C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – Stagione Sportiva 2019/2020 Reclamo Livorno Calcio Femminile Avverso Ammenda Di Euro 250,00. (C.U. N. 32 Del 21\11\2019)

Stagione Sportiva 2019/2020 Reclamo Livorno Calcio Femminile Avverso Ammenda Di Euro 250,00. (C.U. N. 32 Del 21\11\2019)

Propone reclamo la Livorno Calcio Femminile avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Quale società oggettivamente responsabile di proprio dirigente che, chiusa a chiave la porta dello spogliatoio arbitrale, abbandonava il campo recandosi al proprio domicilio. Da tale situazione derivava grave disagio al DG al termine della gara”.

Il reclamo veniva sottoscritto dalla Presidente della società signora Bellandi Gilda, la quale col medesimo comunicato veniva inibita fino al 22\12\2019. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, decide di dichiarare inammissibile il reclamo medesimo poichè sottoscritto da soggetto non atto a svolgere tale attività a seguito della inibizione subita. E’ pur vero che il CGS, recentemente riformato, consente all’art. 9 lett. H) al presidente inibito di svolgere attività meramente amministrative, ma tale non può essere ritenuta un’attività di carattere processuale come quella in esame. P.Q.M. La C.A.S.T. dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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