti a prezzo di costo o addirittura a titolo gratuito.
Il conflitto di interessi ravvisabile nel caso di specie è, piuttosto, quello che sta alla base dell’obbligo di astensione, del quale si dirà, di qui a poco, con riferimento al quarto motivo.
È appena il caso di aggiungere che la percezione dei componenti del Consiglio Federale non può condurre di per sé ad escludere l’esistenza del conflitto di interessi.
12. - Una situazione di conflitto di interessi è poi chiaramente ravvisabile nella fattispecie di cui al terzo capo di incolpazione, relativo al fatto che il Mura, nella veste di Presidente della FITDS, carica allora ricoperta, nel corso della riunione del Consiglio Federale del 28 novembre 2014 alla quale era presente personalmente, anziché astenersi dal prendere parte alla deliberazione, vi partecipava e deliberava a proprio favore compensi per € 5.000 per l’anno 2014 e compensi per € 5.000 ciascuno per l’anno 2015, con ciò eludendo la normativa federale in materia gestionale.
Il ricorrente, con il quarto motivo, ha contestato anche sotto tale profilo la decisione della Corte Federale d’Appello, deducendo l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 49, comma VI, dello Statuto in combinato disposto con l’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, rilevando che nella fattispecie non sarebbe rinvenibile alcuna situazione di contrasto tra interessi incompatibili fra di loro.
Osserva il Collegio che l’infrazione contestata è connessa alla violazione del generale obbligo di astensione gravante su coloro che, in virtù del proprio incarico, sarebbero chiamati ad assumere determinazioni che, incidendo sulla propria sfera personale o patrimoniale, potrebbero implicare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Tale obbligo, che nel settore dell’amministrazione ha sempre rappresentato un principio generale ed è ora consacrato anche in norme di legge (art 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 323 c.p.), è certamente sussistente nell’ambito delle attività svolte nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in cui, secondo i principi già richiamati, deve essere esclusa qualsiasi interferenza, anche solo potenziale, tra interessi sportivi e altri interessi.
Il motivo risulta, quindi, privo di fondamento.
13.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, in quanto la Federazione non si è costituita in esso.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, nella sede del CONI, in data 11 maggio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Giovanni Iannini
Depositato in Roma, in data 24 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face