C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/11/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2020 Reclamo della .S.D. Pontremolese 1919 avverso la squalifica fino al 8.12.2019 comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Matteo Verdi (C.U. n. 30 del 14.11.2019)

stagione sportiva 2019/2020 Reclamo della .S.D. Pontremolese 1919 avverso la squalifica fino al 8.12.2019 comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Matteo Verdi (C.U. n. 30 del 14.11.2019)

 Il G.S.T. per la Toscana applicava al calciatore Matteo Verdi la sanzione oggi reclamata con riferimento ai fatti accaduti nella gara disputata in data 10.11.2019 tra la reclamante e la Società ospitata Massese, con la seguente motivazione: “dopo avergli mostrato il provvedimento disciplinare di ammonizione per il fallo imprudente (vedi ammoniti) e mentre mi giravo per sincerarmi delle condizioni dell’avversario a terra, mi prendeva per il braccio, in maniera impulsiva e di stizza, ma senza violenza e utilizzando una leggera pressione affinchè mi girassi per ascoltarlo. Resosi conto dell’accaduto, chiedeva scusa e abbandonava il terreno di gioco senza proteste”. G.S.D. Pontremolese 1919 reclama la comminata sanzione, chiedendone la riduzione commisurata al comportamento posto in essere dal calciatore, in quanto sostiene essersi trattato di gesto legato all’impulsività del momento e commesso soltanto per attirare l’attenzione del direttore di gara, non violento né irriguardoso, caratterizzato da una leggera pressione sul braccio, senza alcuna violenza. Aggiunge, poi, la società reclamante che il calciatore, subito dopo l’espulsione, si è scusato ed ha abbandonato il campo di gara senza alcuna protesta. Il ricorso non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. e, quest’ultimo, nella risposta, riteneva di non dover aggiungere altro ai fatti già descritti nel referto di gara e sopra riportati. Non vi è dubbio che la condotta descritta nel rapporto di gara integri quanto indicato dall'art. 36 comma 1 lett. b) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva che commina la sanzione minima delle quattro giornate per il comportamento irriguardoso che si concretizzi in un contatto fisico. Certamente irriguardosa è, infatti, la condotta tenuta dal Verdi che, dopo la ricevuta ammonizione, anziché abbandonare sin da subito il campo di gioco, senza protestare, prendeva per il braccio il D.G., in modo impulsivo e di stizza, applicando una pressione sul suo braccio, affinchè questi si voltasse per ascoltarlo. La stessa società reclamante, del resto, nell’asserire che il commesso gesto non sarebbe stato né violento né irriguardoso, ha comunque confermato il contatto fisico del calciatore con il D.G. e la leggera pressione applicata dal primo sul suo braccio (“restando il fatto che probabilmente la pressione sul braccio fosse inadeguata ma comunque leggera”).

Per quanto sopra esposto, pertanto, risultando provati sia la condotta irriguardosa che il contatto fisico, la sanzione comminata dal G.S.T. appare adeguatamente proporzionata ai fatti per come verificatisi, avendo quest’ultimo correttamente applicato la sanzione prevista dall’art. 36, comma 1 lett. b) nel suo minimo edittale, ovvero quattro giornate, con la squalifica del calciatore fino al 8.12.2019, corrispondente appunto a n. 4 giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione della squalifica già comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Verdi fino al giorno 8.12.2019, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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