C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 31/10/2019 – Delibera – Reclamo 04 – G.S.D. REAL CALCETTO RAPOLANO

Reclamo 04 – G.S.D. REAL CALCETTO RAPOLANO

Reclamo proposto dalla G.S.D. Real Calcetto Rapolano avverso la delibera del G.S.T., di cui al C.U n. 21/2019, con la quale ha inflitto alla società l'ammenda di Euro 600,00 ed ha squalificato il calciatore Marchini Andrea per 5 gare. I provvedimenti assunti dal G.S.T. così motivati, AMMENDA EURO 600,00 REAL CALCETTO RAPOLANO Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. prima dell'inizio della gara e durante la stessa. Per avere, proprio sostenitore, lanciato uno sputo verso l'arbitro raggiungendolo ad una spalla. Di poi, lo stesso, brandendo un bastone, minacciava il D.G. Per insufficiente custodia dello spogliatoio arbitrale che causava indebito accesso di estranei che bagnavano gli indumenti ed effetti personali dell'arbitro che rimanevano danneggiati con conseguente disagio personale ed economico. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal D.G., SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE Marchini Andrea (Real Calcetto Rapolano) Espulso per doppia ammonizione, alla notifica assumeva contegno minaccioso verso il D.G. rifiutandosi quindi di abbandonare il campo. Una volta allontanato persisteva nel suo comportamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, vengono impugnati dalla Società G.S.D. Real Calcetto Rapolano, la quale, con reclamo depositato a mezzo racc. dell'08.10.2019, chiede la riforma del giudizio del G.S. Territoriale e, conseguentemente: 1. annullamento o riduzione dell'ammenda di Euro 600,00 inflitta; 2. riduzione della squalifica comminata al calciatore Marchini Andrea.

Questi i motivi posti a fondamento della domanda: a) non è vero che il direttore di gara è stato raggiunto da sputi; né corrisponde al vero che l'arbitro è stato minacciato con un bastone da parte dei sostenitori; b) per quanto avvenuto nello spogliatoio arbitrale, la società precisa di non aver mai ricevuto in custodia dall'arbitro la chiave dello suo spogliatoio e che il direttore non ha lamentato alla dirigenza di aver subito danni; c) relativamente alla squalifica inflitta al calciatore Marchini Andrea, sostiene che non era intenzione del giocatore, nonostante la tensione del momento, cercare un contatto fisico con il D.G., sia al momento dell'espulsione che a fine gara; d) formula infine, in via istruttoria, richiesta di audizione all'Organo giudicante adito in ordine ai fatti contestati. Preliminarmente la C.S.A.T. Toscana osserva che nessuno è comparso per la società reclamante all'udienza del 25/10/2019, nonostante rituale e tempestiva convocazione. La Corte ha comunque ritenuto opportuno procedere, alla luce delle contestazioni sviluppate dalla reclamante con il gravame, ad un approfondimento istruttorio richiedendo al direttore di gara un supplemento di rapporto. Esaurita così la fase istruttoria, si è poi è riunita in camera di consiglio per decidere. Il reclamo è totalmente infondato, sia nella parte che riguarda l'ammenda che relativamente alla squalifica inflitta al calciatore. Le risultanze istruttorie acquisite agli atti del procedimento infatti danno chiara evidenza della responsabilità della società ospitante per fatto dei propri sostenitori. Le motivazioni poste a presidio del provvedimento impugnato appaiono, ad avviso della Corte, esenti da critica poiché vertenti su fatti e circostanze la cui descrizione, ad esito del giudizio di riesame, è chiara ed univoca nel suo sviluppo storico-causale e, dunque, assolutamente credibile. Scarso rilievo assumono, all'interno del quadro probatorio formatosi, le affermazioni di parte reclamante tese a negare - sic et simpliciter – e in assenza dell'allegazione di circostanze o di elementi a carattere oggettivo a supporto delle medesime, la veridicità delle dichiarazioni arbitrali cristallizzate nel referto gara; dichiarazioni peraltro successivamente ribadite nel supplemento di rapporto arbitrale acquisito dalla Corte ai fini istruttori. L'ammenda appare, quindi, correttamente inflitta dal G.S.T., anche sotto il profilo della sua entità, trattandosi nella specie non di un singolo episodio ma, al contrario, di fatti che hanno avuto uno sviluppo su tutto l'arco della gara ed anche oltre il termine della stessa. Proprio al termine della gara devesi infatti ricondurre la questione afferente la mancata custodia dello spogliatoio arbitrale da parte della società ospitante, fattispecie in ordine alla quale le argomentazioni di parte reclamante, pur contestate dal direttore di gara, non appaiono rilevanti, non essendo le stesse idonee a recidere la fonte dell'obbligo di assistenza e di custodia che, per espressa disposizione federale, grava sulla società ospitante. Per quanto riguarda il provvedimento di squalifica comminato al calciatore Marchini Andrea, si richiamano le considerazioni e le argomentazioni sopra sviluppate in ordine alla chiarezza e all'univocità delle risultanze arbitrali volte cristallizzare, in assenza di elementi di contraddittorietà, la responsabilità disciplinare del calciatore in ordine agli addebiti contestati. Sanzione anche in questo caso congrua. P.Q.M. la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando: ñ respinge il reclamo proposto dalla società G.S.D. Real Calcetto Rapolano; ñ conferma il provvedimento impugnato; ñ dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

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