TRIBUNALE DI TERNI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 205/2018 DEL 09/03/2018
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2069 del ruolo generale dell'anno 2016 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2018.
TRA
OMISSIS, elettivamente domiciliato in Terni, via Goldoni n.41 presso lo studio dell'Avv.to Silvia Bonaccini e rappresentato e difeso dall'Avv.to Sara Agostostini giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Edoardo Jenner n.136, presso lo studio dell'Avv.to Marco Scognamillo che, anche in via disgiunta dall'Avv.to Gianpaolo Antonio
Lacopo, lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 27.05.2016
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale a11 'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 gennaio 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato OMISSIS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 385/2016 emesso dal Tribunale di Terni In data 26 - 27 aprile 2016 e notificato all'opponente In data 31.03.2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 88.755,00, oltre interessi legali e spese legali della procedura monitoria.
In via preliminare in rito eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Brescia foro del convenuto anche quale consumatore; in via ulteriormente preliminare in rito eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo al OMISSIS il quale aveva ceduto il credito vantato nei confronti dell'istante alla società OMISSIS
Nel merito eccepiva: - l'inefficacia del mandato in quanto sebbene sottoscritto nel giugno 2012 sarebbe stato trasmesso presso la Segreteria della Commissione Agenti oltre i 20 giorni previsti dall'art. 16, 1° co. Regolamento Agenti;
- la nullità del mandato in quanto privo dell'indicazione della durata e della scadenza elementi previsti dall'art. 16, 5° co. Regolamento Agenti;
- la risoluzione ovvero l'annullamento per dolo del contratto di mandato calcistico per conflitto di interessi atteso che l'agente avrebbe percepito dalla U.S OMISSIS, con cui l'opponente ha stipulato un contratto di prestazione sportiva, un compenso per la sottoscrizione da parte del calciatore di tale contratto, senza darne alcuna comunicazione all'opponente in violazione dell'art. 19, comma 8 Regolamento Agenti.
- Pertanto concludeva chiedendo al Tribunale di Temi di: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Temi;
- di dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
- di dichiarare la risoluzione, nullità ed inefficacia del mandato tra agente e calciatore e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare non dovuta la somma di cui al provvedimento impugnato con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva OMISSIS evidenziando l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo per il rigetto della stessa
in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio lo scrivente GI concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini di cui all'art. 183, VI0 co. c.p.c..
La causa veniva istruita con la sola produzione documentale.
All'udienza del 30.01.2018 le parti precisavano le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di Incompetenza terr1tor1ale del Tribunale adito sollevata dall'opponente sull'assunto della competenza del Tribunale di Brescia, luogo di residenza del OMISSIS ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e dell'art. 1469 bis c.c. e del Codice del Consumo ex d.lgs. n. 206/2005. Innanzitutto non è ravvisabile a parere di chi scrive la figura del consumatore, ex art. 1469 ter Codice del consumo, in capo al calciatore professionista OMISSIS in relazione al contratto sottoscritto inter partes.
Non condivide il Giudicante il precedente del Tribunale di Cosenza (sentenza n. 1780/2017 del 12.09.2017) atteso che nella sentenza richiamata si confonde il rapporto tra il calciatore professionista e la società sportiva con cui ha stipulato il contratto di "prestazione lavorativa" da cui discenderebbe la natura non professionale dell'attività del calciatore richiesta dall'art. 3, comma l, lett. c) del Codice del Consumo, ed il rapporto tra il calciatore ed il procuratore nominato con contratto di mandato per curare i suoi interessi che all'evidenza esula da un rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene nel mandato In esclusiva di agente di calciatore il OMISSIS figura proprio come professionista, che agisce nell'ambito della sua professione, accordandosi con il procuratore affinchè questi curi al meglio i suoi interessi e gli procuri ingaggi, afferenti all'attività svolta quale calciatore.
Non è peregrino rammentare in questa sede che la figura del "professionista", come nel caso che ci occupa, è individuata in quella persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario, diversamente, la figura del "consumatore" è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Come, peraltro precisato e ribadito più volte dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e del Codice del Consumo ex d.lgs. n. 206/2005, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza Il contratto nel quadro della sua attività Imprenditoriale o professionale.
Non può non ravvedersi, nella fattispecie al vaglio, come Il OMISSIS abbia stipulato Il contratto con Il OMISSIS nell'esercizio della sua professione vale a dire di calciatore professionista e non certo di consumatore che ha stipulato tale contratto per scopi estranei all'attività professionale ovvero imprenditoriale svolta, posto che tale mandato era funzionale all'ottenimento da parte del OMISSIS di ingaggi sportivi proprio attraverso l'officio del OMISSIS
Costituisce orientamento giurisprudenziale costante della Suprema Corte, cui questo giudice ritiene di aderire, il principio secondo cui "nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto (in questo caso sostanziale) il quale intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., ha l'onere non solo di indicare nel primo atto difensivo il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito dall'attore in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri di collegamento rinvenibili negli artt.18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che in mancanza di tempestiva e completa contestazione la competenza del giudice adito rimane radicata sotto il profilo non contestato e l'eccezione di sua incompetenza per territorio deve ritenersi come non proposta" (Cass. n. 4264/2000; Cass. n. 6893/2001; cass. n. 786/2002; Cass. n. 6849/2003; Cass. n. 9192/2003).
Nel caso in esame parte opponente si è limitata a contestare la competenza del Tribunale di Terni sotto Il solo profilo del foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. (per avere esso opponente la residenza a Brescia) e del foro del consumatore sull'assunto sopra smentito, ma è rimasto muto in ordine al forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c. ed al forum solutionis previsti dall'art. 20 c.p.c. determinando così Il radicarsi della competenza dinanzi al Tribunale di Temi con riferimento al luogo di adempimento della prestazione (residenza del creditore trattandosi di debiti portabili). Trattandosi di obbligazione pecuniaria, determinata nel suo esatto ammontare si applica, infatti, l'art. 1182, 3° comma c.c. secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, di qui la competenza del Tribunale di Terni, luogo di residenza del ricorrente (dr. ss.uu. cass. del 13.09.2016 n. 17989}.
Non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al OMISSIS sull'assunto dell'intervenuta cessione del credito da parte dell'opposto alla società OMISSIS contestuale alla sottoscrizione del mandato In esame.
La clausola del mandato letteralmente prevede: "l'Agente nel rispetto del Regolamento è autorizzato dal calciatore ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal presente contratto alla società OMISSIS,….. di cui è socio" (cfr. contratto allegato in atti).
L'interpretazione piana dell'espressione utilizzata nel contratto porta a ritenere che al OMISSIS è stata attribuita la mera facoltà di cedere ad un terzo i diritti patrimoniali derivanti dal contratto in questione.
Si rammenta che con la comunicazione della cessione del credito il cedente perde la titolarità del credito, in quanto la cessione trasferisce al cessionario la legittimazione attiva dello stesso Dell'intervenuta cessione, tuttavia, in atti non vi è alcuna prova.
Venendo al merito alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale il creditore che agisca In giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziare o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. Il, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. Il, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. Il,31 marzo 1987 n. 3099).
Orbene, come è notorio, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio
ordinario di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
E cosi accade che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 e segg. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 e segg. c.p.c.); e, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione. I principi ora ricordati devono essere contemperati con quello secondo il quale l'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che ra la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (cfr., Cass., 12 agosto 2010, n. 18647).
In via preliminare occorre chiarire che Il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base del contratto di mandato di conferimento incarico n. 4826 del 21.11.2012, del contratto di prestazione sportiva del 20.06.2013 stipulato dal OMISSIS. con U.S. OMISSIS Calcio S.r.L. grazie alla mediazione del OMISSIS, della documentazione di permanenza del calciatore nel Sassuolo Serie (omissis) per le stagioni sportive 2013 - 2016 (cfr. doc.ti all.ti al fascicolo del monitorio).
Ciò premesso in diritto, in linea di fatto parte opponente sostiene la nullità ovvero inefficacia del contratto di mandato, asseritamente sottoscritto nel giugno 2012, derivante dall'essere stato registrato presso la Commissione Agenti oltre il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione, vale a dire in data 5.12.2012, in violazione del dettato dell'art. 16, 1° co. Regolamento Agenti.
Inoltre sempre in contrasto con la predetta norma regolamentare parte opponente invoca la nullità del mandato per essere privo della durata di efficacia e della data di scadenza.
In particolare l'opponente deposita una copia del mandato, quella in suo possesso, priva di data e di termine di efficacia, deducendo che lo stesso sarebbe stato stipulato nel giugno 2012. Ex adverso parte opposta ha depositato l'originale del contratto n. 4826 datato 21.11.2012 con relativa data di scadenza al 20.11.2014, registrato il 5.12.2012, con protocollo n. 1197, presso la F.I.G.C. Commissione Agenti di Calciatori. Parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha provato che il contratto di mandato con conferimento incarico è stato effettivamente stipulato in data antecedente al 21.11.2012 vale a dire nel giugno 2012 e privo di data di scadenza.
Si conferma in questa sede l'ordinanza di rigetto della prova orale articolata su punto in quanto generica senza un riferimento spazio- temporale preciso. Parte opponente invoca, al fine, la risoluzione del contratto di mandato ovvero l'annullamento per dolo in quanto il OMISSIS avrebbe percepito dalla società U.S. OMISSIS Calcio, in riferimento al contratto di mandato n. 4826 del 21.11.2012, un compenso, ponendosi così la sua condotta in contrasto con quanto previsto dall'art. 16, comma 8° del Regolamento Agenti il quale prevede che: "Gli agenti dei calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività.
In particolare ad un agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque
interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolte nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro", Il successivo art. 19, comma 8° statuisce che:
"L'agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un'apposita dichiarazione.
Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l'agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all'agente". Infine l'art. 20, comma 9 dispone che: "E' comunque vietata agli agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previste nel presente regolamento" Ebbene non vi è prova In atti del conflitto di interessi come lamentato dall'opponente posto che non è stato depositato alcun documento attestante l'intervenuto pagamento da parte della società sportiva U.S. OMISSIS Calcio al OMISSIS di somme da imputarsi al contratto di mandato "de quo". Sotto il profilo probatorio lo scrivente GI non ha accolto la richiesta di parte opponente, formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di disporre un ordine di esibizione nei confronti della società sportiva U.S. OMISSIS Calcio degli accordi sottoscritti da quest'ultima con OMISSIS., OMISSIS ovvero con la società S OMISSIS e dei pagamenti; del pari non è stata accolta la richiesta di ordine alla Procura Federale FIGC di esibire gli atti di indagine a carico di OMISSIS, OMISSIS., OMISSIS e U.S. OMISSIS
E' noto che, anche nei procedimenti come quello in esame, il rimedio di cui al citato art. 210 c.p.c. è fruibile non certo per sollevare la parte istante dall'onere della prova, ma solo per l'acquisizione di documenti che non siano nella disponibilità dell'istante e che questi non poteva procurarsi in altro modo. Giova, inoltre, ricordare che ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c.- il giudice, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire In giudizio un documento, purché ciò possa compiersi senza grave danno per i predetti. Ai sensi dell'art. 94 disp. Att. C.p.c., l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti:
1) quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011).
In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013).
Inoltre, con riferimento al secondo requisito, la Suprema Corte ha precisato che l'ordine di esibizione deve avere ad oggetto un documento almeno individuabile, se non individuato, che presuppone un fatto specifico da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante Il documento richiesto, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 16/05/1997). Sicché, deve ritenersi esplorativa la richiesta di ordine di esibizione, allorquando la parte istante non deduca neppure elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio, (Sez. 6- L, Ordinanza n. 23120 del 16/11/2010).
Parimenti esplorativa è stata ritenuta l'istanza di esibizione avente ad oggetto documentazione contabile
genericamente indicata, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata, (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011 con riferimento agli estratti conto bancari senza indicazione di specifici periodi). OMISSIS a ragione, dunque, la richiesta ex art. 210 c.p.c. è stata rigettata, considerato che quanto all'esibizione degli accordi e dei pagamenti la richiesta appare assolutamente generica, non facendo riferimento a documentazione specificamente individuata e non consentendo di valutarne l'utilità ai tini della decisione della controversia, con 11 rischio di divulgazione di notizie estranee alla causa; per non dire poi che gli atti relativi all'indagine condotta dalla Procura Federale FGIC coinvolgono soggetti estranei alla presente causa che potrebbero essere danneggiati dall'acquisizione di detta documentazione in un procedimento di cui non sono parte e nell'ambito del quale non possono esercitare il diritto di difesa. Parte opposta ha dimostrato l'esistenza di un mandato professionale a curare gli interessi del calciatore OMISSIS e, circostanza pacifica inter partes oltre che documentale (cfr. all.to n. 2 alla memoria di costituzione), ha dato prova che con il suo officio la società sportiva U.S. OMISSIS Calcio ingaggiava l'opponente nelle stagioni calcistiche 2013 - 2016 conferendogli un compenso pari ad Euro 485.000,00 annuali per n. 3 stagioni. Parte opponente, ferma restando l'infondatezza delle eccezioni sopra esaminate, non ha provato di aver corrisposto al OMISSIS il compenso pattuito con il contratto di mandato, né l'impossibilità ad adempiere all'obbligazione assunta con il contratto di mandato.
Ne discende la sussistenza del credito di parte opposta nei confronti del OMISSIS pari ad Euro 88.755,00 (Euro 72.750,00 oltre IVA al 22%) atteso che il compenso spettante all'agente per contratto veniva pattuito nella misura del 5% sul compenso annuale percepito dal calciatore (5% su Euro 485.000,00 = 24.250,00 all'anno x n. 3 annualità = Euro 72.750,00 oltre IVA), credito peraltro non contestato nel quantum.
Di qui il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo. Parte opponente soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto dell'attività defensionale effettivamente svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2016 emesso dal Tribunale di Temi in data 26 – 27 aprile 2016 e notificato all'opponente in data 31.03.2016 per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna OMISSIS al pagamento in favore di OMISSIS delle spese del giudizio che liquida in Euro 7.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Temi, 8 marzo 2018
IL GIUDICE
Manuela Olivieri