C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/11/2019 – Delibera – 10 stagione sportiva 2019/2020 .Reclamo A.S.D. Vada avverso la squalifica fino al 31.3.2020 comminata all’allenatore Franco Filippeschi. Giudice Sportivo Territorile (C.U. n. 28 del 31.10.2019) Il G.S.T.T applicava all’allenatore Franco Filippeschi la sanzione oggi reclamata con riferimento ai fatti accaduti alla fine della gara disputata in data 23.10.2019 tra la reclamante e la Società ospitante Livorno 9, con la seguente motivazione: “A fine gara, nello spogliatoio, contestava l’operato arbitrale e bloccava la porta che il D.G. cercava di aprire per farlo uscire. Di poi assumeva contegno intimidatorio verso l’arbitro giungendo fino a stringergli piano la guancia in segno di sberleffo e di superiorità”.

10 stagione sportiva 2019/2020 .Reclamo A.S.D. Vada avverso la squalifica fino al 31.3.2020 comminata all’allenatore Franco Filippeschi. Giudice Sportivo Territorile (C.U. n. 28 del 31.10.2019) Il G.S.T.T applicava all’allenatore Franco Filippeschi la sanzione oggi reclamata con riferimento ai fatti accaduti alla fine della gara disputata in data 23.10.2019 tra la reclamante e la Società ospitante Livorno 9, con la seguente motivazione: “A fine gara, nello spogliatoio, contestava l’operato arbitrale e bloccava la porta che il D.G. cercava di aprire per farlo uscire. Di poi assumeva contegno intimidatorio verso l’arbitro giungendo fino a stringergli piano la guancia in segno di sberleffo e di superiorità”.

A.S.D. Vada contesta la ricostruzione dei fatti operata dal D.G. ed asserisce, a fondamento del proprio reclamo, di essersi recato nello spogliatoio di quest’ultimo soltanto per tranquillizzarlo e chiedergli lumi su alcune decisioni arbitrali, di aver sfiorato il suo volto in segno di consolazione, con una carezza, al solo fine di risollevarlo e chiudere amichevolmente la vicenda. Sostiene, poi, A.S.D. Vada l’insussistenza di ogni profilo soggettivo nel comportamento del Filippeschi, essendosi trattato di un gesto fatto con eccesso di confidenza ma in modo privo di vigore fisico idoneo a provocare dolore nonché di efficacia intimidatoria, senza alcuna espressione verbale disdicevole e/o censurabile, né plateale o ostentata. Ritenendo eccessiva l'entità della sanzione, A.S.D. Vada conclude, quindi, affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T., riducendo la squalifica comminata, rapportandola al reale ed oggettivo disvalore dei fatti descritti. Il ricorso non può trovare accoglimento. Nonostante la chiara esposizione dei fatti, enucleata nel rapporto di gara, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e, pertanto, inoltrava al D.G. i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante. Quest’ultimo, nella risposta, confermava in modo assolutamente dettagliato i fatti esposti nel referto di gara, le frasi rivoltegli dal Filippeschi in tono intimidatorio e minaccioso ed il gesto di sberleffo e superiorità da quest’ultimo commesso prima di uscire definitivamente dal suo spogliatoio. Non vi è dubbio, pertanto, che la condotta descritta nel rapporto di gara integri, nel suo complesso, quanto indicato dall'art. 36 comma 1 lett. a) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Certamente irriguardosa è, infatti, la condotta tenuta dal Filippeschi che, alla fine della gara, si è avventato nei confronti del D.G., accusandolo di aver fatto continuare il gioco al solo scopo di consentire alla squadra avversaria di pareggiare, trattenendosi nello spogliatoio di quest’ultimo, tenendo appositamente la porta bloccata con il gomito sinistro e rivolgendosi al D.G. con tono minaccioso, faccia a faccia, a poca distanza da lui. Il Signor Filippeschi ha poi perseverato nel suo comportamento irriguardoso, rivolgendo esplicite minacce ed intimidazioni al D.G., quali “…ci penso io a te…” “parlerò con chi di dovere…” “Ora te non arbitrerai più!”, millantando conoscenze nel mondo arbitrale e del calcio in generale, che gli avrebbero permesso di impedire al D.G. di arbitrare nel futuro (“Io a Piombino conosco arbitri e molte altre persone perché ci ho lavorato, ora ci penso io a te!”). Come se ciò non bastasse, il Signor Filippeschi ha poi sminuito l’attività arbitrale (L’arbitro lo so cosa fa! Fa qualche allenamento durante la settimana) e, non contento, una volta uscito dallo spogliatoio, vi faceva ritorno qualche minuto dopo ed a conclusione dell’intera condotta irrispettosa fino ad allora tenuta, ulteriormente sbeffeggiava il D.G., stringendogli la guancia in segno di sberleffo e superiorità. Per quanto sopra esposto, pertanto, contrariamente a quanto assunto nel reclamo in merito all’assenza di alcun profilo oggettivo nel comportamento censurato, la sanzione comminata dal G.S.T. appare adeguatamente proporzionata ai fatti per come verificatisi ed al tono indubbiamente minaccioso ed intimidatorio illegittimamente tenuto dal Filippeschi nei confronti del D.G. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione della squalifica già comminata dal G.S.T. fino al giorno 31.3.2020, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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