C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 15/11/2019 – Delibera – Reclamo n. 6 – Campionato Giovanissimi Regionale Gara U.C.D. Giovani Via Nova B.P. / Atletico Lucca 1970 S.C. del 6.10.2019 in C.U. n. 24 del 10.10.2019.

Reclamo n. 6 – Campionato Giovanissimi Regionale Gara U.C.D. Giovani Via Nova B.P. / Atletico Lucca 1970 S.C. del 6.10.2019 in C.U. n. 24 del 10.10.2019.

 Il G.S.T. applicava al giocatore Alessandro Viscio la sanzione oggi reclamata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 6.10.2019 tra la reclamante e la Società ospitante Atletico Lucca, con la seguente motivazione: “In gesto di protesta lanciava il pallone nella direzione del D.G. senza colpirlo. Allontanandosi, offendeva l’arbitro”. U.C.D. Giovani Via Nova B.P. contesta la ricostruzione dei fatti operata dal D.G. ed asserisce, a fondamento del proprio reclamo, che il giocatore Viscio gettava il pallone in segno di stizza, con nessuna intenzione di colpire il direttore di gara o quant’altro e che si rivolgeva con la frase “ma v…..” al proprio compagno di squadra (e non al D.G.) per un errore da questi commesso che aveva comportato una punizione per la squadra avversaria. Successivamente all’espulsione, il medesimo giocatore si limitava a dire di non aver rivolto al D.G. quella parola irriguardosa bensì al compagno e, uscendo dal campo, rammaricato per l’espulsione, si lamentava a voce alta. Ritenendo eccessiva l'entità della sanzione, U.C.D. Giovani Via Nova B.P. conclude quindi affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T. riducendo la squalifica comminata, rapportandola all’effettiva gravità dei fatti. Il ricorso può trovare accoglimento. Nonostante la chiara esposizione dei fatti, enucleata nel rapporto di gara (“al minuto 26 del secondo tempo il numero 6 Viscio Alessandro dopo aver fischiato un fallo contro la sua squadra lancia il pallone nella mia direzione senza colpirmi, in gesto di protesta e allontanandosi pronunciava la frase “ma v….” dopo la notifica continuava a protestare sostenendo di non aver rivolto a me quelle parole”), la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e, pertanto, inoltrava al D.G. i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante. Quest’ultimo, nella risposta, confermava i fatti esposti nel referto di gara e dichiarava quanto segue: “voglio precisare, in base a quanto riportato sul reclamo, che il giocatore Viscio Alessandro ha esattamente commesso, così come quanto riportato sul referto di gara, l’intenzionalità di tirare il pallone verso la mia persona e di esprimere con l’epiteto descritto il proprio dissenso verso di me e non verso un suo compagno”. Ritualmente convocato, per ulteriori chiarimenti, il giorno 8.11.2019 innanzi alla C.S.A.T. e interrogato sulla problematica del lancio del pallone e della relativa offesa rivolta verso il D.G., quest’ultimo precisava quanto segue: “il giocatore si trovava di fronte a me ad una distanza di 40/50 cm e protestava in quanto contestava una mia decisione tecnica. A quel punto ha scagliato il pallone che teneva in mano verso di me, preciso con le mani, senza colpirmi in quanto lo dirigeva lateralmente, al contempo mi offendeva mentre si allontanava con la frase riportata sul referto arbitrale”. Non vi è dubbio pertanto che la condotta descritta nel rapporto di gara integri, nel suo complesso, quanto contenuto nell'art. 36 comma 1 lett. a) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Ciò precisato, la Corte rileva tuttavia che la sanzione comminata appare non adeguatamente proporzionata ai fatti per come concretamente accaduti. Nel corso dell’audizione, infatti, il D.G. ha chiaramente affermato che la direzione del pallone lanciato dal Viscio era laterale alla sua persona e, pertanto, si deve concludere che difettava nel giocatore l’intenzionalità di colpirlo, essendosi trattato, come rilevato dalla società reclamante, di un semplice gesto di stizza, per il rammarico per la punizione appena ricevuta.

Con riferimento all’epiteto ingiurioso, come confermato sia dal D.G. che nel reclamo, lo stesso è stato proferito mentre il giocatore si stava già allontanando, non in modo univocamente diretto, quindi, alla persona del D.G. Pur confermando, pertanto, il comportamento ingiurioso del giocatore, alla luce delle considerazioni che precedono, la sanzione comminata può essere adeguatamente ridotta. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica, comminata fino al giorno 10.1.2020, al giorno 30 novembre 2019 e dispone la restituzione della relativa tassa.

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