C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/12/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: Reclamo della società Atletico Valdambra avverso la squalifica per sei gare inflitta dal G.S.T. al giocatore Farinelli Mattia (C.U. n. 19 del 13/11/2019)

stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: Reclamo della società Atletico Valdambra avverso la squalifica per sei gare inflitta dal G.S.T. al giocatore Farinelli Mattia (C.U. n. 19 del 13/11/2019)

Il G.S.T.T. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Farinelli per il comportamento assunto durante l’incontro casalingo, disputatosi in data 10/11/2019, contro la Società Poppi: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento rivolgeva al dg frase minacciosa, mentre usciva dal tdg assumeva atteggiamento offensivo nei confronti del dg, in prossimità dello spogliatoio tirava un calcio ad un cestino rompendolo”. Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. L’impugnante contesta parzialmente la dinamica dei fatti segnalando che nell'assumere un contegno irriguardoso nei confronti del D.G. il giocatore avrebbe teso il braccio ingenerando così la falsa convinzione che il medesimo avesse aggravato la sua condotta mediante un gesto percepito erroneamente come volgare. Inoltre il cestino colpito non si sarebbe rotto e il giocatore - che non avrebbe mai assunto atteggiamenti aggressivi non essendosi nemmeno avvicinato al D.G. - si sarebbe scusato al termine della gara. La società conclude pertanto invocando una sensibile riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 29 novembre 2019, il Presidente della società, previa lettura del supplemento redatto dall'arbitro, si riportava al reclamo depositato dettagliando e specificando i fatti avvenuti e sottolineando la sproporzione delle conseguenze subite dal giocatore. Il reclamo può trovare limitato accoglimento. Per quanto attiene agli atti del fascicolo il rapporto di gara è preciso, nel descrivere la reiterata condotta oltraggiosa assunta dal giocatore che non può essere in alcun modo classificata come mera protesta. Inoltre nel supplemento, atto istruttorio espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale al fine di meglio interpretare quanto contenuto nel rapporto di gara, il D.G. conferma quanto precedentemente descritto dettagliando la condotta, non solamente ingiuriosa, ma anche minacciosa del giocatore perfettamente percepita e rilevata. Ammette di non aver visto rompersi il cestino avendo percepito solo la violenza del calcio che ne causava il rovesciamento ma specifica che le scuse proposte dal giocatore si sono concretizzate con “toni arroganti e prepotenti con l'evidente intento di perseverare la protesta per la notifica disciplinare avvenuta in campo”. Occorre però rilevare, in punto di congruità della squalifica, che l'ingiustificabile comportamento del calciatore sembra essersi concretizzato in un unico contesto temporale senza che la protesta assumesse contorni diversi da quelli di un plateale dissenso. Non vi è dubbio che il giocatore abbia nella sua condotta oltraggiato ed intimorito il D.G. per poi sfogare la sua rabbia su un incolpevole cestino, tuttavia il calcolo numerico delle singole violazioni attribuite consente una minima riduzione della sanzione inflitta dal G.S.T.. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Farinelli Mattia a cinque gare anziché sei, disponendo la restituzione della relativa tassa.

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