T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 20/09/2021 N. 9851

Pubblicato il 20/09/2021

N. 09851/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08633/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8633 del 2018, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo La Cognata, Francesca Montone, Fabrizio Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo La Cognata in Roma, via Crescenzio 58;

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l'annullamento

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi che saranno quantificati in corso di causa,

della decisione n. 26/2018 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite il 3 aprile 2018 e notificata alle Parti il 15 maggio 2018, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, e in particolare:

il Codice di Giustizia Sportiva adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015,

lo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro,

il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro,

la decisione della Corte d'Appello Federale n. 20 della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al Comunicato Ufficiale n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il 29 gennaio 2018,

la decisione del Tribunale Federale FIP del 25 ottobre 2017, comunicata il 7 novembre 2017, entrambe rese nel giudizio di rinvio avviato a seguito della Decisione n. 47/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport — Quarta Sezione, notificata il 21 giugno 2017;

nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2021 il cons. Anna Maria Verlengia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 12 luglio 2018 e depositato il successivo 19 luglio,-OMISSIS-, -OMISSIS-dal 2004 al 2008, Presidente fino al 2012 e consigliere fino alla liquidazione della stessa nel 2014, ha impugnato gli atti, meglio descritti in epigrafe, in particolare la decisione n. 26/2018 del Collegio di Garanzia con cui sono stati respinti i ricorsi avverso la decisione della Corte d’Appello Federale FIP n. 20 di conferma della decisione del Tribunale Federale FIP n. 85 del 2017, che irrogava al sig.-OMISSIS-la sanzione della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della FIP, ex art. 1 e 59, commi I b) e III, R.G. e art. 16 R.G.

Preliminarmente il ricorrente argomenta in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale anche in merito all’ammissibilità dell’azione di annullamento, formulando eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1, legge 280/2003 per l’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga che la controversia rientri nei "casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo", di cui all’art. 1, comma 2, della legge 280/2003.

Avverso la decisione gravata e gli altri atti impugnati parte ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:

1) violazione di legge con riferimento agli artt. 392 e 393 c.p.c.; sviamento, abuso di potere ed illogicità manifesta; illogicità e insufficienza della motivazione; violazione dell’art. 106 Regolamento Fip e dell’art. 38 c. 3 CGS; errata applicazione dell’art. 30 CGS, in quanto sarebbe mancato un atto di rituale riassunzione del giudizio da parte della Procura Federale FIP a seguito dell’annullamento con rinvio delle decisioni di primo e secondo grado con provvedimento n. 45/2017 del 21 giugno 2017 del Collegio di Garanzia. Parte ricorrente inoltre, invocando l’applicazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 38 del Codice della Giustizia Sportiva per il giudizio di rinvio, afferma che il procedimento doveva dichiararsi estinto, essendo stato concluso oltre detto termine (da computarsi, secondo il ricorrente dalla notifica della decisione) e lamenta un diverso trattamento per le parti che hanno visto il processo rinviato al giudice d’appello federale (decisione del Collegio n. 15/2017);

2) violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.; abuso di potere e/o abuso processuale; assenza di motivazione; invalidità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, in quanto la mancanza di un atto di impulso avrebbe leso il diritto alla difesa degli incolpati i quali non avrebbero conosciuto gli atti da cui difendersi fino alla nuova udienza davanti al Tribunale Federale. Il tribunale sarebbe venuto meno alla sua posizione di terzo imparziale rinviando d’ufficio l’udienza a seguito della mancata convocazione del-OMISSIS-. La decisione del Collegio di Garanzia è poi viziata per non avere motivato il rigetto del motivo con cui si è dedotta la sopra descritta violazione;

3) insussistenza della frode sportiva; sviamento di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, disparità di trattamento e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1 b), RG—FIP; invalidità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, in quanto i giudici avrebbero ritenuto integrata la frode per il solo fatto della falsificazione del bilancio, e ciò benché le false fatturazioni conducano ad un aumento dei costi/passività e non dei crediti e la -OMISSIS-era comunque in possesso dei requisiti di stabilità economica necessari per l’iscrizione ai campionati;

4) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione alla frode sportiva sotto altro profilo; errata applicazione dell’art. 59, comma 1 b), RG—FIP. Invalidità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, in quanto al ricorrente avrebbe potuto contestarsi non la frode sportiva ma la condotta sleale e scorretta, atteso che nessuna conseguenza è derivata dall’asserita alterazione dei bilanci, avendo la -OMISSIS-sempre fatto fronte ai suoi obblighi, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata;

5) eccesso e abuso di potere per disparità di trattamento e discriminazione. Invalidità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, per avere sanzionato con soli 20 giorni di sospensione, per avere percepito elementi attivi, non interamente dichiarati, di reddito da lavoro dipendente, i percettori delle illecite dazioni mentre alla -OMISSIS-e ai suoi dirigenti è stata contestata la frode.

Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno causato dalla radiazione, attesa l’inibizione a vita che la sanzione della radiazione comporta e il conseguente danno all’immagine a causa dell’accusa di avere commesso una frode.

Il 23 luglio 2018 si è costituito il CONI con atto di rito ed il 24 luglio successivo la Federazione Italiana Pallacanestro.

Il 5/9/2018 la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), oltre ai documenti, ha depositato una memoria con cui ricostruisce la vicenda che ha condotto alla adozione degli atti impugnati e resiste nel merito delle censure contenute in ricorso.

L’11 settembre 2018 il CONI deposita memoria con cui eccepisce la tardività della notifica del ricorso, il difetto di giurisdizione in merito al gravame ed il difetto di legittimazione passiva del CONI e resiste nel merito dei motivi di doglianza.

In pari data parte ricorrente deposita memoria in vista della udienza di trattazione della richiesta misura cautelare.

Con ordinanza n. 5350 del 14 settembre 2018 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Il 18 giugno 2020 parte ricorrente deposita note d’udienza con cui insiste nel chiedere l’accoglimento del ricorso.

Seguono le memorie delle altre parti costituite.

Il 1° luglio 2021 la FIP ha depositato note d’udienza con cui insiste per la reiezione del ricorso.

All’udienza del 5 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è, in parte inammissibile ed in parte infondato. Ciò consente di tralasciare l’eccezione di irricevibilità dello stesso proposta dalle controparti.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Coni, formulato da quest’ultimo, in quanto sarebbe legittimato in proprio il Collegio di garanzia dello Sport.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza condivisa dal Tribunale ha affermato che quest’organo non ha personalità giuridica autonoma e distinta da quella del C.O.N.I. ed emette atti a natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la legittimazione processuale va riconosciuta in capo al C.O.N.I. (CdS 7165/2018)

Il Collegio di garanzia dello sport risulta essere un organo appartenente all’ente pubblico Coni, in ragione di quanto disposto nello Statuto di quest’ultimo (atteso che l’art. 12, con cui viene definito nel suo complesso il sistema di giustizia sportiva – al cui vertice è posto il predetto Collegio di garanzia, ex art. 12-bis – è parte integrante del Titolo II, che ne disciplina l’organizzazione interna).

Ora, atteso che le decisioni adottate da parte del Collegio di garanzia dello sport incidono sull’oggetto della controversia, potendo modificare – in funzione nomofilattica – i provvedimenti sanzionatori adottati da parte delle singole Federazioni sportive, ai sensi dell’art. 12-bis comma 3 dello Statuto del Coni, sono proprio dette decisioni a dover essere contestate, se del caso, avanti al giudice amministrativo, con conseguente legittimazione passiva del Coni (v. anche CdS V 5046/2018).

L’eccezione va quindi respinta.

Quanto alla domanda caducatoria, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, all’art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

Il successivo comma 2 precisa che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

L’art. 2, comma 1 dello stesso d.-l. n. 220 del 2003 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e al comma 2 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.

Il successivo art. 3, titolato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, dispone poi che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Correlativamente, l’art. 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

Sulla base della normativa sopra richiamata ed in particolare dell’art. 2 del d.l. 220 del 2003 le controversie relative alle sanzioni disciplinari devono ritenersi non conoscibili dagli organi giurisdizionali.

Sulla legittimità della norma de qua, come ricordato anche negli atti delle parti costituite, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 49 del 2011, ha fatto salva la norma sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del 2003 tale per cui, nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, ad essere preclusa, innanzi al giudice statale, sarebbe la sola tutela annullatoria, ma non anche quella risarcitoria.

In senso conforme alla sentenza n. 49 del 2011 si è pronunciata più di recente la Corte Costituzionale, risollecitata con l’ordinanza 10171/2017 (vedi sentenza n. 160/2019).

Il giudice amministrativo è competente a conoscere le questioni attinenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive solo in via incidentale e indiretta, al fine esclusivo di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.

La domanda demolitoria va quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve pertanto procedersi allo scrutinio della legittimità del provvedimento impugnato, in via incidentale, ai soli fini della domanda risarcitoria.

Il Collegio non vede ragioni per discostarsi da quanto già anticipato in sede cautelare con riguardo alle censure di violazione dei principi di indipendenza ed imparzialità del giudice sportivo, attesa la natura giustiziale e non giurisdizionale degli organi che la compongono.

Essi, infatti, partecipano della medesima natura pubblicistica delle Federazioni sportive e del CONI, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale, emettendo in tal caso provvedimenti amministrativi (in tal senso Cons. Stato, sent. n. 5046/2018, TAR Lazio, sent. n. 11146/2016).

L’infondatezza del motivo consente di tralasciare lo scrutinio della eccezione di inammissibilità della censura per omessa notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sollevata dal CONI.

Infondata è, altresì, la censurata mancanza di un atto di impulso del procedimento disciplinare, a seguito dell’annullamento con rinvio del primo giudizio.

L’annullamento con rinvio è stato, infatti, disposto esclusivamente a causa della mancata integrazione del contraddittorio, lasciando pertanto fermo l’iniziale atto di deferimento che non doveva essere rinnovato.

Infondata è altresì la censurata tardività della conclusione del procedimento atteso che il termine di 60 giorni, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 38, comma 3, CGS CONI, secondo il quale “il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport”.

Né si rinviene una violazione del diritto di difesa dal momento che la ricorrente conosceva fin dalla decisione di annullamento con rinvio del pronunciamento della Corte Federale d’Appello quali fossero i soggetti nei confronti dei quali doveva integrarsi il contraddittorio e l’oggetto del giudizio, comune a ben due pronunciamenti, anteriormente all’annullamento con rinvio.

Con riguardo alla lamentata carenza di un elemento della fattispecie addebitata, ovvero della finalità per la quale si sarebbero poste in essere false fatturazioni e così alterati i bilanci, si rinvia all’accertamento del giudice penale e poi della Federazione, dal quale sono emersi tutti gli elementi della frode sportiva.

Le operazioni accertate ed incontestate hanno generato, infatti, un fondo per il pagamento in nero di atleti, pagamento anch’esso accertato in sede penale, e una falsa rappresentazione della solidità finanziaria della società, che le ha consentito di continuare ad operare iscrivendosi ai Campionati.

L’accertata violazione fiscale per 28 milioni di euro, accumulati negli anni, ha poi determinato il fallimento della società nel 2014.

Il solo inadempimento reiterato degli obblighi fiscali avrebbe impedito l’iscrizione della società ai Campionati.

Insussistente è anche la dedotta disparità di trattamento con riguardo a soggetti la cui posizione è differenziata rispetto a quella di parte ricorrente.

Di disparità di trattamento si può parlare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe, presupposto non sussistente nel caso di specie.

Alla luce di quanto sopra osservato il provvedimento impugnato risulta scevro dalle dedotte censure, con conseguente mancanza del presupposto della illegittimità del provvedimento ai fini della responsabilità per il danno lamentato.

La domanda è peraltro infondata altresì sotto il profilo della prova degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, con particolare riguardo al nesso causale tra la disposta sanzione ed il danno lamentato in quanto il danno lamentato appare effetto del procedimento penale, nell’ambito del quale, ben prima dell’adozione della decisione del Collegio di Garanzia qui impugnato, il 2 maggio 2014, il ricorrente veniva raggiunto da una ordinanza di misure cautelare personale.

A detto evento si aggiunga la sentenza di fallimento della --OMISSIS- e la condanna del ricorrente, con sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari, del 25 gennaio 2018 con cui il ricorrente è stato condannato per reati di significativa rilevanza in relazione al dedotto danno all’immagine, con interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per anni tre.

Per quanto osservato il gravame va dichiarato inammissibile ed infondata la richiesta di risarcimento del danno con conseguente reiezione della stessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il gravame e respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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