C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/11/2019 – Delibera – 08 stagione sportiva 2019/2020 Gara Impruneta Tavarnuzze – Limite e Capraia (3-2) del 13.10.2019. Campionato Allievi Provinciale.

08 stagione sportiva 2019/2020 Gara Impruneta Tavarnuzze - Limite e Capraia (3-2) del 13.10.2019. Campionato Allievi Provinciale. In C.U. n.18 del 23.10.2019 Delegazione Provinciale di Firenze. Con rituale procedura di gravame, la società Limite e Capraia contesta la seguente decisione del G.S provinciale. GARE DEL 13/10/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/10/2019 IMPRUNETA TAVARNUZZE - LIMITE E CAPRAIA A.S.D Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.17 del 16.10.19; con ricorso ritualmente proposto la società U.S.D. Limite e Capraia A.S.D adiva questo Organo di Giustizia Sportiva chiedendo che venisse accertata l'irregolarità della gara in epigrafe per non avere, il Direttore di Gara, permesso ad un proprio tesserato l'ingresso in campo e quindi la sua partecipazione a detta gara. Ottemperando a quanto disposto dall'art.67 c.6 C.G.S. questo Giudice comunicava la data del 23.10.19 come quella in cui avrebbe assunta la decisione. La società U.S.D. Limite e Capraia A.S.D. faceva pervenire in data 18.10.19 integrazione al ricorso da questo Giudice intesa come memoria prevista dall'art.67 c.7. Presa compiuta cognizione anche dell'ulteriore documentazione il Giudice entra nel merito. Dall'esame degli atti di gara risulta evidente come il tesserato Federico Gaio abbia, al momento del riconoscimento pregara all'interno degli spogliatoi, assunto un comportamento irriguardoso consistente, tra l'altro, nell'impedire per ben 3 (tre) volte di permettere all'arbitro di individuare il suo numero di maglia. Ciò portava lo stesso Direttore di Gara a comminare il provvedimento disciplinare cosi come previsto dalla regola 3 punto 6 del regolamento del gioco del calcio, impedendogli la partecipazione alla gara. P.Q.M. Questo Giudice delibera di respingere il ricorso avanzato dalla società U.S.D. Limite e Capraia A.S.D omologando il risultato conseguito sul campo (3-2) e disponendo l'addebito della tassa a carico della ricorrente Con ampio e articolato ricorso la società Limite e Capraia, tramite il proprio legale, contesta la decisione del G.S. incentrando le proprie tesi su vari punti che vengono esplicitati singolarmente e che possono essere così riassunti: 1)-Erronea decisione del Giudice Sportivo di I grado; 2)-Mancanza dei presupposti per allontanare il giocatore; 3)-Infondatezza del richiamo alla regola 3 punto 6 del Regolamento del gioco del calcio; 4)-Contestazione circa il comportamento del D.G. Esaminate una per una le contestazioni mosse conclude come segue: 1)-Esiste un palese vizio formale in quanto gli atti gara non corrispondono alla realtà dei fatti; 2)-Mancanza dei presupposti e delle formalità per allontanare il giocatore Gaio; 3)-Inesistenza di indicazione nel referto arbitrale “iniziale e nel C.U. n.17/19 del G.S. di provvedimenti per i fatti contestati; 4)-Errore tecnico dell’arbitro; 5)-Grave pregiudizio per la reclamante e per il ragazzo; 6) -Possibilità di creare un pericoloso precedente stante l’assoluta mancanza di precedenti simili e/o analoghi nella giurisprudenza; 7)-Discutibile personalità del D.G. e la stessa designazione AIA; 8)-Palese contraddizione tra il fatto imputato e il provvedimento del G.S. Inapplicabilità della regola n.3 punto 6 delle Regole del gioco del calcio; 9)-Lesione all’immagine della società Limite e Capraia e del suo Presidente Sig. Maurizio Tramacere Falco. Di conseguenza la reclamante conclude affinchè: 1)-Venga annullato il risultato acquisito nella gara del 13.10.2019; 2)-Disporre la ripetizione della stessa. La reclamante, infine, chiede di poter essere presente all’udienza di discussione del ricorso. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato. All’udienza del 08.11.2019 i legali della reclamante, ritualmente convocati e presenti hanno confermato sostanzialmente quanto già evidenziato nel testo del gravame, dopo avere preso atto del supplemento di rapporto dell’arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell’ambito dei propri poteri istruttori, ha ritenuto dover convocare l’arbitro il quale, all’udienza del 15.11.2019. a domanda ha risposto: “All’inizio della gara ho provveduto alla identificazione dei calciatori collegandola ai numeri di maglia indossati. Nello specifico il calciatore Gaio Federico non mi mostrava direttamente il numero di maglia indossato. Per tre volte gli ho chiesto di voltarsi e ho ripetuto l’invito anche a mezzo del suo capitano. Alla fine, considerato l’atteggiamento irriguardoso del calciatore e temendo che si potesse rivelare ingestibile in campo, gli ho comunicato che gli avrei inibito l’ingresso in campo”. Il Collegio, esaminati gli atti ufficiali, sentita la parte reclamante, udito l’arbitro a chiarimenti, passa in decisione. La vicenda che occupa il Giudicante, deve essere concentrata sul fatto che ad un calciatore è stato inibito l’accesso alla gara in virtù del suo comportamento nel momento di identificazione personale degli atleti con il relativo numero di maglia. Tale doppio presupposto permette all’arbitro di avere assoluta contezza che a un determinato nominativo è associato un numero di maglia e questo anche al fine di una migliore individuazione del soggetto una volta sul terreno di gioco. Nel caso di specie, il calciatore Gaio Federico non ha permesso al direttore di gara, che più volte lo ha esortato in tale senso, rivolgendosi anche al capitano della squadra, di farsi identificare compiutamente negando di mostrare il numero della maglia. Tale fatto, all’interno di tutta la vicenda, non pare contestato. Si ricorda che la versione arbitrale, come da dettato normativo, è privilegiata rispetto ad ogni altra versione dei fatti e quindi non vi è motivo di dubitare che le parole del D.G. siano conformi rispetto a quanto oggi in esame. La reclamante si è molto spesa nel contestare la decisione del G.S. tuttavia non ha contestato il fatto principe della vicenda se non ritenendo inverosimile e del tutto fantasiosa la motivazione dell’arbitro in merito al diniego alla partecipazione del calciatore alla gara. In altri termini non ha affermato con assoluta certezza che il proprio calciatore, una volta chiamato per nome, ha mostrato senza problemi il numero di maglia.

Per quanto attiene al riferimento normativo, questo Collegio ritiene utile riportare il testo dell’articolo 3 punto 6 delle Regole di Gioco del calcio che recita testualmente: “ESPULSIONE DEI CALCIATORI TITOLARI E DI RISERVA Un calciatore titolare che viene espulso: • prima della consegna all’arbitro dell’elenco dei partecipanti alla gara, non può esservi inserito a nessun titolo • dopo la consegna dell’elenco dei partecipanti alla gara e prima del calcio d’inizio della gara, può essere rimpiazzato solo da un calciatore di riserva indicato in elenco, che a sua volta non può essere rimpiazzato; il numero delle sostituzioni 28 | Regola 3 che la squadra può effettuare non verrà diminuito • dopo il calcio d’inizio, non può essere rimpiazzato Un calciatore di riserva, indicato in elenco, che viene espulso prima o dopo del calcio d’inizio della gara, non potrà essere rimpiazzato”. La norma applicata dall’arbitro la si ricava dal secondo comma del testo citato ove si evidenzia che un calciatore può essere espulso dopo la consegna dell’elenco dei partecipanti alla gara e prima del calcio di inizio della gara stessa, affermando poi che tale calciatore può essere rimpiazzato da un calciatore di riserva che a sua volta non può essere rimpiazzato. Orbene, nel caso in esame l’arbitro ha correttamente applicato la norma, inibendo al calciatore Gaio Federico la partecipazione alla stessa stante il suo comportamento irriguardoso che non gli ha permesso una identificazione soggetto- numero di maglia completa. D’altro canto non pare che la società Limite e Capraia abbia giocato in dieci uomini e quindi la parità numerica sul campo è stata sicuramente rispettata e comunque, se la società oggi reclamante ha dovuto utilizzare un calciatore diverso da quello indicato fra i titolari, dipende dal comportamento del suo tesserato, almeno da quanto riferito dall’arbitro. Circa le contestazioni specifiche della reclamante: 1)Esiste un palese vizio formale in quanto gli atti gara non corrispondono alla realtà dei fatti. La Corte ritiene non sussistere tale presupposto in quanto nel rapporto di gara è contenuto un supplemento ove viene evidenziato il comportamento del calciatore Gaia Federico. 2) Mancanza dei presupposti e delle formalità per allontanare il giocatore Gaio. Come già esposto l’arbitro ha applicato il regolamento e il suo narrato costituisce prova privilegiata in merito ai fatti pregara, durante e post- gara. 3) Inesistenza di indicazione nel referto arbitrale “iniziale e nel C.U. n.17/19 del G.S. di provvedimenti per i fatti contestati. Come già evidenziato il rapporto di gara contiene un supplemento ove i fatti contestati vengono riportati. 4) Errore tecnico dell’arbitro. Non vi è alcun errore tecnico dell’arbitro il quale ha applicato la norma di riferimento correttamente. 5)Grave pregiudizio per la reclamante e per il ragazzo. L’affermazione è generica e quindi priva di riscontro probatorio e comunque fuori dalla competenza di questo Giudice. 7)Discutibile personalità del D.G. e la stessa designazione AIA. Sul punto non compete alla reclamante soffermarsi in merito alla personalità dell’arbitro ma, semmai, ai suoi Organi di controllo in sede AIA. 8)Palese contraddizione tra il fatto imputato e il provvedimento del G.S. Inapplicabilità della regola n.3 punto 6 delle Regole del gioco del calcio. Non vi sono contraddizioni e la norma citata è stata correttamente applicata. 9)Lesione all’immagine della società Limite e Capraia e del suo Presidente Sig. Maurizio Tramacere Falco. Non è compito di questo Collegio esprimersi in materia. Un’ultima osservazione pare necessaria al fine di fornire una esaustiva panoramica dei fatti. Il riconoscimento del calciatore una volta in tribuna, appare a questo Collegio un falso problema in quanto la materia del contendere è da ricercarsi nella incompleta identificazione di un calciatore all’interno dello spogliatoio e comunque prima dell’inizio della gara e quindi nel rapporto soggetto-numero di maglia ed il fatto che l’arbitro possa avere individuato in tribuna il tesserato Gaio Federico non sposta i termini della questione. La Corte, in merito alle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione ovvero: ”Alla fine considerato l’atteggiamento irriguardoso del calciatore e temendo che si potesse rivelare ingestibile in campo, gli ho comunicato che gli avrei inibito l’ingresso in campo”, evidenzia come il giustificativo per la mancata ammissione sul terreno di gioco del calciatore Gaio Federico debba essere riferita soltanto alla prima parte della dichiarazione ovvero alla mancata completa identificazione del tesserato, in quanto una valutazione circa una sua presunta ingestibilità non rientra fra le valutazioni arbitrali ai fini sanzionatori prima della gara, in virtù della valenza di evento futuro e incerto che non può essere preso a presupposto per una espulsione preventiva. Si rileva infine che gli arbitri, all’interno del terreno di gioco, posseggono tutti gli strumenti sanzionatori idonei al fine di un corretto svolgersi della gara e quindi quanto affermato dal D.G. nella parte evidenziata appare fuori luogo e non corretto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa alla società reclamante.

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